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Diritto d’autore

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le novità sul “diritto di seguito” e la S.I.A.E…[1]

Si presentano sul piano normativo con puntuale periodicità, a riprova non solo della necessità di adeguare la legislazione italiana all’ordinamento comunitario costantemente in divenire[2], ma anche di un approccio, non sempre lucido e improntato all’innovazione, del nostro legislatore in una materia fondamentale per la società dell’informazione in cui viviamo.
Innanzitutto voglio segnalare la piena entrata in vigore delle norme[3] che modificano il Regolamento di attuazione della Legge sul Diritto d’Autore[4], riguardanti il “Diritto di seguito” e le modalità di dichiarazione e versamento dei compensi.
Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima[5]. Infatti con la Legge comunitaria 2001[6], il Governo era stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE[7] sul “diritto di seguito”. Ciò è avvenuto con il DLgs n.118 del 13/2/2006[8], che prevede il compenso sia a carico del venditore, dovuto per tutte le vendite di opere[9] successive alla prima cui partecipi, come cedente, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita. La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente, mentre già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto di seguito è stato introdotto[10].
In particolare l’art. 2 del nuovo Regolamento citato inizialmente, stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti interessati, presentano alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) la dichiarazione contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta (e, se conosciuto, anche il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, (ove identificabile), il genere artistico a cui appartiene l’opera (come pittura, scultura, disegno, stampa), nonché, (qualora indicati nell’esemplare dell’opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell’opera[11] e la data di creazione[12].
La SIAE, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione e avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente Nazionale di previdenza e Assistenza per i Pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori ed il relativo domicilio, ove conosciuti.
Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita, e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. Decorso il termine di 60 giorni (stabilito per la segnalazione di errori materiali od omissioni), la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti.
Dunque anche questo aspetto della disciplina del Diritto d’autore evidenzia il ruolo fondamentale nel nostro sistema della Società Italiana degli Autori ed Editori, agevole introduzione al secondo argomento che vorrei affrontare, almeno in parte correlato, in quanto relativo alla natura stessa di questo ente[13]. Infatti, tra le numerose leggi approvate, dimostrazione dell’approccio di cui si parlava all’inizio, si segnala la legge 9 gennaio 2008 n.2[14], definita come “un esempio di come non dovrebbe essere portata avanti la riforma del diritto d’autore…”.
Essa si compone di due articoli: il primo trasforma la SIAE da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato (“ente pubblico economico”), con effetti sostanzialmente immutati per autori e pubblico, pur considerando anche la “competenza giurisdizionale” sugli atti dell’Ente, prima della magistratura amministrativa (i T.A.R. in primo grado, organi leggermente più rapidi), ora della magistratura ordinaria (gli “ingolfatissimi” Tribunali civili).
Ma la vera trasformazione che si chiede da più parti riguarda la fine del monopolio SIAE (e dell’IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) nella gestione/tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi[15].
Di segno diverso il secondo articolo della nuova legge, che a prima vista potrebbe indicare un superamento dei limiti che impediscono la libera circolazione della conoscenza, ma che di fatto introduce nuovi, pesanti interrogativi sugli ostacoli a cui potrebbe essere sottoposta.
All’articolo 70 della LDA viene aggiunto un comma che dice: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, “a titolo gratuito”, di immagini e musiche “a bassa risoluzione o degradate”, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo “non sia a scopo di lucro”. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, “sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico” di cui al presente comma».
Ma cosa significa “bassa risoluzione”? Nella pubblicazione di un’immagine sul web la risoluzione determina le dimensioni dell’immagine stessa in relazione alla risoluzione dello schermo, quindi l’espressione potrebbe essere interpretata nel senso “si possono pubblicare solo immagini piccole”. Per quanto riguarda i suoni, “bassa risoluzione” può significare una minore “frequenza di campionamento”. Ancora: che vuol dire l’aggettivo “degradate”? Immagini sfocate? Suoni distorti o con un forte rumore di fondo? Si attende con curiosità il previsto ulteriore decreto “attuativo”, per capire come sarà risolta la questione.
Ma l’aspetto più preoccupante è che questi usi sono liberi solo “a scopi scientifici o didattici”, e non (come sarebbe logico) per “qualsiasi scopo divulgativo non a fini di lucro”, come per le enciclopedie on-line o per le “riviste amatoriali”.
Il principio, di buon senso, dovrebbe essere che tutto ciò che è disponibile gratis al pubblico dovrebbe “poter essere riprodotto gratis”, alla sola condizione che la riproduzione non abbia fini di lucro. Invece oggi la tendenza è a vietare tutto e ad assoggettare a adempimenti o divieti, qualsiasi uso di testi, immagini o suoni. Tendenza che contraddice la filosofia del web e le possibilità stesse della sua crescita.
In definitiva, se in tutto questo c’è qualcosa di “degradato” è proprio la norma in questione, che riflette l’ormai insostenibile degrado della nostra produzione legislativa.

 
L’arte di uno scrittore consiste nel sapere
cosa cancellare
Stevenson


[1] L’immagine è tratta dal sito istituzionale della S.I.A.E. (www.siae.it) , nella cui biblioteca giuridica è possibile visualizzare e scaricare tutti i testi delle norme richiamate.
 
[2] Fenomeno di per se sempre auspicabile, soprattutto per l’ordinamento del nostro paese, in perenne affanno nell’adeguarsi alle norme comunitarie, le uniche in grado di assicurare quella indispensabile omogeneità di disciplina almeno a livello continentale.
 
[3] Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007, Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 19/02/2008 (in vigore dal 5 marzo 2008), “Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
 
[4] La ben nota legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
 
[5] Cfr. Dossier del 21/02/08 in “Governo informa” (www.governo.it) .
 
[6] Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea”.
 
[7] Il provvedimento è teso ad eliminare disparità di trattamento e fenomeni di inquinamento della concorrenza nel mercato delle opere d’arte attraverso un’omogeneizzazione della disciplina nei singoli Stati dell’Unione Europea.
 
[8] “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale” pubblicato nella Gazz. Uff. 25/3/2006, n. 71  e in vigore dal 9/4/2006.
 
[9] In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
 
[10] Vedi scheda informativa (con strumento on-line per il calcolo del compenso), sul sito www.siae.it. Infatti l’ulteriore recente legge n. 34 del 25 febbraio 2008, “Comunitaria 2007” (Gazz.Uff., supplemento ordinario, n. 56 del 6 marzo 2008), ha ulteriormente modificato la legge sul diritto d’autore, fissando una diversa modalità di computo del diritto di seguito. La nuova normativa è applicabile alle vendite effettuate dopo il 21 marzo 2008, mentre per le vendite effettuate in data anteriore resta valida la precedente.
 
[11] Se  l’opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le misure dell’esemplare  dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.
 
[12] La  dichiarazione  può essere redatta anche  per  via  telematica secondo il modello che sarà predisposto dalla SIAE. Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato, e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la  dichiarazione  deve anche indicare  se l’opera abbia o no segni  distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
[13] Cfr. “Una norma “degradata” nella forma e nella sostanza” di Manlio Cammarata, Interlex, 7/01/2008, www.interlex.it
 
[14] “Disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori”, pubblicata in Gazz. Uff. n.21 del 25/01/2008.
 
[15] “Sul punto c’è, per esempio, il disegno di legge S610 (Asciutti), nella cui relazione si legge:
…l’attribuzione di un vero e proprio monopolio legale (in alcuni casi anche nei confronti di soggetti non associati) viola la libertà (anche costituzionalmente garantita) dei singoli autori ed editori di associarsi; restringe ingiustificatamente l’iniziativa economica di terzi soggetti che potrebbero entrare sul mercato; impedisce l’accesso di soggetti operanti su mercati internazionali (ad esempio, le aziende con sedi in più Stati) di accedere a contratti estesi a territori più ampi di quelli strettamente nazionali; falsa la concorrenza per quanto concerne l’attività di intermediazione né la situazione di monopolio legale appare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, che anzi, proprio per la peculiare natura economica del settore dovrebbe essere soggetta a tutti quei criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e libero mercato può garantire”. Citazione contenuta in op. cit. in nota n.13.
 

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