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Adozione italiana…

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I più grandi doni che puoi dare ai tuoi figli

sono le radici della responsabilità e le ali dell’indipendenza.

Denis E. Waitley

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia[1]. Questa la prima affermazione di principio contenuta nell’articolo 1 della legge italiana sull’adozione, che a 40 anni dalla sua promulgazione, pur dopo modifiche e innovazioni intervenute nel corso degli anni[2], prevede ancora che l’intervento dell’autorità pubblica avvenga solo quando la famiglia d’origine del minore dimostri gravi carenze, morali e materiali, in grado di pregiudicarne la crescita e l’equilibrio psicologico e fisico[3].

Il secondo comma precisa infatti che “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore … non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia” prevedendo, a questo fine, che siano “disposti interventi di sostegno e di aiuto” da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nei confronti dei nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, consacrato come luogo privilegiato per la sua crescita e sviluppo psicofisico armonioso (art.1, comma 3, L.184/1983).

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, la legge prevede che si applichino gli istituti dell’affidamento e dell’adozione (art.1, comma 4, L.184/1983).

L’adozione è un istituto dalle origini antichissime, che fa sorgere un rapporto di filiazione tra soggetti che non sono legati da un vincolo di sangue: una delle prime evidenze storiche dell’adozione risale al II millennio avanti Cristo.: il Codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottanti e degli adottati.

In sostanza il principio che da sempre informa la disciplina dell’adozione è il diritto del bambino a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie in una “famiglia”, definita dall’art.29 della Costituzione come “come società naturale fondata sul matrimonio”, anche se diversa da quella d’origine[4]. Solo in questo ambito famigliare il legislatore ordinario ha ritenuto che siano presenti le condizioni per il pieno sviluppo della personalità del minore nella dimensione dell’eguaglianza[5].

Il primo istituto contemplato dalla Legge 184/83 (artt. 2-5) è quello dell’affidamento (famigliare) del minore[6]. Spesso si fa confusione tra adozione e affidamento, ma in realtà si tratta di due istituti molto diversi. L’adozione infatti, come vedremo, presuppone uno “stato di abbandono” del minore e crea una situazione definitiva ove si interrompe ogni legame con la famiglia di origine. L’affidamento, invece, costituisce una misura temporanea per cui si pone in un diverso ambiente un bambino la cui famiglia di origine si trova in un periodo di difficoltà[7]. Una volta passata la crisi, il bambino torna dai suoi genitori, oppure, nell’impossibilità che ciò avvenga, si procede con la dichiarazione dello “stato di abbandono” e la successiva adozione[8].

La normativa che stiamo esaminando prevede diverse tipologie di adozione:

adozione dei minori (o legittimante): presuppone la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore da parte del Tribunale per i Minorenni. Ciò accade quando il minore è in stato di abbandono perché privo del “sostegno morale e materiale dei propri genitori”;

adozione dei maggiorenni: prevista solo per coloro che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e maggiori di almeno 18 anni rispetto a colui che intendono adottare[9], un tipo di adozione la cui disciplina è ancora demandata al Codice Civile[10]. Tra le condizioni inizialmente previste dall’art.291 c.c. vi era quella che l’adozione di una persona maggiorenne fosse possibile solo per l’adottante privo di figli legittimi (infatti la tradizione attribuiva a questo tipo di adozione una funzione sostitutiva della paternità o maternità legittima, realizzata mediante la trasmissione del nome e del patrimonio). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha poi dichiarato incostituzionale l’art.291 c.c. nella parte in cui non consente l’adozione di maggiorenni a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati (e consenzienti all’adozione stessa); così oggi questa forma di adozione risponde più a finalità di solidarietà sociale (spesso con lo scopo di assicurare assistenza agli anziani), o ha assunto la funzione di “riconoscimento giuridico” di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale, tra adottante e adottando[11].

Vi è poi l’adozione internazionale: quando la coppia italiana (o residente in Italia) intende adottare un minore straniero;

infine l’adozione “in casi particolari”: ipotesi residuale di adozione del minore prevista solo nei casi espressamente indicati dalla legge (artt.44-57, L.184/83).

Per l’art. 6 della L.184/83 sono tre i requisiti fondamentali da possedere per poter richiedere l’adozione (nazionale e internazionale) di un minore: gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra gli stessi non deve aver avuto luogo separazione personale, neppure di fatto[12]. La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato non può essere inferiore a 18 e superiore ai 45 anni (art.6, comma 3), con previsione di deroghe se dal superamento dei limiti e mancata adozione possa derivare danno grave al minore[13].

Presupposto per l’adottabilità è la dichiarazione dello “stato di abbandono” in cui il minore si trova: il bambino per poter essere adottato deve essere privo dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti fino al 4° grado[14]. Chiunque può segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di un minore, ad esempio i pubblici ufficiali, gli assistenti sociali, ecc.[15]. Con tale dichiarazione viene, anche, sospesa la potestà genitoriale della famiglia naturale[16]. Il Tribunale dei minorenni previa verifica della sussistenza delle condizioni di pregiudizio al suo equilibrato sviluppo psicofisico, dichiara che il minore abbandonato è “adottabile”, sempre che tale situazione non abbia carattere transitorio o sia dovuta ad impedimenti di forza maggiore[17].

Il procedimento per l’adozione di un minore si articola in una serie di tappe che hanno inizio con la “domanda di adozione”, per culminare, soddisfatte tutte le formalità richieste dalla legge, nella dichiarazione di adozione. Il primo passo è costituito appunto dalla “domanda” che i coniugi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono proporre al Tribunale per i minorenni della propria residenza (art.22, L.184/83)[18].

Ricevuta la domanda, il Tribunale (con l’aiuto dei servizi sociali) dovrà svolgere indagini per verificare: l’idoneità della coppia ad educare il minore; la situazione economica della coppia; le condizioni di salute di ciascun coniuge; l’ambiente familiare della coppia; i motivi che hanno portato la coppia ad optare per l’adozione[19]. Al termine del periodo di accertamento (della durata di 120 giorni, prorogabile una sola volta), i Servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale. Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l’idoneità all’adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti, rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali. Nel primo caso, dopo la scelta tra le coppie dichiarate idonee di quella più adatta al minore adottabile, il Tribunale dispone, con ordinanza, “l’affidamento preadottivo”, previo consenso del minore, se lo stesso ha già compiuto 14 anni o ascolto dello stesso se di età superiore ai 12 anni (ovvero, anche se di età inferiore, qualora il Giudice lo ritenga opportuno)[20]. Al termine del periodo di un anno (prorogabile per un altro anno), e in seguito ad ulteriore colloquio tra coniugi e Giudice, il Tribunale potrà emettere la “sentenza di adozione”[21].

Con la sentenza definitiva di adozione si producono due tipi di effetti giuridici: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome (effetto “legittimante”), ed effetto “risolutivo” (cessano tutti i rapporti/legami giuridici tra il minore e la famiglia d’origine, salvi i “divieti matrimoniali” tra consanguinei, art.27, L.184/83).

Solo un breve accenno in conclusione, all’adozione internazionale dei minori, regolamentata dalla nostra Legge n.184/83 agli artt.29-43, che riguarda anche l’ipotesi più consueta di adozione di minore straniero da parte di coniugi italiani[22]. La procedura inizia con la dichiarazione di “disponibilità all’adozione” presentata dai coniugi al Tribunale per i Minorenni (diversamente dall’adozione nazionale dove i coniugi presentano una “domanda di adozione”). Dopo le opportune verifiche (per l’indagine l’Autorità Giudiziaria si servirà dei servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza, autorità sanitarie ecc.), il Tribunale dovrà emettere un decreto di idoneità dei coniugi all’adozione (art.30, L.184/83); successivamente entro un anno dall’emissione del decreto, la coppia dovrà dare mandato ad un Ente autorizzato dalla “Commissione per le adozioni internazionali” per procedere verso l’adozione in un determinato Paese straniero (art.31, 39, 39bis, L.184/83)[23]. Infine i coniugi potranno recarsi nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa.

Dopo la sintesi, quanto più essenziale possibile, della disciplina legislativa dell’adozione è opportuno valutare qualche statistica sul fenomeno nel nostro Paese: in generale, i minori che hanno bisogno di una famiglia sono molto di più di quelli che si riescono a dare in adozione; allo stesso tempo, esistono liste di attese lunghe per le famiglie in attesa di adozione[24]. Nel 2021, le domande di adozione nazionale sono state 8.687 (+15% rispetto all’anno 2020, ma -3% sul 2019); Le sentenze di adozione nazionale nello stesso anno sono state 866. Per quanto riguarda le domande di disponibilità all’adozione di minori stranieri, nel 2021, sono state 2.020 (+6% in un anno, ma -18% rispetto al 2019). Nello stesso anno, le adozioni di minori stranieri sono state invece 598.

Entrambi gli indicatori sono in netto calo da diversi anni. Basti pensare che nel 2001 i minori stranieri adottati furono 3.915, circa sei volte il numero registrato nel 2021.

Le decisioni che gli enti pubblici e i singoli soggetti privati sono chiamati a prendere durante una procedura di adozione sono estremamente delicate, come complesse sono le procedure burocratiche per accedere all’iter di adozione. Le domande di disponibilità all’adozione nazionale e internazionale sono in calo pressoché continuo. Le adozioni di minori italiani sono in diminuzione; quelle dei minori stranieri, in forte diminuzione. Molte variabili incidono in particolare sul secondo dato. Il numero di minori orfani a livello globale rimane decisamente più alto rispetto alla domanda internazionale di adozioni.

A livello globale, l’Italia rimane tra i Paesi con più alto numero di adozioni internazionali e tra i più aperti all’adozione di minori con problematiche fisiche o psicologiche e/o minori avanti con l’età (art.44, L.184/83, c.d. “adozione in casi particolari”).

Ciononostante, il fenomeno delle adozioni internazionali in Italia, come detto, è in costante calo. Si potrebbe pensare che il costo complessivo di una procedure di adozione possa disincentivare le domande. In Italia attualmente per concludere un percorso di adozione internazionale occorrono circa quindicimila euro. Eppure, si tratta di importi dilazionati nel tempo e che diventano relativamente bassi se li si paragona ad altre metodiche per formare una famiglia (ad esempio la fecondazione assistita)…

I figli non sono di proprietà di nessuno,

non sono di proprietà dei loro genitori né della società.

Appartengono solo alla loro futura libertà.

Michail Bakukin

  1. Art.1, comma I, L. 4-5-1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”, TITOLO I Princìpi generaliPubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
  2. L. 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.,D.Lgs. 28-12-2013 n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
  3. Cfr. “Adozione: come adottare un bambino”, “Guida legale” in “www.studiocataldi.it
  4. Con la definizione di “società naturale” il costituente ha inteso precisare che essa preesiste allo Stato e non deriva da esso. La famiglia a cui la norma si riferisce è quella che deriva dal matrimonio (celebrato in forma religiosa o civile), fermo restando che l’ordinamento conosce anche la c.d. “famiglia di fatto”, derivante dalla convivenza more uxorio di due soggetti di sesso diverso.Cfr. anche per le unioni tra soggetti dello stesso sesso: “Contratto” di convivenza” di Alberto Monari, in Kultunderground n.277-AGOSTO 2018, rubrica Diritto.
  5. Il 5° comma dell’art.1 L.184/83 prescrive: “Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”.
  6. Legge 184/83 – Titolo I bis – Dell’affidamento del minore, titolo introdotto da L. 28-3-2001 n. 149.
  7. Il minore viene affidato ad una famiglia che ne fa richiesta o in una comunità di assistenza, al fine di allontanarlo temporaneamente da una situazione di instabilità o disfunzione familiare.
  8. Cfr. “L’adozione in italia” di Angelo Greco in www.laleggepertutti.it, 20 Aprile 2020. L’affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, sentiti i genitori e il minore, il Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
  9. Per la precisione, al di là del dato legale, poiché l’adottato maggiorenne deve avere almeno diciotto anni, l’adottante di conseguenza non potrà avere una età inferiore ai trentasei anni (ma vedi oltre).
  10. Codice Civile – LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia – Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età – Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – Artt. 291-310.
  11. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella recente sentenza n. 7667/2020, ha ritenuto che l’art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di 18 anni tra adottante ed adottato, introduca una evidente ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenni, nell’accezione … sociologica assunta dall’istituto negli ultimi decenni. Di conseguenza è possibile applicare da parte dei magistrati una ragionevole riduzione del divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris“.
  12. I coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sotto il profilo morale e materiale (art.6, comma 2).
  13. Se, ad esempio, il limite sia superato da uno solo dei coniugi e in misura non superiore a 10 anni oppure l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia, si potrà dare corso ugualmente all’adozione.
  14. Si pensi, ad esempio, ai genitori che lasciano il minore solo in casa sistematicamente per giorni.
  15. La segnalazione va fatta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per il luogo in cui il minore si trova (art.9, comma 1); Il Tribunale per i Minorenni ha competenza territoriale su tutto il distretto della Corte di Appello. A livello nazionale operano 29 Tribunali per i Minorenni.
  16. Va precisato che la semplice ristrettezza, difficoltà economica della famiglia naturale, non legittima di per sé lo stato di abbandono, che si verifica solo quando vi sia un’indigenza tale da compromettere in maniera seria e irreversibile il processo di formazione, sviluppo e crescita del minore.
  17. Se il minore è già in affidamento familiare o in una comunità di accoglienza, la dichiarazione può essere pronunciata laddove la famiglia d’origine non mantenga con lo stesso stretti contatti o comunque un valido rapporto.
  18. “…specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate…”, art.22, comma 1.
  19. L’indagine verrà svolta dagli assistenti sociali attraverso una serie di incontri finalizzati a conoscere la coppia e le sue capacità genitoriali.
  20. L’affidamento preadottivo è istituto ancora diverso dall’affido famigliare visto prima. Costituisce una fase essenziale del procedimento di adozione, che non può mai mancare: nessun minore entra definitivamente a far parte di una famiglia prima che gli organi competenti abbiano verificato che la situazione familiare sia effettivamente idonea a tutelare i suoi interessi. Ovviamente l’affidamento preadottivo può essere revocato se si verificano gravi problemi nella convivenza tra genitori adottanti e minore adottato.
  21. I servizi sociali territoriali, durante tutto il periodo, seguono la coppia, vigilando e assistendo all’inserimento del minore in famiglia. Se il minore ha compiuto 12 anni deve essere sentito, quello che ha compiuto i 14 anni deve dare il suo espresso consenso (art.25, L.184/83).
  22. Cfr. la legge n. 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materiale di adozione internazionale del 1993, che modifica la legge 184/83.
  23. L’ente autorizzato, svolgendo la doppia funzione di fornire ausilio alla coppia italiana che intende adottare e di garante del rispetto delle disposizioni dell’autorità estera, segue i coniugi nel percorso da intraprendere sino al rientro in Italia e all’esito positivo dell’adozione (invio documentazione; “abbinamento” tra la coppia e il minore, con il coordinamento tra le autorità italiane ed estere; incontro tra gli adottanti e il minore; autorizzazioni per l’uscita del minore dal paese e per l’ingresso in Italia ed anche, eventualmente, adempimenti burocratici post-adottivi richiesti dal paese di origine).
  24. Cfr. https://italiaindati.com/il-mondo-delle-adozioni-in-italia/

 

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