L’estradizione1
L’estradizione2 è uno strumento di cooperazione internazionale, nel campo del diritto penale3, che consiste nella consegna di un individuo, imputato o condannato, da uno Stato nazionale ad un altro.
Negli ultimi decenni si è avvertita la necessità, negli ambienti politici e giuridici internazionali, di conciliare sempre più la cooperazione fra ordinamenti diversi nella lotta contro il crimine e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
In questa direzione si sono poste le riforme delle norme processuali penali, attuate dai Singoli Stati europei ed anche Extraeuropei negli ultimi anni, riforme che hanno attinto ampiamente dagli strumenti internazionali che regolano l’istituto, a livello sia bilaterale che multilaterale.
Oggi la lotta alla criminalità, organizzata ormai a livello planetario o quanto meno continentale, viene valutata come reciprocamente vantaggiosa in funzione del mantenimento di un ordine democratico all’interno degli Stati; ecco dunque, che l’estradizione costituisce uno strumento fra i più efficaci.
Per l’ordinamento italiano la disciplina dell’estradizione, contenuta nel Codice di Procedura Penale4, è ispirata alle norme della nostra Costituzione che ne demarcano le linee fondamentali e ne fissano particolari limiti.
Innanzitutto la cittadinanza italiana dell’estradando: l’art.26 della Costituzione dispone che: “l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”.
Queste generalmente escludono la estradabilità del cittadino. L’art.10 della Carta fondamentale, all’ultimo comma5, dispone, inoltre, la non estradabilità per reati politici sia del cittadino che dello straniero. La ratio6 di questa eccezione risiede nell’esigenza di evitare che l’estradato sia consegnato ad uno Stato non proprio corretto nel giudicare quella persona.
Fattori di ordine ideologico e discriminatorio potrebbero falsare il processo e comprometterne l’esito.
Non rientrano nell’ambito dei delitti politici, quelli manifestamente contrastanti con i principi base della stessa Costituzione, perché lesivi dei diritti e delle libertà da essa tutelati (terrorismo, genocidio7, delitti contro l’umanità).
La legge italiana8 (in piena aderenza alle norme del diritto internazionale pone la necessaria condizione che il fatto per il quale si richiede l’estradizione, deve essere previsto come reato sia dalla Legge italiana che da quella straniera (requisito della doppia incriminabilità) e che lo stesso estradato venga, all’estero, giudicato esclusivamente per i fatti per i quali si è chiesta l’estradizione (principio di specialità9). In particolare poi, l’articolo 698 del C.P.P. recepisce le principali linee di condotta per le autorità italiane per la tutela dei diritti fondamentali della persona coinvolta in un procedimento estradizionale; linee di condotta contenute nel principale strumento convenzionale internazionale, a livello europeo: la Convenzione Europea di Estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 1963.
L’estradizione non può essere concessa quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti10 o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
Se per il reato, per il quale è stata chiesta la consegna, è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se lo stesso Stato da assicurazioni, ritenute sufficienti, che tale pena non sarà inflitta o non sarà eseguita.
La procedura per l’estradizione distingue quella verso l’estero (o passiva11), per la quale uno Stato chiede all’Italia la consegna di una persona. La richiesta è presentata al Ministro di Grazia e Giustizia che la trasmette alla Corte d’Appello competente, che decide con sentenza, verificata la presenza di tutti i requisiti e le garanzie per l’individuo.
L’estradizione dall’estero (o attiva) permette all’Italia di ottenere la disponibilità di un individuo. Spetta al Ministro della Giustizia formulare la domanda verso lo Stato estero e accettare o meno le condizioni eventualmente apposte per la concessione. Il Ministro deve anche, qualora l’Autorità Giudiziaria italiana la ritenga necessaria, richiedere la ricerca dell’estradando o l’arresto provvisorio all’estero.
È cronaca12 degli ultimi giorni di agosto, la decisione delle autorità della Repubblica Federale Messicana, resa nota dal portavoce del Ministero degli Esteri, di concedere l’estradizione di Maurizio Raggio, presunto custode di “fondi neri” nei Paesi Caraibici per Conto di Bettino Craxi.
La richiesta di E., inoltrata il 18/10/1994, proveniva dall’Ufficio del PM presso il Tribunale di Milano13.
Nel caso specifico le Autorità Giurisdizionali del Messico hanno giudicato non “politico”, ma comune il reato di riciclaggio14 di cui è accusato il Raggio. Per evitare il rientro, il detenuto ha già annunciato che si appellerà con il ricorso d’amparo15, una garanzia costituzionale già concessa alla contessa Vacca Agusta.
Alberto Monari
[1] Fonte: Nicoletta Parisi “Estradizione e Diritti dell’Uomo”, ed. Giuffrè, Milano, 1993.
[2] ESTRADIZIONE= dal latino EX-Traditio: consegna
[3] È il complesso delle norme giuridiche con cui lo stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva (pena), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che lo Stato stesso persegue.
[4] Contiene le norme che regolano il processo penale, avente la funzione di affermare in concreto la pretesa punitiva dello Stato e concretizzare la sanzione. Il nuovo C.P.P., in vigore dal 24/10/1989, è impostato sul principio accusatorio ed assolve una funzione maggiormente garantista nei confronti di quanti sono sottoposti al processo penale.
[5] Suddivisione di un articolo di legge, caratterizzata graficamente da un “a capo”. Le nuove tecniche di formulazione delle leggi prevedono la numerazione dei comma.
[6] Ratio Legis, è il fine ultimo, che il legislatore intende perseguire mediante l’emanazione di una disposizione normativa. È un criterio fondamentale per l’interpretazione della legge.
[7] La legge Costituzionale n.1 del 1967, in attuazione della Convenzione sul Genocidio del 9/12/1948 stipulata in ambito ONU, pur riconoscendo il carattere politico di tale reato, lo ha espressamente escluso dal divieto di estradizione.
[8] Art.13 Codice Penale, in “I nuovi quattro codici”, editore La Tribuna, Piacenza 1993.
[9] Art.699 Codice Procedura Penale, in opera citata supra. La disciplina dell’estradizione è contenuta nel nuovo codice al Libro XI intitolato: “Rapporti Giurisdizionali con Autorità straniere”, Titolo II, art.697-722.
[10] Il divieto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti è oggi ritenuta una norma di DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE INDEROGABILE (Jus cogens). Questa norma imperativa si intende cioè accettata e riconosciuta dalla Comunità degli Stati come non passibile di deroghe o modifiche.
[11] Le richieste internazionali avvengono per via diplomatica. L’E. passiva ha carattere misto Amministrativo-Giurisdizionale. L’E. attiva ha natura amministrativa, dopo la richiesta dell’autorità Giudiziaria.
[12] “Il Corriere della Sera”, Milano, 22/08/1995.
[13] È un organo dello Stato, istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti d’Appello, i Tribunali, le Preture. È ufficio distinto e autonomo dall’Organo presso cui è costituito.
In materia penale il PM: -esercita l’azione penale (art.112 Cost) -interviene alle udienze per sostenere l’accusa -esegue i provvedimenti del giudice -dirige la Polizia Giudiziaria. Il P.M. fa parte della Magistratura requirente, che si contrappone alla Magistratura Giudicante.
[14] Art.468 bis, in op. cit. supra. La pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 2 milioni a 30 milioni di lire.
[15] Istituto di protezione dei diritti fondamentali, tipico degli ordinamenti dell’America Latina. La Corte suprema deve tutelare, in ultima istanza i diritti pubblici garantiti dalla Costituzione, su ricorso di qualsiasi persona fisica o giuridica.