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S.I.A.E: dalla U.E. la lenta fine di un monopolio sulla musica… (?)

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Senza la musica la vita sarebbe un errore.

F. Nietzsche

La S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) è “un organismo di gestione collettiva, cioè una società senza scopo di lucro che si occupa della tutela del diritto d’autore [1].

Secondo l’art.180 c.2 legge DdA[2], la SIAE si occupa di effettuare per conto degli autori:

  • la concessione di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere,
  • la percezione dei proventi derivanti da queste attività,
  • la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto (al netto di una provvigione).

In altri termini, gli autori, titolari dei diritti economici sulle loro opere, ne affidano la tutela a SIAE, la quale raccoglie le somme loro spettanti e le distribuisce a ciascuno di essi.

Il diritto d’Autore (art. 2577 Codice Civile[3]) è costituito da due componenti essenziali: l’aspetto “morale”, diretto a valorizzare la personalità dell’autore (diritto alla paternità, il diritto di inedito, il diritto di integrità dell’opera[4]), e il “diritto patrimoniale” che consiste nella possibilità di utilizzare economicamente la propria creazione in condizioni di esclusiva (diritto di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, distribuzione), liberamente alienabile e trasferibile. Da quest’ultimo punto di vista al “creativo” è sempre permesso di esercitare direttamente (ossia senza intermediari) i propri diritti. D’altra parte, per l’autore sarebbe difficile esercitare i propri diritti patrimoniali individualmente: basti pensare al diritto per l’esecuzione pubblica di opere musicali su cui, difficilmente, egli riuscirebbe ad operare un controllo sistematico. Per questa ragione, gli autori (in ogni Paese del mondo), si riuniscono in società di intermediazione, il cui compito consiste nella gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere come, ad esempio, la riproduzione di opere musicali in ogni mezzo di diffusione pubblica[5].

Nell’anno 2014 il quadro normativo “si complica” per l’Italia (e per la S.I.A.E.), con l’emanazione di una Direttiva dell’Unione Europea, la n.26, conosciuta come “Direttiva Barnier” (dal cognome dell’allora commissario europeo al mercato interno Michel Barnier)[6].

Come noto una Direttiva europea stabilisce un quadro di regole su una determinata materia, imponendo a ciascun Stato membro, entro un dato termine di tempo, di adeguare le proprie norme interne al fine di realizzare concretamente quel disegno concordato fra tutti i membri dell’Unione[7]. L’obiettivo della Direttiva Barnier era ed è, infatti, quello di armonizzare il settore, ancora regolato localmente da ciascun Paese, in modo da garantire più efficienza e trasparenza da parte delle società di collecting (raccolta), del diritto d’autore, nei confronti dei loro associati, introducendo anche una maggiore liberalizzazione e concorrenza in un settore che, in Europa, secondo dati 2022, vale circa 6,6 miliardi di euro all’anno, essendo trainato dagli incassi di band musicali e cantanti, settore in piena crescita (+28.3 %) nel post-pandemia[8].

La Direttiva (art. 3) distingue tra due tipologie di organismi che possono essere autorizzati “per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale”:

  • l’OGC (Organismo di Gestione Collettiva) che è detenuto o controllato dai propri membri, è organizzato senza fini di lucro (es. la SIAE italiana);
  • l’EGI (Entità di Gestione Indipendente) che non è né detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, ed è organizzata con fini di lucro.

In sintesi, gli OGC sono associazioni senza scopo di lucro, cooperative o società, sottoposte al controllo dei propri assistiti, mentre le EGI sono società con scopo di lucro che raccolgono i diritti per conto di altri.

Alla Direttiva Barnier è stata data attuazione in Italia solo nel 2017 con il Decreto Legislativo n. 35/2017[9], e con un successivo intervento legislativo sul già citato art.180 legge 633/1941 (L.DdA)[10]. Il recepimento, tuttavia, si è rivelato ancora solo formale, nel senso che l’art. 4 (c. 2) del Decreto 35/2027, da una parte prevede che i titolari dei diritti possano affidare ad un Organismo di Gestione Collettiva (OGC) o ad un’Entità di Gestione Indipendente (EGI) di loro scelta la gestione dei loro diritti, dall’altra, “fa salvo” quanto disposto dall’articolo 180 legge DdA sull’attività di intermediazione di diritti d’autore (solo per la SIAE o OGC, enti senza scopo di lucro), senza fare menzione degli Enti di Gestione Indipendenti (EGI, come le società commerciali nazionali o comunitarie). Questa logica/irrazionale, dell’attuazione “a metà” di fronte a riforme in senso liberale imposte dall’appartenenza dell’Italia al sistema comunitario, è dovuta probabilmente a quell’atteggiamento “conservatore” che il Governo italiano del momento (e di qualsiasi colore politico), adotta nel mantenere lo status quo; da decenni le società straniere che gestiscono i diritti d’autore per i loro iscritti in Italia, devono sottoscrivere accordi con SIAE[11].

Questa incongruenza di sistema di cui molti si erano accorti già nel 2017, era destinata, prima o poi, ad emergere. Fin dal 2016 sul mercato italiano si è affacciata una concorrente di SIAE, incoraggiata dall’imminente recepimento della Direttiva n.26 che avrebbe dovuto riaprire il mercato: Soundreef, società fondata da un italiano (Davide D’Atri), con sede a Londra, si espande notevolmente, in pochi anni, nel settore della raccolta dei diritti per musica dal vivo, playlist per esercizi commerciali e altro ancora[12]. Si tratta di un’Entità di Gestione Indipendente (EGI), ossia una società a scopo di lucro, che, a causa della (contradditoria) normativa italiana, per poter svolgere la propria attività, si è vista costretta a creare una OGC “schermo”, per procedere alla raccolta del diritto d’autore sul territorio italiano[13]. Soundreef costituisce LEA (Liberi Editori e Autori), una OGC sua diretta emanazione, che diviene ben presto una realtà consolidata e capace di sottrarre alla SIAE autori di livello artistico ed economico.

Nel 2022 scoppia (finalmente?) il “casus belli”: quello di Jamendo, società lussemburghese che si occupa di gestione diritti per la riproduzione di musica d’ambiente (o di sottofondo) negli esercizi commerciali[14]. Quest’ultima per operare in Italia (come previsto dal Decreto 35/2017), avrebbe dovuto inviare preventiva comunicazione/iscrizione all’Autorità Garante delle COMunicazioni (AGCOM[15]), ma la società non adempie alla formalità a differenza di LEA, sua diretta concorrente; la OGC italiana, emanazione di Soundreef, conviene la EGI lussemburghese davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’inibitoria (la cessazione) dell’attività commerciale di Jamendo[16].

Il Tribunale, però, piuttosto che sentenziare subito, si accorge che le posizioni espresse dagli avvocati delle due società sono curiosamente analoghe: il tema vero, riconoscono i Giudici capitolini, sta in come è avvenuto il recepimento della Direttiva Barnier in Italia e, per questo, decidono di “inviare tutte le carte” alla Corte di Giustizia UE[17].

Parte così, davanti ai Giudici di Lussemburgo, la Causa C‑10/22 e i suoi esiti sono sorprendenti: la sentenza arriva solo il 21 marzo 2024, e la Corte sentenzia che la normativa nazionale italiana, nella misura in cui non consente alle EGI stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Una restrizione non “proporzionata” poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi EGI stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui si tratta. Di conseguenza, la Corte rileva che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell’Unione Europea[18].

Soundreef/LEA (che di fatto non si è opposta alla tesi di Jamendo davanti ai giudici del Lussemburgo), esulta e afferma: «Questa sentenza apre finalmente il mercato del diritto d’autore italiano. Il recepimento della Direttiva Barnier da parte dell’Italia, prima con la conservazione dell’esclusiva SIAE e poi con la possibilità di operare concessa solo ai soggetti non a scopo di lucro, evidentemente non rispettava le norme comunitarie. La Corte europea ha colto questa incongruenza». Anche Jamendo, sottolinea che la sentenza «oltre a garantire la piena libertà di scelta in capo ad autori e musicisti circa il soggetto a cui affidare l’intermediazione dei propri diritti, sancisce finalmente la piena liberalizzazione del mercato dell’intermediazione musicale, rivoluzionando il quadro normativo non solo italiano, ma europeo: vengono così eliminate posizioni monopolistiche che risultavano ormai anacronistiche rispetto alle attuali caratteristiche del mercato musicale, sempre più globale, veloce e interconnesso[19]».

L’impianto italiano, per cui oltre alla SIAE, possono raccogliere il diritto d’autore solo associazioni e cooperative (OGC), e non le società private (EGI), in ogni caso non regge più. Secondo molti, grazie alla sentenza, in Italia l’intermediazione dei diritti d’autore diventa finalmente libera, ma per altri non è così semplice. Per i più radicali la pronuncia europea è subito esecutiva. Tutte le società private, dopo essersi iscritte all’AGCOM, potranno operare in Italia: gli artisti potranno scegliere più facilmente la società da cui farsi rappresentare, tenendo conto dell’efficienza dell’intermediario in termini di costi, trasparenza e rapidità[20]. Altri interpretano la sentenza non certo come un “liberi tutti” ma come una indicazione per gli Stati a regolare il settore, proprio per non avere un sistema squilibrato a solo vantaggio delle EGI (le società private) e a danno degli OGC (le associazioni no profit)[21]. Senza regole e tutele adeguate, l’avvento delle EGI può portare queste società a cannibalizzare il mercato, distruggendo il sistema solidaristico e mutualistico oggi assicurato dagli OGC, il tutto a discapito dei medi e piccoli artisti, che in questa situazione rimangono la categoria debole.

L’Italia è il sesto mercato mondiale del diritto d’autore con 568 milioni di Euro di raccolta l’anno. Spetterà adesso al legislatore italiano attivarsi e regolare il mercato…

Chi paga il trombettiere decide la musica.

Proverbio inglese

  1. Cfr. “Diritto d’autore: le novità sul “diritto di seguito” e la S.I.A.E…” di Alberto Monari, in Kultunderground n.153-APRILE 2008, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/955/

    L’immagine è tratta dal sito SIAE, https://www.siae.it/it/

  2. Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
  3. Codice Civile – LIBRO QUINTO – Del lavoro – Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali: artt.2575-2583.
  4. I diritti della personalità sono imprescrittibili, irrinunciabili e inalienabili (art. 22 legge 633/1941). Vedi “Gestione dei diritti d’autore in Italia: in arrivo un cambiamento… forse”, di Marcella Ferrari, in Altalex.com del 20/02/2024
  5. Il caso più significativo ed economicamente più rilevante è proprio quello della musica: tutte le riproduzione di una canzone, via radio o altro mezzo di diffusione, fa scattare il diritto d’autore, che in Italia viene “contabilizzato” dalla S.I.A.E., in un regime di monopolio.
  6. DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

    sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, in GUUE del 20/3/2014 n.84. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A084%3ATOC

  7. La Direttiva era da recepire entro il 10 aprile 2016.
  8. Cfr. “Le regole su chi può raccogliere il diritto d’autore in Italia vanno riscritte” di Luca Zorloni, in www.wired.it del 21/03/2024; anche “L’Europa si avvicina a una vera liberalizzazione del mercato del Copyright” di Riccardo Piccolo, in www.linkiesta.it del 24/04/2024.
  9. DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35

    Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.

    (GU n.72 del 27-3-2017). Vigente dal 11-4-2017.

  10. L’art. 180 LDdA, nella sua formulazione originaria, impediva l’applicazione della Direttiva Barnier; esso prevedeva l’assoluto monopolio della SIAE nell’ambito dell’intermediazione dei diritti d’autore, non permettendo agli autori/creativi la libertà di scegliere altri organismi (OGC o EGI), a cui affidare la cura dei propri diritti autoriali. In quello stesso anno 2017 la Commissione Europea avviò una procedura d’infrazione contro l’Italia che portò alla modifica dell’art. 180, che affiancava alla SIAE però solo gli Organi di Gestione Collettiva come potenziali gestori del Diritto d’Autore, e non anche le Entità di Gestione Indipendente.
  11. Gli artisti non sono più obbligati a iscriversi alla SIAE e possono affidare le proprie opere a qualsiasi omologo europeo. Ma, con le norme attuali, l’intermediazione sul mercato italiano continuerà a passare attraverso SIAE, che mantiene l’esclusiva per riscuotere i diritti d’autore in Italia.
  12. Soundreef si definisce come “la più avanzata ed efficiente società di gestione di diritti d’autore musicali in Europa. [Fornisce] sottofondi musicali di alta qualità per le imprese, recuperando e ripartendo le royalties per conto di autori, compositori, editori ed etichette per il loro utilizzo”.
  13. In quel periodo anche nel resto d’Europa emergevano sul modello anglosassone le prime EGI, ossia enti indipendenti aventi finalità di lucro sostanzialmente diverse dalle società tradizionali come la SIAE, realtà su base associativa e ispirata da principi solidaristici. In alcuni paesi europei, come la Germania e la Spagna, queste società sono divenute sempre più popolari perché in grado di offrire ai titolari dei diritti un maggiore controllo sulla gestione dei propri diritti, e in generale più flessibilità e innovazione rispetto alle tradizionali associazioni e cooperative senza scopo di lucro.
  14. c.d. Radio “in store”
  15. https://www.agcom.it/
  16. LEA lamenta che Jamendo:
    • non è iscritta nell’elenco degli organismi legittimati all’intermediazione dei diritti d’autore in Italia,
    • non ha i requisiti previsti dalla legge (d.lgs. 35/2017 attuativo della Direttiva Barnier),
    • non abbia dato il necessario preavviso di inizio attività al Ministero delle telecomunicazioni (ex art. 8 d. lgs. cit.),
    • non appare iscritta all’elenco degli organismi autorizzati (ex art. 5 c. 1 dell’Allegato A delibera 396/17/CONS).

  17. Il “rinvio pregiudiziale” alla CGUE consente ai Giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al Giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri Giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
  18. Secondo la giurisprudenza comunitaria, la trasposizione solo parziale, oppure incompleta, o illogica, di una direttiva comunitaria si traduce in una violazione del diritto comunitario. Il legislatore italiano avrebbe dovuto recepire la Direttiva in modo da assicurare garanzie equivalenti a quelle previste in tutta l’Unione, invece, l’esclusione delle EGI dal novero dei soggetti abilitati alla intermediazione dei diritti d’autore costituisce un ostacolo rispetto al principio di “libera scelta” propugnato dalla Direttiva.
  19. Cfr. “Diritto d’autore, la Corte di giustizia Ue boccia la liberalizzazione «all’italiana»” di Francesco Prisco in www.ilsole24ore.com, del 21/03/2024.
  20. Cfr. “Diritto d’autore, la Corte Ue boccia l’Italia. La fine del monopolio Siae ora può aprire il mercato” di Enrico Dalcastagè, in https://www.editorialedomani.it/, del 21703/2024.
  21. Vedi Riccardo Piccolo, in www.linkiesta.it del 24/04/2024 cit.

 

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