
[1] Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 13° edizione, Giuffrè Milano, pp.1012 e ss. Il brocardo latino riporta una tipica formula (testamentaria) di attribuzione del legato nel diritto romano giustinianeo: in particolare quello “per damnationem” per cui il testatore impone all’erede l’obbligo di eseguire una prestazione a favore del legatario (Traduzione: il mio erede sia tenuto a dare il mio (schiavo) Stico).
[2] Cfr. Lezioni e Sentenze di Diritto Civile, F.Caringella, D. DiMatteo, Dike Giuridica Editore, Roma 2013, pp.963 e ss. Es. l’erede nella proprietà di un immobile si troverà nella stessa situazione del precedente proprietario, con facoltà di godimento del bene identiche e identici oneri connessi al suo mantenimento (spese di proprietà, fiscali ecc.).
[3] La successione mortis causa si distingue dalla successione inter vivos in quanto, in quest'ultima, i rapporti vengono trasferiti tra soggetti ancora esistenti.
[4] Per es., i parenti di una persona deceduta che è stata ingiuriata o diffamata (art.594 e 595 Codice Penale), possono presentare querela entro il termine ordinario di tre mesi (art.124 Codice Penale), al fine di tutelare l’onorabilità del loro congiunto, vedi Codice Penale, LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare, Titolo XII – Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis), Capo II – Dei delitti contro l'onore, Articolo 597. L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla sua morte (art.11 R.D. 16-3-1942 n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa- cfr. “Fallimentare…” di A. Monari, Kultunderground n.174, Gennaio 2010, rubrica diritto).
[5] L’usufrutto consiste nel diritto di godere di una cosa altrui (si pensi ad un immobile), traendone tutte le utilità che essa può dare, compresi i frutti che essa produce, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica (diritto per l’usufruttuario di occupare direttamente l’immobile per soddisfare le proprie esigenze abitative o di esercizio di attività economica, o diritto di percepire il canone di locazione).
[6] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), Capo I – Disposizioni generali.
[9] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564), Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari: Art.540 II comma:
“A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni…”
[10] Art.548 c.c. II comma:“Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi”.
[11] Art. 580 c.c. “Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta…”
[12] Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293, integrata ed attuata completamente mediante l’approvazione di un Decreto Legislativo da parte del Consiglio dei Ministri il 13/12/2013.
[13] Il riconoscimento è la libera dichiarazione compiuta da un genitore (o da entrambi i genitori congiuntamente) a seguito della quale il figlio acquista uno status identico a quello di figlio legittimo. Il riconoscimento ha la natura di atto unilaterale, anche nel caso in cui sia realizzato da entrambi i genitori congiuntamente ed è personalissimo, in quanto non può essere compiuto per mezzo di un rappresentante.
[15] Sino al 2012, invece, vigeva il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi poiché frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica, in certe condizioni punita anche penalmente (art. 564 del c.p. “Incesto”): si finiva così col segnare negativamente i figli, per una mancanza di "naturale riserbo" (così si esprime il Trabucchi) dei genitori.
[16] L’accettazione del legato non richiede particolari forme: essa può essere manifestata anche tacitamente attraverso l’esercizio del diritto che è oggetto del legato (si pensi al legatario che sia già nel possesso del bene, oggetto del legato e di proprietà del defunto, lo stesso legatario continuerà a possedere il bene come nuovo proprietario).
[17] L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla morte della persona secondo l’art.480 c.c. (termine ordinario di prescrizione dei diritti art.2946 c.c.). Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può, tuttavia, chiedere al tribunale che, per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue (art.481 c.c.).
[18] Corte Suprema di Cassazione Sez. Civ. II, sentenza n. 13036 del 04-12-1991, Tessier c. Tessier.
[19] C.S.C. Sez. Civ. II, sent. n. 15124 del 22-06-2010, Tosello E. c. Tosello G. e altri.
[20] Cfr. C.S.C. Sez. Civ. II, sent. n. 5485 del 17-04-2002, Nisi De Donno c. De Donno. Nel caso, la Suprema Corte ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del Giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto una porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione.
[21] L’erede, nel caso, non è tenuto, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel testamento, a garantire la solvenza del debitore, né risponde dell’esistenza del credito.
[22] Causa di estinzione dell'obbligazione, dovuta al fatto che la prestazione diviene definitivamente impossibile, per ragioni indipendenti dalla volontà del debitore (es.: terremoto che distrugge la cosa oggetto della prestazione, art. 1256 c.c.).
[23] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie