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Embrione o Persona?

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Embrione o Persona?
I differenti punti di vista
La morte è un ente fantastico, che è solo quando non è,
e non è quando è.
J.P.Sartre


Della natura "umana" dell’embrione, e dunque della necessità che il diritto dello Stato tuteli questa entità indifesa, ho già accennato nell’articolo di Gennaio.
Ora mi vorrei soffermare proprio sulle diverse concezioni su questa natura, che dividono il mondo della
dottrina giuridica1.
L’
articolo 22della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Proprio questa norma, ed in particolare la definizione del concetto di uomo, sono divenuti oggetto di un interessante dibattito dottrinale.
  • Un orientamento minoritario esclude il problema dalla radice partendo dall’assunto – art. 1 c.c.3– secondo cui la capacità giuridica, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento giuridico, si acquista al momento della nascita. In questo modo viene negata al concepito la possibilità di essere considerato portatore di interessi da tutelare, come il diritto alla vita, all’integrità fisica ed alla salute.
  • La dottrina predominante interpreta, invece, il concetto di uomo, di cui all’art. 2 Cost., in modo estensivo, come ogni vivente appartenente alla specie umana, anche prima della nascita, detentore di diritti inviolabili. La questione giuridica risulta molto complessa, proprio perché si rifà a concetti che esulano dal campo delle sue competenze e ricadono invece nella materia scientifica. A tale proposito la biologia distingue l’embrione dal feto, definendo quest’ultimo come il prodotto del concepimento trascorsi tre mesi dalla gestazione. L’uomo, da un punto di vista genetico, ha pertanto inizio con il concepimento, ma il concetto stesso di uomo si sostanzia in un organismo individuale, cioè in una entità che auto-organizza una pluralità di componenti di un sistema vitale. Come è possibile allora garantire una tutela idonea alla vita umana non individuale, senza considerarla parte dell’altrui corporeità, ma integra e totale fisicità umana?
  • Nell’ambito di quest’ultima corrente di pensiero, alcuni4 si spingono oltre, proponendo la modifica del citato art.1 del Codice Civile, in modo che l’acquisto della capacità giuridica avvenga sin dal concepimento e non solo con la nascita, sulla base del principio della assoluta eguaglianza tra tutti gli embrioni.
    ·
    I critici di quest’ultima posizione affermano che l’errore fondamentale consiste nel credere che l’embrione sia già una persona e non solo una spes vitae, come affermato da una tradizione millenaria e ancora oggi dai più autorevoli studiosi di bioetica del mondo.
    Infatti, è falsa la credenza comune secondo cui (evitato l’aborto procurato) tutti i concepiti (o almeno la stragrande maggioranza) giungono alla nascita.
    L’aborto spontaneo non è un evento raro ed eccezionale: il 15% delle gravidanze accertate termina con un aborto spontaneo (circa 1 ogni 6 non giunge al termine), ma soprattutto eccezionalmente alto è il numero di aborti spontanei precoci. In una pubblicazione del Movimento per la Vita Italiano si rivela che l’85% di tutti i concepimenti termina con un aborto spontaneo prima ancora che si abbia la consapevolezza clinica della gravidanza. Questo significa che per ogni gravidanza accertate ci sono almeno 5 aborti spontanei precoci.
    E’ vero che la presenza di disastri causati dalla natura non giustifica affatto un’azione umana che provochi effetti simili:
    la natura causa sempre (prima o poi) la morte delle persone e talvolta causa terremoti, ma questo non giustifica l’omicidio né l’induzione di terremoti. Il fatto che in natura si verifichino moltissimi aborti spontanei, di per sé non giustifica affatto l’aborto procurato né è di ostacolo all’appello all’uguaglianza.
    Ma è anche vero che la presenza di disastri naturali impone il dovere di prevenirli (ad esempio costruendo case antisismiche) o di attenuare gli effetti devastanti delle malattie (con le terapie mediche). Proprio qui l’appello all’eguaglianza unito alle nuove conoscenze circa l’alto numero di aborti precoci pone difficoltà insuperabili, perché il riconoscimento della capacità giuridica implica non solo il divieto di causare la morte dell’embrione, ma anche lo stretto dovere di soccorrerlo. Perché allora tanta indifferenza verso la morte dei moltissimi embrioni naturalmente persi?
    Non vale a nulla dire che tale morte non ci riguarda perché è causata dalla natura: se l’embrione è soggetto di diritti, sempre e comunque la sua morte (sia essa causata dalla natura o dall’uomo) sarebbe un grave disastro da evitare o da prevenire. Non è frutto di un’implicita e sottile discriminazione tra embrioni il fatto di insistere sulla condanna dell’aborto procurato senza dire nulla sulla ben maggiore strage perpetrata dalla natura?
    Se l’eguaglianza fosse presa davvero sul serio, continuano i critici della proposta di modifica del c.c., essa produrrebbe conseguenze pratiche paradossali e assurde: a parte questa difficoltà, si deve riconoscere che non c’è uno stretto dovere di evitare tali aborti spontanei (la maggior parte dei quali, tra l’altro, sembra riguardare embrioni con difetti genetici).
    Questo conferma la prospettiva qui sostenuta che quello riproduttivo è un processo che comporta (soprattutto agli inizi) un inevitabile "spreco" di vita umana, che merita una certa tutela anche se per ragioni diverse da quelle che tutelano la persona. L’attribuzione di capacità giuridica al concepito resta insostenibile anche da questo punto di vista pratico.
    Un’ultima domanda: il silenzio sui moltissimi aborti spontanei è una mera disattenzione teorica o un implicito riconoscimento della differenza sostanziale tra l’embrione e la persona?
    Non è che non si dice nulla degli aborti spontanei perché, più che l’embrione in sé, quel che interessa è il rispetto del cosiddetto "ordine riproduttivo"?
    Di fronte a tale dibattito5e nell’intento di garantire la massima tutela della vita umana, fin dalle sue prime forme di manifestazione, si sono espresse la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, approvata dal Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996, ed il documento "Identità e statuto dell’embrione umano" approvato dal Comitato Nazionale di Bioetica il 27 giugno 1996. Per il C.N.B. è persona umana "ogni individuo umano in tutte le fasi della sua esistenza e nei suoi confronti esiste il dovere di rispetto e di tutela proprio per favorire lo sviluppo delle capacità e delle funzioni di cui è dotata".
    Un individuo umano può non avere ancora raggiunto, o non essere concretamente in grado di esercitare, o avere perduto, la capacità di svolgere certe funzioni tipiche della persona, senza che ciò riduca la sua dignità di persona. Semplicemente egli non avrà il diritto alla tutela di tali funzioni, in quanto assenti. Nel caso dell’embrione individualizzato ciò significa che non c’è l’obbligo morale di trattarlo come se fosse cosciente, libero, autodeterminato, capace di comunicazione e attività simbolica. Tuttavia sussiste il dovere intrinseco di tutelarne l’esistenza e l’integrità.

  • Alberto Monari
    E’ la qualità che conta nella vita di un uomo,
    non la durata.
    Martin Luter King


    1
    Vedi gli interventi di Maurizio Mori e Maria Angela Favazzo nella rubrica "Bioetica e Diritto" del sito http://www.bioetica-vssp.it/

    2
    Art. 2
    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

    Diritti inviolabili dell’uomo: sono le libertà e i valori fondamentali della persona umana. Come tali:
    – sono
    irrinunciabili e inalienabili, rappresentando quasi una «seconda pelle» per l’individuo;
    – il loro esercizio non può essere limitato dai pubblici poteri se non temporaneamente e con il rispetto di precise garanzie enunciate dalla Costituzione;
    – sono
    sottratti alla revisione costituzionale, in quanto la loro soppressione o lo smantellamento del sistema di garanzie che li tutela determinerebbero un sovvertimento dell’assetto costituzionale;
    – sono riferiti ai cittadini e in molti casi anche agli stranieri. In realtà, la stessa Costituzione usa l’espressione «tutti» con riferimento a molte delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza o di cittadinanza. L’Italia, inoltre, aderisce a convenzioni internazionali e regionali che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali di tutti gli uomini. Le norme di tali accordi sono, da una parte della dottrina, considerate costituzionalizzate proprio dalla clausola generale dell’art.2.


    3
    Codice Civile
    LIBRO PRIMO
    DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

    Titolo I

    Delle persone fisiche

    1. Capacità giuridica.
    – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
    I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita

    4
    Si parla dei movimenti per la vita di orientamento più radicale, nelle cui fila emerge l’ex deputato Carlo Casini.

    5
    Anche in Italia sono stati presentati numerosi disegni di legge e progetti di legge concernenti la procreazione medicalmente assistita ed il divieto di clonazione, anche se nessuno di essi può dirsi totalmente esaustivo dei diversi e delicati problemi giuridici che esse pongono.
    Bisogna peraltro sottolineare che pressoché tutti tali progetti e disegni di legge si preoccupano di tutelare l’embrione ed il feto attraverso un complesso di disposizioni volte ad escludere tutti quegli interventi che non abbiano finalità terapeutiche o diagnostiche.

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