[1] Codice di procedura civile, R.d. 28 ottobre 1940, n.1443, Libro IV Dei procedimenti speciali, Titolo I Dei procedimenti sommari, Capo I Del procedimento d’ingiunzione, artt.633/656.
[2] Giuseppe Chiovenda (2 febbraio1872 – 7 novembre1937) è stato uno dei maggiori giuristi italiani al punto da essere chiamato il "Sommo Chiovenda". In particolare influenzò la dottrina processualistica conferendole un influsso rigorosamente scientifico e facendole superare la subordinazione rispetto al diritto sostanziale. Come allievo di Scialoja risentì, soprattutto nei primi lavori e nelle scelte metodologiche, dell'insegnamento romanistico. Il suo pensiero è considerato riferimento portante nella stesura del codice di diritto processuale civile del 1940. Strenuo sostenitore del principio dell'oralità, fu redattore del progetto di riforma dello stesso codice nel 1919. (da Wikipedia, l’encicopedia libera).
[3] Cfr. Mandrioli C., Corso di diritto processuale civile, vol.III, l’esecuzione forzata-i procedimenti speciali, VIII°ed. Giappichielli 1991, pag.163 ss.
[4] Oltre a chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni giudiziali, i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi di spese. Art. 633 c.p.c., I comma n. 2 e 3.
[5] Termine previsto dal I comma dell’art.641 c.p.c., che prevede al II comma che “Quando ricorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta”.
[6] La nozione di prova scritta, che viene in rilievo ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, è più ampia di quella che si ricava dalla disciplina dettata per il processo di cognizione. La prova richiesta dalla legge, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, è quello che può trarsi da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità (es.: copie di libri contabili, dichiarazione scritta proveniente da un terzo, etc.). Mandrioli, op.cit. pag.168-169.
[7] Secondo l’art.637 C.P.C. per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace (cfr. KultUnderground, n.101, rubrica Diritto, ottobre 2003) o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria.
[8] Nel caso ci si trovi, cioè, in presenza di una prova scritta del credito particolarmente affidabile, come cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (art.642, I comma). Il Giudice può concedere l’esecuzione provvisoria anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (“periculum in mora”, art.642, II comma).
[9] L’opposizione si propone, infatti, con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, ma i termini per la comparizione sono ridotti alla metà (art.645 c.p.c.).
[10] Cfr. “Considerando” n. 6 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. I «considerando» contengono la motivazione dell’atto e si inseriscono, all’inizio del testo normativo, tra i «visto» e l’articolato. La motivazione inizia con le parole «considerando quanto segue:» e prosegue con punti numerati consistenti in una o più frasi complete. Essa è redatta con enunciati non imperativi ben distinti da quelli impiegati nell’articolato. La motivazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni è obbligatoria. Essa ha lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui l’autore ha esercitato la competenza relativa all’emanazione dell’atto (v. sentenza della Corte di giustizia, 4 luglio 1963, causa 24/62,) nonché di dare alle parti delle eventuali controversie la possibilità di tutelare i loro diritti ed alla Corte di giustizia di esercitare il suo sindacato.
[11] L’art.633 del C.P.C. prevedeva un ultimo comma che stabiliva “L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art.643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana”, comma abrogato, circa 60 anni dopo l’emanazione del Codice, dal Decreto Legislativo 9/10/2002 n.231.
[12] Cfr. “In vigore il Trattato di Lisbona” di Davide Caocci, KultUnderground, n.173, rubrica Diritto, dicembre 2009.
[13] Articolo oggi corrispondente all’art.81 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Titolo V, Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, Capo 3, Cooperazione Giudiziaria in materia Civile.
[14] Cioè in tutti quei rapporti in cui almeno almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione “adita” (investita della decisione).
[15] Fin dal 1999 il Consiglio Europeo (riunione dei Capi di Stato e di governo), ha invitato Consiglio dell’Unione (riunione di Ministri competenti su determinata materia) e Commissione (organo esecutivo e con iniziativa legislativa) a predisporre una nuova legislazione in materia; la Commissione ha, successivamente, adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.
[17] Il Regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca, che per scelta politica ha espressamente deciso l’opting out (chiamata fuori) dall’applicazione dell’istituto.
[19] Dunque nessuna armonizzazione o sostituzione di norme nazionali per il recupero dei crediti, semmai affiancamento di uno strumento concepito appositamente per i rapporti internazionali.
[20] Atto unilaterale mediante il quale una persona riconosce l’esistenza di un debito a favore i un’altra. L’art.1988 cod.civ. italiano, dispone che tale dichiarazione fa fede fino a prova contraria e può essere prova scritta per la concessione del Decreto Ingiuntivo.
[21] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale.
[23] Questa soluzione è stata ritenuta dal legislatore europeo preferibile in quanto più semplice, dato che la norma, in questo modo, non deve elencare una lunga serie di documenti (con rilevanti problemi di compatibilità giuridica tra i diversi Paesi), che potrebbero fornire la base per la concessione della ingiunzione di pagamento.
[24] I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili (dunque immediatamente “incassabili” e non sottoposti a termini o condizioni), alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
[25] A tale scopo il Regolamento prevede un modulo B (allegato II).
[26] Il ricorrente viene reso edotto delle conseguenze della propria decisione e trasmette la sua risposta rinviando il modulo. Questa circostanza si verifica nel caso in cui venga richiesta l’ingiunzione per più crediti diversi nei confronti dello stesso debitore, e solo parte di essi risulti supportata dalle indicazioni contenute nella domanda. A questo punto è il Giudice che propone di ingiungere il pagamento della somma realmente provata, e se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito o rifiuta la proposta del Giudice, questi respinge in toto la domanda.
[27] Il rigetto non impedisce che il ricorrente faccia valere il proprio credito tramite una nuova domanda d'ingiunzione o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall'ordinamento di uno Stato membro. Il Giudice si limiterà a barrare quella casella del formulario D che indica il parametro mancante nella domanda, non essendo necessario illustrare l’iter logico che ha motivato il rigetto.
[28] Dal calcolo del termine di trenta giorni esula il termine necessario al ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda. Si utilizza il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.
[29] La notifica verso un Paese comunitario si effettua secondo il Reg. (CE) 13-11-2007 n. 1393/2007 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324.
[30] Le forme di notifica previste nei numerosi Stati membri sono assai diversificate e si va dal sistema del Regno Unito, in cui la notifica dell’atto per mezzo del servizio postale (Royal Mail), senza alcun avviso di ricevimento, gode di assoluta fiducia nella sua affidabilità, al sistema francese in cui la notificazione è affidata a liberi professionisti /pubblici ufficiali (huissiers de Justice) con ampia formazione giuridica.
[31] L'indirizzo del convenuto deve essere conosciuto con certezza per poter procedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione può essere notificata a un rappresentante del convenuto (Art.15 Reg.1896/2006).
[32] Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel regolamento. o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine; la opposizione è accettata purché espressa in modo chiaro.
[33] Quando il Giudice respinge la richiesta del convenuto, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida. In caso contrario, ove il Giudice decida che il riesame è giustificato, l'ingiunzione di pagamento è nulla.
[34] Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario (art.17 Reg., III comma).
[35] Il Giudice è tenuto a verificare soltanto la data della avvenuta notifica all’ingiunto (art.18 Reg.).
[36] Cfr. Kultunderground n. 171, rubrica Diritto, ottobre 2009.
[37] Ricordiamo che quest’ultimo è rappresentato da qualsiasi tipo di Titolo Esecutivo di origine nazionale, che accompagnato da un certificato apposito (anche in questo caso in un formulario uniforme per tutta l’Unione Europea) in presenza di determinati requisiti, viene riconosciuto come decisione giurisdizionale, di cui può legittimamente chiedersi l’esecuzione forzata agli organi competenti, in tutti gli Stati membri.
[38] “Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.” Art. 21, I comma 2° parte Reg.
[39] Il precetto (comando) è un tipico atto di parte, a differenza del titolo che è, ovviamente, di provenienza giudiziale. Art. 480 Codice Procedura Civile. “Commentario…” Michele Angelo Lupoi op. cit. pag. 457.
[40] La scelta è diretta a realizzare la finalità di ridurre i costi per cittadini e imprese, e nell’ottica comunitaria il ruolo dell’Avvocato e/o consulente legale in una procedura fondata sull’utilizzo di formulari prestampati, e in presenza di crediti per definizione non contestati, può essere teoricamente superata.