Infatti se amate quelli che vi amano,
quale merito ne avete?".
Vangelo secondo Matteo (5, 44-46)
La rimessione, almeno nella formulazione dell’art.45 C.P.P. precedente la "riforma" di cui parlerò fra poco, non violava il principio della precostituzione per legge del giudice di cui all’art.257 della Costituzione, in quanto la norma indicava in modo sufficientemente preciso i casi nei quali può essere richiesta8 e indicava il criterio astratto e prefissato per individuare il nuovo giudice (con il rimando all’art.11 del Codice, indicato sopra).
In altre parole il Senatore ha rilevato che il Legislatore delegato (il Governo del 1988/89) non avrebbe rispettato la legge del Parlamento (indicante, come da me spiegato più volte, "principi e criteri direttivi") che gli affidava il compito di stendere tecnicamente il nuovo Codice, "dimenticandosi" di prevedere espressamente il legittimo sospetto come causa di rimessione del processo.
La Cassazione, sia detto per inciso, con la sentenza menzionata, si è direttamente rivolta alla Corte Costituzionale, a cui ha chiesto di dichiarare se l’art 45 del Codice fosse "fuori delega" (cioè incostituzionale) per il motivo poc’anzi esposto.
La Consulta 12ha risposto al quesito con una ordinanza del 18 novembre 2002, dichiarando la "inammissibilità" della questione proposta dalle Sezioni Unite della Cassazione13, perché "non sufficientemente motivata" (in pratica si è deciso di non decidere, ignorando anche la nuova legge in materia approvata qualche giorno fa, come ius superveniens14).
Per la verità alcuni giuristi15sono dell’opinione che il Codice di Procedura non abbia eliminato il riferimento al "legittimo sospetto", bensì lo abbia tradotto nella formula "pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo".
Semmai, quindi, è più esatto palare di "lacunosità" (o di insufficienza del criterio), da integrarsi ulteriormente in modo da escludere ogni discrezionalità da parte del giudice.
Dunque il 5 novembre 2002 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva (e con un iter parlamentare relativamente veloce) la Legge 7 novembre 2002, n.248 "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, pubblicata sulla GU n. 261 del 7-11-2002", per la quale molti già prevedono una impugnazione davanti alla Corte Costituzionale in tempi brevi.
La legge prevede la possibilità di richiedere, ed ottenere, la celebrazione del processo penale in altra sede giudiziaria, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di accertamento sul legittimo sospetto, ad opera della Corte di Cassazione.
In sintesi l‘art.45 viene, in pratica, modificato solo con l’inserimento del legittimo sospetto determinato da "gravi situazioni locali", come motivo di richiesta motivata per le Parti processuali (procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o imputato), senza specificarne il contenuto 16ed i contorni (legittimo sospetto di chi, su chi, di che cosa, per che cosa… del PM, della Corte, del Giudice..?). Tecnicamente potrebbe essere una norma difficilmente applicabile, o ritenuta da qualche giudice di merito incostituzionale per violazione del principio di legalità (art.2517 Cost.).
L’art.47 viene riscritto e, in particolare al 2°comma, prevede che il giudice sospenda18 obbligatoriamente il processo prima degli atti conclusivi e successiva sentenza, quando è informato del fatto che la Cassazione ritiene "non infondata" la richiesta, apprestandosi ad esaminarla; mentre se la richiesta viene riproposta dall’imputato solo per ritardare la conclusione del processo, essa provoca la sospensione del processo solo se è fondata su "elementi nuovi";
inoltre, il 3°comma dell’articolo 47, dichiara che la sospensione ha effetto fino all’ordinanza della Cassazione che rigetta19 la richiesta, dunque non è previsto un termine perentorio entro il quale il processo deve riprendere. Da questa visuale la legge potrebbe essere incostituzionale per violazione del principio della durata ragionevole del processo (art.111 Costituzione, 2° comma).
Il 4° comma inoltre, prescrive che in caso di sospensione del processo, rimanga sospeso il termine di prescrizione20 e i termini di "custodia cautelare"21, previsioni all’apparenza giustificate, ma portatrici di conseguenze non sempre piacevoli; infatti, l’esercizio della difesa, che, nella fattispecie, è costituita dalla richiesta sul legittimo sospetto, aggrava e appesantisce la posizione dell’imputato in carcere, dilatandone i tempi di reclusione, in forza del meccanismo della sospensione ope legis dei termini custodiali (più mi difendo più resto in carcere… la durata della misura custodiale è direttamente proporzionale alla intensità della mia difesa…!); dunque possibile violazione del principio del giusto processo, della sua ragionevole durata.
Ma quello che mi appare più pericoloso per la durata dei processi è il "sistema" previsto dall’art.49 del Codice, che prevede ora, al 1°comma, che la rimessione anche quando accolta (con successivo passaggio ad un secondo giudice) può sempre essere riproposta dall’imputato (per passare ad un terzo giudice…), o dal Pubblico Ministero per chiedere la revoca del provvedimento (e tornare di nuovo al primo).
La norma appare, formalmente, molto garantista ma mi chiedo quale ripercussioni potrà avere sul nostro sistema giudiziario penale, già particolarmente "ingolfato".
Questa trattazione, come è mia abitudine, ha cercato di prescindere il più possibile da valutazioni di carattere "politico", delle quali la stampa e gli altri mezzi d’informazione giornalistica si sono ampiamente occupati.
Quello che spero di avere trasmesso con chiarezza al lettore22 è che la così detta "Cirami" ha reintrodotto un principio in astratto giusto23 e di garanzia, ma con modalità tanto affrettate da provocarne una formulazione scorretta (al limite dell’incostituzionalità) in molte parti.
Ci si può ben domandare se ne valesse davvero la pena, per la Maggioranza, che ha dato di sé l’immagine di chi cambia le regole a gioco già iniziato e con l’obbiettivo di avvantaggiarsene.
Ma soprattutto per il nostro sistema giudiziario. Infatti, il testo approvato non sembra di facile applicazione, oltre che di facile attaccabilità alla Consulta; e poi il problema del "personale" che opera nel nostro sistema appare sempre più come non rinviabile. Sono gli uomini che rendono giustizia e nessuna norma, neanche la più perfetta, ci può assicurare un giudizio accettabile se chi lo emette non è all’altezza.
Per questo è importante intervenire sul reclutamento dei magistrati e, poi, sulla loro formazione. Non è possibile affidare compiti così delicati come quello di giudicare dei beni e della libertà dei cittadini a chi è stato selezionato con un concorso che può al massimo valutare la conoscenza scolastica dei principi del diritto: cioè solo la condizione necessaria, ma non sufficiente, per essere un buon magistrato.
atque humanarum rerum notitia,
iusti atque iniusti scientia"
24Ulpiano
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Mentre il 1° comma dell’Art.104 recita: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".
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Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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"Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori.
La legge processuale italiana2 prevede l’Istituto3 della "rimessione"4, per garantire l’indipendenza e l’imparzialità del Giudice5, attraverso il trasferimento del processo in una sede diversa da quella del giudice originariamente competente per territorio6.Quando il Senatore Melchiorre Cirami9 ha presentato la sua proposta di legge il 9 luglio scorso, ha motivato l’intenzione di modificare l’art.45 del Codice di Procedura Penale, appellandosi ad una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione10, secondo la quale: "i casi di rimessione del processo di cui all’articolo 45 del codice di procedura penale non sono corrispondenti né alle previsioni della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 8111, né ai nuovi principi di cui all’articolo 111 della Costituzione".
Alberto Monari
"Iurisprudentia est divinarum,
Nell’immagine: Milano, Palazzo di Giustiza, inaugurazione dell’anno giudiziario. Foto di Alessandro Tosatto © Contrasto
Contenuta nel Codice di Procedura Penale, promulgato con D.P.R. 22 settembre 1988, n.447, "Approvazione del codice di procedura penale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 ottobre 1988 n.250, Supplemento ordinario n.1.
Cfr. D. Siracusano- A. Galati- G. Tranchina- E.Zappalà "Diritto Processuale Penale, volume primo, Seconda edizione Giuffré ed. 1996, pag.74 e ss.
Parte Prima, Libro Primo Soggetti, Titolo I Giudice, CapoVIII Rimessione del processo, artt. 45-49.
L’imparzialità del magistrato giudicante (come è noto nel nuovo sistema delineato dal C.P.P. il Pubblico Ministero ha assunto il ruolo di "parte processuale", che sostiene l’accusa in contrapposizione alla difesa), è assicurata dalla Costituzione mediante il 2° comma dell’art.101: "I giudici sono soggetti soltanto alla legge", e con maggiore forza dall’articolo 111 (recentemente integrato dalle disposizioni sul c.d. "giusto processo") che recita al 2° comma "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
Precisamente, la competenza a conoscere quel processo viene attribuita al giudice egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello più vicino (art.11 C.P.P.)
1°comma "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
Art.45 C.P.P. "…quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,…".
Del gruppo parlamentare UDC, nato il 31 agosto 1943 a Raffadali (Agrigento), di professione Magistrato (dal sito internet del Senato, www.senato.it ).
Sentenza delle Sezioni Unite (la composizione della Corte incaricata di risolvere le questioni di diritto di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, art.610, 2°comma CPP) n. 18 del 29 maggio 2002.
L’articolo 2, comma 1, numero 17, della citata legge delega testualmente recita «previsione della rimessione, anche su richiesta dell’imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento». (dalla Relazione alla Presidenza del Senato della Repubblica del Sen.Cirami, del 9/07/2002).
Come noto, è il nome del Palazzo che ospita la Corte Costituzionale a Roma.
Alla Cassazione si erano rivolti i difensori di Cesare Previti e Silvio Berlusconi, i quali, nell’ambito del processo "Toghe sporche" davanti al Tribunale di Milano, mirano a "rimettere" quel processo ad altra sede.
Molti commentatori hanno parlato di "uno schiaffo giuridico" della Corte Costituzionale nei confronti della Cassazione, e c’è chi ha interpretato questo "silenzio" della Consulta come "carico di significato").
Fra tutti emerge Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte Costituzionale, già Ministro della Giustizia, docente di Procedura Penale, in "Cirami, riforma da meditare", ne "Il sole 24 ore" del 7/09/2002, pag.8.
Durante i lavori parlamentari, in particolare alla Camera nel mese di settembre, era emersa una definizione (poi abbandonata) che poteva essere utilizzata per superare molti dubbi sulla indeterminatezza del L.S.: nella proposta si faceva riferimento a "situazioni ambientali attuali, gravi e concrete capaci di menomare l’imparzialità e la serenità funzionale del giudice e tali da compromettere la corretta amministrazione della giustizia", anche se personalmente ritengo che questa definizione avrebbe comunque richiesto al Giudice una notevole attività interpretativa…
Art. 25 Costituzione
La sospensione è l’arresto temporaneo dello svolgimento del processo, disposto dal giudice quando si verificano determinati eventi stabiliti dalla legge. Il processo riprende quando scade il termine fissato dal giudice o dalla legge o quando cessa il motivo che l’ha determinata.
Risulta chiaro che se la richiesta viene accolta il processo continua davanti ad altro giudice, ma quello che rileva qui è che potrebbero, in teoria, passare mesi o anni per la pronuncia della Cassazione.
La prescrizione costituisce una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso, essa può estinguere il reato (in questo caso presuppone che non sia intervenuta nessuna sentenza passata in giudicato) o soltanto la pena.
La custodia cautelare (il carcere scontato prima della sentenza definitiva) è sottoposta a termini (art.303 C.P.P.) della durata proporzionale alla gravità del reato, alla scadenza dei quali la misura perde efficacia.
Soprattutto a quello che ha avuto la pazienza di affrontare anche le illustrazioni più tecniche, necessarie alla completezza del discorso dell’argomento, ma di non facile immediata evidenza.
Non solo già presente nel codice previgente, ma anche auspicato dalla Legge delega, come indicato all’inizio.
"La Giurisprudenza è un concetto fra il divino e l’umano, la cognizione del giusto e dell’ingiusto", frase tratta dal Digesto iscritta sulla facciata del Palazzo di Giustizia di Milano.