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Il fondo patrimoniale

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La bandiera italiana dovrebbe portare il motto:
tengo famiglia.
L’Italia è infatti la patria dei santi, navigatori, poeti, eroi
e dei loro figli, nipoti e parenti tutti.
Leo Longanesi

Il fondo patrimoniale, disciplinato in dettaglio dall’articolo 167 al 171[1] del Codice Civile, può essere definito come un “insieme di beni”, anche di diversa natura (beni mobili registrati come gli autoveicoli, beni immobili come appartamenti o terreni e titoli di credito), che una coppia di coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale[2], riserva esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni della famiglia[3].

L’istituto ha sostituito, con la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975[4]), il “patrimonio familiare” previsto dal testo originario del Codice del 1942, una “convenzione matrimoniale” per mezzo della quale determinati beni immobili o titoli di credito potevano essere inseriti in un “contenitore” che li rendeva “inalienabili” e ne destinava i frutti a vantaggio della famiglia. L’istituto ebbe scarsa applicazione pratica e fu così abrogato[5].

L’art. 167 del Codice Civile dispone: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale nasce, quindi, mediante un atto pubblico. Occorre perciò che il coniuge, o i coniugi, che abbiano intenzione di costituirlo si rechino da un notaio affinché venga stilato atto pubblico[6]. La norma prevede che anche un terzo (estraneo) possa costituire, a favore di un nucleo familiare, un fondo patrimoniale ricorrendo ad atto pubblico notarile oppure con apposita disposizione contenuta nel testamento[7].

L’art.167 al IV comma dispone: “I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”. I beni oggetto di fondo patrimoniale non possono essere beni mobili, o somme di denaro: i beni, cioè, devono poter essere vincolati formalmente ad esaudire le esigenze famigliari con una forma di “trascrizione”, possibile sugli appositi registri previsti dalla legge solo per i beni immobili, i titoli di credito (nominativi[8]) e i beni mobili iscritti in pubblici registri (automezzi)[9].

I frutti dei beni del fondo (ad esempio, il canone di affitto di un appartamento assegnato al fondo) devono essere impiegati per i bisogni della famiglia (anche se di fatto manca ogni forma di controllo sull’effettivo utilizzo per la famiglia), e devono essere amministrati secondo le regole della comunione legale (le decisioni su come amministrare i frutti dei beni del fondo vanno perciò prese d’intesa dai coniugi anche se la proprietà di essi appartiene ad uno solo di loro[10]); “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, …, nei soli casi di necessità od utilità evidente (art.169 Codice Civile Alienazione dei beni del fondo).

In questa prospettiva, la ratio ispiratrice del fondo patrimoniale, è proprio quella di costituire un “patrimonio separato”, in senso tecnico-giuridico, perché i beni del fondo sfuggono alla regola generale dell’art. 2740 c.c., in virtù della quale il debitore “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Infatti la norma che ha determinato, fino a pochi anni fa, un relativo successo del fondo patrimoniale è quella contenuta nell’art.170 del Codice Civile: “Esecuzione sui beni e sui frutti. L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’articolo ora citato, per la sua formulazione di non facile e immediata comprensione, ha fatto in modo che l’istituto di cui parliamo, nato con l’intento di proteggere il patrimonio mobiliare e immobiliare dai rischi del futuro per destinarlo ai bisogni della famiglia e al mantenimento dei figli, è stato da sempre usato per sottrarre l’abitazione, l’automobile, e gli altri immobili ai pignoramenti dei creditori.

Il principio si spiega meglio tracciando una sorta di “spartiacque”: è possibile pignorare i beni del fondo se il debito per cui si agisce è nato per soddisfare i bisogni della famiglia[11];

non è possibile pignorare i beni del fondo se il debito è nato per soddisfare bisogni diversi da quelli della famiglia, ossia di natura speculativa o voluttuaria (bisogni cioè non indispensabili, come può essere l’acquisto di beni di lusso)[12].

La questione si gioca, dunque, sul concetto di «bisogni della famiglia» del debitore[13]. Il Codice, come detto sopra, stabilisce che il pignoramento sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo «per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Significa che i beni del fondo patrimoniale non sono espropriabili se il debitore (come in più occasioni ha affermato la Corte di Cassazione), prova che il creditore era a conoscenza dell’estraneità del debito rispetto ai «bisogni della sua famiglia». Quindi, in buona sostanza, per tutti i debiti contratti per i bisogni della famiglia (spese alimentari, esigenze abitative, di trasporto, salute, istruzione dei figli, ecc.), il fondo (che è costituito anche per far fronte ai debiti famigliari), è “aggredibile”; invece, per tutti gli altri debiti vale lo scudo dell’impignorabilità.

Secondo il tradizionale insegnamento della Cassazione, anche i debiti contratti per l’attività lavorativa rientrano tra i bisogni della famiglia perché è proprio grazie al lavoro che è possibile mantenere i congiunti. In particolare, si tratta dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività professionale e imprenditoriale, nonché le inerenti obbligazioni tributarie[14].

Tuttavia la stessa Corte non ha avuto sempre una visione unanime sul punto e, di recente, è tornata sull’argomento, cambiando parzialmente rotta rispetto ad alcune precedenti sentenze, escludendo che i debiti contratti nell’ambito della propria attività lavorativa siano automaticamente connessi con i bisogni familiari. Con l’ordinanza numero 2904/2021 dell’8/02/2021, la 3°Sezione Civile della Corte ha in particolare affermato che, se è vero che la circostanza che un debito sia sorto nell’ambito dell’impresa di uno dei coniugi non esclude in termini assoluti che lo stesso debito sia stato contratto per “soddisfare i bisogni della famiglia”, è altrettanto vero che, secondo la comune esperienza, le obbligazioni assunte in ambito lavorativo hanno uno scopo “estraneo a tali bisogni”. Il che, in termini pratici, vuol dire che la relazione sussistente tra la causa del debito e bisogni della famiglia deve essere accertata di volta in volta, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto. In altre parole, secondo i Giudici supremi le obbligazioni che concernono l’esercizio dell’attività imprenditoriale (o professionale) hanno di norma “un’inerenza diretta e immediata” con le esigenze dell’attività medesima e possono assolvere anche al soddisfacimento dei bisogni della famiglia “solo indirettamente e mediatamente”.

Per quanto riguarda, infine, la pubblicità del fondo patrimoniale fra coniugi, l’esistenza del fondo deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio (è da quest’ultimo momento che il fondo acquista efficacia), e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione facenti parte del fondo. La mancanza dell’annotazione comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori[15]. A loro volta i creditori hanno l’onere di accertare l’esistenza di una convenzione, consultando sia i registri dello stato civile sia i registri immobiliari[16].

Per concludere si può affermare che, oggi, il fondo patrimoniale abbia un’operatività molto marginale: esso resta inattaccabile solo per quei debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria come potrebbe essere un viaggio vacanza, o caratterizzati da intenti speculativi (come un investimento mal riuscito): situazioni con le quali la gran parte degli italiani non si confronta più, in questo periodo di grave crisi economica. Insomma, la famiglia italiana media spende solo per necessità (lavorativa o personale) e, quindi, tutti i conseguenti debiti, se non onorati, prevedono il pignoramento del fondo patrimoniale.

Gli uomini dimenticano più in fretta la perdita del loro padre
che quella del loro patrimonio.
Arthur Bloch

[1] Codice Civile – LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia – Titolo VI – Del matrimonio – Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia – Sezione II – Del fondo patrimoniale

[2] Per l’applicazione del fondo patrimoniale alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 13, L. 20 maggio 2016, n. 76.
Cfr. “Contratto” di convivenza” di Alberto Monari, in Kultunderground n.277-AGOSTO 2018, rubrica Diritto.

[3] Ad sustinenda onera matrimonii

[4] L. 19-5-1975 n. 151 Riforma del diritto di famiglia Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1975, n. 135.

[5] Il fondo patrimoniale è’ quindi l’unico strumento previsto dal nostro codice civile per costituire un patrimonio vincolato e destinato ai bisogni familiari.

[6] Documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 del c.c.). Costituisce prova legale, cioè piena prova fino a querela di falso, degli elementi estrinseci che ne individuano la formazione: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; le dichiarazioni e i fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; le circostanze di luogo e tempo in cui è stato redatto.

[7] In sostanza, il terzo potrà donare alcuni suoi beni inserendoli nel fondo patrimoniale, riservandosi anche la proprietà di questi beni assegnati al fondo. Ovviamente il testamento, volto a costituire il fondo patrimoniale, deve essere del terzo e non di uno dei coniugi. Cfr. “Fondo patrimoniale pignorabile” di Angelo Forte in www.laleggepertutti.it 24/10/2020”.

[8] Il titolo nominativo è quello che contiene il nome di colui cui spetta la prestazione. Rispetto al semplice titolo all’ordine, qui è richiesto anche che il nome risulti dal registro dell’emittente e quindi il trasferimento si effettua mediante consegna accompagnata da una doppia annotazione (trasfert) dell’acquirente, sia sul titolo che nel registro. E’ anche possibile che il titolo venga trasferito creando un documento del tutto nuovo intestato al titolare successivo.
Sono titoli nominativi, per esempio, le “azioni di società”.

[9] Trattandosi di beni fruttiferi, i titoli di credito nominativi (es. libretto di risparmio), rientrano nella funzione designata dal fondo patrimoniale. Diversamente, le cambiali e gli assegni bancari, che non producono di per sé frutti, sono esclusi dall’inserimento nel fondo.

[10]Art. 168 cod. civ. “Impiego ed amministrazione del fondo”.

[11] Sono debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari quelli relativi ad un corso di lingua per i figli, quelli per una vacanza, quelli per le spese ordinarie per il vitto, per la mobilia, per i capi di vestiario, per gli elettrodomestici, per mantenere l’autoveicolo di uso familiare.

[12] Sono debiti contratti per esigenze non familiari i debiti che derivano da attività illecita, i debiti da gioco, i debiti nati per mantenere i beni personali di ciascun componente della famiglia, i debiti sorti prima del matrimonio e quelli sorti per soddisfare bisogni voluttuari o speculativi.

[13] È un concetto che ricorre spesso nel codice civile in materia di matrimonio e consiste in quelle necessità collegate alla vita familiare/domestica. La valutazione dei bisogni della famiglia varia per ciascun nucleo familiare, in quanto sono i coniugi ad indirizzare la vita comune e a stabilire quali sono gli obiettivi che intendono raggiungere.

[14] Rientrano nei bisogni di famiglia anche le tasse, perché spesso collegate al lavoro o alla casa, che sono bisogni familiari.

[15] Dispositivo dell’art. 34 bis Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: “Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa”.

[16] Il fondo patrimoniale cessa nel momento in cui il matrimonio viene annullato, sciolto o cessano i suoi effetti civili; se però vi sono figli minori il fondo dura fino a che l’ultimo figlio minore non abbia raggiunto la maggiore età (art.171 cod.civ. Cessazione del fondo).

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