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Diritto d’Autore e Internet

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Diritto1 d’Autore e Internet

In questi ultimi anni è venuta crescendo la necessità di tutelare il diritto d’autore, soprattutto in quella grande realtà senza frontiere, che trovo difficoltà a defininire senza sminuirla, che è Internet.
Ma2 parlare del rispetto del diritto d’autore in Internet significa contemperare due mondi contrapposti: da un lato il rispetto del diritto d’autore costituisce un freno, un limite alla libertà di fruire delle opere dell’ingegno altrui, mentre Internet significa circolazione, riproduzione e comunicazione senza limiti di tempo e spazio, di tutte le informazioni e conoscenze elaborate dall’umanità, nella convinzione che tale illimitata libertà giovi al progresso materiale e spirituale degli individui fruitori della Rete.
Anzitutto, s’impone una sintesi brevissima della normativa che, nel nostro paese, tutela giuridicamente il software.
Il legislatore, nel recepire una direttiva3 comunitaria, ha inquadrato questa tutela proprio nella figura del diritto d’autore, per il quale la norma fondamentale è costituita dalla legge4 22.04.1941, n.6335.
Nel decreto legislativo del 1992, si possono individuare 4 capisaldi:
A) i programmi per elaboratore sono protetti come “opere letterarie”, coerentemente ai principi fondamentali del diritto d’autore. Viene protetta la forma espressiva che fa da veste al programma, non le idee e i principi che ne sono alla base (non cioè gli algoritmi). Tale forma deve essere originale, cioè “non copiata”, il che può risultare dalla scelta di una forma specifica piuttosto che di una diversa, senza che ricorra un quid novi rispetto allo stato dell’arte. Moltissimi programmi, così, (anche software privi di un valore intrinseco) potranno trovare tutela.
B) il diritto di utilizzazione economica riconosciuto all’autore si traduce in un divieto agli altri non solo di riprodurre7 il programma in copie ma anche di farne semplice uso6 senza autorizzazione e pagamento di un corispettivo.
C) la protezione del software è perseguita, soprattutto, con il favorire il segreto sulla costruzione e funzionamento dello stesso. Al cessionario, infatti, è fatto divieto di effettuare la c.d. “decompilazione8” del programma, cioè penetrare all’interno del programma per conoscere (ed eventualmente modificare) gli algoritmi che lo compongono.
D) l’utente di un programma, dunque, non può senza specifico consenso del titolare dei diritti di esclusiva, apportare qualsiasi modificazione, fosse anche solo “manutenzione migliorativa”, al fine di aggiornarlo e/o personalizzarlo9.
Dunque, quando un programma software viene immesso in Internet, esso può trovare una diversa tutela anche a seconda della modalità con cui esso viene messo a disposizione dal suo autore. Vi è, infatti, la possibilità (e se ne fa un uso sempre crescente) di prelevare, dai siti disseminati in tutta la rete, una quantità praticamente illimitata di programmi: a pagamento, ovvero sotto forma di shareware10 o addirittura di freeware11.
Al di là, quindi, delle norme specifiche, per gli aspetti non disciplinati, trova applicazione la legge generale sul diritto d’autore a tutela delle opere12 multimediali. Infatti, all’applicazione del diritto d’autore su Internet non può essere d’ostacolo il fatto che i programmi non siano più collegati a un supporto fisico13, materiale, autonomo.
Anche il fatto che non vi sia più alcuna forma di pubblicazione dell’opera in senso tradizionale, non osta alla tutela del software in Internet. Semplificando al massimo la tematica, l’immissione in rete di opere protette rileva, sia come riproduzione, sia come comunicazione al pubblico.
Ai sensi del 4° comma dell’art.103 della L.633/41, anche per il software è prevista una registrazione in un registro pubblico speciale tenuto dalla S14.I.A.E. Tuttavia, detta registrazione15 non solo non ha effetti costitutivi16 ma è soltanto facoltativa a differenza di quella prevista per tutte le altre opere d’ingegno che, invece, è obbligatoria.
Il deposito del software presso la S.I.A.E può, in sede civilistica, risultare utile al produttore, per provare la sua effettiva qualità di creatore, di titolare dei diritti di esclusiva, nonchè una aggravante di pena per chi li violi17.
Immettere un’opera dell’ingegno in Internet non costa praticamente nulla all’autore dell’opera edita ma ciò non toglie18 all’autore il diritto di pretendere un compenso come premio della sua creatività19; ecco che risulterà determinante stabilire se l’autore ha subordinato l’accesso a quel settore della rete (da cui l’opera può essere prelevata) all’uso di un determinato codice d’accesso, che permetta di accreditargli il compenso.
A parere di molti, non è nemmeno necessaria l’apposizione del simbolo del copyright20. Nonostante ciò, è consigliato osservare questa formalità su Internet, in quanto è senza oneri e presenta due vantaggi: innanzitutto permette a qualsiasi altro utente di individuare facilmente il titolare del diritto d’autore; inoltre garantisce a quest’ultimo che chi violi il suo diritto d’autore, non potrà invocare, in sede processuale, la propria buona fede.
C’è chi, entusiasmato dai vantaggi e dai valori di Internet, non esita a richiedere l’abolizione del copyright. La posizione appare ingiustificata e nociva alla stessa causa di Internet, che non deve essere presentato come il regno dell’anarchia: il diritto d’autore può ben convivere con Internet senza privarlo delle sue caratteristiche più interessanti.

Alberto Monari

Se si dovessero studiare tutte le leggi,
non rimarrebbe il tempo di trasgredirle.
W.Goethe
Nell’immagine: Nuoveau Palais des Droits de l’Homme (Strasburgo)
Photo: Council of Europe/free of copyright. “Architecte Richard ROGERS Partnership”

1
vedi, per maggiori approfondimenti, la sezione “informatica giuridica on line” del sito JEI (Jus e Internet), www.jei.it.
In particolare vedi il contributo “Internet e diritto d’autore” di Benedetta Sabina Valentini.

2
Cfr. anche il contributo di R. Borruso, magistrato Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, apparso in JEI (sito citato) nell’agosto 1999.

3
Decreto Legislativo n.518, del 29 dicembre 1992, “Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”.

4
Vorrei riportare, a questo punto, l’articolo 65 della legge (il primo del Capo V “Utilizzazione libera”) particolarmente interessante per numerosi letturi-autori di Kult Underground: “Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico-religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell’autore, se l’articolo è firmato.”

5
Questa legge tutela le opere che abbiano “carattere creativo” e siano state esteriorizzate in qualsiasi modo. La definizione dell’oggetto tutelato è rinvenibile nell’art.1, I comma, che elenca le seguenti opere: Letteratura, Musica, Arti figurative, Teatro, Architettura, Cinematografia. A queste si devono aggiungere i “programmi per elaboratore” contemplati nel comma II, aggiunto dal decreto 518/1992, già citato.

6
Uso che, è bene tenerlo presente, normalmente non consiste nella mera consultazione dell’opera, ma nel farla applicare al proprio computer.

7
Scompare, così, la rilevanza del momento della Pubblicazione dell’opera e della preminenza della figura dell’editore e della nozione stessa di edizione, così importanti per le “opere letterarie” entro cui il software è ricompreso.
Scompare pure la distinzione tra i diritti sull’opera come bene immateriale prodotto dall’ingegno (corpus mysticum) e quelli sul singolo supporto (volume cartaceo od oggetto di altra sostanza) in cui l’opera è riprodotta (corpus phisicum), essendo vietati di entrambi, senza il consenso dell’autore, anche il semplice uso personale, momentaneo e a titolo di prestito o cortesia.

8
“reverse engineering”

9
Tale penetrazione è consentita solo nel caso si voglia conseguire l’interoperabilità con altri programmi. Art. 5, DLgsvo. 518/1992.

10
E’ quel software il cui autore ha deciso di concedere gratuitamente per un periodo limitato di tempo, scaduto il quale, se l’utente vuole avere la linea d’uso deve registrarsi versando la somma stabilita dall’autore stesso.

11
Con il termine freeware si assicura la gratuita utilizzazione di un programma e la sua distribuzione senza fini di lucro.

12
Con tale termine si intende un prodotto che combina in forma digitale, testo, grafica, audio, immagini e filmati; non incidono su tale definizione il tipo di supporto nel quale l’opera viene raccolta e lo strumento impiegato per la sua fruizione.

13
La registrazione in rete di un dato sotto forma di bit deve essere considerato scritto a tutti gli effetti (vedi art.4 del DPR 10/11/1997 n. 513, sul “documento informatico”, che “soddisfa il requisito legale della forma scritta”).

14
Società Italiana Autori ed Editori. Organismo a base associativa cui adertiscono autori, editori ed altri titolari di diritti d’autore sulle opere affidate alla tutela del sodalizio. La sua funzione essenziale consiste nell’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore dei propri associati e, pertanto, essa concede licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione di opere tutelate, riscuote i relativi compensi e ripartisce agli aventi diritto i proventi incassati. Tale funzione le è riservata per legge in via esclusiva, salvo che per alcuni diritti speciali. Art. 180, L.633/1941. Nuovo Dizionario Giuridico, Simone, Napoli 1995, pag.1446.

15
Limitata, peraltro, ad indicare il nome del titolare dei diritti di esclusiva di utilizzazione economica e la data del primo atto di utilizzazione di essi, senza alcuna esposizione del contenuto del software.

16
Non è necessaria, cioè, a far sorgere i diritti patrimoniali dell’autore.

17
Art. 171bis, l.633/1941. Sono previste la reclusione da tre mesi a tre anni, la multa da un milione a tre, per chi duplica abusivamente e a fini di lucro, o detiene, o vende, o importa programmi per elaboratore.

18
Pur essendo un aspetto rivoluzionario e molto democratico di Internet.

19
L’art.12 della l. 633/1941, dispone che l’autore “ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale e derivato”.

20
Cioè la C cerchiata, o “notice of copyright“.

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