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Digitale senza barriere: in vigore anche in Italia lo European Accessibility Act

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«Il potere del Web sta nella sua universalità, l’accesso da parte di tutti, indipendentemente dalla disabilità, è un aspetto essenziale»
(Tim Berners Lee, inventore del World Wide Web)

Oggi, l’accessibilità digitale è diventata un elemento essenziale per assicurare che tutti, comprese le persone con disabilità, possano navigare e utilizzare prodotti e servizi digitali senza difficoltà.

La tecnologia dovrebbe essere un mezzo di inclusione, come sottolineato anche dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite[1], che tra i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promuove la riduzione delle disuguaglianze e l’accesso equo alle opportunità digitali.

L’Unione Europea, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[2] di cui è parte, ha abbracciato questa visione attraverso la Direttiva (UE) 2019/882[3], conosciuta come European Accessibility Act (EAA), che stabilisce standard comuni per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali negli Stati membri.

L’Italia ha recepito questa direttiva con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82[4], che entrerà in vigore definitivamente il 28 giugno 2025, rafforzando e ampliando quanto già previsto dalla Legge Stanca (L. 4/2004)[5], che fino ad ora si era focalizzata principalmente sui siti web delle pubbliche amministrazioni.

A differenza della normativa precedente, il nuovo decreto estende gli obblighi anche alle applicazioni mobili, ai servizi di e-commerce, ai terminali self-service e ad altri prodotti digitali, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato.

Questo progresso rappresenta un passo importante verso una società digitale più inclusiva, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e inclusione sociale.

L’ambito di applicazione

Il D. Lgs. 82/2022, che attua la Dir. (UE) 2019/882, chiarisce quali prodotti e servizi digitali devono rispettare gli obblighi di accessibilità. Tra questi troviamo siti web, app mobili, terminali self-service come distributori automatici e chioschi digitali, dispositivi hardware come computer e smartphone, e servizi digitali essenziali come home banking, assicurazioni, trasporto pubblico e privato, e-learning, prenotazioni sanitarie, e-commerce e comunicazione elettronica.

L’obiettivo è quello di rimuovere le barriere digitali che possono impedire l’accesso a questi servizi per le persone con disabilità.

Tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni per le microimprese, per non gravare eccessivamente sulle realtà più piccole.

Rispetto alla Legge Stanca, il nuovo decreto amplia notevolmente l’ambito di applicazione, includendo anche il settore privato e una gamma più ampia di prodotti digitali, contribuendo così a una maggiore uniformità a livello europeo.

I soggetti obbligati

Le norme in questione identificano in modo chiaro i soggetti che devono rispettare gli obblighi di accessibilità digitale, ampliando le responsabilità.

Sono coinvolte tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le autorità locali, le aziende pubbliche, gli enti di assistenza e le aziende di trasporto e telecomunicazione a maggioranza pubblica.

La normativa si applica anche alle imprese private che offrono prodotti e servizi digitali, come banche, assicurazioni, operatori di trasporto, piattaforme di e-commerce, servizi di comunicazione elettronica e sistemi di prenotazione. Inoltre, rientrano negli obblighi anche le aziende concessionarie di servizi pubblici, le società a capitale misto pubblico-privato e tutte le aziende con un fatturato superiore a 500 milioni di euro.

L’obbligo si estende agli operatori economici extra-UE che forniscono prodotti o servizi digitali ai cittadini europei.

Tuttavia, sono escluse le microimprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro, per le quali non sono previsti obblighi di adeguamento.

L’onere sproporzionato

La regolamentazione proposta dall’EAA stabilisce che, in determinate circostanze, i soggetti possono essere esentati dagli obblighi di accessibilità se il loro rispetto comporta un “onere sproporzionato”. Questo accade quando l’adeguamento richiede un carico organizzativo o finanziario eccessivo, o se compromette la natura stessa del prodotto o servizio.

La valutazione deve essere oggettiva e ben documentata, tenendo conto delle dimensioni e delle risorse dell’organizzazione, dei costi e dei benefici, dell’impatto sugli utenti e della funzionalità del servizio.

Tuttavia, questa deroga non consente di ignorare completamente l’accessibilità: il soggetto deve comunque rispettare tutti i requisiti che non comportano un onere eccessivo. Inoltre, l’onere sproporzionato non si applica se sono stati ricevuti finanziamenti specifici per migliorare l’accessibilità.

I requisiti di accessibilità

Il Decreto di recepimento, in accordo con la Direttiva europea, stabilisce che i prodotti e i servizi digitali devono rispettare requisiti tecnici e funzionali specifici per garantire l’accessibilità a tutti.

I principi fondamentali includono la percepibilità, l’usabilità, la comprensibilità e la solidità.

Per percepibilità, si intende che i contenuti devono essere presentati in modo tale che chiunque possa fruirne, ad esempio utilizzando testi alternativi per le immagini, sottotitoli per i video e un contrasto cromatico adeguato.

L’usabilità, invece, richiede che gli utenti possano navigare e interagire con i contenuti anche senza mouse, utilizzando la tastiera o i comandi vocali, con tempi di risposta appropriati.

La comprensibilità implica che le informazioni e le operazioni siano chiare e prevedibili, con un linguaggio semplice, istruzioni esplicite e una struttura coerente delle pagine.

Infine, il criterio di solidità impone che i contenuti siano progettati per essere compatibili con diversi dispositivi e tecnologie assistive, come lettori di schermo e dispositivi di input alternativi.

Questi requisiti, definiti dalla norma EN 301 549[6] e dalle WCAG 2.1 livello AA[7], non riguardano solo la progettazione iniziale, ma anche la manutenzione e l’aggiornamento continuo dei prodotti e servizi digitali.

Un sito web accessibile, per esempio, consente a chi ha difficoltà visive di utilizzare lettori di schermo o di ingrandire i contenuti senza perdere informazioni. Le app mobili devono essere navigabili tramite tastiera o comandi vocali, mentre i terminali self-service devono offrire un’interfaccia utilizzabile anche da persone con disabilità motorie o sensoriali.

I controlli e le sanzioni

Il sistema complessivo prevede, naturalmente, un insieme di controlli e monitoraggio per garantire che vengano rispettati gli obblighi previsti.

A livello di sistema di vigilanza, l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)[8] funge da autorità garante, con il compito di sovraintendere sull’applicazione delle norme, fornire linee guida tecniche, supportare gli enti pubblici nell’adeguamento e ricevere segnalazioni per lamentate violazioni degli obblighi.

I controlli vengono effettuati attraverso test automatici, valutazioni da esperti e raccolta di feedback dagli utenti, in particolare da persone con disabilità.

Allo stesso tempo, sono ben definite le misure sanzionatorie da applicare.

Il D. Lgs. 82/2022 stabilisce un sistema complesso di sanzioni amministrative per chi non rispetta gli obblighi di accessibilità.

Per le imprese, la violazione dei requisiti può comportare sanzioni pecuniarie che vanno da 5.000 a 40.000 euro, a seconda della gravità e dell’impatto sugli utenti; per le aziende con un fatturato superiore a 500 milioni di euro, la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato annuo.

In caso di mancata collaborazione o inosservanza delle disposizioni delle autorità, sono previste ulteriori sanzioni che vanno da 2.500 a 30.000 euro.

Le autorità possono anche imporre misure restrittive, come il ritiro dal mercato del prodotto o l’oscuramento del servizio.

Per le pubbliche amministrazioni, la Legge Stanca prevede sanzioni disciplinari per i dirigenti responsabili, che possono arrivare fino alla revoca dell’incarico.

I contratti per la realizzazione o modifica di siti web e app devono garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità, pena la nullità del contratto.

Anche se non sono previste sanzioni penali specifiche, è possibile attivare procedure di tutela dei diritti digitali, ad esempio tramite il Difensore civico per il Digitale[9] presso la stessa AGID.

Le opportunità e i benefici

L’accessibilità digitale offre vantaggi tangibili a tutta la società: promuove l’inclusione sociale e garantisce pari opportunità, consentendo a chi ha difficoltà visive, uditive, motorie o cognitive di partecipare attivamente alla vita digitale. Sottotitoli nei video, testi alternativi per le immagini e un contrasto elevato rendono tutto più fruibile, anche per chi si trova in ambienti rumorosi, ha connessioni lente o utilizza dispositivi mobili.

Le imprese che investono in accessibilità possono espandere il loro mercato, raggiungendo un numero maggiore di utenti e migliorando la loro reputazione. Adottare standard accessibili rafforza l’immagine di enti e aziende come realtà sensibili alle esigenze di tutti e socialmente responsabili.

Inoltre, l’accessibilità stimola l’innovazione tecnologica, promuovendo lo sviluppo di soluzioni avanzate come il riconoscimento vocale, la sintesi vocale e interfacce adattative.

In sintesi, l’accessibilità digitale è un investimento che non solo migliora la qualità della vita delle persone con disabilità, ma arricchisce anche l’esperienza di tutti gli utenti.

L’impegno comune

L’entrata in vigore dell’European Accessibility Act rappresenta un momento cruciale per l’Italia, che si allinea finalmente agli standard europei più avanzati in materia di accessibilità digitale.

Questa nuova normativa amplia gli obblighi a una vasta gamma di prodotti e servizi, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato, e introduce strumenti efficaci per il controllo e le sanzioni.

L’obiettivo è assicurare che nessuno venga escluso dall’utilizzo delle tecnologie digitali, promuovendo una cultura di inclusione e partecipazione attiva.

L’accessibilità non è solo un obbligo legale, ma un valore fondamentale per la crescita sostenibile e la coesione sociale: solo attraverso l’impegno condiviso di istituzioni, aziende e cittadini potremo costruire un ambiente digitale davvero aperto a tutti.

  1. Cfr. Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in https://unric.org/it/agenda-2030.
  2. Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-Disabilities.html.
  3. Cfr. Direttiva (UE) 2019/882del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, in https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj?locale=it.
  4. Cfr. DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/01/22G00089/SG.
  5. Cfr. LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/17/004G0015/sg.
  6. Cfr. Norma UNI CEI EN 301549:2021, Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT, in https://www.uni.com/images/stories/uni/allegati_norme/UNIEN301549/UNIEN301549_accessibile.pdf.
  7. Cfr. Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1, in https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/.
  8. Cfr. sito istituzionale dell’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, https://www.agid.gov.it.
  9. Cfr. pagina del Difensore civico per il Digitale, in https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-per-il-digitale.

 

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