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Ingiunzione di pagamento (europea)

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Vendi quando puoi. Non sei l’uomo per tutti i mercati.
William Shakespeare
 
L’importanza della effettività e regolarità dei pagamenti nei rapporti fra operatori economici è amplificata al massimo dalla grave crisi economica in cui società occidentale e globalizzata, si dibatte da alcuni anni a questa parte; uno degli strumenti processuali più usati in Italia da privati cittadini e Imprese (soprattutto medio-piccole), per il recupero dei propri crediti è il procedimento d’ingiunzione[1].
Il procedimento d’ingiunzione rappresenta un tipo particolare di processo di cognizione e più precisamente di condanna. Appartiene, secondo la dottrina più classica (Chiovenda[2]), alla categoria degli “accertamenti con prevalente funzione esecutiva”, caratterizzati cioè, dal punto di vista della loro funzione, dall’esigenza di ottenere, il più rapidamente possibile (e con spese contenute), un titolo esecutivo e con esso la possibilità di avviare l’esecuzione forzata[3] in caso di mancato spontaneo pagamento. Dal punto di vista strutturale la procedura è contraddistinta da una cognizione sommaria, compiuta senza contraddittorio (inaudita altera parte), per cui un soggetto, creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile, o di una determinata quantità di cose fungibili[4], di fronte all’inadempimento del debitore, domanda al giudice (con ricorso che non viene notificato, in tale prima fase, all’altra parte) di emettere nei suoi confronti un’ingiunzione (sotto forma di decreto) di pagare la somma reclamata o di consegnare la cosa, entro un termine, in linea di principio, di 40 giorni[5]. Il Giudice si limita ad accertare che ricorrano le condizioni di ammissibilità della domanda e valuta, contestualmente, il suo fondamento sulla base, esclusivamente, di prove scritte, elencate negli articoli 634, 635, 636[6]c.p.c. Se ricorrono le condizioni previste, il Giudice[7] emette il decreto ingiuntivo, potendo concedere anche l’esecuzione provvisoria (cioè la possibilità di pretendere da parte del richiedente, la prestazione prescritta dal Decreto immediatamente), con le garanzie dell’art.642[8]. In forza dell’art.643, secondo comma, c.p.c., il ricorso e il decreto sono notificati, a questo punto, per copia autentica al debitore ingiunto. Il destinatario del decreto può proporre opposizione, nello stesso termine, stabilito per l’adempimento (40 giorni dalla notifica), dando così vita ad un normale processo di cognizione, che si conclude con sentenza. L’opposizione è il mezzo con cui il debitore ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto. Il giudizio di opposizione costituisce un giudizio di primo grado e rappresenta una fase eventuale di cognizione piena[9]; in quest’ultima, l’attore che inoltra opposizione è sostanzialmente colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto: questa inversione di ruoli opera esclusivamente sul piano formale, in quanto si applicano comunque le normali regole sull’onere della prova. Il creditore opposto, infatti, può fornire ogni prova del suo diritto di credito, non essendo più operante il limite della prova scritta, valido solo per l’emissione del decreto. Inoltre, oggetto del giudizio può essere sia la legittimità del decreto ingiuntivo (es. il credito non è esigibile in quanto sottoposto a termine o condizione), o anche solo il diritto con esso fatto valere (es. il credito è già stato pagato).
Allargando la visuale al livello europeo che qui ci interessa, è evidente che il recupero rapido ed efficace dei crediti (in particolare di quelli non oggetto di una controversia giudiziale) riveste un’importanza primaria anche per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza stessa delle aziende, e all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro[10]. La maggioranza degli Stati membri dell’Unione ha tentato di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati elaborando, per i loro ordinamenti giuridici, un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, come quello italiano illustrato sopra, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti variavano in misura sostanziale. I procedimenti vigenti, inoltre, erano spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura “transfrontaliera”[11].
Come noto l’obiettivo generale dell’Unione Europea, sempre confermato dai diversi Trattati succeduti nel corso degli anni e da ultimo anche dal Trattato di Lisbona[12], è quello della creazione e sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sia garantita la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, per la cui graduale realizzazione la Comunità (oggi Unione) ha dovuto adottare, tra l’altro, misure anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni internazionali, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. Infatti, fin dal 1997, il Trattato di Amsterdam ha inserito nel tessuto del Trattato istitutivo della Comunità Europea l’art. 65[13], la cui lett. c) prevede che l’Unione adotti misure idonee a eliminare “gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri”; in questo contesto il problema della circolazione ed esecuzione coattiva degli “ordini di pagamento” all’interno del territorio dei (ad oggi) 27 paesi membri è apparso, ben presto, come di fondamentale importanza, rispetto alla constatazione che i mezzi procedurali, soprattutto nei casi di natura transfrontaliera[14], a disposizione dei creditori nei diversi Stati, risultavano squilibrati a favore dei debitori, dunque distorsivi della concorrenza. Ecco che dopo una “gestazione” protrattasi per alcuni anni[15], il 12 dicembre 2006 è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento[16]. Immediatamente, all’art.1 si afferma che il Regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le (sole) controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, assicurando la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione europea, definendo per essa requisiti minimi il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, ogni procedimento intermedio per il riconoscimento del titolo e la realizzazione forzata del suo contenuto. In altri termini, il Regolamento crea uno strumento riconosciuto ed eseguito in tutti gli Stati membri[17], come decisione giurisdizionale in materia civile e commerciale, dunque liberamente circolante nei diversi ordinamenti (art. 1, I comma, Reg.1896/2006)[18]. Contemporaneamente il Regolamento non vuole impedire al creditore ricorrente di impiegare un qualsiasi altro strumento giuridico a disposizione nell’ordinamento giuridico di riferimento, ritenuto eventualmente più efficace per recuperare il proprio danaro (art.1, II comma Reg.)[19].
La normativa comunitaria in esame si rivolge, in particolare, come detto sopra, al recupero di crediti “non contestati”, valutazione del legislatore europeo fondata sul dato di esperienza che spesso il mancato pagamento del credito non è dovuto all’esistenza di una reale lite relativa alla legittimità della prestazione, o alla sua qualità, ma dalla difficoltà del debitore nel reperire i mezzi finanziari per far fronte all’obbligazione, conseguenza a sua volta di quella “catena del mancato pagamento” tra operatori economici, così diffusa in questo tempo di paralisi del sistema economico. Il meccanismo previsto per l’ottenimento dell’ingiunzione risulta piuttosto rapido finché non vi è contestazione, ma è destinato a bloccarsi non appena il destinatario dell’ingiunzione si attivi per mettere in discussione il titolo.
L'applicazione della procedura, riservata al campo civile e commerciale indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale (che può variare secondo le procedure di ogni Paese membro e prevedere organi anche non propriamente giurisdizionali), non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii"-Art.2 Reg.), come sono esclusi:
·                     i regimi matrimoniali;
·                     i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
·                     la previdenza sociale;
·                     crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito[20], o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
La competenza delle giurisdizioni (cioè le regole in base alle quali si individua il Giudice competente ad emettere l’ingiunzione in base alla materia della causa e al suo valore economico), è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal Regolamento (CE) n. 44/2001[21]. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore, per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i Giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.
Il procedimento si basa materialmente sull’utilizzo di moduli standard (formulari allegati in calce al testo della norma), per facilitare la comunicazione, l’elaborazione automatizzata e la gestione dei dati tra il Giudice e la parte ricorrente. La domanda è presentata utilizzando il modulo standard A (riprodotto nell'Allegato I- art.7 Reg.); l’uso dei formulari predisposti dall’Unione è ormai una costante nella normativa “processuale europea” ed evidente il vantaggio da essi arrecato sia intermini di facilità di utilizzo e risparmio di tempi e costi, sia in termini di uniformazione del procedimento che, in tal modo, viene introdotto, gestito e concluso con le stesse modalità in tutto il territorio europeo[22]. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire, in coscienza e in fede, informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni false potrebbero comportare sanzioni, anche penali, in base alla legislazione dello Stato membro di appartenenza; infatti, non è richiesta formalmente nessuna allegazione di documentazione a supporto della domanda, ma solo la “descrizione” delle prove del credito, tanto che l’ingiunzione europea si considera una “ingiunzione senza prova”, caratteristica degli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi europei (Austria, Finlandia, Germania, ecc.), in cui l’esito della causa dipende, di fatto, soltanto dalla capacità di reazione difensiva del debitore[23]. Ai sensi dell’art. 8 Reg., il Giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni fin qui illustrate e se il credito sia fondato[24].
Qualora nel modulo della domanda non figurino tutti gli elementi necessari, il Giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o ratificare la domanda entro un determinato termine, a meno che essa non sia palesemente infondata o inammissibile[25]. Il Giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della domanda se essa soddisfa solo una parte delle condizioni previste. Il Regolamento prevede all'uopo un modulo C (allegato III). Entro un dato termine, il ricorrente è invitato ad accettare o a rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento europea relativa a un ammontare fissato dal Giudice[26] (art.9 e 10 Reg.).
L’art.11 dispone circa il rigetto della domanda di ingiunzione, che avviene tramite l’invio del modulo D (allegato IV). Contro il rigetto della domanda non è possibile fare ricorso[27].
Ai sensi dell’art.12 del Reg. quando le condizioni per introdurre la domanda siano riunite, il Giudice emette l'ingiunzione di pagamento quanto prima, vale a dire – in linea di massima – entro trenta giorni dall'introduzione della domanda[28]; in essa il convenuto è informato della possibilità di pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione, oppure opporsi presentando opposizione dinanzi al Giudice emittente, da inviare entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto. Quest’ultimo aspetto, quello del notum facere (notificare-rendere noto) dell’i.p.e. al destinatario, risulta punto nodale per l’efficacia dell’istituto. Vengono perciò individuati dal Regolamento alcuni requisiti che la notificazione deve possedere per essere considerata idonea a garantire sia il destinatario (che riceve un atto emesso sulla mera base delle informazioni fornite dal creditore e non verificate dal Giudice), sia il ricorrente (che teoricamente ha ampi margini di vedersi riconosciuta ragione e interesse a poter agire, anche forzatamente, per recuperare il proprio credito); l’onere della notifica è disciplinato dalla legislazione nazionale per cui in Italia, per esempio, sarà il ricorrente, una volta ottenute le copie autentiche dell’ingiunzione dalla cancelleria del Giudice emittente, a dover curare la notifica al destinatario/debitore[29] e ad assumersene i costi e rischi. E’ rilevante segnalare come, a differenza del Decreto Ingiuntivo italiano che diventa inefficace se non notificato entro 60 giorni dalla emissione (art.644 c.p.c.), non essendo previsto alcun termine per la sua notifica l’i.p.e. rimane valida a tempo indeterminato.
L’art.13 e l’art.14 Reg.1896/06, prevedono forme diverse di notifica che, per il legislatore comunitario, assicurano o la certezza della conoscenza dell’atto da parte del destinatario o una forte probabilità di raggiungimento, forme che per la loro varietà sono comunque previste dal diritto nazionale del Paese nel quale la notifica va effettuata[30]. I procedimenti di notifica si distinguono tra quelli
·                     con prova di ricevimento (notifica in mani proprie: il convenuto firma una dichiarazione di ricevimento datata, es. dal postino; notifica in mani proprie: la persona preposta alla notifica, come l’Ufficiale Giudiziario, firma un documento datato nel quale si specifica che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale), e quelli
·                     senza prova di ricevimento (notifica in mani proprie, presso l'indirizzo[31] personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente presso questo domicilio; notifica in mani proprie nei locali commerciali del convenuto a una persona alle sue dipendenze, ove il convenuto sia un lavoratore autonomo o una persona giuridica; deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto; deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, la quale specifichi la natura giudiziaria dell'atto; notifica a mezzo posta o con mezzi elettronici attestata da “conferma automatica” della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente dato il proprio accordo).
In seguito alla notifica dell’ingiunzione, la persona fisica o giuridica convenuta (destinataria), può presentare opposizione dinanzi al Giudice che ha emesso l'ingiunzione. L'opposizione deve essere rinviata entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica dell'atto. Per presentare opposizione, il convenuto può servirsi del modulo F (allegato VI), che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento. Nell'opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni (art.16 Reg.1896/06)[32]. A questo punto il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine, secondo la procedura civile prevista nell'ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento (art.17 Reg. 1896/06). L’art.20 del Reg. prevede, inoltre, casi eccezionali nei quali il convenuto può chiedere il riesame dell'ingiunzione, nonostante la scadenza del termine di 30 giorni, dinanzi al Giudice che l'ha emessa, qualora:
·                     l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento da parte del convenuto e la notifica non sia avvenuta a tempo per consentirgli di presentare le proprie difese;
·                     il convenuto si sia trovato nell'impossibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
·                     l'ingiunzione sia stata emessa a torto (errore palese, altri casi eccezionali)[33].
Per quanto riguarda le spese di giudizio, l’art.25 del Regolamento stabilisce che esse non possono essere superiori a quelle per un procedimento ingiuntivo di diritto interno, ugualmente per la successiva fase eventuale di cognizione ordinaria successiva all’opposizione[34].
Se al Giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato (tenuto conto di un “lasso di tempo adeguato” affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione), il Giudice stesso dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII[35], e la restituisce al ricorrente.
L’art.19 del Regolamento ribadisce l’abolizione dell’exequatur (“si esegua”), cioè della necessità di apporre una formula giuridica che fornisca all’ingiunzione europea la “forza” di essere eseguita coercitivamente, da parte di un Giudice dello Stato nel quale il provvedimento deve essere eseguito; l’art. 19 rappresenta il punto di contatto tra il regolamento sull’i.p.e. e il reg. CE n. 805/2004 sul Titolo Esecutivo Europeo, di cui abbiamo già parlato in questa sede[36]. Esso, infatti, chiarisce che, dopo essere divenuta esecutiva nello Stato d’origine, l’i.p.e. è destinata a circolare liberamente negli altri Stati membri. In particolare la norma (utilizzando la stessa dizione dell’art. 5 del reg. CE n. 805/2004) parla di “riconoscimento e di esecuzione” senza bisogno di “dichiarazione di esecutività” e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. In altre parole, l’i.p.e. dichiarata esecutiva ha efficacia di Titolo Esecutivo Europeo[37].
L’ultimo aspetto che è opportuno esaminare riguarda l’ultima fase a cui è finalizzato lo stesso ottenimento del Titolo giudiziale, è cioè quello della esecuzione forzata: l’art.21 detta il principio generale per cui “i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione”, dunque la normativa europea non mira ad uniformare le procedure esecutive vigenti nei diversi Stati[38]. Inoltre, la dottrina che si condivide è dell’opinione che quando l’Ingiunzione di Pagamento Europea debba essere notificata ed eseguita in Italia sarà necessario notificare anche l’atto di precetto, che consiste “nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni…” decorrenti dalla notifica stessa[39]. Il II comma dell’art.21 indica la documentazione che deve essere fornita dal creditore alle autorità competenti per l’esecuzione nei vari Stati membri In particolare, si deve presentare una copia autentica dell’i.p.e., con l’attestazione di esecutività, debitamente tradotta, ove necessario), nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione.
Il III comma dell’articolo dispone che “3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.”, ribadendo una sorta di divieto di “discriminazione” sulle spese di giustizia per questi titoli di origine comunitaria.
Particolare, infine, la norma dell’art.24 del Regolamento per la quale: “La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:
·                     né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea,
·                     né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea[40].
Sono poco meno di quattro anni che il Regolamento n.1896/2006 è in vigore, ed è prevista una prima verifica della efficacia di queste norme (art.32 Reg.) entro il 12 dicembre 2013, termine in cui la Commissione dovrà presentare dettagliata relazione agli organi legislativi dell’Unione. L’aspetto che appare al momento più importante nella esperienza quotidiana di lavoro negli uffici giudiziari è quello della informazione su procedure, spese, adempimenti nelle diverse realtà nazionali.
Ecco che l’implementazione di strumenti informatici come il Portale Europeo della Giustizia (https://e-justice.europa.eu/home.do), appare di fondamentale importanza.
I poveri si vantano delle loro spese
ed i ricchi delle loro economie
A.Bonnard

[1] Codice di procedura civile, R.d. 28 ottobre 1940, n.1443, Libro IV Dei procedimenti speciali, Titolo I Dei procedimenti sommari, Capo I Del procedimento d’ingiunzione, artt.633/656.

[2] Giuseppe Chiovenda (2 febbraio1872 – 7 novembre1937) è stato uno dei maggiori giuristi italiani al punto da essere chiamato il "Sommo Chiovenda". In particolare influenzò la dottrina processualistica conferendole un influsso rigorosamente scientifico e facendole superare la subordinazione rispetto al diritto sostanziale. Come allievo di Scialoja risentì, soprattutto nei primi lavori e nelle scelte metodologiche, dell'insegnamento romanistico. Il suo pensiero è considerato riferimento portante nella stesura del codice di diritto processuale civile del 1940. Strenuo sostenitore del principio dell'oralità, fu redattore del progetto di riforma dello stesso codice nel 1919. (da Wikipedia, l’encicopedia libera).

[3] Cfr. Mandrioli C., Corso di diritto processuale civile, vol.III, l’esecuzione forzata-i procedimenti speciali, VIII°ed. Giappichielli 1991, pag.163 ss.

[4] Oltre a chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni giudiziali, i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi di spese. Art. 633 c.p.c., I comma n. 2 e 3.

[5] Termine previsto dal I comma dell’art.641 c.p.c., che prevede al II comma che “Quando ricorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta”. 

[6] La nozione di prova scritta, che viene in rilievo ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, è più ampia di quella che si ricava dalla disciplina dettata per il processo di cognizione. La prova richiesta dalla legge, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, è quello che può trarsi da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità (es.: copie di libri contabili, dichiarazione scritta proveniente da un terzo, etc.). Mandrioli, op.cit. pag.168-169.

[7] Secondo l’art.637 C.P.C. per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace (cfr. KultUnderground, n.101, rubrica Diritto, ottobre 2003) o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria.

[8] Nel caso ci si trovi, cioè, in presenza di una prova scritta del credito particolarmente affidabile, come cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (art.642, I comma). Il Giudice può concedere l’esecuzione provvisoria anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (“periculum in mora”, art.642, II comma).

[9] L’opposizione si propone, infatti, con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, ma i termini per la comparizione sono ridotti alla metà (art.645 c.p.c.).

[10] Cfr. “Considerando” n. 6 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. I «considerando» contengono la motivazione dell’atto e si inseriscono, all’inizio del testo normativo, tra i «visto» e l’articolato. La motivazione inizia con le parole «considerando quanto segue:» e prosegue con punti numerati consistenti in una o più frasi complete. Essa è redatta con enunciati non imperativi ben distinti da quelli impiegati nell’articolato. La motivazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni è obbligatoria. Essa ha lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui l’autore ha esercitato la competenza relativa all’emanazione dell’atto (v. sentenza della Corte di giustizia, 4 luglio 1963, causa 24/62,) nonché di dare alle parti delle eventuali controversie la possibilità di tutelare i loro diritti ed alla Corte di giustizia di esercitare il suo sindacato.

[11] L’art.633 del C.P.C. prevedeva un ultimo comma che stabiliva “L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art.643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana”, comma abrogato, circa 60 anni dopo l’emanazione del Codice, dal Decreto Legislativo 9/10/2002 n.231.

[12] Cfr. “In vigore il Trattato di Lisbona” di Davide Caocci, KultUnderground, n.173, rubrica Diritto, dicembre 2009.

[13] Articolo oggi corrispondente all’art.81 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Titolo V, Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, Capo 3, Cooperazione Giudiziaria in materia Civile.

[14] Cioè in tutti quei rapporti in cui almeno almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione “adita” (investita della decisione).

[15] Fin dal 1999 il Consiglio Europeo (riunione dei Capi di Stato e di governo), ha invitato Consiglio dell’Unione (riunione di Ministri competenti su determinata materia) e Commissione (organo esecutivo e con iniziativa legislativa) a predisporre una nuova legislazione in materia; la Commissione ha, successivamente, adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.

[16] Pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 399. Il Regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2006, ma ha avuto applicazione dal 12 dicembre 2008 (art. 33 Reg.1896/06). Ricordiamo che Il Regolamento è atto normativo comunitario assimilabile ad una legge ordinaria italiana, cioè obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

[17] Il Regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca, che per scelta politica ha espressamente deciso l’opting out (chiamata fuori) dall’applicazione dell’istituto.

[18] Cfr. “Commentario al Reg. CE 1896/2006”, a cura di Paolo Biavati, con la collaborazione di Michele Angelo Lupoi Giovanni Porcelli, Filippo Ghignone, in Le Nuove leggi Civili commentate, Cedam Padova, n.2 Marzo-Aprile 2010.

[19] Dunque nessuna armonizzazione o sostituzione di norme nazionali per il recupero dei crediti, semmai affiancamento di uno strumento concepito appositamente per i rapporti internazionali.

[20] Atto unilaterale mediante il quale una persona riconosce l’esistenza di un debito a favore i un’altra. L’art.1988 cod.civ. italiano, dispone che tale dichiarazione fa fede fino a prova contraria e può essere prova scritta per la concessione del Decreto Ingiuntivo.

[21] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale.

A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai Giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito dei casi elencati dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.
Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:
·         le materie contrattuali (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita);
·         le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio);
·         gli illeciti (davanti al Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto).
 
[22] I formulari (su supporto cartaceo o in forma elettronica), comportano l’abbandono della tradizionale tecnica di redazione degli atti processuali in forma narrativa ed il superamento di tutte le conseguenti disparità derivanti dalle norme processuali nazionali, dai formalismi del rito,dallo stile dell’autore, e dalle abitudini della prassi giudiziario-forense locale. Cfr. Commentario op. cit.

[23] Questa soluzione è stata ritenuta dal legislatore europeo preferibile in quanto più semplice, dato che la norma, in questo modo, non deve elencare una lunga serie di documenti (con rilevanti problemi di compatibilità giuridica tra i diversi Paesi), che potrebbero fornire la base per la concessione della ingiunzione di pagamento.

[24] I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili (dunque immediatamente “incassabili” e non sottoposti a termini o condizioni), alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.

[25] A tale scopo il Regolamento prevede un modulo B (allegato II).

[26] Il ricorrente viene reso edotto delle conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo. Questa circostanza si verifica nel caso in cui venga richiesta l’ingiunzione per più crediti diversi nei confronti dello stesso debitore, e solo parte di essi risulti supportata dalle indicazioni contenute nella domanda. A questo punto è il Giudice che propone di ingiungere il pagamento della somma realmente provata, e se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito o rifiuta la proposta del Giudice, questi respinge in toto la domanda.

[27] Il rigetto non impedisce che il ricorrente faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d'ingiunzione o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall'ordinamento di uno Stato membro. Il Giudice si limiterà a barrare quella casella del formulario D che indica il parametro mancante nella domanda, non essendo necessario illustrare l’iter logico che ha motivato il rigetto.

[28] Dal calcolo del termine di trenta giorni esula il termine necessario al ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda. Si utilizza il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.

[29] La notifica verso un Paese comunitario si effettua secondo il Reg. (CE) 13-11-2007 n. 1393/2007 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324.

[30] Le forme di notifica previste nei numerosi Stati membri sono assai diversificate e si va dal sistema del Regno Unito, in cui la notifica dell’atto per mezzo del servizio postale (Royal Mail), senza alcun avviso di ricevimento, gode di assoluta fiducia nella sua affidabilità, al sistema francese in cui la notificazione è affidata a liberi professionisti /pubblici ufficiali (huissiers de Justice) con ampia formazione giuridica.

[31] L'indirizzo del convenuto deve essere conosciuto con certezza per poter procedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione può essere notificata a un rappresentante del convenuto (Art.15 Reg.1896/2006).

[32] Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel regolamento. o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine; la opposizione è accettata purché espressa in modo chiaro.

[33] Quando il Giudice respinge la richiesta del convenuto, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso contrario, ove il Giudice decida che il riesame è giustificato, l'ingiunzione di pagamento è nulla.

[34] Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario (art.17 Reg., III comma).

[35] Il Giudice è tenuto a verificare soltanto la data della avvenuta notifica all’ingiunto (art.18 Reg.).

[36] Cfr. Kultunderground n. 171, rubrica Diritto, ottobre 2009.

[37] Ricordiamo che quest’ultimo è rappresentato da qualsiasi tipo di Titolo Esecutivo di origine nazionale, che accompagnato da un certificato apposito (anche in questo caso in un formulario uniforme per tutta l’Unione Europea) in presenza di determinati requisiti, viene riconosciuto come decisione giurisdizionale, di cui può legittimamente chiedersi l’esecuzione forzata agli organi competenti, in tutti gli Stati membri.

[38]Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.” Art. 21, I comma 2° parte Reg.

[39] Il precetto (comando) è un tipico atto di parte, a differenza del titolo che è, ovviamente, di provenienza giudiziale. Art. 480 Codice Procedura Civile. “Commentario…” Michele Angelo Lupoi op. cit. pag. 457.

[40] La scelta è diretta a realizzare la finalità di ridurre i costi per cittadini e imprese, e nell’ottica comunitaria il ruolo dell’Avvocato e/o consulente legale in una procedura fondata sull’utilizzo di formulari prestampati, e in presenza di crediti per definizione non contestati, può essere teoricamente superata.

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