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ONLUS

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"Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
, è questo il significato dell’acronimo, della sigla impiegata nel nostro ordinamento a partire dal 1997, quando con il Decreto Legislativo2 n.460 (del 14/11/1997), è stata istituita questa nuova figura3 che ha dato veste giuridica a molte organizzazioni private.
Ma esaminiamo le principali caratteristiche della ONLUS, precisando che ai sensi dell’art.10 del citato decreto, ogni associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato, con o senza personalità giuridica, può costituirsi o trasformarsi in ONLUS ponendo nel proprio
statuto4 alcune finalità richieste dalla legge.
Dunque, è sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; l’associazione, affinché possa qualificarsi come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale. E’ necessario partire da un Contratto di Associazione: se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario, e sono:
  • l’Atto Costitutivo
  • lo Statuto5
    Per le ONLUS è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dall’art.10 del decreto legislativo n. 460 del
    19976, tra cui alla lettera "i" troviamo "l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione o dell’acronimo ".
    L’associazione, diventando una ONLUS può approfittare di numerose facilitazioni di tipo
    economico e fiscale7, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia l’associazione deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari requisiti:
    L’attività istituzionale dell’associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
    1.
    assistenza sociale e socio-sanitaria;
    2.
    assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    3.
    beneficenza;
    4.
    istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    5.
    formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    6.
    sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    7.
    tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche;
    8.
    tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
    9.
    promozione della cultura e dell’arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    10.
    tutela dei diritti civili (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
    11.
    ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente8.
    L’associazione non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della tutela dell’ambiente oppure delle cose d’interesse artistico e storico devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività direttamente connesse non devono però prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
    Altre notizie e utili chiarimenti possono essere ritrovati sul sito del Ministero delle Finanze: http://www.finanze.it/internet/prodedit/notfisca/speciale/SOM_SD03.HTM .

  • Alberto Monari
    Se me lo dici me lo scordo,
    se me lo mostri me lo ricordo,
    se mi coinvolgi lo capisco
    Proverbio cinese

    Nell’immagine: Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato (1901),
    (olio su tela, 293×545 cm, Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna)

    1
    Molte informazioni ulteriori sull’argomento possono essere tratte dal sito: www.citinv.it/associazioni/FAQ, che a sua volta contiene molti Link.

    2
    E’ quel provvedimento "di natura legislativa" emanato dal Governo in esecuzione di una apposita legge delega approvata dal Parlamento, che definisce i "criteri direttivi", "i tempi" e "gli oggetti" a cui l’Esecutivo deve attenersi, Art.76 Costituzione.

    3
    DLgs 460/97 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e ONLUS
    Decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in particolare la "Sezione II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale", artt. dal 10 al 30.

    4
    Redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; La costituzione di un’associazione può avvenire anche in forma di accordo orale. Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l’iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.

    5
    Vedi, per un esempio, l’allegato "bozza Statuto ONLUS" curata da Davide Caocci.

    6
    Le ONLUS, pagano sempre 250.000 Lit per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo Per usufruire del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, l’associazione dovrà iscriversi all’anagrafe delle onlus, inviando (come piego raccomandato) alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione (scritta sull’apposito modulo) prevista dall’art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà ottenere dalla Direzione Regionale delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l’esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).

    7
    Qualche esempio: per le attività di pubblicità svolte a beneficio dell’associazione è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA. Le ONLUS possono accettare una donazione senza chiedere necessariamente il riconoscimento, permettendo tra l’altro al donante la detrazione dal reddito fino ad un importo di 4 milioni, purché il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale.
    Per quanto concerne la tenuta di scritture contabili, si consideri la ipotesi più limitata, quella per cui i proventi annuali complessivi della Organizzazione (istituzionali+connessi) non superano i 100 MLit e quelli delle attività connesse non superano i 30 MLit (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 Mlit (negli altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
  • per le attività istituzionali: redigendo solo un rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all’Ufficio del Registro
  • per le attività connesse: col metodo forfetario normale, con il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi.

  • 8
    Questo è l’elenco delle possibili attività istituzionali dell’Associazione. L’attività istituzionale è quindi lo scopo ideale dell’associazione. Esso, come si nota, deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un’attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell’associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc.; eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali (connesse) che l’associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.

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