[1] Cfr. Arcangelo D’Aurora “Il Pignoramento nel Processo Esecutivo”, ed. giurid. SIMONE, Napoli 2017, pp.363 ss.
[2] V. Kultunderground n.133-AGOSTO 2006: “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…” di Alberto Monari, rubrica Diritto
[3] Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione Artt.474-632.
[4] Codice di procedura civile-LIBRO TERZO-Del processo di esecuzione-Titolo I-Del titolo esecutivo e del precetto-Articolo 474. Tale documento può essere una “sentenza di condanna” del Giudice, un decreto ingiuntivo, una cambiale o un assegno non pagati nei termini, etc.
[5] Pur trattandosi di un vincolo giuridico che riguarda il “valore di scambio” dei beni, il loro semplice utilizzo da parte del debitore che ne rimane in possesso, nel caso dei beni mobili e autoveicoli, può comportarne la sottrazione, la distruzione o il deterioramento (si pensi ai rischi che normalmente corre un autoveicolo nella circolazione stradale, o alla normale usura di un bene mobile di valore derivante dal suo uso quotidiano); ecco che il debitore deve evitare di tenere quei comportamenti (compreso l’uso del bene pignorato), che possano diminuirne il valore economico; anche per i beni immobili si impone un uso che non ne metta in pericolo l’integrità strutturale.
[6] Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione-Titolo II – Dell’espropriazione forzata – Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore – Sezione I – Del pignoramento, Art.515 Cose mobili relativamente impignorabili. “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria…”
[7] Kultunderground n.259-FEBBRAIO 2017: “Automobile pignorata…” di Alberto Monari, rubrica Diritto.
[8] Non è raro, tuttavia, assistere all’impiego di questo strumento da parte di avvocati/creditori “esasperati” da debitori di somme molto contenute, i quali oltre che della volontà di non pagare sono anche unicamente dotati della proprietà di un solo bene immobile, o porzione “pro quota” di esso, perciò ben difficilmente vendibile. L’inizio della procedura immobiliare ha il fine esclusivo di impressionare il debitore e spingerlo ad assolvere spontaneamente.
[9] Il “terzo” nell’esecuzione forzata può definirsi come “qualunque soggetto che risulti estraneo al rapporto obbligatorio che lega creditore pignorante e debitore esecutato”.
[10] Luca può anche dimostrare di non dovere alcunché a Giovanni e così non essere costretto a pagare neanche Mario, ma se ammette il proprio debito, dovrà versare 100 euro a Mario e il residuo al suo effettivo creditore, Giovanni.
[11] Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione – Titolo II – Dell’espropriazione forzata – Capo III – Dell’espropriazione presso terzi – Sezione I – Del pignoramento e dell’intervento
[12] Nel diritto processuale civile (artt. 136-151c.p.c.) e penale (artt. 148–171 c.p.p.) la notificazione costituisce un’attività svolta dall’Ufficiale Giudiziario, su incarico delle parti o del Giudice, volta a portare a conoscenza di un determinato soggetto il compimento di un atto processuale (è sufficiente che l’atto venga portato nella sfera di disponibilità del destinatario, essendo richiesta la sola conoscenza legale dell’atto e non quella effettiva: si parla infatti di presunzione legale di conoscenza).
[13] Non essendo una semplice notifica, l’atto non potrà essere spedito direttamente dall’avvocato pur autorizzato a notificare in proprio attraverso il Servizio Postale o la Posta Elettronica Certificata.
[14] L’articolo in oggetto si presenta, in modo simile ad altri casi, come una schematica anticipazione dell’atto giudiziario da redigere materialmente e mandare all’esecuzione nei confronti dei destinatari, nonostante le “fantasiose” composizioni sul tema che producono taluni avvocati…
[15] L’indicazione può essere anche generica innanzitutto perché il creditore non sa (può solo intuire) se e quanti beni del suo debitore sono detenuti dal terzo, e poi perché l’espropriazione può riguardare anche crediti non immediatamente liquidi ma di maturazione futura (es. i corrispettivi di un rapporto di lavoro non ancora versati al lavoratore/debitore al momento del pignoramento). La mancanza di tale indicazione rende l’atto di pignoramento inidoneo al raggiungimento del suo scopo e quindi nullo.
[16] Questa intimazione consiste in un atto del creditore pignorante diretto al terzo, il quale non essendo parte, nella procedura esecutiva, non può essere destinatario di un atto esecutivo. Il creditore, in pratica, “intima” al terzo di non adempiere/sospendere il proprio obbligo in base al diritto di credito contenuto nel titolo esecutivo di cui dispone.
La Corte di Cassazione ha stabilito che se questa intimazione è contenuta nella parte dell’atto riservata all’Ufficiale Giudiziario e non in quella redatta dal creditore, il pignoramento non è nullo ma semplicemente irregolare (CSC, sez.civ. n.6835/2015).
[18] Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione – Titolo II – Dell’espropriazione forzata – Capo III – Dell’espropriazione presso terzi – Sezione I – Del pignoramento e dell’intervento, Art.547: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, …, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”
[19] In termini tecnici la “citazione” è l’atto con cui l’attore invita il convenuto a comparire davanti al giudice competente in una data da lui fissata. Si tratta di un atto formale riservato alle parti del processo.
[20] Si assiste invece, ancora oggi a più di 4 anni dalla riforma, a molti atti predisposti da avvocati “poco accurati” che basandosi evidentemente solo su formulari non aggiornati, “copiano e incollano” vecchi testi in cui ancora si prevede la citazione del terzo e la sua chiamata e presenza in aula per la dichiarazione… terzo che spesso ha sede in luogo diverso e lontano da quello del Giudice competente, nel luogo di residenza del debitore…
[21] Il fatto che il terzo non debba pagare nulla al debitore per aver, per esempio, già saldato completamente il suo debito, non lo esime dall’effettuare una dichiarazione (negativa) al creditore.
[22] Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione – Titolo II – Dell’espropriazione forzata – Capo I – Dell’espropriazione forzata in generale – Sezione II – Del pignoramento – Articolo 492
[23] L’art. 543 c.p.c. prevede la presenza dell’ingiunzione tipica dell’Ufficiale Giudiziario nell’atto di pignoramento presso terzi all’inizio del II comma, prima di ogni altro elemento.
[24] Art. 492 c.p.c. II, III, IV comma.
[25] Cfr. D’Aurora, op cit. p.364-5.
[26] E questo anche per il fatto che la facoltà di cercare i beni del debitore attraverso le banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali ecc.), prevista dall’art.492bis c.p.c., attraverso l’accesso telematico diretto dell’Ufficiale Giudiziario, non è stata assolutamente attuata dal Ministero della Giustizia, così come la possibilità, prevista transitoriamente, per il creditore di interrogare direttamente le banche dati dopo aver chiesto autorizzazione al Presidente del Tribunale, non ha avuto significativo successo tra gli avvocati.
[27] “Veramente, fino a quando il debitore dispone di un semplice diritto di credito verso un terzo, è assai difficile sostenere che si tratti di un bene a lui già appartenente in proprietà. Ma si vede che, all’esclusivo effetto dell’espropriazione presso terzi, la legge finge quella appartenenza.” V. Pasquale Castoro “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” XII ediz. Giuffrè editore Milano 2013, p.445.