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Un marziano in tribunale: lo strano caso del Signor Joly

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«I marziani sono un popolo felice: non hanno avvocati»
(Edgar Rice Burroughs)

Nelle aule dei tribunali italiani siamo abituati a leggere la frase a caratteri cubitali “la legge è uguale per tutti” ma forse, al di là delle critiche al nostro sistema giudiziario in particolare e all’amministrazione della giustizia in generale, non è proprio così.

Può far sorridere ma nel 1999 una Corte canadese ha stabilito che i marziani, sì proprio gli omini verdi con le antenne (o quelli che ci suggerisce la nostra fantasia), non avendo una personalità giuridica terrestre, non godono della legittimazione a stare in giudizio e, dunque, non possono agire in difesa di propri presunti diritti o interessi.

I fatti

Nel 1999, Rene Joly, un anonimo canadese, arriva agli onori delle cronache giudiziarie locali per alcune cause intentate dinanzi alla Corte Suprema dell’Ontario[1] che costituiranno un importante precedente in quel sistema di common law e che invece strapperanno un sorriso a noi eredi dello ius civilis.

Ma vediamo perché.

Il Sig. Joly affermava di essere un marziano. Sì proprio un marziano. Magari senza antenne, pelle verde e disco volante in giardino, ma un autentico marziano.

Nella sua memoria dichiarava di essere stato clonato da alcuni materiali organici riportati da una missione della Nasa su Marte degli anni ‘60 e che ora il governo degli Stati Uniti stesse cercando di eliminarlo perché lui aveva scoperto le sue origini e voleva farle conoscere al mondo vivendo liberamente come un marziano.

Per questi motivi, cercò di portare in giudizio la Casa Bianca, nella persona dell’allora presidente Clinton, e la CIA insieme al governo canadese, in particolare il ministero della difesa e quello della salute, la banca Citibank, alcune strutture ospedaliere e la catena di farmacie Shoppers Drug Mart, tutti accusati prima di cospirazione e poi di tentato omicidio nei suoi confronti.

Il processo

Molto interessante è seguire come si è sviluppato il procedimento prima di vederne l’esito.

Innanzitutto bisogna far notare che il Sig. Joly scelse di non farsi assistere da un avvocato e decise di difendersi autonomamente, cosa possibile per il sistema canadese, e questa scelta avrà delle conseguenze.

Vista la particolare natura delle pretese dell’istante, come prima attività processuale, il giudice Epstein, responsabile del procedimento, condusse un esame sulla sua capacità di intendere e di volere. Al termine di questa valutazione, lo stesso magistrato deve riconoscerlo sano di mente e lo descrive come “educato, eloquente ed intelligente”, “ben preparato” e “capace di ragionamenti complessi” nelle sue argomentazioni davanti alla corte.

Il nodo restava la sua ferma e lucida convinzione di essere un marziano, base della sua azione giudiziale.

Quello che è avvenuto nelle udienze successive è un meraviglioso esempio della pragmaticità dei sistemi legali di tradizione anglosassone, caratteristica che permette loro di adattarsi alle mutevoli esigenze della società in maniera efficace ed efficiente.

Il giudice Epstein, in maniera illuminata, prima di entrare nel merito dei fatti denunciati dal Sig. Joly sollevò il suo difetto di legittimazione ad agire in giudizio proprio sulla base di quanto da lui dichiarato (essere un marziano) e di quanto accertato nel procedimento (non essere incapace di mente).

Difatti, chi può stare in giudizio?

L’art. 1.03 del codice di procedura civile dell’Ontario definisce l’attore di un giudizio come “una persona che inizia un’azione”, e a completamento di questo sul New Shorter Oxford English Dictionary si dice chiaramente che per “persona” si deve intendere “un singolo essere umano”.

Inoltre, la sezione 29 dell’Interpretation Act (la norma sull’interpretazione della legge nella provincia canadese) prevede che possano ritenersi persone anche alcuni soggetti organizzati quali le aziende (le corporation), una categoria più limitata rispetto alle nostre persone giuridiche.

Il quadro che si presentò davanti al giudice Epstein fu allora emblematico: il Sig. Joly affermava di essere un marziano e non vi erano elementi per mettere in dubbio la fondatezza di tale dichiarazione; il sistema giudiziario dell’Ontario riconosceva la capacità di agire legalmente alle persone, fossero queste fisiche o giuridiche; il Sig. Joly non rientrava in nessuna delle due categorie di “persona” e, dunque, non aveva alcuna legittimità a stare in giudizio.

La decisione

Il caso si concluse dunque con la decisione di non luogo a procedere per la mancanza della soggettività giuridica in colui che aveva tentato di avviare il processo presentando le sue molteplici denunce.

Il magistrato, cercando di nascondere l’ilarità della situazione sotto la sua pesante toga, dichiarò che «l’attore non è una persona in quanto non è né un essere umano né un’azienda, e dunque non può agire giudizialmente come previsto dalle norme di procedura civile. L’intera azione del Sig. Joly si fonda sul fatto che egli sia un marziano e non un essere umano. E non vi sono elementi per ipotizzare che egli sia una corporation. Concludo, quindi, che il Sig. Joly, non ha alcuna legittimazione a stare dinanzi a questa Corte».

Brillante conclusione che, oltre a far onore a Monsieur De Lapalisse, ha prodotto l’importante risultato che l’Ontario è ora l’unica giurisdizione al mondo con una specifica norma di diritto comune secondo cui i marziani non possono stare in giudizio.

In altre parole, la corte ha accolto l’argomento di Rene Joly di essere un marziano, ma così facendo lo ha spogliato della capacità di agire in quanto tecnicamente “non persona”.

Ultimo e non meno importante insegnamento da trarre da questo caso è la perenne validità del brocardo latino «nemo pro se» con il quale si sconsiglia vivamente di difendersi da soli durante una causa: il Sig. Joly avrebbe forse fatto una scelta più oculata affidandosi ad un avvocato “terrestre” per far valere la presunta lesione dei suoi diritti.

Alieni di tutte le galassie siete avvisati: per intentare le vostre cause non scegliete l’Ontario! Magari è meglio il Tribunale di Modena.

  1. Per chi fosse interessato, cfr. Rene Joly v. Pelletier and others, [1999] O.J. No. 1728 [QL], 1999 CarswellOnt 1587, 1999 WL 33187845 (Carswell), in https://upload.wikimedia.org/wikisource/en/e/e6/Rene_Joly_v_Pelletier_and_others.pdf .

 

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