[1] reati c.d. “propri”.
[2] Spesso chiamato atecnicamente “premier”, esso è un organo costituzionale di primo rilievo, che coordina l’attività del Governo e dell’Esecutivo in generale. Viene nominato dal Presidente della Repubblica dopo le consultazioni, con l’affidamento dell’incarico di governo e quindi della creazione della struttura che egli presiederà e che dovrà prima ottenere la fiducia delle Camere. Tale struttura si sostanzia nei ministri, che coordina mediante la funzione di stimolo o di freno, nel segretario generale e nei sottosegretari e nelle diverse ulteriori strutture o dipartimenti tecnico-amministrativi.
Dirige la politica del Governo e risponde dinanzi al Parlamento.
[3] Organo costituzionale monocratico, necessario e di nomina del Capo dello Stato con un distinto atto rispetto a quello di nomina del Presidente, che li presiede in Consiglio. Ad ogni Ministro viene affidato un compito di indirizzo e vigilanza su di una branca dell’amministrazione pubblica.
[4] Art.95 I comma, Cost.: “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.”. La sfiducia votata anche da un solo ramo del Parlamento costituisce la “sanzione” a questo tipo di responsabilità.
[8] Il Partito Radicale, il Partito Liberale Italiano e il Partito Socialista Italiano presentarono nel 1987 la richiesta di referendum per ottenere, tra altri obiettivi, l’abrogazione della “Commissione inquirente”. Il quesito, «Volete voi l’abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. 10 maggio 1978 n. 170 recante (Nuove norme sui procedimenti d’accusa di cui alla l. 25 gennaio 1962 n. 20)?», ottenne una percentuale di SI dell’85,04%, con un quorum di affluenza alle urne del 65,10 %. Fonte Wikipedia.
[10] Art.6 L.Cost.n.1/1989.
[11] Estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore. Il Tribunale dei Ministri è competente per tutti i reati ministeriali commessi nel distretto ove è istituito. Art.7, I comma, L.Cost.n.1/1989.
[12] La Legge n.392/1951 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato) all’art. 1. “Categorie dei magistrati” stabilisce:
“I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte di appello, magistrati di Corte di cassazione”.
[13] Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento. Art.7, II comma, L.Cost.n.1/1989.
[14] “2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile”.
Art.8, II comma L.Cost.n.1/1989. Dunque nel caso in cui il Tribunale non ravvisi la commissione del reato da parte del membro del Governo, l’archiviazione del caso non è assolutamente contestabile.
[15] In questa fase torna protagonista il Pubblico Ministero che “su mandato” del Tribunale dei Ministri, trasmette materialmente la richiesta al ramo del Parlamento competente.
[16] L’autorizzazione a procedere costituisce una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità (politica o amministrativa) diretta a consentire l’esercizio dell’azione penale da parte della magistratura in considerazione della natura del reato (autorizzazione a procedere “oggettiva”; alcuni reati di natura politica possono essere perseguiti solo dopo l’autorizzazione del Ministro della Giustizia), o della qualità del soggetto passivo (c.d. autorizzazione a proc. “soggettiva”).
[18] La Giunta per le autorizzazioni a procedere è una Giunta parlamentare della Camera dei Deputati formata in proporzione alle forze politiche presenti in quel ramo del Parlamento, e composta da 21 Deputati. Al Senato l’organo corrispondente assume la denominazione di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, composta da 23 Senatori.
[19] L’art.10 L.Cost.n.1/1989, prevede che nei procedimenti per i reati ministeriali di cui all’art. 96, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e gli inquisiti appartenenti al Senato o alla Camera “non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza, perquisizioni personali o domiciliari senza l’autorizzazione della Camera (…) salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale e’ obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura” e che “Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l’applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.“