(Nell’immagine in testa all’articolo: Roma, via Venti Settembre 12)
[2] L’estensione del termine impeachment a realtà politiche e costituzionali diverse da quella statunitense spesso è tecnicamente impropria, perché ogni ordinamento ha le sue peculiarità e va ascritta alle tendenze e alle mode del linguaggio politico e giornalistico.
[3] Costituzione – Parte II – Ordinamento della repubblica – Titolo II – Il presidente della repubblica (artt. 83-91).
[4] La Costituzione non prevede l’esistenza di alcun organo cui il Presidente debba rendere conto del proprio comportamento “politico”, cioè delle scelte, a volte, discrezionali o fondate su motivi di opportunità, che egli deve assumere nell’applicare le norme della Carta di sua competenza (es. la nomina di un determinato Ministro proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri).
[5] V. Alberto Monari, Kultunderground n.107-APRILE 2004: “Troppa Grazia…(e poca Costituzione…)” rubrica Diritto.
[6] Cfr. Giorgio Berti: “Interpretazione costituzionale”, seconda edizione, CEDAM Padova 1990, pp.580. Storicamente, la controfirma nasce a tutela dell’indipendenza assoluta del Re e rappresenta il mezzo per trasferire la responsabilità di ogni atto sui Ministri. Oggi questa funzione è stata conservata solo per alcuni tipi di atti, cioè per quelli sostanzialmente provenienti dai Ministri (o dal Presidente del Consiglio) e ascrivibili solo formalmente al Capo dello Stato (esempio tipico ne sono gli atti di ratifica dei trattati internazionali ai sensi dell’art. 87, comma 8 Cost.). Diversa è la funzione della controfirma negli altri casi. Infatti, rispetto agli atti anche sostanzialmente presidenziali (come la nomina di cinque giudici costituzionali ex art. 135 Cost.) essa assolve al controllo circa la correttezza dell’atto, sia sul piano formale che della formazione della volontà presidenziale.
[7] Analogamente a quanto accade per i membri del Parlamento, secondo l’interpretazione che la Corte Costituzionale fa dell’art. 68 comma 1 Cost. “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. (c.d. “immunità parlamentare”). V. Davide Caocci, Kultunderground n.98-LUGLIO 2003: “Dopo il lodo Maccanico” rubrica Diritto.
[8] Il reato di “perduellio”, tradotto dal latino in “Alto tradimento”, nel diritto romano repubblicano includeva una serie di fattispecie punibili con la condanna a morte, che andavano dalla diserzione allo spionaggio, dall’associazione sovversiva all’insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
[9] Codice penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello stato – Capo II – Dei delitti contro la personalità interna dello stato.
[10] A questo riguardo nella Costituzione stessa vi è un unico limite nell’ultimo articolo: art.139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
[11] Cfr. Alberto Monari, Kultunderground n.267-OTTOBRE 2017: “Apologia del fascismo 2017: La legge “Scelba”rubrica Diritto.
[12] Cfr. Alberto Monari, Kultunderground n.148-NOVEMBRE 2007: “Il Capo supremo delle Forze Armate”rubrica Diritto.
[13] L. Cost. 11-3-1953 n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. L. 5-6-1989 n. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione.
[14] Art.6 L. 5-6-1989 n. 219: “1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all’articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione. 2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d’ufficio.”
[15] Art.7 L. 5-6-1989 n. 219, commi 2 e 3.
[16] Nei casi previsti dalla Costituzione, la riunione dei membri di ambo le Camere avviene contestualmente ed in unico luogo (a Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, anche per ragioni di spazio). Essa viene convocata, indi presieduta, dal Presidente della Camera stessa, secondo i suoi regolamenti ed utilizzandone i relativi uffici e strutture.
[17] V. Alberto Monari, Kultunderground n.243-OTTOBRE 2015: “Il Giudice delle Leggi-una istituzione tra politica e diritto”, rubrica Diritto.