Il cittadino e le libertà: la libertà di stampa
La libertà di manifestazione del pensiero1, che costituisce uno dei pilastri di ogni ordinamento democratico, è prevista nell’art.21 della Costituzione2 che garantisce ad ogni soggetto la facoltà di esteriorizzare “…il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”3.
Tale libertà viene concretamente esercitata attraverso una pluralità di mezzi tra i quali: la stampa, la telediffusione, la radio diffusione, la pubblica affissione, gli spettacoli pubblici, etc. L’impiego di questi mezzi concreta quel particolare aspetto del diritto sancito dall’art.21, denominato “libertà di informazione”4.
In particolare, volendosi soffermare sul mezzo stampa, l’art. 21 Cost. nei capoversi successivi al primo, sancisce i seguenti principi5:
· Esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva (infatti, chi intende pubblicare un libro o uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo per poterlo diffondere-art.21, comma 2°);
· Esclusione di ogni forma di censura successiva alla redazione dello stampato, ma antecedente alla sua pubblicazione (art.21, comma2°);
· Disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro dello stampato (questa misura repressiva posta in essere per impedirne la diffusione, dunque, deve seguire particolari procedure a garanzia della libertà di stampa6;
· possibilità di stabilire con legge, dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica (Art.21, comma 5°);·
Previsione delle facoltà dl legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon costume (art. 21, ultimo comma).
Attualmente, abolita l’autorizzazione per la pubblicazione di stampati, è stato adottato un sistema di registrazione dei periodici presso la Cancelleria del Tribunale, nel cui circondario7 deve avvenire la pubblicazione.
Questa registrazione non incide comunque sulla libertà di stampa, in quanto costituisce un atto dovuto che non implica alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale. Lo scopo della registrazione, infatti è solo quello di consentire l’identificazione dei responsabili della Testata nel caso in cui siano commessi dei reati attraverso lo stampato.
La legge sulla Stampa n.47 del 8 febbraio 1948 prevede il divieto della stampa anonima in quanto essa si pone in contrasto con i principi e le libertà Costituzionali, essendo finalizzata ad occultare la responsabilità relativa ad eventuali illeciti penali in essa contenuti.
Per questo motivo tutte le pubblicazioni devono riportare le generalità ed il domicilio dello stampatore e dell’editore8. Il codice penale9 si occupa dei reati a mezzo stampa negli art.57 e 58 bis, così come modificati della legge 4 marzo 1958 n.127.
Nel vecchio testo, gli art.57 e 58 prevedevano una responsabilità oggettiva del Direttore o del Redattore (vice-direttore) responsabile, in caso di stampa periodica per reati commessi a mezzo stampa. Di questi reati, i soggetti sopra indicati rispondevano per il solo fatto di rivestire quella qualifica e, quindi, a prescindere dalla loro effettiva volontà, sia colposa (negligente, imprudente o imperita) che dolosa (secondo l’intenzione).
Con la riforma della legge n.127/1958 il testo dell’art.57 è stato così riformulato: “…Il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa se un reato è connesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.
L’elemento della colpa10, dunque, deve sussistere nell’azione od omissione del responsabile dello stampato, che sarà chiamato a rispondere penalmente anche nel caso si tratti di pubblicazione non periodica (art.57 bis, c.p.).
La Responsabilità oggettiva, principio secondo il quale i reati si imputano agli individui a prescindere dall’elemento psicologico che guida la loro volontà, è un concetto assolutamente estraneo alla nostra civiltà giuridica11.
Pur presentando una notevole ampiezza, la libertà di stampa incontra specifici limiti fissati non solo nel già citato art.21 Cost., ma desumibili anche da altre norme costituzionali a tutela di determinati diritti, che possono venire in conflitto con le concrete modalità di esercizio della libertà stessa. Occorre, infatti, tutelare la riservatezza e l’onorabilità della persona in base agli art.2 e 3 Cost., tenendo sempre presenti i quali, il diritto di libera stampa deve essere esercitato in modo tale da non ledere la dignità, l’onore, la privacy altrui. Il rispetto della persona è, infatti, tutelato da quelle norme penali che puniscono i reati di diffamazione, ingiuria, oltraggio12.
Occorre, inoltre, garantire il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, quindi per proteggere la reputazione degli imputati, è vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti (es. l’invio di informazioni di garanzia), si tratta del cosiddetto segreto giudiziario.
L’art.12 della legge n.801 del 24/10/1977, prescrive che siano coperti dal segreto di Stato atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione potrebbe recar danno alla sicurezza dello Stato democratico. Il segreto di stato può essere imposto a tutela di interessi militari diplomatici o di sicurezza pubblica.
Infine, come ha affermato la sentenza 4 maggio 1970 n.65 della Corte Costituzionale13, l’apologia di reato14 non costituisce “manifestazione del pensiero”, ma rappresenta solo un comportamento idoneo a provocare delitti e pertanto no è ammissibile nel nostro ordinamento.
Può essere interessante segnalare il contenuto dell’articolo 1 della più volte citata legge 8 febbraio 1948 n.47 recante Disposizioni sulla stampa”, articolo che è rubricato “Definizione di stampa o stampato”: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico – chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Alberto Monari
[1] Fonte: Vittorio Angiolini “Riserva di Giurisdizione e libertà Costituzionali” ed. CEDAM, Padova, 1992.
[2] La LEX SUPREMA che “costituisce” lo Stato, fu firmata a Roma il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Entrò in vigore il 1°gennaio 1948.
[3] Art.21, comma 1-Costituzione
[4] Il principio di libertà di informazione deve, inoltre, considerarsi giuridicamente vigente in Italia per effetto dell’art19 della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (Assemblea Generale ONU, 10/12/1948, ratificata dall’Italia), nel quale si riconosce ad ogni individuo il diritto di ricercare informazioni e notizie servendosi di qualsiasi mezzo, anche oltrepassando le frontiere nazionali.
[5] Fonte: Giorgio Berti “Interpretazione Costituzionale”, seconda edizione, ed. CEDAM, Padova, 1990.
[6] Art.21, Costituzione comma 3° e 4°: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l’individuazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della Stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre le ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto”.
[7] Il territorio nazionale è suddiviso in varie unità, la cui estensione corrisponde ai diversi tipi di uffici giudiziari posti a capo delle stesse.
Le Preture sono preposte ai circondari, come i Tribunali (i circondari corrispondono pressappoco alle Province), le Corti di Appello sono preposte alle Circoscrizioni (corrispondenti alle Regioni).
La Corte Suprema di Cassazione è unica per l’intera nazione, e ha sede in Roma.
[8] Art.2: “Indicazioni obbligatorie sugli stampati”
Art.3: “Direttore responsabile”
Art.5: “Registrazione”
Legge 8/02/1948 n.47 Disposizioni sulla stampa, da “Codice penale e norme complementari” sesta edizione, Giuffré, Milano, 1992.
[9] Fonte: G.Fiandaca, E.Musco “Diritto penale” parte generale, seconda edizione, ed. Zanichelli, Bologna, 1992
[10] Art.43 C.P.: “… il delitto… è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente…”
[11] In particolare l’art.27 della nostra Costituzione, al primo comma, stabilisce: “La responsabilità penale è personale”.
[12] Diffamazione, art.595 C.P.: consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente (in particolare art.596 bis “Diffamazione col mezzo della stampa”).
Ingiuria, art.594 C.P.: consiste nel fatto di chi offende l’onore o il decoro di una persona presente.
Oltraggio a pubblico ufficiale: art.341 C.P.
Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario: art.342 C.P.
[13] È un organo costituzionale, introdotto ex novo nell’organizzazione statale italiana dalla Costituzione repubblicana (1948). Composta da 15 giudici, ha il compito di valutare le singole leggi ordinarie, dal punto di vista della loro conformità con la Costituzione.
[14] Apologia di delitti: art.414 comma 3, C.P. Commette tale reato chiunque pubblicamente fa apologia di uno o più delitti. Fare apologia significa esprimere un giudizio positivo di valore rispetto a un comportamento che la legge prevede come delitto La pubblicità (che può, dunque, avvenire anche a mezzo stampa) costituisce elemento essenziale del reato.