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Il “Pirata 2”: la vendetta del pezzotto…

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Oggi la gente conosce il prezzo di tutto

e il valore di nulla.

Oscar Wilde

Dopo quasi vent’anni dal “primo capitolo”[1], riprendo questo cinematografico titolo per commentare la Legge 14 luglio 2023, n. 93, intitolata:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica[2].

Si tratta ancora di un intervento del legislatore italiano diretto a contrastare la riproduzione illegale di partite di calcio in diretta, film e altri eventi protetti dal diritto d’autore su siti e piattaforme che non sarebbero autorizzati a trasmetterli[3].

Prima di tutto va chiarito cosa si intende per “pezzotto”, termine che è entrato nel parlato quotidiano tanto che molti parlamentari e membri del Governo hanno chiamato informalmente la legge appena varata come quella dell’anti-pezzotto[4].

Internet consente di vedere programmi senza la necessità di ricorrere alla televisione; si tratta del ben noto streaming. Il nome tecnico è IpTv (acronimo di Internet Protocol TeleVision), così denominato perché per funzionare non sono richieste le infrastrutture per la tv digitale terrestre, via cavo o via satellite, in quanto il sistema sfrutta il protocollo Ip di internet[5]. In pratica è richiesto, da parte dell’utente finale, il possesso di una connessione internet e di un decoder in grado di ricevere e decifrare il flusso di dati in streaming proveniente dai server, per trasformarlo in segnale video[6]. Si tratta, quindi, di uno strumento pienamente legale utilizzato oramai da tutte le maggiori reti televisive, pubbliche e private, per favorire la diffusione dei programmi.

Dunque: se lo streaming riguarda programmi “in chiaro” (come quelli della Rai o di altre piattaforme “gratuite”), allora sarà perfettamente lecito; al contrario, lo streaming di contenuti esclusivi (riservati ad esempio agli abbonati di Sky, Netflix, ecc.) sarà illegale. Il “pezzotto” in sostanza è una tv-box, una scatolina (decoder) che si collega alla tv e che è in grado di ricevere i segnali dei canali della pay tv tramite il sopracitato sistema IpTV[7].

Tramite l’utilizzo del “pezzotto” nella sua evoluzione attuale, “i vertici di questi sistemi illegali” disponendo dei dispositivi originali utili per ricevere il segnale (ad esempio, i classici decoder e smart-card, con tanto di abbonamento regolare), sfruttano, poi, la tecnologia Iptv (pezzotto come ulteriore decoder “apri pista”), per “copiare” e diffondere illecitamente i contenuti originali attraverso server privati, che inviano lo streaming di contenuti coperti da esclusiva o diritto d’autore, su appositi “siti web pirata”, precisamente segnalati agli utenti finali. Il sistema sarebbe gestito da una «cooperazione internazionale fra mafie» che controllerebbe le cosiddette “centrali sorgente”, dove si trovano i server da cui vengono inviati i segnali decriptati di servizi a pagamento come Sky o DAZN[8]. Normalmente, l’utente che usufruisce del servizio paga un “piccolo abbonamento” per poter vedere i contenuti trasmessi illegalmente mediante IpTv, oppure viene ospitata pubblicità commerciale.

Il pezzotto negli anni è diventato, così, sempre più popolare e diffuso perché ha fatto risparmiare molti soldi ai “clienti” del sistema. La pirateria digitale di contenuti audiovisivi è divenuta un rilevante problema per l’industria del settore in generale e per quella sportiva in particolare[9]. Secondo alcune rilevazioni nell’ultimo anno in Italia l’uso del pezzotto (o di altri strumenti simili per vedere illegalmente, in diretta, le partite di calcio), è fortemente aumentato: un’indagine dell’agenzia di ricerche e sondaggi Ipsos per conto di Fapav, associazione che tutela l’industria dei contenuti audiovisivi, ha stimato che nel 2022 gli illeciti sulla fruizione illegale di contenuti sportivi siano aumentati del 26% rispetto all’anno precedente, per un totale di 41 milioni di atti, e del 178% rispetto al 2016; per i programmi televisivi è stato registrato un +20% sul 2021 e su fiction e serie tv un +15% di pirateria[10].

La nuova legge è stata volutamente incentrata sui contenuti sportivi e in particolare calcistici, anche perché è arrivata dopo molte pressioni da parte degli operatori del settore e dopo una raccomandazione dello scorso maggio della Commissione Europea che parlava apertamente di eventi sportivi, invitando gli stati membri dell’Unione a prendere misure per contrastarne la riproduzione non autorizzata[11]. La legge, approvata dalla Camera dei Deputati il 22/3/2023 e definitivamente dal Senato il 12/7/2023 in entrambi i casi “all’unanimità” (!), era particolarmente attesa dalla Lega Calcio e dalle società che parteciperanno alla gara per l’assegnazione dei diritti sulle prossime cinque stagioni del campionato di Serie A. Si stima in oltre cinque milioni il numero degli italiani che si servono di “indirizzi pirata” per vedere le partite della loro squadra, senza pagare nulla alle piattaforme di streaming che trasmettono campionati e coppe europee.

La legge riguarda ovviamente anche i siti che riproducono illegalmente film e altri tipi di contenuti, ugualmente molto interessati dal fenomeno: sempre secondo Ipsos, nel 2022 sarebbero stati individuati oltre 345 milioni di violazioni, e le opere cinematografiche viste illegalmente rappresenterebbero la quota maggiore di questo numero, circa il 35 % (per avere un confronto, gli eventi sportivi sono circa l’11 %).

Dopo le enunciazioni di principio dell’art.1, la misura principale contenuta nella legge consiste nel dare maggiore potere d’intervento all’Autorità Garante per le Comunicazioni, o AGCom, l’autorità amministrativa indipendente italiana che si occupa di regolare e sorvegliare il mercato delle telecomunicazioni[12]. L’art.2 prevede che l’AGCom possa ordinare ai prestatori di servizi, inclusi quelli di accesso alla rete (provider), di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente tramite:

-il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio,

-il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP destinati ad attività illecite. Ulteriore scelta tecnica prevista è anche la possibilità di ordinare il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, di ogni altro sottodominio, di ogni altro indirizzo IP, delle variazioni del nome o della mera declinazione o estensione (top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura[13]. Infatti, oltre al blocco del sito pirata originale l’AGCom potrà continuare a controllare che non ne nascano di nuovi con nomi simili, bloccando eventualmente tutti i nuovi domini che dovessero nascere con lo stesso scopo (una pratica, quella dei “siti specchio”, finora molto diffusa tra i siti che riproducono illegalmente film ed eventi in streaming, che rende la lotta alla pirateria online ancora più difficile (art.2, comma 2 L.93/2023).

Nei casi di “gravità e urgenza”, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi, eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, con “provvedimento cautelare” l’AGCom ordina ai prestatori di servizi internet, di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente tramite blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP[14].

La novità più grande riguarda proprio il “tempo di reazione”, nel senso che la disabilitazione dell’accesso al sito pirata deve avvenire, da parte dei prestatori di servizi internet (siti, motori di ricerca e fornitori dei servizi internet), entro 30 minuti dall’ordine comunicato dall’Autorità (Art.2, comma 4 e 5, L.93/2023). Si supera così quello che era forse il più grande “bug” dei provvedimenti applicati finora contro la pirateria online, ovvero la lentezza con cui venivano bloccate le pagine da cui partiva il segnale: in molti casi avveniva dopo diverse ore o addirittura giorni, ben oltre il termine, per esempio, dell’evento sportivo trasmesso illegalmente[15]. Il comma 3 dell’art.2 L.93/2023, prevede il caso di “trasmissione pirata in diretta”, laddove il provvedimento dovrà essere adottato (ed eseguito), prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima[16].

La rapidità della reazione rappresenta l’aspetto più citato della nuova legge, anche in modo un pò sensazionalistico, alludendo alla possibilità che un sito illegale venga oscurato entro mezz’ora da quando gli utenti cominciano ad usarlo.

In realtà è molto difficile che possa avvenire qualcosa del genere: prima di notificare il provvedimento l’AGCom dovrà infatti ricevere una segnalazione con alcune informazioni specifiche, come l’indicazione del dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili illegalmente i contenuti, per poter individuare eventuali soggetti da sanzionare. Non è ancora del tutto chiaro come funzioneranno le cose nella pratica, ma è verosimile che tutte queste operazioni richiederanno più tempo di mezz’ora dal momento in cui viene scoperto il sito pirata. Se tuttavia l’AGCom riceve le informazioni necessarie per tempo e invia rapidamente il suo provvedimento, è comunque possibile che l’oscuramento di un sito illegale avvenga in tempi assai più brevi che in passato.

Le segnalazioni all’AGCom non potranno essere inviate da chiunque, ma solo da chi detiene i diritti di riproduzione degli eventi (Lega Calcio, Dazn, Sky), che vengono trasmessi illegalmente, dalle loro associazioni di categoria o dai cosiddetti “segnalatori attendibili”, cioè soggetti che vengono appositamente delegati a svolgere questo compito (Art.2, comma 4, L.93/2023).

In base alla legge i gestori dei siti che trasmettono i contenuti illegali rischiano una pena fino a tre anni di carcere, e 15.000 euro di multa (Art.3 L.93/2023[17]).

D’altra parte aumentano, anche, le sanzioni per i singoli utenti finali, che “se identificati” e “recidivi o colpevoli di fatto grave per la quantità delle violazioni”, potranno pagare fino a 5000 euro, contro i 1032 fino ad ora previsti dalla Legge sulla protezione del diritto d’autore[18]. Per questo aspetto il punto sta proprio nella possibilità concreta da parte dell’Autorità di identificare tutti i trasgressori, anche di una singola consultazione di sito pirata, per poi applicare a ciascuno la sanzione prevista.

Giocare sul timore degli utenti è probabilmente l’arma più rilevante nelle mani dello Stato, mentre c’è da aspettarsi che le organizzazioni illegali siano già al lavoro per trovare soluzioni alternative. Si ritroveranno però a perdere una fetta enorme del loro giro d’affari. In quanti saranno, infatti, disposti a correre il rischio di multe molto salate per guardare una partita o un film? Anche coloro che inizialmente ignoreranno il problema, saranno in grado di restare indifferenti dinanzi alla schermata apparsa e generata dall’AGCom su un sito pirata?

Altro aspetto rilevante nell’attuazione della Legge 93, sarà come colpire i “siti pirata” senza oscurare pagine legali che utilizzano indirizzi Ip che in molti casi vengono utilizzati per “nascondere” quelli illegali. E’ prevista la predisposizione di un regolamento che istituirà una “white list” di segnalatori preferenziali (non sarà consentito quindi al singolo cittadino di segnalare, in maniera errata, un sito internet, magari per fare danno a un concorrente o a una struttura pubblica). Prevalentemente le segnalazioni arriveranno dai detentori dei diritti, quindi Lega di Serie A, Serie B e Lega Pro, fino ai produttori di contenuti audiovisivi. La piattaforma, costituita per vagliare le segnalazioni, verificherà l’indirizzo segnalato, anche con una documentazione fotografica che identifichi il sito pirata, per evitare il più possibile errori. Un fenomeno di queste dimensioni deve comunque essere contrastato con strumenti adeguati, il passaggio successivo sarà colpire le società di cloud che permettono alla criminalità di mascherare alcuni indirizzi, rendendosi di fatto complici[19].

Per poter attuare queste misure, l’AGCom avrà a disposizione 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per creare un “tavolo tecnico” aperto alle società delle telecomunicazioni e all’Agenzia per la Cybersicurezza. Questa piattaforma dovrà essere pronta entro 6 mesi, con la speranza di poter iniziare l’oscuramento rapido dei siti illegali dall’inizio del 2024.

Il danno della pirateria in termini di Pil è di oltre 700 milioni di euro all’anno, mancati introiti fiscali per 319 milioni di euro e perdite anche in termini di occupazione con una stima di circa 10 mila posti di lavoro messi a rischio.

Di fronte ad un fenomeno di tali dimensioni, auspichiamo che l’attuazione definitiva della Legge n.93 ne dimostri l’assoluta efficacia…

 

Che spettacolo…!!!

Valentino Rossi

  1. Cfr. “Il “Pirata” di Alberto Monari, in Kultunderground n.109-GIUGNO 2004, rubrica Diritto
  2. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale R.I. Serie Generale n.171 del 24-07-2023, entrata in vigore l’08/08/2023.
  3. Cfr. “Come funzionerà la legge “anti-pezzotto” in www.ilpost.it/sport/ del 10/08/2023.
  4. Il termine “pezzotto” è un sostantivo e aggettivo del dialetto napoletano/campano che indica un oggetto falso, contraffatto, adulterato (così i verbi “appezzottare” e “pezzottare” stanno per falsificare).
  5. Le modalità con cui le trasmissioni vengono rese disponibili sono due: on-demand e live. Nel primo caso l’utente sceglie come e quando vedere il contenuto, nel secondo la trasmissione sarà “in diretta”, o al massimo con un ritardo di qualche secondo. Cfr. “IpTV: cos’è e come funziona” di Angelo Greco, in “Laleggepertutti” del 24 Aprile 2019.
  6. Cfr. “Iptv”, di Marco Sicolo, in www.studiocataldi.it del 29/10/ 2019. Per una resa adeguata, la connessione deve essere abbastanza veloce, come l’ADSL o la fibra.
  7. Il sistema IPTV permette di ricevere il segnale di centinaia di canali televisivi di tutto il mondo attraverso un software che funziona come mediacenter, un sistema che serve a visualizzare contenuti media in streaming (uno dei più utilizzati è Kodi).
  8. Cfr. “La diffusione del “pezzotto”, in www.ilpost.it/ del 1 aprile 2019.
  9. Cfr. “Come funziona la nuova legge contro la pirateria” in www.laleggepertutti.it di Angelo Greco, 30 Luglio 2023, e anche “Approvata la nuova legge anti pezzotto”, stesso autore, 12 luglio 2023.
  10. Cfr. “Arriva la legge anti-pezzotto: multe e stop, come funziona” di Luca Bucceri in quifinanza.it/ del 10 Agosto 2023.
  11. RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1018 DELLA COMMISSIONE, del 4 maggio 2023, sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta.
  12. https://www.agcom.it/
  13. Art.2 Legge14/7/2023, n. 93: “Provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente”.
  14. Cfr. “Diritto d’autore, antipirateria online: rimozione entro 30 minuti e sanzioni da 10.000 euro” di Laura Biarella in www.altalex.com del 17/07/2023. Art.2, comma 3, L.93/2023.
  15. Cfr. “Come funziona la nuova legge contro la pirateria online” di Fabio Salamida in www.wired.it del 12/07/2023
  16. Su richiesta dell’Agcom, i fornitori di servizi internet saranno obbligati a reindirizzare la pagina internet su cui viene riprodotto il contenuto illegalmente verso una schermata prestabilita dell’Agcom, in cui l’utente sarà avvertito del fatto che è stato rilevato un illecito.
  17. Che rimanda direttamente all’art.171ter della Legge sulla protezione del diritto d’autore. (L. 22 aprile 1941, n. 633)
  18. Al primo caso scoperto di consultazione di un sito pirata, la sanzione amministrativa è di “soli” 154 euro, articolo 174ter Legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).
  19. V. commento di Massimiliano Capitanio, Commissario AGCom, in www.wired.it del 12/07/2023, supra.

 

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