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Segreto di Stato

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Se vuoi mantenere un segreto,
devi anche nasconderlo a te stesso.
George Orwell

La disciplina legislativa del “segreto di Stato” si fonda sul difficile, ma necessario, bilanciamento fra due interessi essenziali della collettività: da un lato la sicurezza dello Stato e, dall’altro, la tutela giurisdizionale dei diritti e la perseguibilità dei reati[1].

In altri termini, ogni volta che viene invocata l’eccezione di segretezza, prevista dalla legge, su una notizia sorge fisiologicamente una certa tensione fra due poteri dello Stato: da una parte, l’Esecutivo, chiamato ad assicurare la massima tutela dell’integrità e dell’indipendenza dello Stato (anche attraverso l’assunzione di doveri di segretezza), dall’altra, l’Autorità Giudiziaria, nel ruolo di garante delle esigenze di giustizia dei cittadini.

Tema complesso quello del segreto di Stato, definito come vera e propria “no fly zone” di basilari principi costituzionali, a cavallo tra diritto e politica, tra forma di Stato e forma di Governo[2]; esso trova il suo fondamento, secondo autorevole dottrina, nella lettura combinata degli articoli 52 e 54 Costituzione, ovvero sia nel dovere (sacro) di difesa della Patria che nel dovere di fedeltà alla Repubblica e rispetto del suo ordinamento giuridico[3].

La legge n.124 del 2007 ha riformato il sistema italiano delle “Agenzie di informazione”, termine “tecnico” impiegato per indicare i cosiddetti “Servizi segreti” o “Servizi per l’informazione” o “agenzie (o servizi) di intelligence”[4]. Il “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica” è costituito dal complesso di organi e autorità che hanno il compito di assicurare le attività di informazione per la sicurezza, allo scopo di salvaguardare la Repubblica da ogni pericolo e minaccia proveniente sia dall’interno che dall’esterno del Paese.

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto da:

  • Presidente del Consiglio dei ministri,
  • Autorità delegata (Sottosegretario alla Presidenza del C.),
  • Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
  • Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
  • Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
  • Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). (Art. 2 L.124/2007)

Il capo V della legge 124/07 è intitolato “Disciplina del segreto” , che viene definito come un “vincolo”, posto dal Presidente del Consiglio dei ministri, mediante “apposizione” (l’atto di applicare il segreto), “opposizione” (atto con cui viene eccepita all’Autorità giudiziaria l’esistenza del segreto di Stato), o “conferma dell’opposizione[5]”, su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato[6].

Si tratta, dunque, di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo, e assoluto protagonista della procedura. L’articolo 39 comma 1 L.124/07 specifica meglio che sono coperti dal segreto di Stato:

  • “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali,
  • alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
  • all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
  • alla preparazione e alla difesa militare dello Stato[7].

Con un Regolamento attuativo del 2008 il Governo ha esteso la possibilità di sottoporre a segreto anche atti, documenti e notizie per la “tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali[8].

Considerate queste previsioni molto generali possiamo riassumere, sintetizzando, che il Presidente del Consiglio, in via esclusiva, appone il segreto di Stato che

a) deve riguardare atti e fatti specifici;

b) deve essere necessariamente motivato;

c) può provenire da una Sua disposizione verbale, ma, per essere efficace, dovrà essere poi documentato in un provvedimento amministrativo formale.

Appare, inoltre, evidente che questo atto scritto, di autorizzazione all’apposizione del segreto di Stato, essendo assoggettato, come si dirà oltre, al controllo parlamentare ed al possibile sindacato della Corte Costituzionale, non potrà a sua volta essere segretato.

Il comma 4 dell’art.39 della L.124/07 dispone che il segreto di Stato è apposto e, ove possibile, “annotato”, su ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, “anche se acquisiti all’estero”.

Il comma 7 dell’art. 39 della L. 124/07 prevede che il segreto di Stato abbia una durata massima di 15 anni, prorogabile, con provvedimento motivato sempre del Presidente del Consiglio ove ritenga ancora sussistenti le ragioni del segreto, fino ad un massimo di 30 anni[9].

Il comma 11 dello stesso art. 39 afferma che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione e saccheggio (art. 285 codice penale), di associazione di stampo mafioso (art 416 bis c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter c.p.) e di strage (art. 422 c.p.).

Dunque il Capo del Governo è investito di un ampio potere discrezionale sul segreto di Stato, associato ad una sostanziale responsabilità politica di fronte al Parlamento. Infatti ai sensi dell’art. 31 della legge 124/07, il controllo parlamentare è effettuato dal COPASIR, il “COmitato PArlamentare per la SIcurezza della Repubblica” organo bicamerale, composto da 5 senatori e 5 deputati scelti in maniera da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione[10]. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio è tenuto a esporre, in una seduta segreta, i motivi di merito per i quali il Governo ha confermato, nel caso concreto, l’opposizione del segreto di Stato all’Autorità Giudiziaria. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Questo “giudizio parlamentare” (espresso attraverso un voto negativo), non ha per effetto la cessazione del segreto ma l’eventuale attivazione dei meccanismi ulteriori di responsabilità politica, fino alla crisi di fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio e del Governo[11].

L’aspetto più delicato della disciplina del segreto di Stato riguarda, senza dubbio, la relazione con le inchieste giudiziarie. Il legislatore ha disciplinato il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto impedisce all’Autorità Giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il Giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto (art.40 comma 6 L.124/07)[12].

In particolare poi, può verificarsi l’ipotesi nella quale l’Autorità Giudiziaria contesti l’apposizione del segreto di Stato da parte del Governo, ad un fatto, atto e/o documento nell’ambito di un procedimento penale[13]. Di fronte a questo “conflitto di attribuzioni” tra poteri dello Stato, la norma dispone che sia la Corte Costituzionale a dirimere il contrasto, essendo questo organo costituzionale l’unico nei cui confronti il segreto di Stato non può mai essere opposto[14].

Altre norme della legge specificano meglio i limiti che il legislatore ha posto al segreto di Stato, e questo complesso di garanzie è ritenuto dalla dottrina e si è dimostrato, negli anni di applicazione, accettabile ed anche in linea con i principi su cui si fonda ogni democrazia cui non può essere certo estranea, come si è già detto, la necessità di tutela della “sicurezza dello Stato”[15].

La storia, però, insegna che molto spesso ciò di cui si tratta è diventato più un segreto di natura politica in senso stretto, piuttosto che un vero segreto coinvolgente l’intero apparato statale e la sicurezza della nazione.

Dunque, il problema non è quello della definizione legislativa del segreto di Stato, ma della sua applicazione, progressivamente sempre più estesa, indipendentemente dal fatto che oggetto della indagine, nell’ambito della quale il segreto venga opposto, siano comportamenti che esulano dai compiti istituzionali delle Agenzie di Informazione. Il ricorso al segreto di Stato, anche se in apparenza poco necessario, può essere talvolta motivato dall’esigenza di tutelare informazioni riservate che potrebbero essere indirettamente oggetto di una indagine penale: le strutture dei Servizi, le modalità d’impiego e di azione di alcuni agenti, le pratiche delle agenzie di intelligence, il rapporto di alcuni dirigenti con esponenti delle istituzioni, eccetera.

Talvolta alle ragioni tecniche si mescolano valutazioni di natura più politica, che hanno a che vedere con gli interessi dei governi o dei dirigenti dei servizi in carica, più che con l’«integrità della Repubblica»…

L’unico modo per difendersi da un segreto
è diffonderlo.
Leonardo Sciascia

  1. Cfr. “ATTIVITA’ e COMPETENZE DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE. IL SEGRETO DI STATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA CEDU SU CASO ABU OMAR” relazione di Armando Spataro 13/10/2020, in https://www.ordineavvocatitorino.it/.
  2. Cfr. Voce “Segreto di Stato” di Giuseppe Di Genio, in https://www.treccani.it/
  3. Cfr. “Rispettare la Costituzione e le leggi: un “dovere pubblico” di Alberto Monari, in Kultunderground n.325-AGOSTO 2022, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/41041
  4. Legge 3 agosto 2007, n.124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, in GURI n. 187 del 13-08-2007.
  5. L’opposizione deve essere confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni con atto motivato, avverso il quale può essere sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale (art.19 L.124/07).
  6. Cfr. “Guida al segreto di Stato. Cos’è, come funziona, chi lo può attivare e perché” di Gabriele Carrer in https://formiche.net/ del 22/11/2022.
  7. La disciplina introdotta dalla legge n. 124/2007 ha segnato il definitivo superamento della categoria del “segreto militare”, riportando anche le informazioni di natura militare nel novero di quelle suscettibili di essere coperte dal “segreto di Stato”.
  8. DPCM 8/4/2008 in GURI 16 aprile 2008, n. 90
  9. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni (art. 39 comma 8, L.124/07).
  10. La presidenza è affidata per legge ad un membro dell’opposizione politica (art.30 comma 3 L.124/07).
  11. Approfondimenti e normativa sono disponibili in https://www.sicurezzanazionale.gov.it/
  12. Il riformato articolo 202 del Codice di procedura penale “Segreto di Stato” dispone che i pubblici ufficiali e pubblici impiegati hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.Codice di procedura penale – LIBRO TERZO – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo I – Testimonianza
  13. Art.19 comma 8, L.124/07.
  14. Cfr. “Il Giudice delle leggi” di Alberto Monari, in Kultunderground n.243-OTTOBRE 2015, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/18202/
  15. Cfr. Spataro cit. sopra

 

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