«Un bambino rifugiato potrebbe essere un bambino trafficato»
(Anne Lütkes, Unicef Germania)
La tratta di minori
Secondo le Nazioni Unite[1], sono oggi almeno 2,5 milioni le persone fatte oggetto di tratta e, tra queste, almeno la metà ha meno di diciotto anni, ma ovviamente i dati relativi ad una simile attività criminale sono sempre presuntivi e spesso peccano in difetto.
Ma cosa si intende con il termine “tratta di minori”?
Secondo l’art. 3 del “Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini”[2], detto Protocollo di Palermo, si considera “minore” vittima di tratta ogni persona al di sotto dei 18 anni che venga reclutata, trasportata, trasferita, ospitata o accolta al fine di sfruttamento, sia all’interno che all’esterno di un paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.
Indispensabile, a questo punto, capire cosa si intenda per “sfruttamento”. Secondo il Protocollo di Palermo, il termine comprende almeno lo sfruttamento a scopi sessuali latu sensu inteso, il lavoro forzato, la riduzione in schiavitù o in condizioni analoghe e assimilabili, la servitù o il prelievo forzoso di organi.
E l’Italia non è immune a questo fenomeno: nigeriane poco più che bambine avviate a prostituirsi sulle nostre strade, ragazzini egiziani impiegati nell’edilizia o nell’agricoltura, bambini romeni costretti a mendicare. Spesso e volentieri sotto lo sguardo indifferente di molti di noi!
Gli strumenti di contrasto
Se in ambito di comunità internazionale la Convenzione contro il Crimine Transnazionale Organizzato e i suoi protocolli rappresentano il set di strumenti più avanzati per la lotta a simili fenomeni che, oramai, hanno una dimensione globale e, quindi, devono essere contrastati con simili e adeguate armi, in seno all’Unione Europea è stata adottata la Direttiva 2011/36[3] sulla prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e il relativo Piano d’azione Piano d’azione per i minori non accompagnati[4].
A completamento di quanto sopra, poi, nel giugno 2012, è stata varata una specifica Strategia[5] per la lotta contro la tratta per il periodo 2012-2016, con la previsione di idonee misure per il coordinamento delle azioni tra le differenti agenzie nazionali degli stati membri.
Si precisano anche priorità comuni quali: l’identificazione, la protezione e l’assistenza alle vittime della tratta; il rafforzamento della prevenzione; l’intensificazione dell’azione di perseguimento dei trafficanti; il potenziamento del coordinamento e della cooperazione tra gli attori e della coerenza a livello politico; l’approfondimento della conoscenza delle problematiche relative al fenomeno della tratta.
Un passo importante verrà intrapreso nel 2014 con l’insediamento presso l’Agenzia europea dei diritti fondamentali[6] (European Fundamental Rights Agency) del tutore o rappresentante dei minori vittime di tratta, e il finanziamento di importanti studi per la produzione di modelli e buone pratiche condivise.
Certamente la predisposizione di efficaci documenti di diritto internazionale permette di opporre validi ostacoli al proliferare di questa terribile attività, ma l’esperienza comune dimostra che le organizzazioni criminali sono capaci di elaborare modalità sempre più sofisticate per continuare indisturbate i loro proficui traffici.
Le responsabilità di molti
Per concludere, proviamo ora ad offrire qualche ulteriore dato per offrire ulteriori elementi su cui riflettere: secondo una ricerca dell’Unicef[7], l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, la tratta di minori cuba un valore di circa 5 miliardi di dollari all’anno; il “costo” medio di uno schiavo bambino nei mercati dell’Africa subsahariana è di 90 dollari; tra i 15 e i 35 euro, invece, il salario per una giornata di 11 ore a raccogliere pomodori in Campania per un ragazzino egiziano (da cui bisogna detrarre la parte del “caporale”); 20 euro, da ultimo, la prestazione di una giovanissima prostituta nigeriana su una qualsiasi strada di una anonima provincia italiana.
Non penso occorrano ulteriori parole per richiamare ciascuno alle proprie responsabilità.
[1] Cfr. il sito: http://www.un.org/en/ga/president/66/Issues/Human%20Trafficking/humantrafficking.shtml.
[2] Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, entrato in vigore a livello internazionale il 25 dicembre 2003, e ratificato dall’Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146.
[3] Cfr. il sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:01:IT:html.
[4] Cfr. il sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:html.
[5] Cfr. il sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:IT:html.
[6] Cfr. il sito: http://fra.europa.eu.
[7] Cfr. il sito: http://www.unicef.org.