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Pluralità di giurisdizioni e unicità del diritto internazionale

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Pluralità di giurisdizioni e unicità
del diritto internazionale


"Per molto tempo abbiamo creduto all’uguaglianza per tutti del diritto internazionale.
Si tratta di un’imbarazzante pretesa da demistificare (o, finalmente e magari, da imporre)
"
(Da Cermis – La morte del diritto internazionale, a cura di Francesca Longo e Beppe Pontrelli)

Il 1° luglio di quest’anno verrà ricordato come un giorno assai importante nella storia del diritto internazionale: difatti, muove ufficialmente i suoi primi passi la Corte Penale Internazionale, questa sorte di giudice del mondo che giudicherà i malfattori globali.
Ma come potrà un simile soggetto imporsi all’interno di una comunità che gli stessi studiosi di diritto internazionale definiscono "
anarchica1" e, quindi, ingovernabile e non assoggettabile a regole di sorta, tantomeno a quelle di polizia che un giudice dovrebbe far rispettare?
Storicamente vi sono state, e alcune esistono tuttora, istanze giurisdizionali sovranazionali che cercano di fungere, nel loro ambito di territorio o materia, da giudici (che, ricordiamoci, significa "coloro che dicono, pronunciano la legge"); ma il tentativo a cui ora assistiamo è veramente molto importante e, per questo, altrettanto osteggiato da alcune grandi potenze che, oltre a non aderirvi, esercitano tutta la loro influenza per cercare di screditarne l’
autorevolezza2.
Cerchiamo, allora, di conoscere almeno per sommi capi i diversi giudici esistenti in questo foro globale.
La Corte Internazionale di Giustizia (CIG). È l’organo giudiziario del sistema delle Nazioni Unite, creato nel 1945 con la stessa Carta dell’
ONU3: si proponeva di divenire il "giudice" della comunità internazionale uscita dal secondo conflitto mondiale, ma si palesò bene presto per quello che veramente è, vale a dire un organo arbitrale che giudica solo sul presupposto dell’accettazione della sua competenza da parte dei soggetti in lite. Suo compito precipuo è la composizione delle controversie interstatuali, anche se può, su richiesta specifica, emettere pareri su questioni di diritto. Solo gli Stati sovrani o le istanze di organizzazioni internazionali possono adire la Corte, quindi gli individui, singoli o associati, ne sono esclusi. La sua sede è a L’Aja (nei Paesi Bassi).
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE). Istituita con la nascita del sistema
comunitario4, giudica della conformità degli atti adottati dalle istituzioni ai trattati europei (trattato di Roma, Atto Unico Europeo, trattato di Maastricht, trattato di Amsterdam, trattato di Nizza). Sanziona pure gli Stati membri che non rispettano le loro obbligazioni derivanti dal diritto comunitario. La Corte può essere adita dai quindici Stati membri dell’Unione, dalle istituzioni comunitarie e dalle persone, fisiche e giuridiche. Ha sede in Lussemburgo. È affiancata da un Tribunale di primo grado di cui, dunque, funge da istanza d’appello5.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Creata nel quadro del Consiglio d’Europa (41 Stati membri), vigila sul rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, allo stesso tempo, l’ha
istituita6. Giudica le violazioni di questo trattato e può essere adita dagli Stati membri, dai singoli individui o dai soggetti rappresentativi di interessi diffusi. La sua sede è a Strasburgo.
La Corte Interamericana dei Diritti Umani. Creata dall’Organizzazione degli Stati Americani (21 Stati) sul modello della CEDU per mezzo della Convezione americana sui diritti dell’
uomo7. Solo le istanze dell’organizzazione stessa o gli Stati firmatari possono adirla. Uno Stato, anche se parte alla convenzione, non può essere convenuto dinanzi alla Corte se non ha accettato espressamente la sua giurisdizione. La sua sede è a San José, in Costa Rica.
Il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Yugoslavia (TPIY). Creato nel febbraio 1993 dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite8, giudica i presunti responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio della ex-Yugoslavia a partire dal 1991 durante le varie fasi di conflitto che si sono succedute su quello scenario. Dispone di proprio personale inquirente, ma incontra notevoli difficoltà a far eseguire i mandati di cattura internazionali che emana per la mancanza di collaborazione delle istituzioni nazionali. Ha già provveduto alla condanna di diversi responsabili di reati durante il conflitto e vi sono ancora molti procedimenti in corso (il più famoso e mediatizzato è sicuramente quello nei confronti dell’ex-presidente serbo Slobodan Milosevic). Ha sede, comprensiva di prigioni, a L’Aja (nei Paesi Bassi).
Il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (TPR). Creato nel novembre 1994 dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite9 per giudicare i crimini commessi durante il genocidio ruandese (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994), ricalca il modello del TPIY ed ha già emanato molte condanne. Trenta procuratori sono incaricati di identificare e localizzare i soggetti da processare. Come il TPIY, il TPR emana mandati di arresto internazionali che gli Stati sono tenuti a eseguire sui loro territori. La sua sede è ad Arusha (Tanzania).
La Corte Penale Internazionale (CPI). Frutto più recente, ed ancora immaturo, della giustizia internazionale, ha visto la luce durante la Conferenza di Roma del
199810 con la firma dell’atto che rappresenta il suo statuto. Se 120 sono state, però, le firme subito raccolte dal documento, per raggiungere le 60 ratifiche necessarie affinché lo stesso entrasse in vigore abbiamo dovuto attendere fino a quest’anno11, e tuttora si contano degli assenti di peso (Stati Uniti, in primis, accanto a Israele, ma pure Cina, Iraq e Libia12). Con questa corte si intende rendere permanente ciò che il TPIY e il TPR avevano rappresentato ad hoc, per cercare di ovviare ai limiti ed alle deficienze, anche di legittimità, che tutte le giurisdizioni speciali o post factum positae debbono pagare13. La CPI, dunque, ha carattere permanente e la sua sede è a L’Aja (nei Paesi bassi).
Secondo il disegno previsto, la nuova istanza internazionale non farà parte del sistema delle Nazioni Unite (anche se un importante ruolo è riconosciuto al
Consiglio di Sicurezza14) ma risponderà direttamente ai Paesi che ne hanno ratificato lo statuto. Se l’obiettivo di giustizia globale è al passo con i tempi, la realtà è più contenuta, dal momento che la CPI potrà giudicare solo gli individui i cui Stati hanno accettato la sua competenza o che hanno commesso reati perseguibili in un Paese membro. Inoltre, la gamma delle fattispecie penali individua in maniera assai chiara la sua competenza: si tratta dei crimini più gravi che hanno insanguinato il nostro mondo negli ultimi cinquant’anni di pace guerreggiata, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, vale a dire il genocidio e i crimini contro l’umanità (sterminio, riduzione in schiavitù, tortura, sparizione forzata, apartheid), i crimini di guerra e le aggressioni indiscriminate. Impossibile, dinanzi a simile inventario dell’orrore, non correre con la memoria ai recenti fatti che hanno dato l’avvio all’istituzione di TPIY e TPR o che, semplicemente, hanno causato migliaia di vittime innocenti senza che nessuno intervenisse.
La CPI sarà costituita da 18 giudici di differente nazionalità (divisi in due gradi di giudizio e in un’istanza preliminare) e dall’ufficio del procuratore, oltre alla presidenza ed alla cancelleria. Il suo potere giurisdizionale si eserciterà a condizione che uno Stato membro segnali al procuratore una situazione nella quale sia stato commesso un atto criminoso inquadrabile in una delle fattispecie sopra descritte. Altro soggetto legittimato a presentare istanza di procedimento è il Consiglio di Sicurezza (che, tra l’altro, può chiedere la sospensione di un procedimento). Le indagini, comunque, possono avviarsi anche su iniziativa propria del procuratore generale, al quale la notitia criminis può giungere in molteplici
modi15. La giurisdizione della Corte si esercita solo in maniera sussidiaria rispetto a quella delle competenti autorità nazionali e solo qualora queste non si attivino, o non possano attivarsi. A titolo transitorio, i Paesi firmatari hanno la facoltà, per sette anni, di non riconoscere la competenza della Corte per i crimini di guerra. Lo statuto afferma, riproponendo un principio classico del diritto penale occidentale, l’individualità della responsabilità penale, ma sottolinea come in alcuni casi sia possibile equiparare la commissione diretta all’incitamento alla commissione (si vedano, ad esempio, i casi ruandesi di propaganda via radio dell’odio inter-etnico). Vista poi la particolare natura dei crimini, non è previsto alcun termine di prescrizione.
Per quanto riguarda le pene erogabili, mentre non è prevista la pena di morte (come nelle altre istanze internazionali sopra menzionate e a differenza del Tribunale di Norimberga che comminava la pena capitale per impiccagione), si ha l’ergastolo, la reclusione fino a 30 anni, l’ammenda e la confisca dei beni (che andranno a rimpinguare un fondo di sostegno alle vittime gestito dalla CPI stessa).
La speranza è che la Corte possa conquistarsi sul campo un’autorevolezza tale da poter rappresentare un punto di riferimento per il diritto penale internazionale per l’intera comunità internazionale (191 Stati sovrani). A settembre, quando si riunirà la conferenza dei Paesi che hanno ratificato lo statuto della Corte per decidere sulla composizione del collegio giudicante, e poi il prossimo 1° gennaio, quando i 12.000 metri quadrati di uffici dedicati ad essa inizieranno ad animarsi, avremo ulteriori dimostrazioni dell’effettività dei buoni propositi della comunità internazionale; per ora, buon lavoro a tutti!

Davide Caocci

"Il diritto internazionale sembra non avere interesse a promuovere un’elaborazione della forma dell’intelligenza
(intesa come fondamento comune) che ne rappresenti il modello e i limiti comportamentali,
né ad una intelligenza della forma, intesa come organo cui devolvere, con pieni ed assoluti poteri di intervento e risoluzione, il compito di dirimere i conflitti
"
(Da Cermis – La morte del diritto internazionale, a cura di Francesca Longo e Beppe Pontrelli)

1
Cfr. G. Balladore Pallieri, Diritto bellico, Padova, 1974.

2
Si veda, ad esempio, il comportamento dell’amministrazione USA nei confronti della Corte Penale Internazionale: firma dello statuto da parte del presidente Clinton, mancata ratifica, ritiro della firma dall’attuale amministrazione, denuncia di un sistema che sottoporrebbe i propri cittadini (militari) ad una giurisdizione esogena (ed imparziale!).

3
Cfr. art.92 della Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945.

4
Cfr. art.220 e segg. del Trattato istitutivo della Comunità Europea, Roma, 1957.

5
Cfr. Atto Unico Europeo, 1988.

6
Cfr. art.19 e segg. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 1950.

7
Cfr. art.33 e segg. della Convezione americana sui diritti dell’uomo, San José de Costarica, 1969.

8
Cfr. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 827 (1993) del 25.05.1993.

9
Cfr. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 955 (1994) del 08.11.1994.

10
Cfr. Statuto della Corte Penale Internazionale, Roma, 1998.

11
Alla chiusura dell’articolo (25.07.2002) sono stati depositati 76 strumenti di ratifica.

12
Di sicuro interesse risulta il fatto che Libia e Iraq sono definiti dagli USA "Stati canaglia", termine con il quale vengono bollati i Paesi nemici dello zio Sam, per il loro palese o presunto appoggio ad organizzazioni terroristiche di stampo fondamentalista.

13
E i processi di Norimberga e di Tokyo dopo la II Guerra Mondiale lo hanno dimostrato con il modello di giustizia dei vincitori sui vinti.

14
Con i problemi relativi al diritto di veto di cui godono i membri permanenti, tra cui gli Stati Uniti e la Cina.

15
Ruolo fondamentale, dunque, giocheranno gli esponenti della c.d. società civile (associazioni, ong, partiti politici, sindacati, etc.) che, operando sul campo, sono le antenne più ricettive di ciò che accade nei diversi contesti.

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