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Il Legato

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(nota[1])
Heres meus Stichum damnas esto dare…
Gaius, Institutiones
 
Il concetto giuridico di successione individua il fenomeno per il quale un soggetto (successore o avente causa) subentra ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una situazione giuridica “senza alterarne l’identità”, in altri termini il subentrante acquista la medesima posizione giuridica del precedente titolare[2]; il fenomeno si compie necessariamente all’avverarsi della morte del dante causa[3]. Ricordiamo che dopo la morte fisica di un essere umano non si può più parlare di persona o di soggetto di diritti, anche se, per certi aspetti, la legge ammette il persistere di speciali forme di tutela del defunto o di particolari rapporti[4]. Con la morte si estinguono i diritti e i rapporti strettamente personali dell’individuo (es. matrimonio), mentre per quanto riguarda i diritti e i rapporti di contenuto patrimoniale, alcuni di essi terminano (es. il diritto di usufrutto che, per espressa disposizione di legge -art.979 Codice Civile- non può continuare dopo la morte dell’usufruttuario[5]), ma la maggior parte si trasmette agli eredi, secondo le norme che regolano la successione mortis causa.
La successione a causa di morte, poi, si distingue in “successione a titolo universale” e “successione a titolo particolare”: in base all'art. 588 c.c. si ha successione a titolo universale quando un soggetto, che assume il nome di erede, subentra indistintamente nell'universalità dei rapporti giuridici (proprietà di beni) del testatore od in una quota (per esempio: il 30%, il 50%, ecc.) degli stessi, da solo od in concorso con altri (coeredi)[6]; in questo caso, il successore subentra nella esatta posizione giuridica patrimoniale del defunto (o anche se solo per quota), tanto nei rapporti attivi (cioè eredita i beni e altre attività) che passivi (cioè eredita anche i debiti). Succede al defunto anche nei procedimenti giurisdizionali in corso[7].
Si ha invece successione a titolo particolare quando un soggetto, il legatario (detto anche onorato), succede al testatore in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati quali quote dell'intero patrimonio. In altre parole il legatario succede solo in un singolo rapporto giuridico (per es.: la proprietà di uno specifico immobile, di una somma di denaro, ecc.)[8].
Sul piano delle fonti, il legato è una disposizione, di regola, contenuta in un testamento, anche se l’ordinamento riconosce alcune ipotesi di legato ex lege (c.d. successione legittima a titolo particolare) come il diritto di abitazione ed uso della casa adibita ad abitazione famigliare spettanti al coniuge superstite (art.540 II comma, c.c.)[9], l’assegno periodico (alimenti) a favore del coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione personale (art.548 II comma, c.c.)[10], o l’assegno “assistenziale” cui avevano diritto i figli “incestuosi” (non riconoscibili), secondo l’art.580 c.c.[11]. In realtà quest’ultima tutela ha perso gran parte della sua importanza, perché con la legge 10 dicembre 2012, n. 219[12] la disciplina del riconoscimento[13] della filiazione naturale (cioè avvenuta fuori dal matrimonio) è stata ulteriormente modificata, adeguandosi progressivamente alla parificazione totale tra i figli legittimi e i figli naturali, in linea con il comma III dell'art. 30 della Costituzione[14]. Con la riforma si è estesa la possibilità di riconoscimento anche dei figli cosiddetti (con formula dispregiativa) "incestuosi", prima considerati irriconoscibili e quindi portati ad espiare colpe altrui (dei genitori che avendo violato il divieto di incesto, consci del vincolo di parentela, hanno dimostrato la propria mala fede)[15]. Il modificato art.251 c.c. ora prescrive che “Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio…”.
Il legato si acquista automaticamente, alla morte del de cuius (dall’espressione latina is de cuius successione agitur), al momento dell’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salvo il potere del legatario di rinunziarvi (art.649 c.c.). Ciò non vuol dire che una eventuale accettazione formale sia inutile o irrilevante. L’accettazione è, infatti, un atto con il quale il legatario fa proprio il beneficio del legato, e questo si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile[16]. Su questo aspetto è interessante segnalare il principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui, essendo automatico l’acquisto del legato, esso non diventa inefficace se sia mancata l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede (o coeredi) istituiti con il testamento e si sia aperta la successione prevista dalla legge[17]; in altri termini il legato è una disposizione totalmente autonoma rispetto al destino del resto del patrimonio del de cuius[18]. Infatti l’art. 649 prevede anche che quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata (o altro diritto appartenente al testatore), la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore; tuttavia il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore (II e III comma). Il legato, infatti, deve essere soddisfatto a spese dell’erede; e il legatario, dal momento dell’apertura della successione, diviene creditore dell’erede (art.672 c.c.).
Sulla facoltà di rinuncia, si segnala l’interpretazione della Corte di Cassazione la quale, nella stessa logica dell’acquisto immediato della proprietà del bene da parte del legatario, afferma che, ove il legato abbia ad oggetto “beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità[19]”.
Si definisce “onerato” il soggetto tenuto alla prestazione, oggetto del legato, e può essere tanto l’erede quanto un altro legatario (in questo caso la disposizione prende il nome di “sublegato” – es. lascio 100 euro a Tizio con l’incarico di darne 10 a Caio – in ogni caso l’onerato è obbligato ad adempiere nei limiti del valore della cosa legata, art.671 c.c.). Dal sublegato si distingue il prelegato, che è il legato a favore del coerede e a carico dell’eredità (art.661 c.c.); ciò significa che il coerede prelegatario ha diritto di conseguire il legato per intero in “anteparte”: es. se Tizio lascia un patrimonio di 10 a due eredi, Caio e Sempronio, e a Caio un prelegato di 2, si preleva per primo il prelegato (10 – 2), e si divide il residuo (8) tra i due eredi per avere la quota che a ciascuno spetta in questa veste (4): così Caio avrà 6 (4+2) e Sempronio 4. Infatti, il legato è un atto a titolo gratuito per il legatario, che limita l’acquisto patrimoniale dell’erede.
In relazione all’effetto giuridico dell’attribuzione, i legati possono distinguersi in traslativi e obbligatori:
·                     i legati traslativi hanno ad oggetto il trasferimento di un diritto ereditario (es. diritto di credito) o la costituzione di un diritto reale di godimento su determinati beni ereditari (es. proprietà di un immobile o concessione del diritto di abitazione su quell’immobile).
Quest’ultimo è il c.d. legato di specie che attribuisce la proprietà o diritto di godimento su beni specifici facenti parte dell’asse ereditario e di cui il testatore sia stato esclusivo proprietario[20].
Anche il legato di credito (art.658 c.c.), è un legato traslativo ed ha ad oggetto un credito spettante al defunto nei confronti di soggetti terzi, e si trasferisce ipso iure al legatario. L’erede sarà tenuto soltanto a consegnare i documenti o i titoli di credito che si trovano presso il testatore[21].
·                     I legati obbligatori si caratterizzano per la costituzione ex novo di un diritto di credito ad una prestazione da parte dell’onerato/erede.
Particolare rilievo merita il legato di cosa altrui (art.651 c.c.), il quale è valido alla sola condizione che, dal testamento o da altra scritture del de cuius, risulti che quest’ultimo fosse a conoscenza che il bene legato apparteneva all’onerato o a un terzo. In tal caso sorge a carico dell’onerato/erede l’obbligo di trasferire la proprietà del suo bene o, se di altri, di acquistare la cosa dal terzo, salva la facoltà di liberarsi pagando al legatario il “giusto prezzo”.
Il legato non ha effetto se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore la cosa legata (art.657 c.c.), o se questa è interamente perita prima dell’apertura della successione (cioè durante la vita del testatore, art.673 c.c. I comma); l’obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art.673 c.c. II comma)[22].
Il legato può essere oggetto di revocazione da parte del testatore, sia espressa per mezzo di altro testamento che provveda diversamente, sia tacita se il testatore alieni o trasformi il bene oggetto di legato (art. 686 c.c.[23]).
 
Di solito il benefattore esige di più di quello che ha donato
Napoleone
 
 

[1] Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 13° edizione, Giuffrè Milano, pp.1012 e ss. Il brocardo latino riporta una tipica formula (testamentaria) di attribuzione del legato nel diritto romano giustinianeo: in particolare quello “per damnationem” per cui il testatore impone all’erede l’obbligo di eseguire una prestazione a favore del legatario (Traduzione: il mio erede sia tenuto a dare il mio (schiavo) Stico).

[2] Cfr. Lezioni e Sentenze di Diritto Civile, F.Caringella, D. DiMatteo, Dike Giuridica Editore, Roma 2013, pp.963 e ss. Es. l’erede nella proprietà di un immobile si troverà nella stessa situazione del precedente proprietario, con facoltà di godimento del bene identiche e identici oneri connessi al suo mantenimento (spese di proprietà, fiscali ecc.). 

[3] La successione mortis causa si distingue dalla successione inter vivos in quanto, in quest'ultima, i rapporti vengono trasferiti tra soggetti ancora esistenti.

[4] Per es., i parenti di una persona deceduta che è stata ingiuriata o diffamata (art.594 e 595 Codice Penale), possono presentare querela entro il termine ordinario di tre mesi (art.124 Codice Penale), al fine di tutelare l’onorabilità del loro congiunto, vedi Codice Penale, LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare, Titolo XII – Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis), Capo II – Dei delitti contro l'onore, Articolo 597. L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla sua morte (art.11 R.D. 16-3-1942 n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa- cfr. “Fallimentare…” di A. Monari, Kultunderground n.174, Gennaio 2010, rubrica diritto).

[5] L’usufrutto consiste nel diritto di godere di una cosa altrui (si pensi ad un immobile), traendone tutte le utilità che essa può dare, compresi i frutti che essa produce, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica (diritto per l’usufruttuario di occupare direttamente l’immobile per soddisfare le proprie esigenze abitative o di esercizio di attività economica, o diritto di percepire il canone di locazione). 

[6] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), Capo I – Disposizioni generali.

[7] Soltanto l'erede, in quanto subentra nell'insieme indistinto dei rapporti giuridici del testatore, risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, poiché di regola la successione a titolo universale determina la confusione (integrazione senza distinzione tra beni), tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede. 
 
[8] Ad esempio, se Mario Rossi nel suo testamento scrive: «Lascio tutti i miei beni a Giuseppe Bianchi e Francesca Neri, tranne l’appartamento di Roma che lascio a Giovanni Verdi», Giuseppe Bianchi e Francesca Neri (se accettano tale disposizione) hanno ricevuto l’eredità di Mario Rossi, mentre Giovanni Verdi beneficia di un legato.

[9] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564), Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari: Art.540 II comma:

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni…

[10] Art.548 c.c. II comma:“Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi”.

[11] Art. 580 c.c. “Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta…

[12] Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293, integrata ed attuata completamente mediante l’approvazione di un Decreto Legislativo da parte del Consiglio dei Ministri il 13/12/2013.

[13] Il riconoscimento è la libera dichiarazione compiuta da un genitore (o da entrambi i genitori congiuntamente) a seguito della quale il figlio acquista uno status identico a quello di figlio legittimo. Il riconoscimento ha la natura di atto unilaterale, anche nel caso in cui sia realizzato da entrambi i genitori congiuntamente ed è personalissimo, in quanto non può essere compiuto per mezzo di un rappresentante.

[14] Costituzione, PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI, Titolo II – Rapporti etico-sociali (Artt. 29-34):
Art.30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”

[15] Sino al 2012, invece, vigeva il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi poiché frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica, in certe condizioni punita anche penalmente (art. 564 del c.p. “Incesto”): si finiva così col segnare negativamente i figli, per una mancanza di "naturale riserbo" (così si esprime il Trabucchi) dei genitori. 

[16] L’accettazione del legato non richiede particolari forme: essa può essere manifestata anche tacitamente attraverso l’esercizio del diritto che è oggetto del legato (si pensi al legatario che sia già nel possesso del bene, oggetto del legato e di proprietà del defunto, lo stesso legatario continuerà a possedere il bene come nuovo proprietario). 

[17] L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla morte della persona secondo l’art.480 c.c. (termine ordinario di prescrizione dei diritti art.2946 c.c.). Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può, tuttavia, chiedere al tribunale che, per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue (art.481 c.c.).

[18] Corte Suprema di Cassazione Sez. Civ. II, sentenza n. 13036 del 04-12-1991, Tessier c. Tessier.

[19] C.S.C. Sez. Civ. II, sent. n. 15124 del 22-06-2010, Tosello E. c. Tosello G. e altri.

[20] Cfr. C.S.C. Sez. Civ. II, sent. n. 5485 del 17-04-2002, Nisi De Donno c. De Donno. Nel caso, la Suprema Corte ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del Giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto una porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione.

[21] L’erede, nel caso, non è tenuto, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel testamento, a garantire la solvenza del debitore, né risponde dell’esistenza del credito.

[22] Causa di estinzione dell'obbligazione, dovuta al fatto che la prestazione diviene definitivamente impossibile, per ragioni indipendenti dalla volontà del debitore (es.: terremoto che distrugge la cosa oggetto della prestazione, art. 1256 c.c.).

[23] Codice Civile, LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI, Titolo III – Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie

 

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