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Il cittadino e le libertà: l’inviolabilità del domicilio

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Una casa non è un semplice rifugio temporaneo:
la sua essenza risiede nelle personalità delle persone che la abitano.
H.L. Mencken

L’art. 13 della Costituzione italiana definisce la libertà “personale” come diritto “inviolabile”, primo dei diritti dei singoli, presupposto indispensabile perché ognuno possa accedere anche alle altre libertà[1]. Essa consiste, essenzialmente, nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti, traducendosi dunque, in primis, in una tutela contro gli abusi dell’Autorità[2].

La disposizione immediatamente successiva, l’art.14, impiega il medesimo aggettivo “inviolabile” riferendosi al domicilio[3], e va interpretata in modo sistematico alla luce del citato, e strettamente connesso, art. 13: entrambe le norme offrono un contributo determinante alla garanzia dell’unica, intangibile, libertà umana.

Il primo comma dell’art.14 dispone, in modo lapidario: “Il domicilio è inviolabile”. Al secondo comma si specifica: “Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”[4].

Questa particolare considerazione, di cui gode il domicilio nella Costituzione, si spiega col fatto che esso è visto come il luogo più importante in cui il singolo conduce la propria vita, anche all’interno del nucleo famigliare. Viene inteso come “l’insieme dei riferimenti o collegamenti normali e duraturi della persona con determinati ambienti fisici: tutto ciò che costituisce materialmente ma anche idealmente il luogo o i luoghi in cui abitualmente proteggiamo la nostra individualità e la valorizziamo nei sentimenti, negli affetti o negli impegni personali e famigliari[5].

In altri termini, la “libertà all’interno del proprio domicilio” costituisce, una forma di espressione della libertà personale che lega la persona al luogo in cui svolge una parte consistente della sua vita, concretandosi nella “proiezione spaziale della persona” e delle sue libertà individuali, da mettersi al riparo da indebite ingerenze[6]. La libertà di domicilio si esprime nel poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.

Il concetto di domicilio della Costituzione va inteso in senso ampio, e quindi non solo come abitazione, ma anche luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora occasionale e persino la propria automobile. In sintesi, “domicilio” va inteso come quello in cui si ha il potere e la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali[7]. Più limitatamente, per il diritto civile il concetto di “domicilio” corrisponde al luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (articolo 43, primo comma, Codice Civile)[8].

Là dove la Costituzione prescrive che non possono essere eseguiti sequestri, perquisizioni ed ispezioni se non nei modi e nei casi stabiliti dalle leggi, si vuole tutelare il domicilio con la riserva “assoluta” di legge, di modo che solo la legge può stabilire quando e come entrare forzatamente nel domicilio altrui e solo l’Autorità Giudiziaria, con provvedimento motivato in applicazione di una legge, può autorizzare, concretamente, l’azione da parte della Pubblica autorità (riserva di giurisdizione)[9].

Infine, il terzo comma dell’art.14 recita che “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”[10].

In questi specifici casi, la Costituzione prevede un’altra deroga alla inviolabilità del domicilio, ancora sottoposta al principio della riserva di legge: un’occasione di incontro o di relazione tra l’esercizio di una libertà e un interesse pubblico (motivi di sanità, incolumità pubblica o per fini economici/fiscali), che in qualche modo “pesano” sull’esercizio o godimento della libertà di domicilio. La verità è che questa particolare libertà prevede anche la necessità di risolvere, ogni volta, il conflitto “politico” con altre regole relative a rilevanti interessi pubblici. In altri termini, si deve preferire la tutela dell’inviolabilità del domicilio o la possibilità di controllare, in modo anche invasivo, la condizione reale di persone e beni patrimoniali? Quello che è certo è che questa scelta deve passare attraverso lo strumento della “legge”, la quale dovrà stabilire di volta in volta una “linea di confine” e un presidio della libertà personale in accordo con l’interesse della società, in modo che né l’uno né l’altro possano venire sacrificati oltre l’indispensabile[11]. Ecco perché sarebbe totalmente illegittimo un provvedimento di natura amministrativa, anche se autorizzato da una norma di legge[12], con cui il Governo possa prevedere un controllo di Polizia per verificare il numero di persone presenti in un immobile, al fine di evitare “assembramenti di persone in luoghi di privato domicilio, oltre il numero consentito da regole volte a contrastare la diffusione di un virus pandemico”.

Il “passaggio culturale”, ancora forse da percorrere individualmente, è quello di riconoscere che, in particolari momenti storici, ogni diritto soggettivo che ci viene riconosciuto dalla nostra Costituzione, va letto ed esercitato “in equilibrio” con esigenze diverse, talora contrapposte. Ognuno di noi, potremmo anche dire, si porta dentro un pezzo della società e delle sue regole.

La casa è il vostro corpo più grande.
Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte;
e non è senza sogni.
Khalil Gibran

[1] Costituzione – PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini – Titolo I – Rapporti civili.
V. Kultunderground n.6-MARZO 1995: “Il cittadino e le libertà: La libertà di stampa”,
https://kultunderground.org/art/12097/
Kultunderground n.8-MAGGIO 1995: “Il cittadino e le libertà: la libertà di riunione e la libertà di associazione”, https://kultunderground.org/art/12208/
Kultunderground n.295-FEBBRAIO 2020: “Il cittadino e le libertà: la libertà di fede religiosa”,
https://kultunderground.org/art/38510/
Kultunderground n.297-APRILE 2020: “Il cittadino e le libertà: la libertà di circolazione”,
https://kultunderground.org/art/38667/

[2] Il primo intento del Costituente del 1946-48 fu, ovviamente, quello di tutelare la società civile dalle sempre possibili interferenze di un Governo poco rispettoso delle libertà dei cittadini, avendo come esempio il regime instaurato nel nostro Paese nel ventennio fascista (1922-1943).

[3] Nell’immagine: Roma, rione Trastevere, interno Chiesa di San Calisto in uso alla Comunità di Sant’Egidio.

[4] A presidio del rispetto del domicilio privato da parte dei soggetti privati il Codice Penale dispone una serie specifica di articoli:

Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo XII – Dei delitti contro la persona – Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale – Sezione IV – Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio – Articolo 614-615quinquies. V. anche Kultunderground n.131-GIUGNO 2006: “La difesa legittima del domicilio privato” https://kultunderground.org/art/246/

[5] Cfr. “Interpretazione Costituzionale” Giorgio Berti, CEDAM, Padova, 1990, seconda edizione, pp. 419 ss.

[6] Anche l’ordinamento comunitario detta una disposizione che tutela il domicilio, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale lo accosta al “rispetto della propria vita privata e familiare”, con ciò stabilendo una tutela anche più ampia rispetto alla norma della Costituzione Italiana.

[7] La libertà di domicilio è inoltre riconosciuta a tutte le formazioni sociali, che, nel rispetto della legge, possono ivi riunirsi o associarsi.

[8] Codice Civile – LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia – Titolo III – Del domicilio e della residenza (artt.43-47).
Per il diritto civile italiano i criteri di collegamento tra persone e luoghi sono tre, e comprendono domicilio, residenza e dimora.
Il domicilio, situato nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (rapporti economici, morali, sociali e familiari).
La residenza si riferisce alla dimora abituale del soggetto in un dato luogo, formalizzata dalla certificazione anagrafica dell’Ente locale comunale, e può coincidere o meno con il domicilio.
La dimora coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale.

[9] Es. Art. 244 Codice di Procedura Penale “Casi e forme delle ispezioni”; art. 247 CPP “Casi e forme delle perquisizioni”; art.253 CPP “Oggetto e formalità del sequestro”. Codice di Procedura Penale-LIBRO TERZO-Prove-Titolo III-Mezzi di ricerca della prova

[10] Il controllo delle assenze (e gli accertamenti sanitari sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio dei lavoratori-art.5 l.300/1970 Statuto dei lavoratori), che implica accesso obbligatorio al domicilio, può “essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”.

[11] Cfr. Berti, op. cit. pp.421.

[12] Kultunderground n.165-APRILE 2009: “Stato di emergenza”, https://kultunderground.org/art/1276/

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