C’è bisogno di imprenditori, non di “prenditori”:
occorrono quindi persone innovative, creative e tenaci.
Vilfredo Pareto
A partire dall’anno 2012 il legislatore italiano si è dimostrato particolarmente attivo e creativo, nella costante ricerca di soluzioni volte a rianimare l’economia nazionale, fortemente provata dalla crisi finanziaria del 2008, che aveva messo fuori gioco molte imprese e scoraggiato la creazione di nuove. L’iniziativa partì dal Governo, che con il Decreto legge 18-10-2012 n. 179 intitolato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” [1], in particolare con il suo articolo 25, ha introdotto l’istituto della Start-up innovativa nell’ordinamento italiano[2].
Il primo comma del citato art.25 contiene le “ragioni programmatiche” di questa introduzione: “…favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 …contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero.”
Per realizzare un programma così ambizioso, il comma 2 della norma definisce questa nuova tipologia di azienda come una società di capitali “…costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” (cioè non quotate in borsa valori[3]), che possieda determinati requisiti analiticamente indicati dalla stessa norma tra i quali emerge, come prevalente, quello per cui l’impresa abbia come “oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” (art.25 lettera f)[4]. Per il diritto commerciale italiano, le “società di capitali” sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei più diversi settori produttivi, e sono definite tali in quanto, in esse, l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all’elemento soggettivo rappresentato dai soci[5].
Gli altri requisiti oggettivi, presenti contemporaneamente nell’impresa, elencati dal comma 2 dell’art. 25 D.L. 179/2012, richiedono che:
- l’impresa sia “nuova” o costituita da non più di 5 anni,
- abbia residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia,
- abbia fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro,
- non distribuisca e non abbia distribuito utili,
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda,
Inoltre, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti “soggettivi”:
- sostiene spese in Ricerca&Sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione[6];
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
In sostanza la start-up innovativa può operare in qualsiasi settore, da quello commerciale a quello agricolo, purché siano coinvolte nello sviluppo e / o utilizzo di un’idea che sia:
- nuova: si deve trattare di un prodotto o un servizio non necessariamente rivoluzionario, ma che faccia ricorso a soluzioni originali e tecnologiche;
- valida: l’idea non deve essere solo creativa, ma realizzabile in concreto;
- utile: il prodotto o servizio deve essere in grado di soddisfare un bisogno dei consumatori, anche di nicchia[7].
Nello specifico, l’idea può essere la tipica invenzione, può consistere in un processo, o anche in una nuova combinazione di fattori preesistenti[8].
Per raggiungere tale finalità la start-up innovativa (nel Decreto convertito è possibile ricavare un vero e proprio “startup act”, cioè un quadro normativo completo per le nuove imprese innovative), è stata dotata di una serie di caratteristiche al fine di agevolarne, innanzitutto, la costituzione e premiare il coraggio e lo “spirito pioneristico” di nuove leve imprenditoriali, tra le quali spiccano una serie di semplificazioni burocratiche, benefici e incentivi fiscali, una maggiore flessibilità della disciplina societaria e in materia di lavoro.
Per costituire una startup innovativa, è necessario costituire una società secondo i metodi tradizionali, recandosi dal notaio per quanto di sua competenza[9]. Va precisato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2643/2021, ha stabilito che l’atto costitutivo delle start up innovative richiede sempre l’intervento del notaio, stabilendo che non è possibile redigerlo in modalità esclusivamente informatica[10]. Le regole per la costituzione e i limiti di capitale sociale sono quelli previsti in generale per la forma societaria prescelta (tra le società di capitali), senza alcuna peculiarità. Una volta costituita la società, è necessario dichiararne l’inizio di attività e continuare a gestirla in modo che l’impresa mantenga tutti i requisiti individuati e necessari per poter essere start-up innovativa. Successivamente è necessario richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese, che può durare per massimo cinque anni dalla costituzione della società[11].
Per risultare attrattiva, la start-up innovativa gode, inoltre, di una serie di vantaggi burocratici, giuridici, fiscali e finanziari.
Per le start-up innovative è prevista l’iscrizione gratuita alla Camera di Commercio, nonché l’esonero dal pagamento dei diritti camerali e dall’imposta di bollo e diritti di segreteria per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Dal punto di vista del regime giuridico sono previste deroghe in materia di diritto del lavoro. E’ consentito alla start-up un più facile ricorso ai contratti a tempo determinato (anche in termini di rinnovo), sia per spingere i dipendenti e collaboratori a conseguire gli obiettivi assegnati nel breve periodo, sia per consentire collaborazioni più dinamiche e non eccessivamente vincolanti per entrambe le parti[12]. È inoltre possibile remunerare dipendenti e collaboratori con una parte fissa, mai inferiore al minimo sindacale, e una parte variabile, legata alla produttività del soggetto, al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività da parte dell’impresa o ancora mediante l’assegnazione gratuita di partecipazioni al capitale della società o di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della start-up (stock option)[13].
Ulteriori vantaggi si estrinsecano in alcune facilitazioni previste per l’accesso al credito bancario, nella gestione societaria flessibile, nella semplificazione burocratica e nell’applicazione di forme di liquidazione veloce che esonera le start-up innovative dal fallimento ordinario[14].
Per invogliare ad investire risorse finanziarie e professionali in start-up innovative, la legge prevede una serie di sgravi, che alleggeriscono il carico tributario sia per chi immette capitali nell’impresa (detrazioni IRPEF per le persone fisiche; deduzioni IRES per le persone giuridiche), sia per chi vi opera e per tale attività viene remunerato (art.29, D.L. 179/2012)[15].
Ma oltre che sperare negli investimenti di soggetti terzi, le start-up innovative possono trovare sostentamento anche in numerosi finanziamenti europei, nazionali e regionali, messi a disposizione da bandi ad esse dedicati e idonei a combattere l’alto tasso di mortalità delle imprese di nuova costituzione.
Come detto, la start-up può essere costituita in forma di S.p.A., s.r.l. e cooperativa; tuttavia, la statistica rileva che la maggior parte assume la forma di “s.r.l. innovativa”. La s.r.l., infatti, si contraddistingue generalmente per una grande flessibilità e per essere meno onerosa rispetto agli altri due modelli.
La legge non fissa parametri quantitativi in merito al capitale da investire, ma è ovvia la necessità di adeguare il capitale iniziale al tipo di business, sia per esigenze concrete, sia di credibilità dell’azienda sul mercato[16].
Il mercato italiano ancora oggi si dimostra ancora timido rispetto allo strumento della start-up innovativa[17]. Sicuramente si tratta di uno strumento valido, sul quale il Legislatore punta con decisione, aggiornando frequentemente la disciplina, anche in ragione delle esigenze dettate dalla situazione economica contingente. L’Italia, a livello europeo sconta ancora un significativo ritardo quanto al numero di start-up innovative, rispetto a Regno Unito, Paesi dell’area nord-occidentale, Germania e Francia. I motivi di questo ritardo “evolutivo” consistono in tre fattori: la disciplina fiscale, la ancora scarsa propensione al rischio e la ancora troppo elevata attrattività degli altri paesi per i “cervelli” nostrani, che preferiscono uscire dai confini nazionali, a fronte di maggiori garanzie per lo sviluppo delle loro ricerche e di un migliore trattamento economico[18].
In effetti, la start-up innovativa, è una “scommessa commerciale”, che può rendere tantissimo ma che per sua natura ha un elevato tasso di mortalità (circa il 75%).
Di certo, la situazione socio-economica derivata dalla pandemia, offre un’opportunità forse irripetibile per intraprendere un rilancio e uno svecchiamento della struttura del mercato nazionale.
In una società di scambi ci si mette al servizio dell’altro.
In un sistema economico veramente libero
ha successo chi riesce a soddisfare le esigenze degli altri.
Federico Bastiat
[1] Pubblicato nella Gazzetta Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. noto anche come “Decreto crescita bis” dell’esecutivo presieduto da Mario Monti, e convertito da Parlamento, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221. ↑
[2] D.L 179/2012, Sezione IX
Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.
[3] La borsa valori (in inglese: stock exchange) è un mercato finanziario regolamentato dove vengono scambiati valori mobiliari (ovvero le security) e valute estere. Siccome è un mercato mobiliare regolamentato, si dice che è un mercato pubblico (public market). Fonte Wikipedia.
[4] Nel Codice Civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa stessa è sorta.
[5] La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda dello specifico tipo di società. Ad esempio sono classificate come società di capitali la S.p.A. (società per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata, anche a socio unico c.d. “unipersonale”).
[6] In pratica deve essere investito almeno il 15% del fatturato o del “costo di produzione”, a seconda di quale dei due elementi ha il valore maggiore nei bilanci dell’impresa.
[7] Cfr: “START-UP INNOVATIVE: OPPORTUNITÀ E SFIDA” di F. Pepe in http://www.salvisjuribus.it/ del 15/01/2021.
[8] Facciamo un esempio di “attività aziendale” che ha trovato legittima inquadratura in una start-up innovativa:
attività di consulenza al cliente, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici con cui applicare avanzate metodologie di knowledge e project management. Il sistema di valutazione dei risultati si basa su parametri di sostenibilità integrale, considerando indicatori economici, sociali, ambientali e temporali. La società svilupperà un algoritmo innovativo per la gestione dei processi e svilupperà apposite piattaforme telematiche digitali che, sfruttando tale algoritmo, verranno utilizzate a supporto dell’attività di consulenza. Il personale addetto è in possesso di titoli di studio di livello universitario, laurea magistrale e specializzazioni ulteriori, in diverse discipline complementari ed adeguata esperienza professionale.
[9] Cfr. “Startup innovative: come si costituiscono e quali sono i vantaggi” di Valeria Zeppilli, in https://www.studiocataldi.it/, 15 aprile 2021.
[10] Il Consiglio di Stato (sentenza del 29/3/21 nr. 2643) ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato contro il D.M. Sviluppo Economico del 17.2.2106 che semplificava al massimo la costituzione di una Start-up, prevedendo che i principali atti della sua vita giuridica fossero redatti “in modalità esclusivamente informatica”, non essendo richiesta “alcuna autentica di sottoscrizione” da parte del Notaio. Il massimo organo di appello della Giustizia amministrativa (la precedente pronuncia del TAR del Lazio che aveva invece ammesso la possibilità di costituzione integralmente informatica della start-up), rilevando che la legge istitutiva non limita alla sola “modalità telematica” la possibilità di creare la società di cui si tratta, ha concluso che l’atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche devono rivestire la forma dell’atto pubblico se la legislazione prevede, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario. Quindi è sempre richiesto il più oneroso rogito notarile almeno nella fase di nascita della persona giuridica; la strada della digitalizzazione e della semplificazione, predicata a gran voce, resta dunque lastricata di buoni propositi non realizzati (o difficilmente attuabili). Cfr. “Il senso della Giustizia Amministrativa…” di Alberto Monari, in Kultunderground n.263-GIUGNO 2017, rubrica Diritto
[11] All’iscrizione nella sezione del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative (cumulabile con quella effettuata nella sezione ordinaria) si provvede mediante presentazione della domanda in maniera telematica, con firma digitale, tramite Comunicazione Unica. Nel modello informatico messo a disposizione dal registro delle imprese vanno indicate tutte le informazioni indispensabili per attestare il possesso dei requisiti necessari affinché la società possa essere identificata come start up innovativa. Una utile guida interattiva alla costituzione di una startup innovativa è stata messa a punto da Infocamere ed è pubblicata nel sito del registro imprese. Cit. supra Zeppilli.
[12] I limiti alla stipula di contratti a tempo determinato, che non devono restare entro il limite massimo del 20% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e che non soggiacciono alle regole generali in materia di proroghe e rinnovi.
[13] Cfr. “Stock option” di Alberto Monari, in Kultunderground n.128-MARZO 2006, rubrica Diritto
[14] In ragione del maggior rischio tipico della start-up innovativa e della maggior possibilità che essa vada incontro a perdite, è previsto che essa non sia assoggettabile al fallimento, ma solo alle procedure concorsuali minori da sovra indebitamento; in particolare, all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione dei beni. Art. 31 D.L. 179/2012.
[15] Altro aspetto interessante è che, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, c.c. le quote di start-up costituite in forma di s.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico online, attraverso portali dedicati e autorizzati dalla Consob per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), art.29, D.L. 179/2012.
[16] In ogni caso, nella creazione del capitale si dovrà tenere conto della possibilità che i soci forniscano apporti differenti, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, come ad esempio proprietà intellettuali, fondamentali per l’innovatività dell’impresa.
[17] In Italia dal 2012 al 2021 sono state registrate 12.291 startup. Di queste, il 14% hanno un alto valore tecnologico in ambito energetico. Un settore che sta acquisendo sempre maggiore peso sia in Italia che in Europa, anche in virtù dei diversi accordi per il contrasto al cambiamento climatico, firmati dai paesi Ue.
[18] Sul piano fiscale si sono previsti, come si accennava, diversi strumenti per premiare chi investe i propri capitali in una start-up innovativa o per chi decide di offrire la propria competenza professionale collaborandovi dall’interno. Tuttavia, la migliore politica fiscale generale di altri Paesi, evidentemente rende l’Italia non ancora abbastanza competitiva.