Il cittadino e le libertà: la libertà di riunione
e la libertà di associazione
Gli articoli 17 e 18 della Costituzione delle Repubblica Italiana sanciscono i diritti di libertà di riunione 1 e di associazione 2 .
È interessante 3 notare come questi diritti si riferiscano ai soli cittadini a differenza di altre libertà 4 per le quali la Costituzione, non facendo distinzione fra cittadini e stranieri, garantisce la stessa tutela ad entrambe le categorie.
Questa differenza è spiegabile abbastanza facilmente con il fatto che chi non è cittadino soffre, per questa sola condizione, di limitazioni ad opera della autorità.
La libertà di riunione consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito ad un preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce (politiche, ricreative, religiose, etc.). Questa libertà si pone come “libertà del singolo” ma appare evidente che non è possibile esercitarla se non congiuntamente ad altri soggetti, spesso costituisce lo strumento attraverso cui i gruppi e le formazioni sociali perseguono i propri fini.
Le riunioni possono assumere forme diverse, ad esempio:
· Assembramenti: sono riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa ed imprevista;
· Dimostrazioni: sono riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici.
Le riunioni, poi, a seconda del luogo in cui si svolgono si distinguono in:
1. Private: sono quelle che si svolgono in luoghi privati;
2. Aperte al pubblico: sono quelle che si svolgono in luoghi privati, ma nei quali l’accesso può essere consentito a determinate condizioni (es. l’acquisto del biglietto per l’ingresso in un cinema;
3. Pubbliche: sono quelle che si svolgono in luoghi pubblici ai quali tutti possono liberamente accedere (es. piazze, strade).
Il diritto di riunione è sottoposto dallo stesso articolo 17, a determinati limiti: un primo limite è riferibile a tutte le riunioni, consiste nel fatto che esse devono svolgersi in forma pacifica e senza armi. La polizia può intervenire per sciogliere qualsiasi riunione che non sia pacifica o i cui partecipanti siano armati; per le riunioni pubbliche, anche se non è richiesta alcuna autorizzazione, deve essere dato preavviso alle autorità di polizia affinché possano, preventivamente o contemporaneamente, intervenire per tutelare la pubblica incolumità, eventualmente anche vietando la riunione stessa, anche se tale divieto deve essere giustificato da comprovati motivi di sicurezza; per le riunioni private o in luoghi aperti al pubblico 5 non occorre nemmeno il preavviso.
Il preavviso (da non confondersi con la richiesta di autorizzazione, che presuppone un atto di assenso dell’autorità di Pubblica Sicurezza), è da considerarsi un obbligo che fa carico sui promotori delle sole riunioni pubbliche 6 .
La libertà di associazione, invece, si differenzia dalla semplice riunione in quanto è caratterizzata da una stabile organizzazione, dalla esistenza di un vincolo permanente tra gli associati, dalla esistenza di uno scopo da perseguire (politico, religioso, culturale, etc.).
La libertà di associazione è, come quella di riunione, una libertà strumentale. La Costituzione, infatti, garantisce la libertà di associazione poiché, considera quest’ultima come una libertà indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese (art.2 Costituzione).
Inoltre, dopo aver garantito la libertà di associazione in linea generale nell’art.18, riconosce in particolare la libertà di associarsi in campo politico (art.49 Cost. 7 ), in quello sindacale (art.39 Cost. 8 ), e in quello religioso (art.19 Cost. 9 ).
La libertà di associazione si specifica nella libertà di costituire un’associazione, oppure nella libertà di aderire o non aderire ad una associazione, ovvero nella libertà di recedere da una associazione.
Alla libertà di associazione si collega la libertà nella associazione, cioè la sfera delle libertà individuali che l’associato deve conservare anche all’interno della struttura associativa e che la Repubblica deve garantire al singolo, allorquando l’associazione diventa troppo oppressiva, mette a repentaglio lo sviluppo della personalità del singolo.
L’articolo 18, in ossequio al fondamentale principio del pluralismo, garantisce, altresì, la libertà delle associazioni, nel senso che tutela la libertà di dar vita ad una pluralità di associazioni, anche se perseguono lo stesso fine.
La Costituzione e le leggi ordinarie, pongono ben precisi limiti a tale diritto, per la tutela della generale libertà dei cittadini e della esistenza e buon funzionamento delle istituzioni democratiche.
Dunque, sono vietate le associazioni che la legge penale vieta 10 espressamente, le associazioni segrete, le associazioni a carattere militare.
La proibizione delle associazioni segrete deriva dal fatto che esse, in un regime democratico che garantisce la libertà di associazione, non possono che perseguire finalità illecite 11 .
La proibizione delle associazioni militari scaturisce dalla considerazione che in un regime democratico, i fini politici vanno perseguiti attraverso il pacifico e civile scambio di idee, senza ricorrere alle armi, alla violenza e a gerarchie di tipo militare 12 .
Alberto Monari
[1] Art.17: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, no è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico devono essere date preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
[2] Art.18: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
[3] Fonte: “Interpretazione Costituzionale” Giorgio Berti, CEDAM, Padova, 1990, seconda edizione pp.430 SS.
[4] Ad esempio confronta l’art.19 Costa. “libertà di culto”, art.21 “Libertà di manifestazione del pensiero”, art.24 “Libertà di agire in giudizio”, caratterizzati dalla formula “Tutti hanno diritto …”
[5] Il luogo aperto al pubblico è il luogo privato destinato ad accogliere il pubblico, cioè ad accogliere persone che vi entrino spontaneamente. Spesso i cinema e teatri, ad esempio, sono adibiti a riunioni pubbliche; essi sono appunto luoghi aperti al pubblico, per i quali non occorre dare un preavviso.
[6] La Corte Costituzionale ha ritenuto che il preavviso non è condizione di legittimità della riunione, ma un onere giuridicamente sanzionabile a carico dei soli promotori. Dunque, non è sufficiente la mancanza di preavviso per procedere allo scioglimento della riunione, in assenza di motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
[7] Art.49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
[8] Art.39, comma 1°: “L’organizzazione sindacale è libera”.
[9] Art.19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
[10] Codice Penale: Art.270 Associazioni Sovversive, art.271 Associazioni Antinazionali, art.305 Cospirazione politica associazione, art.306 Banda Armata, art.416 Associazione per delinquere, art.416bis Associazione di tipo mafioso, etc.
[11] Vedi legge 25 gennaio 1982 n. 17. Norme di attuazione dell’art.18 Cost. in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata “Loggia P2”, in “Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale” di Bassani, Italia, Traverso, Giuffrè, Milano, 1994.
[12] Vedi Decreto Legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, “Divieto di associazioni di carattere militare”, in testo citato in nota precedente.