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Colpa cosciente…

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Concordo pienamente col giudizio di quegli scrittori

che sostengono che

di tutte le differenze tra l’uomo e gli animali a lui inferiori

il senso morale o coscienza è il più importante.

Charles Darwin[1]

Secondo l’art.43 III comma del Codice Penale un delitto “…è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline[2]”.

Quando agisce con “colpa” l’individuo non riesce a rappresentarsi, nella sua interezza, che dalla sua condotta deriverà un fatto di reato, scontando un errore su taluno degli elementi costitutivi (es. un cacciatore spara pensando di colpire un capo di selvaggina e colpisce invece un altro cacciatore nascosto dietro un cespuglio). L’errore gli è tuttavia rimproverabile, nel senso che egli con un maggiore sforzo di attenzione, avrebbe potuto prevedere o, comunque, rappresentare la realtà[3].

In diritto penale, quindi, la colpa rappresenta un elemento psicologico che presuppone, innanzitutto, l’assenza della volontà diretta a commettere il fatto: la realizzazione della fattispecie di reato deve, dunque, essere non voluta, anche se diretta conseguenza della condotta del soggetto[4].

Il citato art.43 c.p. precisa che non vi è incompatibilità tra colpa e previsione dell’evento: si parla infatti di “Colpa cosciente” (o colpa “con previsione”), rispetto alle ipotesi nelle quali l’agente non vuole commettere il reato, ma prevede l’evento come possibile conseguenza della propria condotta negligente, imprudente, o non rispettosa di regole stabilite a disciplinare quella determinata attività umana. Infatti, si può prevedere un evento e nonostante tutto non volere che questo si verifichi[5].

Colui che agisce, dunque, immagina che l’evento-reato possa accadere come conseguenza della sua condotta, ma ha totale fiducia che esso non succederà (si pensi all’ipotesi in cui un soggetto conduce un’auto ad alta velocità in centro cittadino, rendendosi conto della possibilità di un investimento, ma è assolutamente convinto che la sua abilità di guida eviterà ogni incidente).

Si ha, invece, “Colpa incosciente”, se il soggetto non si rende assolutamente conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi, costituenti reato.

L’esempio più noto di “Colpa cosciente” è quello del lanciatore di coltelli in un circo. Il lanciatore sa che potrebbe ferire o uccidere la persona “bersaglio da evitare” dei lanci ma, confidando nella sua destrezza, esperienza ed abilità, è sicuro che non le farà alcun male[6]. Ecco perché nella sventurata ipotesi che invece ciò si verifichi e ferisca o addirittura uccida, risponderà di lesioni colpose (o omicidio colposo) e non di lesioni dolose (o omicidio volontario).

Siccome un conto è agire provocando un incidente senza prevederlo assolutamente, e un conto è provocarlo avendone previsto la possibilità, il legislatore stabilisce che nei casi di colpa con previsione, la pena sia aggravata. Infatti, la Colpa cosciente assume un suo autonomo connotato, tanto da venire codificata quale “circostanza aggravante comune” all’art. 61 co 1 n. 3 c.p[7], con aumento della pena prevista per il reato commesso, fino a un terzo secondo la valutazione del Giudice. Inoltre, quando il Magistrato giudicante stabilisce la pena, tiene conto ai sensi dell’articolo 133 c.p. del grado della colpa[8]; la colpa con previsione rappresenta uno dei massimi gradi di colpa, perché al soggetto può muoversi un rimprovero molto forte[9].

La “Colpa cosciente” si pone ai confini col “Dolo eventuale”, dal quale è molto difficile distinguerla. Si tratta di un problema rilevante, se non il più rilevante, in questa materia, perché tutto il dibattito sulla colpa e sul dolo, in realtà, nasce a causa del confine sottile che divide queste due forme di elemento soggettivo. Nel “Dolo eventuale”, l’agente non ha la convinzione di poter evitare l’evento, ma accetta il rischio che l’evento si verifichi (con “intenzione” quindi).

Così, se Tizio corre ad alta velocità in un centro abitato, per trasportare un ferito, e uccide un passante, abbiamo un caso di colpa cosciente. Tizio, infatti, sa bene che potrebbe provocare un incidente correndo, ma fa di tutto per evitarlo e qualora avesse saputo che in quel modo avrebbe ucciso il passante, non avrebbe tenuto quella determinata condotta (si esclude la intenzionalità).

Se invece Tizio è un rapinatore che fugge con la sua auto ad alta velocità e uccide un passante nella fuga, allora si ricade nel “Dolo eventuale”; l’evento infatti non è voluto, ma Tizio, se avesse saputo con certezza che col suo comportamento avrebbe ucciso qualcuno, avrebbe continuato lo stesso. In questo, quindi, consiste “l’accettazione del rischio” (dolosa).

L’esame di una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (IV sezione penale, sentenza n. 8133/2019), ci permette di riassumere gli attuali orientamenti della Giurisprudenza sul tema che stiamo esaminando[10]. Innanzi agli Ermellini ricorre un automobilista che, compiendo un sorpasso azzardato e imprudente in ora notturna, aveva urtato e investito la bicicletta guidata da un uomo, deceduto a seguito dell’impatto. Per questo, l’uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello (in II° grado), per il reato di omicidio colposo, con applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 3 c.p. (aver agito nonostante la previsione dell’evento). In particolare, i Giudici hanno desunto questo atteggiamento interiore dalla macroscopicità della condotta colposa tenuta dall’imputato che ha ammesso di aver notato che la bicicletta procedeva in maniera zigzagante, ma, nonostante ciò, ha comunque posto in essere una pericolosissima manovra di sorpasso a velocità sicuramente eccessiva rispetto alla condizione di tempo e luogo, senza adeguatamente calcolare la distanza di sicurezza dal mezzo antagonista e senza adeguatamente calcolare la dimensione della semicarreggiata a sua disposizione.

Il problema più complesso in queste fattispecie, come spesso avviene per gli elementi della condotta che hanno caratteristiche di natura psicologica, è quello dell’accertamento in concreto degli elementi, quasi sintomi o indizi, dai quali dedurre che l’agente avesse previsto un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato. Per la Corte di Cassazione, in sostanza, per aversi “Colpa cosciente” non è sufficiente che l’evento sia solo “prevedibile”, ma è necessario che l’agente l’abbia previsto in concreto, sia pure con il convincimento di non causarlo.

Per verificare la sussistenza della Colpa cosciente, il Giudice deve valutare e indicare gli elementi “sintomatici” nel comportamento del colpevole, da cui sia desumibile la previsione in concreto da parte sua dell’evento di reato e la perseveranza nell’azione.

Colpa cosciente: quasi un’aggravante per la stupidità umana?

Affermazione giuridicamente poco ortodossa ma nella sostanza vera….

Per arroganza ci si eleva sopra se stessi.

Tommaso D’Aquino

  1. Nell’immagine: Casal Palocco, Roma-14 giugno 2023.
  2. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo III – Del reato – Capo I – Del reato consumato e tentato

    Art.43 Elemento psicologico del reato.

  3. Con frase sintetica si può affermare che la colpa è la prevedibilità di un elemento che avrebbe dovuto essere rappresentato.
  4. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo III – Del reato – Capo I – Del reato consumato e tentato

    Articolo 40: “Rapporto di causalità”: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

  5. Cfr. voce “Colpa” in AltalexPedia, categoria Diritto Penale, di Paolo Franceschetti, www.altalex.com.
  6. Cfr. “La colpa cosciente” in https://www.avvocatoflash.it/blog/
  7. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo III – Del reato – Capo II – Delle circostanze del reato

    Circostanze aggravanti comuni. Art.61 n.3): “l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento.”

    Le circostanze attenuanti e aggravanti consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena.

    Si tratta di aspetti della vicenda che incidono su un reato già perfetto e che sono elementi accessori di esso; non a caso il nome deriva dal latino circum stat (che sta attorno), dando l’idea di qualcosa che si aggiunge ad una fattispecie completa.

  8. Codice Penale – LIBRO PRIMO – Dei reati in generale – Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena – Capo I – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione e applicazione della pena. Art.133, Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
  9. Art.133: Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

    3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

  10. “La colpa cosciente per la Cassazione”, di Lucia Izzo 3/03/2019, in www.studiocataldi.it/.

 

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