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Il Parlamento Europeo

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Il Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo1 (che si è dato questa denominazione, nella seduta del 30/03/1962, mutandola da “Assemblea Parlamentare europea”) è composto di “rappresentanti2 dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità”.

È da notare la portata innovativa di una tale istituzione, nell’ambito di una organizzazione Internazionale, quale è la Comunità europea 3 . Infatti, per tradizione, gli Organi delle O.I. rappresentano i Governi degli stati che ne fanno parte, o per tutelare i propri interessi4 particolari (è questo il ruolo del Consiglio dei Ministri, oppure per perseguire l’interesse unitario dell’organizzazione (compito della Commissione).

I singoli Stati Nazionali, membri della Comunità. mantengono ancora, saldamente, le redini del processo di integrazione comunitaria, attraverso il controllo dell’istituzione Consiglio dei Ministri5, che è la reale detentrice del potere decisionale, a scapito del Parlamento, unico soggetto legittimato, con il loro voto, dai cittadini europei6, ad assumere decisioni direttamente efficaci7 nei loro confronti. La presenza di questo organo nella struttura della Comunità si spiega allora, solo sulla base della vocazione federalista della C.E., idea ben presente nella mente degli originari Fondatori e Fautori8 della Comunità, che vedevano l’Unione economica (obiettivo Principale dei Trattati di Roma9) come primo passo verso la creazione degli Stati Uniti d’Europa.

Il timore di scomparire, da parte degli Stati nazionali, ha però ostacolato notevolmente questo processo, impedendo al Parlamento Europeo di ergersi ad Assemblea Costituente della nuova grande Unione.

Nel corso degli anni, comunque, gli Stati avvertendo come irreversibile il fenomeno comunitario, hanno fatto diverse concessioni al P.E., i cui poteri ed immagine si è rafforzata agli occhi dell’opinione pubblica intra ed extra comunitaria.

Innanzitutto, per effetto della decisione del Consiglio n.787 (20/09/1976), i membri del P.E. vengono eletti a suffragio universale diretto, per un periodo di 5 anni:

essi non possono essere vincolati da istruzioni né sottostare a mandato imperativo (la prima elezione con tale metodo è avvenuta nel giugno 1979).

In precedenza, erano i Parlamenti nazionali ad inviare propri membri come delegati.

La procedura elettorale resta ancora diversa tra Stato e Stato (in Italia vige un sistema “proporzionale”). È da notare che la legge 24/01/1979 n.18 (che disciplina l’elezione) ha introdotto la possibilità per i cittadini Italiani di votare, se residenti in altri Paesi della Comunità, nei Paesi di residenza presso i consolati e Ambasciate. L’accordo per varare una procedura di voto uniforme dovrebbe nascere, come ogni decisione importante, in seno al Consiglio, ma in questi anni è rispuntato il timore che un Parlamento eletto con lo stesso metodo, nello stesso giorno, con alleanze di Partiti che passino le frontiere, sarebbe troppo forte di fronte alla volontà dei governi di mantenere i loro poteri sovrani.

Anche in questo, ci si trova evidentemente in mezzo ad un guado:

da una parte si dovrebbe/vorrebbe realizzare quel federalismo10 latente alla natura stessa della Comunità, dall’altra riaffiorano quelle gelosie per la conservazione di alcune prerogative statuali, da parte di alcuni Stati soprattutto (es. Gran Bretagna, Danimarca).

Il numero dei componenti è andato sempre crescendo, per l’adesione di nuovi Stati, fino a giungere agli attuali 626 membri con l’entrata11 dal 1/01/1995 di Austria, Svezia e Finlandia. Il numero dei seggi, spettanti ad ogni Stato, è fissato dal Trattato in base ad un criterio che tiene conto della popolazione. Vi sono quattro Stati “grandi” (Italia, Francia, Regno Unito, Germania) che eleggono ciascuno12  87 parlamentari, la Spagna 64, l’Olanda 31, Belgio, Grecia e Portogallo 25, Svezia 22, Austria 21, Danimarca e Finlandia 16, Irlanda 15, Lussemburgo 6.

Il P.E. si organizza al proprio interno non secondo la nazionalità, ma secondo gruppi omogenei che condividono la stessa ideologia politica (socialista, democratico-cristiano, destra europea etc.). I Parlamentari europei si suddividono in Commissioni competenti per le diverse materie attribuite alla Direzioni Generali della Commissione13 .

Il P.E. elegge al suo interno un Presidente e dei Vice-Presidenti che formano l’Ufficio di Presidenza. Questo nomina un Segretario Generale (l’italiano Enrico Vinci), con compiti di assistenza all’attività parlamentare.

Il P.E. tiene una “sessione” (periodo continuativo di sedute) annuale14, che inizia ai primi di marzo e dura l’intero anno fino al febbraio successivo.

Il Trattato non indica la sede delle sedute. Di recente questa questione ha visto una controversia tra Francia (che ospita a Strasburgo la sede storica del P.E.), Lussemburgo (ove erano solite riunirsi le commissioni) e Belgio (a Bruxelles, dove è stata recentemente inaugurata un’aula, ha sede la Commissione e il Consiglio), Paesi che rivendicavano l’ospitalità della importante istituzione Comunitaria. Alla fine ha deciso lo stesso Parlamento, di tenere sedute anche a Bruxelles, per maggiore vicinanza con le altre Istituzioni.

È innegabile, allo stato attuale, che il ruolo15 del P.E. si sia consolidato negli ultimi decenni.

Anche se non può essere ancora definito il “legislatore della Comunità” (in quanto è sfornito delle attribuzioni peculiari di ogni Parlamento nazionale), si è fatto, comunque, portatore effettivo di interessi della stessa.

Molti esperti sono convinti che il futuro, naturale progresso della Comunità Europea sarà la nascita dello Stato federale Europeo in cui il Parlamento sarà e dovrà essere, organo fondamentale.

Alberto Monari


[1] Da: Ugo Draetta “Elementi di diritto Comunitario, parte istituzionale, Giuffrè editore Milano, ristampa emendata, 1994, pp.75 e ss.

[2] Art.137 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, firmato a Roma il 25/03/1957 tra i Governi di Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda (i 6 Paesi fondatori). Vedi inoltre sul tema, rubrica Diritto, Kult n.5, febbraio 1995.

[3] Le O.I. sono Associazioni di Stati dotate di personalità giuridica internazionale, che perseguono un interesse comune per mezzo di organi specifici. Le O.I hanno natura convenzionale in quanto la loro creazione è prevista da una Convenzione o Accordo (Trattato istitutivo).

[4] Vedi artt.146 e 155 del trattato C.E., da “Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità europea” a cura di F.Pocar, M.Tamburini, ed.Giuffrè Milano, 1994.

[5] Il Consiglio dei Ministri, ora denominato semplicemente Consiglio della Comunità Europea, è formato da un “rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale”. L’organo non è permanente e riunisce i diversi Ministri, volta per volta, competenti nella materia all’ordine del Giorno (es.: sanità, trasporti, agricoltura ecc.).

[6] L’art.8 e ss. del Trattato C.E., così come modificati dal Trattato di Maastricht (1992), creano la “cittadinanza europea” attribuita a tutti i cittadini degli Stati membri, con diritto di voto e di essere eletto nelle elezioni comunali dello Stato di residenza (anche se diverso dallo stato di nazionalità) e diritto di essere protetto dalle autorità diplomatiche e consolari di un Paese membro diverso dal proprio, in territorio extracomunitario.

[7] L’efficacia diretta e la diretta applicabilità delle principali norme comunitarie sono la caratteristica più innovativa dei regolamenti, direttive, decisioni degli organi C.E. È raro, infatti, che norme provenienti da istituzioni internazionali extrastatuali, attribuiscano diritti e facciano sorgere obblighi nei confronti dei singoli soggetti privati, e non solo degli Stati, soggetti di Diritto Internazionale.

[8] I tre Padri Fondatori dell’Idea di Europa furono: Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, Karl Adenauer, Cancelliere della Germania Federale, Alcide DeGasperi, Presidente del Consiglio Italiano.

[9] Nel marzo del 1957 furono firmati a Roma il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM). A Parigi nel 1951, era stata creata la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).

[10] Si ha quando il territorio statale è diviso in circoscrizioni con larghi margini di autonomia, denominate “Stati federati”. Tali S.F. conservano una parte della propria sovranità, limitata da quella dello Stato Centrale.

[11] Vedi Kult, febbraio 1995, rubrica Diritto.

[12] La Germania, a seguito della riunificazione tra Repubblica Federale e Repubblica Democratica, ha visto accrescere il numero dei suoi parlamentari da 87 a 99.

[13] La Commissione C.E. è l’organo esecutivo, di controllo e di proposta delle Comunità. I 20 membri che la compongono non vi siedono in rappresentanza dei Governi ma a titolo personale. Essi sono nominati di comune accordo dagli Stati membri sulla base della loro competenza e indipendenza. Ogni Commissario è preposto ad una o più delle 23 Direzioni Generali che si occupano delle diverse materie di pertinenza della Comunità (esse sono una sorta di Ministeri a livello europeo). Art.157,158 T.C.E.

[14] Art.139 T.C.E., in opera cit. supra.

[15] Oggi il P.E. è quello che approva formalmente il Bilancio della Comunità, esso deve essere d’accordo sulla nomina del Presidente e dei membri della Commissione, partecipa (attraverso complicate procedure) alla formazione delle principali leggi comunitarie. L’art.1389D del trattato, attribuisce inoltre, ai cittadini comunitari il diritto di petizione. Ogni persona fisica o Giuridica può inoltrare, cioè, al P.E. una interrogazione scritta, per fare una richiesta o per segnalare un caso di cattiva amministrazione da parte della Comunità. Un apposito comitato parlamentare decide le contromisure necessarie.

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