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Riforma del diritto penale in Vaticano

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Con un motu proprio papa Francesco riforma il diritto penale in Vaticano

«Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato
 dalla criminalità transnazionale e organizzata,
 dall’uso improprio del mercato e dell’economia,
 nonché dal terrorismo»
(Papa Francesco, incipit del motu proprio)
 
Il motu proprio di Francesco
In base a quanto previsto dal Canone 331 del Codice di Diritto Canonico[1], il Papa, «in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente».
Manifestazione immediata e diretta di questo potere è l’adozione di provvedimenti attraverso lo strumento del motu proprio, vale a dire un atto promulgato di propria iniziativa da parte del Pontefice senza l’iniziativa o l’intervento di altri soggetti della Curia vaticana.
In un simile contesto, si comprende bene allora il valore e la portata della lettera apostolica[2] promulgata lo scorso 11 luglio da Papa Francesco «sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale», con la quale si introducono nell’ordinamento penale d’oltretevere importanti riforme rispondenti alle mutate sensibilità ed esigenze e che, per alcuni aspetti, lo fanno assurgere a modello da cui imparare per coerenza e modernità.
Precedente caso rimasto noto per il contenuto fu, nel 2001, la definitiva abolizione dalla Legge fondamentale della pena di morte, peraltro non più comminata dal 1870, da parte di Giovanni Paolo II.
 
Le novità introdotte
Nel concreto, il motu proprio di Papa Francesco, ha formalizzato e dato visibilità a tre leggi[3] vaticane emanate lo stesso giorno: la n.VIII, recante norme complementari in materia penale, la n.IX, contenente modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, e la n.X, in materia di sanzioni amministrative.
Ma vediamone insieme le maggiori novità.
All’Art.35 della Legge n.IX, l’ordinamento pontificio introduce due principi della disciplina penale condivisi da tutti i moderni stati di diritto: il giusto processo e la presunzione di innocenza, così compiendo un enorme passo in avanti nel consesso della comunità internazionale.
Nel precedente Art.31, invece, si prevede quella riforma che è considerata la più rivoluzionaria: l’abolizione della pena dell’ergastolo e la sua sostituita con la reclusione massima da trenta a trentacinque anni. Novella questa che ha riaperto il dibattito tra giuristi in tutto il mondo, Italia compresa, sull’efficacia della carcerazione e le finalità dei sistemi punitivi all’interno dei paesi cosiddetti civili.
Altre rilevanti innovazioni legislative si ritrovano nella Legge n.VIII che, da questo punto di vista, pare voglia dare lezioni ai sistemi di diritto penale di stati di più antica tradizione democratica.
In rapida carrellata, al Titolo I, rubricato “Delitti contro la persona”, si provvede all’introduzione di fattispecie delittuose quali la discriminazione razziale (Art.1), la tratta di persone (Art.2), la tortura (Art.3); al Titolo II, “Delitti contro i minori”, si dà attuazione a norme contro la vendita di minori (Art.5), la prostituzione minorile (Art.6), la violenza sessuale su minori (Art.7) e gli atti sessuali con minori (Art.8), la pedopornografia (Artt.10 e 11) e l’arruolamento di minori (Art.12); al Titolo III, sotto la rubrica “Delitti contro l’umanità”, si introducono il genocidio e gli altri efferati crimini della “modernità” quali lo sterminio, la deportazione, la tortura, l’apartheid (Artt.14 e 15), così dando lezione anche all’Italia dove non si riesce a trovare un accordo parlamentare per una legge contro simili deplorevoli crimini.
I seguenti Titoli IV e V prevedono i “Crimini di guerra” e i purtroppo attualissimi “Delitti in materia di terrorismo o di eversione”, nonché quelli perpetrati “mediante ordigni esplosivi o concernenti materiale nucleare” (Titolo VI), “contro la sicurezza della navigazione” aerea e marittima (Titolo VII), con l’importante previsione all’Art.36 del delitto di pirateria, o “in materia di sostanze stupefacenti” (Titolo IX).
In questo modo, il diritto penale vaticano si è conformato a quanto previsto da molteplici strumenti di diritto internazionale quali, ad esempio, il sistema di Ginevra di diritto umanitario[4], la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale[5], la Convenzione contro la tortura[6], la Convenzione sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli[7], Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione[8].
Proprio in forza di quest’ultimo accordo, sono state previste misure molto severe verso comportamenti scorretti di funzionari pubblici e potenziati i poteri a disposizione dell’autorità giudiziaria oltre ad introdurre, all’Art.46, una specifica responsabilità delle persone giuridiche.
Importanti norme di chiusura sono quelle contenute agli Artt.52 e 53, rispettivamente sulle modalità di estradizione di persone accusate dei reati descritti nella Legge e sull’assistenza da garantire alle vittime, proprio in ossequio della delicatezza delle figure normate.
Con la Legge n.IX, poi, si è provveduto a dare completezza ed organicità anche al sistema penale processuale, oltre che tradurre in fattispecie specifiche condotte quali quelle dell’ex-maggiordomo infedele di Papa Benedetto XVI, Paolo Gabriele, processato solo per il reato di furto, non essendo previsto il delitto di “Divulgazione di notizie e documenti”, introdotto all’Art.10.
A seguire, una lunga serie di ulteriori fattispecie “sensibili” per il corretto e trasparente funzionamento dell’amministrazione apostolica: il peculato (Art.13), la concussione (Artt.14 e 15), la corruzione (Artt.16 e 17), l’abuso d’ufficio (Art.19), il traffico di influenze (Art.20), la frode processuale (Art.22), l’induzione alla falsità in giudizio (Art.23), l’intralcio alla giustizia (Art.24), la frode negli appalti pubblici (Art.26), la corruzione nel settore privato (Art.28), senza dimenticare, anche in questo caso l’esplicita previsione della protezione dei testimoni e delle vittime (Art.33).
Le tre leggi entreranno in vigore il prossimo 1° settembre.
 
Gli insegnamenti da cogliere
Il complesso normativo costituito dal motu proprio e dalle tre leggi si pone «in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI», per adeguare al mutato contesto internazionale il sistema di cooperazione giudiziaria del Vaticano e dotarsi contestualmente di strumenti idonei per fronteggiare anche le “minacce interne”.
Come hanno riconosciuto anche importanti giuscanonisti, le novelle doneranno «maggiore sistematicità e completezza al sistema normativo vaticano» oltre ad estendere la giurisdizione «alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» ed a sottoporvi anche i nunzi apostolici, il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, i dipendenti di organismi e istituzioni della Curia Romana o ad essa collegati, dentro o fuori dalla Città del Vaticano.
Inoltre, «in linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale» è stato introdotto «un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie».
Il tutto, nella convinzione che l’impegno nel rendere efficace il sistema di contrasto alla criminalità globalizzata debba fondarsi sempre di più sulla condivisione di strumenti internazionali e che solo «tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace».

[1] Cfr. http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm.

[2] Cfr. http://www.vatican.va/holy_father/francesco/index_it.htm.

[3] Cfr. http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/stato-e-governo/legislazione-e-normativa.html.

[4] Cfr. il sito http://www.cicr.org/fre/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp e di Monari A., Il Diritto nella Guerra, in KultUnderground, n.15, gennaio 1996.

[5] Cfr. il sito http://www.onuitalia.it/diritti/discriminazione.html.

[6] Cfr. il sito http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html.

[7] Cfr. il sito http://www.unicef.org/crc/ e dello stesso A., 1989-2009 – 20 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, in KultUnderground, n.172, novembre 2009.

[8] Cfr. il sito http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/.

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