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Rapporti tra autori, artisti interpreti ed esecutori, e produtto

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Si tratta di rapporti apparentemente molto complessi, da una parte c’è l’autore con il godimento di tutti i suoi diritti e le facoltà che la legge gli attribuisce, dall’altra ci sono gli artisti, gli interpreti, gli esecutori, i produttori, e tutto un intero microcosmo che a vari livelli inferisce e intervenie sull’opera stessa e sulla sua fruizione a livello professionale, artistico o industriale. Mentre da una parte l’autore potrebbe essere interessato, giustamente, alla massima diffusione della propria opera, dall’altra la legge riconosce a queste ultime figure professionali e artistiche di proibire o rimandare o modificare alcune fruizioni pubbliche dell’opera sulla quale si sono trovate a intervenire.

Proprio a causa di questa apparente dicotomia i rapporti tra artisti, interpreti, esecutori e produttori vengono di norma regolati contrattualmente per evitare che gli interessi degli uni vadano a interferire con gli interessi e le convenienze degli altri.

Tuttavia come per tutte le leggi, l’effettivo riconoscimento di un diritto non è sufficiente affinché esso ottenga automaticamente il rispetto da parte della collettività, per cui è necessario apprestarne la relativa protezione, a garanzia dell’efficacia della norma che lo costituisce.

Ma mentre per la proprietà privata ad esempio è inammissibile la contemporaneità del godimento, con i diritti sui beni immateriali può capitare che al momento in cui il soggetto titolare del diritto veda violati i propri diritti, egli non si trovi de facto nell’impossibilità di goderne o usufruirne, ma veda comunque minacciata la sua potestà dall’altrui utilizzo illegale o abusivo che ne limiteranno seriamente della possibilità di poter continuare in futuro ad essere l’unico tutelato al godimento dei suddetti diritti.

Questo perché la natura del bene protetto è tale da non essere appropriabile fisicamente ma piuttosto riproducibile in più esemplari e trasmissibile a distanza, consentendo una sorta di utilizzazione economica promiscua da parte di più soggetti contemporaneamente. Per le limitazioni e i danni economici che potrebbero dunque essere causati all’autore legittimo da un uso illegittimo della sua produzione artistica si è pensato dunque di accompagnare le norme costituenti i diritti dell’autore con sanzioni che ne punissero  adeguatamente la violazione.

Nascono così giuridicamente i reati di plagio e contraffazione, per i quali era inizialmente contemplata solo la possibilità, per la parte lesa, di riconoscere il giusto risarcimento del danno patito, ma presto divenne chiaro che questo non era di certo sufficiente a contenere il fenomeno ormai dilagante.

Così mentre la legge del 1925 prevedeva solo misure di carattere civilistico, l’attuale normativa predispone invece mezzi di difesa sia civili che penali, la lesione patita diventa dunque non solo una questione privata ma qualcosa che inferisce sull’interesse dell’intera collettività.

Ma è  spesso la natura stessa del diritto esclusivo dell’autore di sfruttare economicamente la propria opera, o di autorizzare dei terzi a farlo, a rendere  inapplicabile il suo pieno godimento, ossia la riscossione del giusto compenso per ogni caso in cui qualcuno si trovi a fruire delle sue opere. La possibilità di eventuali utilizzazioni di massa, effettuate da una moltitudine di persone che non sono identificabili dal singolo autore, rende facilmente ignorabili le sue pretese economiche, non solo da chi non vuole riconoscergli i dovuti compensi, ma anche da chi, in buona fede, non lo conosce e non potrebbe raggiungerlo per una contrattazione. Inoltre l’innovazione tecnologica ha aggiunto nuove modalità di trasmissione, diffusione ed utilizzo delle opere artistiche assai difficili da controllare. Come diventa parimenti impossibile per tutte le entità radiofoniche, televisive, o audio visive di poter rintracciare e contattare i titolari dei diritti per ottenere le relative autorizzazioni e negoziare il relativo compenso economico.

Per questo motivo, soprattutto all’estero, gli autori si sono riuniti e aggregati costituendo delle apposite società di intermediazione, alle quali viene affidata la gestione dei diritti di rappresentazione teatrale, di pubblica esecuzione musicale, di radio e telediffusione, di riproduzione meccanica, con l’espletamento delle relative operazioni di determinazione,  controllo, riscossione e ripartizione dei proventi ricavati dall’utilizzo dei diritti d’autore.

In Italia, invece,  questa attività viene svolta in esclusiva e in regime di monopolio dalla S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.

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