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Rispettare la Costituzione e le leggi: un “dovere pubblico”…

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Laddove non esiste un potere comune,
non esiste legge;
dove non vi è legge non vi è ingiustizia.
Thomas Hobbes (Leviatano)

L’ultimo articolo della prima parte della Costituzione italiana, miniera inesauribile di ragionamenti giuridici ed etici, contiene quella che potremmo definire una “raccomandazione” più che una norma direttamente vincolante[1].

Articolo 54, comma I: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi[2].

Il dovere di fedeltà alla Repubblica appare ovvio quasi come una clausola di stile, e fu stabilito dall’Assemblea costituente con l’obiettivo di tutelare la forma istituzionale repubblicana[3]; non bisogna dimenticare che, nell’ultimo scorcio degli anni Quaranta del secolo scorso, i monarchici erano ancora numerosi. Ai tempi della redazione della Costituzione, la Repubblica (democratica), novità assoluta per il nostro Stato al termine di una dittatura ventennale e di una guerra mondiale, scelta come forma di governo all’esito di un referendum popolare che la vide prevalere di (relativamente) pochi voti rispetto alla Monarchia, aveva lasciato scontenti molti.

In primis, dunque, potremmo dire che i Padri Costituenti intesero rimarcare solennemente la legittimità dell’ordinamento repubblicano e al contempo prevenire eventuali movimenti eversivi neo-monarchici[4].

Il dovere di rispettare Carta Costituzionale e leggi (ordinarie) appare certamente tautologico, implicitamente contenuto negli stessi atti normativi, che contribuiscono nella loro completezza a formare l’ordinamento giuridico[5]. Infatti la parola «legge» va qui intesa in senso ampio, comprendendo non solo quelle statali, ma anche quelle regionali, nonché gli atti amministrativi come i decreti ministeriali (DM), e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Il cittadino è soggetto a tutte le fonti del diritto, sia a quelle di rango primario (leggi, decreti legge, decreti legislativi) che secondario (regolamenti governativi, regionali, ecc.).

Il termine «raccomandazione», citato all’inizio, non è casuale: la violazione di questo articolo della Costituzione, infatti, non è punita con alcuna sanzione diretta. Il che non lo rende un vero e proprio “precetto normativo”, quanto più una “norma-manifesto” di natura etica, il cui principio è ripreso anche dalla legge n. 91/1992, che subordina il decreto di concessione della cittadinanza italiana alla prestazione di un giuramento di fedeltà ai valori repubblicani[6].

Le sanzioni per gli individui (inosservanti) possono essere solo quelle previste, di volta in volta, dalle singole norme che fondano la loro legittimità proprio sulla Costituzione; sanzioni di natura penale, civile o amministrativa: chi ruba viola l’articolo 624 del Codice penale (che condanna la sottrazione della cosa mobile altrui)[7] e non anche l’articolo 54 della Costituzione. Altrimenti saremmo di fronte ad un paradosso, quello di avere una doppia sanzione per ogni illecito, dall’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso, al mancato pagamento dei debiti, dalla violazione del dovere di fedeltà nel matrimonio, all’abuso edilizio.

Per essere precisi le norme costituzionali sono direttamente vincolanti più nei confronti del legislatore che verso i singoli cittadini.

La Costituzione infatti fissa i principi che le leggi del Parlamento e del Governo devono rispettare: è una sorta di “cornice” volta ad evitare gli abusi e limitare il legislatore, che mai deve sentirsi onnipotente o peggio tiranno. Tant’è che, in caso contrario, interviene la Corte Costituzionale a cancellare le norme illegittime[8].

Questa forte “intonazione imperativistica”, che l’articolo 54 conferisce ai poteri dello Stato, e in particolar modo al legislatore, circa il rispetto delle leggi e degli altri atti dell’autorità pubblica da queste derivati, non pare lasciare spazio a rifiuti di obbedienza da parte dei cittadini.

Tale considerazione ispira, nondimeno, un interrogativo ricorrente nell’ambito del rapporto cittadino/Stato: è possibile, in nome delle libertà fondamentali, che il legislatore talvolta vìola emanando le sue norme, rifiutare di adeguarsi a queste regole, il che vuol dire disubbidirle senza incorrere in sanzioni che, per altro verso, lo Stato può sempre imporre?

Anche in Italia, fra il 1946 e il 1947, durante i lavori dell’Assemblea costituente, si dibatté sull’opportunità di inserire formalmente nella carta il “diritto alla resistenza”. L’art. 50 del Progetto di Costituzione (poi diventato art. 54 nella stesura finale), dichiarava che «Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino»[9]. In seguito, sebbene nessuno fra i costituenti avesse negato la validità del principio, considerando anzi la resistenza in generale, e la Resistenza al nazifascismo in particolare, come fatto politico fondamentale, la maggioranza dei membri dell’Assemblea votò contro il suo inserimento nel testo[10]. Alcuni costituenti ritennero che esso non fosse perfettamente traducibile in termini giuridici (quali i contenuti e modalità di una resistenza legittima?). Altri ritennero che la sua formulazione esplicita fosse superflua, perché la Costituzione italiana tiene ferma l’idea che esistano «diritti inviolabili dell’uomo»; e dunque un diritto-dovere di “resistenza” sarebbe già «implicitamente affermato». Infatti, l’idea che la sovranità appartenga al popolo (così come afferma solennemente l’art. 1 Cost.), implica che sia il popolo stesso, nel caso in cui i principi fondamentali della Costituzione vengano violati, a doversi opporre attivamente a questi abusi.

Infatti, a volte si verificano circostanze, anche nelle Nazioni democraticamente evolute (proprio come effetti naturali di tale evoluzione), per le quali le leggi possono manifestare una illegittimità costituzionale di fondo, una contrarietà ai diritti fondamentali, interpretati secondo il loro contenuto naturale o spirituale. In sostanza solo di fronte a leggi che sottomettono o sacrificano gravemente i diritti inviolabili e i principi morali che tali diritti o valori sottintendono, è possibile rifiutare l’applicazione della disposizione, invocando la “ripugnanza” della propria coscienza. E’ chiaro, tuttavia, che questo “rifiuto” deve essere obiettivo, cioè diffuso e affermato storicamente e socialmente, non certo solo frutto di un sentimento o convinzione personale.

A questo punto, però, il ragionamento si arricchisce e si fa ancora più raffinato: infatti, per altro aspetto il non attenersi alle disposizioni dell’ordinamento è contro la natura dell’ordine giuridico stesso, il quale trova il suo senso non solo in quanto norma “(im-)posta” dall’autorità. In effetti la difesa delle libertà, e dei diritti fondamentali, presuppone la necessità (concettuale) che l’ordine giuridico sia osservato. Diviene decisiva la valutazione del Giudice che deve farsi carico di questi valori e interpretare le leggi ordinarie in modo tale che, dal confronto, i diritti fondamentali prevalgano sempre. Il Giudice potrà assolvere chi ha rispettato la “norma-valore” e ha disubbidito alla “norma politica” contraria alla prima[11].

Allora il punto cruciale dipende da cosa significa per la Costituzione il dovere, per i cittadini, di essere fedeli alla Repubblica?

Una domanda “deontologica” di ognuno, di fronte alle difficoltà quotidiane di funzionamento del sistema in cui si manifesta lo stato in cui viviamo, potrebbe essere “cosa ho fatto e cosa faccio ogni giorno per essere fedele al mio Stato? Rispetto lo spirito dei valori umani e costituzionali che la mia coscienza suggerisce come giusti? Osservo le leggi?”. Oppure “appartengo a quella schiera di persone che si mettono in prima linea quando si tratta di rivendicare diritti ma che si pongono dietro le quinte quando è necessario adempiere ai propri doveri?”

La conclusione di queste riflessioni può, opportunamente, riguardare il concetto di “cura delle norme”, di cui la nostra italica democrazia, che vuole considerarsi “evoluta”, è in realtà assai carente[12]. La cura delle norme può salvare la democrazia, rendendola più “efficiente” e permettendole di superare le proprie fragilità. Una democrazia così pienamente “resiliente”, cioè, per semplificare questo termine di gran moda, resistente agli shock e capace di grandi cambiamenti strutturali, pronta ad un futuro individuale e comunitario[13].

Questa democrazia efficiente ha bisogno, un bisogno esistenziale, di un nuovo diritto;

non si tratta di lavorare per un mero recupero della legalità, del rispetto delle regole, ma della capacità or-dinante del diritto, ossia della sua capacità di orientamento al futuro. Voglio dire che questo tipo di “cura delle regole” richiede un vero e proprio salto culturale: le buone regole richiedono cura lungo tutto il loro ciclo di vita, cura nella loro scrittura, cura nel dare loro esecuzione/attuazione, cura nell’assicurarne il rispetto. E’ necessario misurarne l’impatto concreto, e differenziato, sulle persone, le istituzioni e le imprese, coglierne rapidamente pregi e difetti, interferenze reciproche, e resistenza all’evoluzione del prossimo futuro. Il contributo richiesto è di livello corale. Da questo punto di vista il salto è addirittura etico, di un’etica della cura delle regole.

Nessuna riforma è possibile senza un cambiamento nel comportamento di chi opera nelle istituzioni, nell’amministrazione, nel sistema giudiziario. Una istanza di cambiamento che riguarda, di fatto, tutti noi: nessuno può rimanere spettatore. L’etica della cura avrebbe un potere straordinario: ci pone in relazione con l’altro, ci renderebbe responsabili verso qualcuno, e non, semplicemente, di qualcosa.

In Italia sono in vigore duecentomila leggi diverse,
per fortuna temperate da una generale inosservanza.
Francesco Carnelutti

  1. Cfr. “Articolo 54 Costituzione: spiegazione e commento” Angelo Greco, in www.laleggepertutti.it – 27/01/2022.
  2. Costituzione – PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini – Titolo IV – Rapporti politici, art.48-54
  3. Cfr. “Interpretazione Costituzionale” Giorgio Berti, CEDAM, Padova, 1990, seconda edizione pp.484 ss.
  4. Cfr. “Art. 54 Costituzione” in T.B. 09 apr 2022 in www.studiocataldi.it.
  5. Non sono fonti del diritto, invece, le circolari della Pubblica Amministrazione, che sono solo atti di organizzazione e di indirizzo interno che non esplicano alcun effetto sul cittadino comune. Né questi può invocarne l’applicazione in proprio favore in un eventuale giudizio.
  6. Cfr. “Cittadinanza, la legge italiana” di Alberto Monari, in Kultunderground n.211-FEBBRAIO 2013, rubrica Diritto
  7. Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio – Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Art.624: Furto
  8. Cfr. “Il Giudice delle Leggi-una istituzione tra politica e diritto” di Alberto Monari, in Kultunderground n.243-OTTOBRE 2015, rubrica Diritto
  9. Da «La storia. Progettare il futuro», Barbero, Frugoni, Sclarandis, Zanichelli editore S.p.A. Bologna
  10. Nel dicembre 1947 votarono a favore dell’inserimento del “diritto di resistenza” nella versione definitiva della Costituzione italiana, i membri socialisti, comunisti e autonomisti; votarono contro gli esponenti democristiani, liberali e repubblicani. Per alcuni storici questo esito ebbe, in parte, motivazioni di opportunità politica legate allo specifico contesto del dopoguerra; il voto fu anche determinato dal timore che, nel clima rovente di quegli anni, si potesse fare confusione fra i concetti di “resistenza” e di “rivoluzione”.La “rivoluzione” tende sempre al ribaltamento di un regime politico, anche utilizzando il ricorso alla violenza; la “resistenza”, invece, mira alla conservazione del regime politico, purché esso sia democratico, ovviamente.
  11. Berti, cit. pag.486.
  12. Cfr. “La cura delle norme sviluppa la capacità di essere “a prova di futuro” di Barbara Boschetti, in “Così piccola e fragile”, allegato a “Presenza” Università Cattolica del Sacro Cuore, n.53, Marzo-Aprile 2022
  13. La resilienza si può definire come “… la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo;” art.2, n.5, REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In GUUE L 57/17 del 18/2/2021 (NextGenerationEU).

 

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