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Pubblicazione Underground-parte II

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Pubblicazione Underground
parte II
ovvero "comunque vada sarà un successo…"??


"Quando sento la parola cultura metto mano alla pistola1", diceva qualche decennio fa un certo Joseph Goebbels, ministro nazista della propaganda. Tempi lontani.
Ma senza voler esagerare troppo e fare paragoni sproporzionati, pare veramente che il legislatore italiano non perda occasione per colpire l’attività che si svolge in Rete, e tutto questo dalla "piccola" Italia, pensando in tal modo di poter controllare tutti i fenomeni
criminali2 che si compiono per mezzo del Web, finendo solo col dimostrare che non é ancora ben chiara la potenzialità e sconfinatezza di Internet. Si ha la sensazione, infatti, che il tiro a segno contro Internet sia una specie di ossessione di alcuni parlamentari nazionali, forse una manifestazione di quel male che da tempo alcuni commentatori definiscono come "internetfobia".
Nel mese di gennaio, come ricorderete, chi scrive si occupò dell’ipotesi prevista da un disegno di
legge3 di iniziativa parlamentare, che prevedeva modifiche al Codice Penale, Civile, di Procedura e soprattutto alla legge sulla stampa del 1948, per la quale rimando i lettori al numero 71 di Kult. A tutt’oggi quella proposta di legge risulta essere stata discussa parzialmente dall’assemblea della Camera nella seduta del 6 febbraio 2001, dopo essere stata licenziata dalla commissione Giustizia di Montecitorio; lo scioglimento "anticipato" (seppur di poco) delle camere, ne ha (fortunatamente, aggiungiamo noi) interrotto l’Iter, che potrebbe essere ripreso solo all’inizio della prossima legislatura.
In compenso, il Senato ha approvato nel febbraio scorso, in via definitiva, una legge, rubricata "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.
4164", che "complicherà" alquanto la vita di chi per lavoro o svago, per lucro o opera volontaria, esprime le proprie idee e creatività in Rete.
L’applicazione di questa legge potrebbe portare ad un vero e proprio caos giuridico-amministrativo nella registrazione degli organi di stampa. Infatti, la novità più rilevante del provvedimento, è il formale accoglimento dell’informazione digitale nell’ambito dell’editoria.
Ma in che forma e con quali conseguenze pratiche? Vediamo:
"Art.1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il
pubblico5 […]"
Ma il bello viene ora:
"3.Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".
Il problema era (e rimane) l’estensione del regime della stampa all’informazione on line, distinguendo quella professionale dalla libera manifestazione delle idee.
Il criterio adottato non è soddisfacente, perché una testata costituente elemento identificativo del prodotto è presente su ogni sito del web, mentre la periodicità regolare è una disposizione senza effetto: basterebbe infatti uscire a intervalli non regolari per sfuggire alla norma (perché allora i prodotti editoriali che escono periodicamente ma non regolarmente sono considerati meno "pericolosi", e dunque non soggetti all’art.5 della legge sulla stampa?).
Il tutto si completa con le disposizioni dell’articolo 16:
"Art. 16 (Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni".

Siamo di fronte a una norma che stride, e non poco, con l’ordinamento. Infatti l’iscrizione ai sensi dell’articolo 5 della legge sulla stampa avviene in seguito a una valutazione, operata dal giudice, dei requisiti formali della richiesta ed è costitutiva di un particolare regime di obblighi e responsabilità, oltre che di protezione ai sensi dell’art.21, terzo comma, della Costituzione.
La legge 249/1997, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni6 e il registro degli operatori di telecomunicazioni (non ancora attivo, e cio’ potrebbe causare la non operatività della nuova legge sull’editoria per questa parte), non contiene alcuna previsione di questo tipo e, soprattutto, non attribuisce all’Autorità alcun potere di controllo dei requisiti del richiedente.
In questo modo si verificherà una disparità di trattamento e di conseguenti diritti e doveri tra testate registrate presso i tribunali e testate registrate dall’AGCOM.
Ma non basta. Al registro dell’AGCOM si dovranno iscrivere le "imprese" editrici, secondo il dettato dell’art.1, comma 6, lettera a),
n. 57).
Dunque i giornali di proprietà di persone fisiche si dovranno registrare presso i tribunali. Avremo così questa situazione:
a) testate di proprietà di imprese, iscritte al registro dell’Autorità, senza gli obblighi e le tutele della legge sulla stampa;
b) testate di proprietà di persone fisiche, iscritte nei registri dei tribunali, con conseguenti obblighi e tutele;
c) testate di proprietà di chiunque, ma senza periodicità regolare, che non saranno iscritte da nessuna parte e avranno il solo obbligo previsto dall’art.2 della legge del ’48: Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore (così si evince dalla prima parte del citato terzo comma del art.1 della nuova legge).
La rubrica dell’art.16 appare quindi come una manifestazione di involontario umorismo del legislatore: "Semplificazioni"!
Non ci resta che chiudere o trasferire le nostre attività in rete in qualche nazione in cui la libertà di impresa e la libertà di stampa non siano continuamente minacciate dal potere legislativo? La confusione aumenta, anche per chi cerca di rendere comprensibili certi argomenti per il pubblico, ma mi domando "a chi giova tutto questo successo nel colpire in un modo o nell’altro il web italiano, e i suoi operatori, che dovrebbero essere solo aiutati nel contribuire al progresso culturale, economico, tecnologico e sociale del nostro paese?"
Per ora non ci resta che aspettare
.

Alberto Monari

"Il successo è quanto in alto rimbalzi quando tocchi il fondo"
George Patton

1
Anche il presente articolo, prende numerosi spunti dagli interventi di Manlio Cammarata apparsi su Interlex, (www.interlex.it), come "Quando sento la parola Internet…" del 22/02/2001, e "Salvare l’internet e salvare la faccia" del 08/03/2001.

2
Che, sia ben chiaro, esistono e nessuno di noi si sognerebbe di negare.

3
Atto Camera 7292 "Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione", presentato in data 13 Settembre 2000; v. www.parlamento.it

4
Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 21 febbraio 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5
Dunque un’edizione della Divina Commedia su CD-ROM, con solo voci, destinata ai non vedenti, non sarebbe un prodotto editoriale, per esempio.

6
Legge 31 luglio 1997 n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 – Serie generale)

7
Art.1, comma 6 "Le competenze dell’Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

n.5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L’Autorità adotta apposito regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

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