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La “morte” nel diritto italiano

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Dio è morto, Marx è morto e
neanche io mi sento tanto bene.
Woody Allen

La morte costituisce, insieme alla nascita, l’evento che accomuna tutti gli esseri umani, e come ogni altro evento del ciclo della vita, impone a tutte le società complesse modalità organizzative, divenendo un fatto sociale che riguarda e coinvolge sia gli individui, sia i diversi gruppi dei quali essi fanno parte, sia ancora la società nel suo insieme.

La morte della persona fisica per il diritto rappresenta, principalmente, il momento di cessazione della sua capacità giuridica, in quanto al suo verificarsi “cessa di esistere” la persona[1]. Dal punto di vista giuridico, una persona si presume morta con “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.

Questa è la definizione dell’evento “morte” contenuta nell’art.1 della Legge 29 dicembre 1993 n. 578, “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte[2], disposizione fondamentale per garantire che la determinazione del momento della morte di una persona avvenga in modo rigoroso e scientificamente valido; la Legge e il successivo Regolamento attuativo da essa previsto, in forma di Decreto ministeriale, costituisce il punto di riferimento cruciale per stabilire i criteri medico-legali e procedurali per la determinazione del momento del fine vita[3].

Infatti, l’art.2 si concentra sul fenomeno della morte dell’individuo per “arresto cardiaco” che avviene “…quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo…”. A ben vedere, dunque, il concetto di morte si sposta dal cuore (arresto cardiaco) al cervello (encefalo), “spostamento” che riflette i progressi della medicina moderna e si allinea agli standard internazionali, dove la “morte cerebrale” è ormai riconosciuta come la condizione medica per dichiarare la fine della vita, diagnosi fondamentale in materia di “trapianto di organi[4]”.

Ecco che diviene essenziale, nell’ottica della norma in esame, accertare il momento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Il comma 5 dell’art.2 L.578/1993 prevede che l’accertamento della morte sia effettuato da un collegio di medici specialisti, tutti dipendenti di strutture sanitarie pubbliche: tale collegio deve essere nominato dalla direzione sanitaria e deve essere composto “…da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia…”[5].

In un primo caso concreto, il medico che effettua il soccorso può accertare la morte per arresto cardiaco attraverso il “rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma” protratto per non meno di 20 minuti primi (art.1 DM 582/1994). Questo è il periodo di tempo di inattività cardiaca da cui la norma fa presumere anche la morte dell’encefalo.

Altro caso è quello dei soggetti affetti da lesioni dell’encefalo (e sottoposti a misure rianimatorie), per i quali il Regolamento (art.2, comma 1 DM 582/1994), prevede che il medico della struttura sanitaria che riscontri nel paziente,

  1. stato di incoscienza,
  2. assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo,
  3. silenzio elettrico cerebrale,

ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria tenuta, a sua volta, alla convocazione del collegio medico (art.3 L.578/1993), per l’eventuale accertamento della morte[6].

Come prescrive l’art.3 DM 582/1994, il collegio medico citato deve accertare la contemporanea presenza delle tre condizioni elencate sopra, unitamente alla documentata assenza di “flusso cerebrale” per alcuni casi particolari previsti[7]; l’art.4 del Decreto stabilisce poi un “periodo di osservazione”, non inferiore a

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni,

b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni,

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno,

all’inizio del quale, a metà del quale e alla fine del quale (dunque per tre volte nell’arco del periodo), deve essere verificata la simultanea presenza delle condizioni indicate: quel momento coincide con la morte.

A questo punto l’accertamento della morte è definitivo da parte del collegio medico e spetta al componente “medico legale” (o a chi lo sostituisce), in qualità di medico necroscopo, la compilazione del certificato di morte. Tale atto viene poi inviato all’anagrafe del comune di residenza del defunto, quale elemento essenziale per avviare tutte le procedure legali successive.

Da un lato la presenza di un collegio multidisciplinare garantisce l’affidabilità e l’oggettività dell’accertamento, dall’altro tale aspetto ha sollevato nel tempo questioni organizzative, specialmente in contesti con risorse di personale medico limitato, e ha spinto a concentrare i reparti ospedalieri di rianimazione in centri più grandi e specializzati, in grado di formare più facilmente i collegi medici di valutazione richiesti dalla legge.

Dichiarare correttamente la morte cerebrale è una condizione indispensabile per il prelievo legale e tempestivo degli organi, che deve avvenire senza conflitti di interesse tra donatori e beneficiari o dubbi etici circa l’esistenza di una possibilità minima di conservazione della vita nel soggetto donante. Con la sua chiarezza procedurale la legge cerca di bilanciare gli interessi dei pazienti, dei potenziali donatori e della società in generale, ma richiede un’applicazione attenta e rigorosa per evitare possibili contrasti tra valori etici, religiosi e culturali dei cittadini e per mantenerne la legittimità e accettabilità sociale. La presenza di più figure professionali nella commissione garantisce trasparenza e minimizza il rischio di errori nell’accertamento, elemento fondamentale sia per ragioni morali che per prevenire contenziosi.

Sebbene tecnicamente centrata sull’accertamento medico, la legge coinvolge indirettamente i familiari del paziente, anche se la normativa non approfondisce specificatamente come i medici debbano relazionarsi con le famiglie; aspetto considerevole per gestire con più sensibilità possibile situazioni assai delicate e garantire il salvataggio di vite umane attraverso il prelievo d’organi, rispettando comunque la dignità del donatore/deceduto.

La legge 578/1993 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione della medicina legale e dei trapianti in Italia, anche se a oltre vent’anni dalla sua emanazione, potrebbe emergere la necessità di aggiornarla alla luce dei progressi scientifici, per adattarla alle nuove tecnologie di diagnosi o al trattamento dei casi borderline, che pure si verificano.

In tutti i casi in cui la morte non avvenga per arresto cardiaco o, in seguito a lesioni encefaliche, il soggetto non sia stato sottoposto a misure rianimatorie, l’art.4 L.578/1993 dispone che “nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento”; si è stabilito così il periodo legale di “osservazione dei cadaveri”.

Quella che è la fine di tutto per ogni singolo individuo, la morte è, in realtà, evento di portata giuridica notevole da numerosi punti di vista. Solo per accennarne alcuni, nascono o vengono meno obbligazioni, passano diritti di proprietà, mutano status civili.

Per il diritto penale con la morte del reo prima della condanna si estingue il reato[8]; con la morte del condannato si estingue la pena[9]; con la morte di uno dei coniugi il matrimonio è sciolto; con essa si apre il fenomeno della successione, ovvero il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del de cuius (il soggetto della cui morte si tratta), ai suoi eredi, fatta eccezione per i diritti intrasmissibili (ad es. usufrutto, diritto agli alimenti…); si realizzano clausole contrattuali assicurative, si producono vacanze di sedi ed uffici, si toglie vigore a taluni contratti, ecc. ecc.

Certamente è un po’ triste pensare che tutto debba finire;
però, osservando l’uso che molta gente fa della propria vita,
questo pensiero è quasi consolante.
Bertrand Russell

 

  1. La capacità giuridica di una persona è l’attitudine ad essere titolare di poteri e doveri giuridici, sorge con la nascita (ossia, per le persone fisiche, con il distacco del feto dal grembo materno) e si perde soltanto al momento della morte (art.1 Codice Civile-LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia – Titolo I – Delle persone fisiche)

  2. in Gazzetta Ufficiale R.I. n. 5 del 08-01-1994
  3. Decreto del Ministro della Sanità del 22 agosto 1994 , n. 582, “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.
  4. Legge 1 aprile 1999 , n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”.
  5. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

    Le case di cura private devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche (comma 7, L.578/93).

  6. Art.2 D.M. 582/94. Sono previste ulteriori particolari verifiche clinico-strumentali per i bambini di età inferiore a 1 anno, o per soggetti in condizioni cliniche particolari o in situazioni che non permettono diagnosi e/o elettroencefalogramma.
  7. Il flusso cerebrale, o flusso ematico cerebrale, si riferisce al flusso di sangue che attraversa il cervello in un determinato periodo di tempo. Questo processo è fondamentale per il funzionamento del cervello, poiché fornisce ossigeno e nutrienti (in particolare il glucosio), alle cellule cerebrali e rimuove i prodotti di scarto come l’anidride carbonica.
  8. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena – Capo I – Della estinzione del reato. Art. 150 Codice Penale, Morte del reo prima della condanna
  9. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena – Capo II – Della estinzione della pena. Art. 171 Codice Penale, Morte del reo dopo la condanna

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