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Global Legal Standards: dal G8 nuove regole per l’economia

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«L’economia infatti ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento;
non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona»
(Benedetto XVI, Caritas in veritate)
 
Per capire che, nel nuovo scenario apertosi con la società globale, era necessario prendere dei provvedimenti e offrire agli operatori dell’economia e della finanza uno ius comune, o almeno un “prontuario” breve, cui riferirsi per la conduzione delle proprie attività, il mondo ha dovuto vivere i contraccolpi di questa grande crisi, stanziare ben 14.800 miliardi di dollari[1] di risorse pubbliche per intervenire là dove il puro pensiero liberista mai avrebbe voluto che lo Stato tornasse, raggiungere un tasso di disoccupazione che supera il 7% a livello planetario secondo l’ILO (ma nell’Unione Europea vi sono zone dove si tocca il 10%), condannare a 150 anni di carcere il finanziere Bernard Madoff[2] per una truffa il cui valore pare aggirarsi tra i 50 e i 65 miliardi di dollari.
Pure durante l’ultima riunione dei G8[3] tenutasi a L’Aquila[4], una delle tematiche all’ordine del giorno è stata proprio l’adozione di principi comuni ai quali richiamarsi nelle legislazioni nazionali in materia di economia e finanza: il prodotto di mesi di lavoro di commissioni multilaterali di esperti, alle quali hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei “grandi”, anche esponenti delle maggiori organizzazioni internazionali (in primis l’OCSE[5]) e di altri partner (ad esempio, Brasile, India, Cina, Unione Africana, Unione Europea), è rappresentato da 12 semplici e precise regole, i Global Legal Standard.
Questi principi, dovranno poi essere ripresi dal G20 che si terrà a Pittsburgh in settembre e, infine, in occasione della riunione di ottobre dei ministri finanziari del G8 a Istanbul, ma l’obiettivo è chiaro e condiviso: convergere verso un quadro legale comune che regoli l’economia e la finanza.
Il contenuto dei 12 principi dei Global Legal Standard approvati a L’Aquila è redatto in forma sintetica molto anglosassone, e rappresenterà un interessante tavolo di confronto e lavoro per le istituzioni pubbliche e gli operatori privati.
L’idea di partenza alla base dell’impianto è che una economia forte, giusta e sana debba poggiare sui valori della probità, dell’integrità e della trasparenza e questi valori devono esser incoraggiati da parte delle autorità pubbliche e sostenuti dagli ambienti finanziari.
Altro caposaldo imprescindibile è che la cooperazione internazionale che andrà a costituirsi su queste comuni regole dovrà comunque evitare qualsiasi livellamento verso il basso delle norme sociali, ambientali e del lavoro, così come dei  principi di arbitraggio tra ordinamenti diversi.
Vediamo, dunque, insieme i contenuti[6] di quello che mira a divenire, almeno negli intendimenti dei suoi autori, un nuovo codice “etico-economico” cui ispirare le specifiche norme giuridiche e le condotte pratiche.
L’art.1[7] prevede da subito quali debbano essere le basi di una economia forte, equa e pulita, individuando i valori della probità[8], integrità e trasparenza quali fondamenta da promuovere da parte delle pubbliche autorità e sostenere dagli operatori della finanza. E, su questa linea, si suggerisce l’avvio di una attività di monitoraggio continuativo dell’applicazione di detti principi.
L’art.2[9], a seguire, offre un ulteriore pilastro a questo embrionale sistema di regolamentazione della finanza globale e stabilisce, in maniera a dir poco assiomatica, che tutti gli operatori mondiali, sia pubblici che privati, devono riconoscere che i summenzionati principi costituiscono la “pietra angolare” di una economia di mercato al servizio “dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini di tutti i paesi” e meritano, dunque, rispetto e fiducia.
Da notare, in prima battuta, come i rappresentanti degli otto paesi più potenti del pianeta abbiano trovato in questo articolo una facile convergenza, al di là delle differenti storie e culture che incarnano ed esprimono, ponendo l’economia di mercato, il buon vecchio liberismo, a fondamento delle proprie economie e, dunque, dell’economia mondiale. E questo, nel momento di maggior crisi di questo stesso sistema ormai datato e in concomitanza con la pubblicazione di un’enciclica papale[10] che richiama tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad una riflessione sul miglior modo di amministrare i beni materiali.
Inoltre, risulterà interessante seguire la riflessione che verrà condotta sul significato da dare al riconoscimento dei principi di cui all’art.1 quali base di questo sistema economico a cui, in chiusura, vengono attribuite finalità taumaturgiche di stampo quasi social-democratico, per non dire rivoluzionario (la realizzazione di “bisogni” e “aspirazioni dei cittadini di tutti i paesi”).
Proprio per mantenere elevato il livello di fiducia nel sistema, l’art.3[11] scoraggia ogni livellamento al ribasso delle discipline riguardanti il lavoro, il trattamento sociale, l’ambiente e la risoluzione di controversie tra differenti giurisdizioni nazionali, confidando nel ricorso preventivo ad una rafforzata cooperazione internazionale e ad una più efficace armonizzazione dei regimi giuridici dei vari paesi.
Da chi, come noi, proviene dalla felice ma non facile esperienza della costruzione dell’Unione Europea, dovrebbe alzarsi un plauso al tentativo di armonizzazione verso l’alto di normative condivise in materie tanto sensibili; al contempo, ci sentiamo di sottolineare l’estrema difficoltà nel perseguire simile obiettivo su scala globale anche in ragione delle molteplici tradizioni giuridiche esistenti.
L’art.4[12] prende posizione nei confronti di un flagello delle nostre società contemporanee: il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale, definendolo pregiudizievole per l’insieme del corpo sociale. Per questo motivo richiama tutti ad ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle rispettive amministrazioni fiscali.
Siamo qui di fronte ad una norma estremamente rilevante in particolare per la portata che dovrà avere in combinato disposto con il precedente art.3 relativo all’armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Il successivo art.5[13] stabilisce che l’interazione tra pubblici poteri e imprese private deve reggersi su principi equilibrati, trasparenti ed equi per tutti, anche nei casi in cui siano permesse e regolate attività di lobby o di “pressione”.
Un consiglio, da parte di chi scrive, è quello di andare a studiare l’operato di chi svolge opera di lobby a livello europeo[14] per condurre un primo discernimento tra lecita attività di indirizzo e oscura attività criminale.
L’art.6[15], dal canto suo, introduce un richiamo esplicito e forte all’adozione di meccanismi di gestione delle imprese, di qualunque genere esse siano, il più possibile trasparenti e responsabilizzanti di modo da consentire il controllo di ogni fase da parte dei portatori di interesse (soci, dipendenti, management, autorità pubblica, società civile). Vengono poi esemplificate alcune pratiche comunque da evitare, quali il riciclaggio di denaro, la corruzione e la frode.
Pure l’articolo in esame, per quanto delicato e di non facile attuazione per la necessaria declinazione che richiede nei rispettivi ordinamenti al fine dell’adozione dei richiamati meccanismi di controllo, pone problemi di reale effettività.
Come logica conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo, non potendo esercitare un effettivo controllo senza disporre degli elementi conoscitivi, l’art.7[16] prevede l’impiego di adeguati strumenti di informazione per le attività, la struttura societaria, la partecipazione al capitale sociale, le situazione finanziaria e le performance delle imprese.
L’art.8[17] detta, invece, una norma-guida per le politiche salariali, in particolar modo di dirigenti e manager, stabilendo che i meccanismi di retribuzione devono essere sostenibili e conformi agli obiettivi di lungo termine delle aziende.
Innegabile il coraggio del meta-demiurgo globale che, con questa norma, tenta di penetrare sin nelle stanze dei bottoni delle grandi aziende per dettar loro le concrete scelte da attuare in ambito di trattamenti economici, soprattutto con i livelli più elevati dei propri dipendenti.
Proseguendo con l’art.9[18], troviamo la statuizione che la corruzione, compresa quella nelle transazioni internazionali, deve costituire in tutti gli ordinamenti giuridici un reato penale perseguibile e sanzionabile efficacemente.
Dopo il periodo di “mani pulite” nei primi anni ’90, l’Italia sembrava aver maturato una sana consapevolezza nei confronti della piaga della corruzione e pareva quasi di poter affermare il definitivo superamento di questa pratica infame: invece, non solo abbiamo avuto prova di un rinnovato vigore di simili pratiche ma vecchie conoscenze[19] si sono recentemente distinte in nuovi exploit, testimoniando la necessità di provvedere all’adozione di misure ancor più forti per realizzare un effettivo contrasto.
Sull’onda di quanto previsto sopra, all’art.10[20] si indica che pure il riciclaggio di capitali deve avere rilevanza penale e la fattispecie deve avere una previsione tale da farle ricomprendere un ampio ventaglio di infrazioni soggiacenti.
L’art.11[21], in maniera lapidaria, vieta qualsiasi forma di protezionismo e lo fa, in maniera quasi surrettizia, con poche ma precise parole che, in una serie di norme di diritto penale e societario, fissano un principio mercantilista tanto caro alle organizzazioni finanziarie internazionali (Organizzazione Mondiale del Commercio, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale) quanto criticato e criticabile in specifici contesti socio-economici. Ma averlo fatto “scivolare” in questo contesto, non riteniamo sia stato frutto di una svista.
Da ultimo, l’art.12[22] stabilisce che il segreto bancario non deve ostacolare l’applicazione dei principi enunciati in precedenza, incluso il rispetto della disciplina fiscale internazionale.
Con l’articolo che chiude questo dodecalogo si delineano davanti agli occhi degli osservatori più critici i profili dei prossimi giustizieri globali: non più i “gendarmi” del pianeta, come ci piaceva definire le truppe di Washington dislocate in ogni angolo del pianeta per dare la caccia ai terroristi di Al Qaeda, bensì una sorta di “guardia di finanza” o “agente delle imposte” planetario per una nuova e più “interessante” lotta senza quartiere, quella contro l’evasione fiscale.
Ma qualcuno dice che i veri terroristi, quelli che usano le auto-bomba per intenderci, siano già un passo avanti e rivendichino[23] l’attuale crisi come loro definitivo colpo assestato al sistema imperialista occidentale. E non penso che un grigio agente della tributaria possa far granché contro un invasato kamikaze, magari in doppiopetto, che opera indisturbato tra banche e borse internazionali.
Ora, toccherà ai “Grandi 8” attuare questi principi e, magari, renderne partecipe tutta la comunità internazionale al fine di giocare insieme con regole condivise la prossima partita per la crescita economica del pianeta.
 
(immagine iniziale tratta da corriere.it by Giannelli)


[1] A tanto ammonta il valore dei provvedimenti di sostegno varati da Paesi dell’area Euro, Regno Unito e USA, da quanto risulta da un rapporto della Bank of England riportato dalla Financial Stability Review, poi ripreso dal Corriere della Sera del 13.07.2009.
[2] Cfr. Bernard Madoff condannato a 150 anni di carcere, in Sole 24 Ore del 27.06.2009.
[3] I Paesi membri del G8 sono: Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Russia e USA.
[6] Si utilizzeranno le versioni ufficiali in francese e inglese, per una maggior adesione al testo delle norme.
[7] 1). Une économie forte, juste et saine doit reposer sur les valeurs de probité, d’intégrité et de transparence.  Ces valeurs doivent être promues par les pouvoirs publics et soutenues par les milieux d’affaires. Il convient d’entreprendre un suivi effectif régulier de l’application de ces principes et normes.
1). A strong, fair and clean economy must be based on the values of propriety, integrity and transparency. These values should be promoted by public policies and be upheld by business. Effective monitoring of the implementation of these principles and standards should be undertaken on a regular basis.
[8] E non della “proprietà, integrità e trasparenza”, come erroneamente riportato dai flash di Rai News 24 (cfr. www.rainews24.rai.it) e di AGI (cfr. www.agimondo.it).
[9] 2). Partout dans le monde, les gouvernements, les sociétés et toutes les entités commerciales, indépendamment de leur forme juridique, doivent reconnaître que ces valeurs constituent la pierre angulaire d’une économie de marché qui serve les besoins et les aspirations des citoyens de tous les pays et qui mérite leur respect et leur confiance.
2). Governments,  companies and all business entities, irrespective of their legal form, around the world should recognise that these values are the keystone of a market economy which serves the needs and aspirations of citizens of every country and which deserves their respect and confidence.
[10] Cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, il cui testo nelle diverse versioni linguistiche si può reperire sul sito della Santa Sede:  www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html.
[11] 3). Il convient d’empêcher tout “nivellement par le bas” des normes sociales, environnementales et du travail ainsi que les arbitrages entre réglementations des différentes juridictions, au moyen d’une coopération internationale et d’une convergence des régimes juridiques nationaux.
3). Any “race to the bottom” in labour, social and environmental standards and regulatory arbitrage among jurisdictions should be prevented through international cooperation and convergence of domestic legal frameworks.
[12] 4). La fraude et l’évasion fiscales sont préjudiciables à l’ensemble du corps social et les sociétés ainsi que toutes les entités commerciales, indépendamment de leur forme juridique, doivent assumer leurs obligations fiscales, y compris en respectant de principe d’indépendance dans leurs pratiques en matière de prix de transfert.
4). Tax evasion and avoidance are harmful to society as a whole and companies and all business entities, irrespective of their legal form, should fulfil their fiscal duties, including by respecting the arm’s length principle in transfer pricing practices.
[13] 5). L’interaction des pouvoirs publics et des entreprises, y compris le lobbying et “les portes tournantes”, doit se faire selon des principes équilibrés, transparents, équitables pour toutes les parties et exécutoires.
5). Government / business interaction, including lobbying and “revolving door”, should be conducted in accordance with principles which are balanced, transparent, fair to all parties, and enforceable.
[14] Cfr. Parlamento Europeo, Lobbying Ue sotto i riflettori, in www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080414FCS26495+0+DOC+XML+V0//IT, e Caimi V., Come fare un’attività di lobby efficace presso le istituzioni europee?, in www.fiopsd.org/files/attivit%C3%A0%20di%20lobby%20efficace_fiopsd.pdf.
[15] 6). Les pratiques commerciales et la gouvernance des sociétés et de toutes les entités commerciales, indépendamment de leur forme juridique – qu’elles soient cotées ou non, privées ou publiques – doivent assurer la responsabilité et l’équité dans les relations entre dirigeants, conseils d’administration, actionnaires et autres parties prenantes. Les structures et instruments financiers ne doivent pas être abusivement utilisés pour dissimuler les propriétaires effectifs, et les structures sociétaires, sous leurs diverses formes, ne doivent pas servir à des activités illicites, y compris le blanchiment de capitaux, la corruption, la mise à l’abri d’actifs vis-à-vis de créanciers, des pratiques fiscales illicites, des transactions menées pour son propre compte et le détournement d’actifs, la fraude sur les marchés et le  manquement aux obligations de communication d’informations.
6). Business practices and governance of companies and all business entities, irrespective of their legal form – whether traded or non-traded, private or State-owned – should ensure accountability and fairness in the relationship between management, the board, shareholders and other stakeholders. Financial structures and instruments should not be misused in order to hide the true beneficial owner and corporate vehicles, in their various forms, should not be used for illicit activities, including money laundering, bribery, shielding assets from creditors, illicit tax practices, self-dealing and diversion of assets, market fraud and circumvention of disclosure requirements.
[16] 7). Il convient de veiller à la communication d’informations exactes et d’actualité concernant les activités, la structure, l’actionnariat, la situation financière et les performances des sociétés.
7). Disclosure of timely and accurate information regarding the activities, structure, ownership, financial situation and performance of companies should be ensured.
[17] 8). Les mécanismes de rémunération et d’indemnisation  doivent être viables et conformes aux objectifs de long terme des sociétés et de toutes les entités commerciales, indépendamment de leur forme juridique.
8). Pay and compensation schemes should be sustainable and consistent with companies’ and all business entities’, irrespective of their legal form, long-term goals and prudent risk-taking.
[18] 9). La corruption, y compris la corruption dans les transactions commerciales internationales, doit constituer une infraction pénale et donner lieu à des poursuites et des sanctions effectives.
9). Bribery, including bribery in international business transactions, should be established as a criminal offence and effectively prosecuted and punished.
[19] Si veda il caso di Mario Chiesa, primo arrestato nel febbraio 1992 nell’ambito delle indagini che diedero l’avvio alla “Tangentopoli” milanese ed italiana e tornato in manette nel marzo del 2009 per un analogo caso di tangenti.
[20] 10). Il convient d’incriminer le blanchiment de capitaux et d’appliquer le délit de blanchiment de capitaux à toutes les infractions graves, en vue de couvrir le plus large éventail possible d’infractions sous-jacentes.
10). Money laundering should be criminalised and the crime of money laundering should be applied to all serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences.
[21] 11). Toute forme de protectionnisme doit être bannie.
11). Any form of protectionism should be banned.
[22] 12). Le secret bancaire ne doit pas faire obstacle à l’application des principes mentionnés précédemment, y compris la discipline fiscale à l’échelle mondiale.
12). Bank secrecy should not constitute an obstacle to the application of the above mentioned principles , including  tax compliance worldwide.
[23] Cfr. Braw E., Al Qaeda: crisi economica arma vincente, in www.metronews.it/news-mondo/al-qaeda-crisi-economica-arma-vincente.html.

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