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Ancora sulla necessaria riforma del Diritto Internazionale Pubblico: soggetti, atti e fatti, governance

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«Alleanza (s.f.). Nel diritto internazionale significa l’unione di due ladri che hanno ficcato le mani nelle tasche l’uno dell’altro così a fondo che, separatamente, non riuscirebbero più a derubare una terza parte»

(Ambrose Bierce, “Dizionario del diavolo”)

Sono molti i giusinternazionalisti che da tempo invocano una radicale riforma delle istituzioni del diritto internazionale pubblico, e tra questi posso annoverare il sottoscritto.

L’attuale situazione di grande emergenza che si è venuta a creare in Afghanistan con il ritiro delle truppe statunitensi e dei loro alleati dopo 20 anni di occupazione militare evidenzia chiaramente, se ancora ce ne fosse bisogno, l’urgenza dell’avvio di un simile processo di cambiamento degli elementi costitutivi di tale branca del diritto.

In questa sede vorrei esaminare la necessità di porre mano alla nuova definizione delle caratteristiche dei soggetti di diritto internazionale, degli atti aventi rilevanza in tale sistema e del nuovo modello di governance che dovrebbe coordinare la nuova comunità internazionale.

I soggetti di diritto internazionale

Nei precedenti articoli ho già affrontato alcuni elementi di cui tener conto per una riforma del Diritto Internazionale Pubblico: da una parte, quelli che ritengo debbano essere i principi base (Generazionalità, Generatività, Gratuità, Governabilità e Gravità)[1], dall’altra, le sfide improcrastinabili che la comunità internazionale deve affrontare (tutela dell’ambiente, migrazioni, tecnologia, risorse economiche, uso della forza, emergenze planetarie)[2].

In questa sede, invece, intendo soffermarmi sulla ridefinizione di alcuni ulteriori elementi per renderli idonei a operare efficacemente nell’attuale contesto e inizio con la soggettività giuridica tipica del diritto internazionale pubblico.

Per questa, ritengo fondamentale riconoscere una piena e completa capacità a soggetti quali le persone fisiche accanto a quelli tipici della dottrina classica quali gli stati nazionali, le organizzazioni internazionali, la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta, i pirati e rivoltosi.

Oggi però ritengo che vi siano anche altre tipologie di soggetti che operano in maniera rilevante e sensibile sugli scenari internazionali senza un vincolo univoco con uno stato, quali le grandi corporation multinazionali (spesso con bilanci ben più pesanti di quelli di molti stati sovrani, con eserciti privati e capaci di influire sulle sorti interne di intere popolazioni) e le Ong (Organizzazioni non governative) operanti negli scenari di crisi.

Tali soggetti agiscono in situazione estremamente rilevanti per il diritto internazionale pubblico e i loro status risultano sensibilmente esposti ad avvenimenti che difficilmente trovano regolamentazione all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali: anche la tradizionale classificazione tra diritti soggettivi e interessi legittimi si palesa insufficiente per ricomprendere l’ampia gamma di situazioni in cui possono venirsi a trovare.

Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, già alcuni strumenti di diritto internazionale convenzionale hanno loro riconosciuto una limitata capacità giuridica a prescindere dall’appartenenza ad un particolare paese, ma sarebbe il caso di ampliarla per giungere ad una piena soggettività.

Gli atti e fatti rilevanti

Diverso discorso merita il riconoscimento del valore internazionale di atti e fatti posti in essere da detti soggetti affinché abbiano una rilevanza all’interno dell’ordinamento giuridico internazionale e, dunque, possano produrre effetti sensibili su altri soggetti così definiti.

La creazione di una simile nuova categoria di atti e fatti rilevanti porterà inevitabilmente alla creazione di una specifica autorità giurisdizionale competente a conoscere della conformità o meno degli stessi nel contesto giuridico di riferimento.

Una sorta di Corte Internazionale che però possa superare i limiti di competenza delle istanze attualmente esistenti legati prevalentemente alla volontaria accettazione della giurisdizione dell’organo da parte degli stati membri della comunità internazionale attraverso atto espresso[3].

Per tendere ad una giustizia veramente universale, si dovrebbe auspicare una giurisdizione necessaria e obbligatoria, che comporta una radicale riforma del sistema di governance internazionale.

Il modello di governance

La ridefinizione integrale dell’istanza giurisdizionale come sopra velocemente accennata rientra in quello che può considerarsi il terzo pilastro della riforma che qui si propone vale a dire quella della governance della comunità internazionale.

Risulta chiara la necessità di elaborare un modello di governo nuovo e distinto dall’esistente che superi la classica tradizionale divisione illuministica dei poteri tipica dei moderni stati di diritto occidentali (legislativo, esecutivo e giudiziario) per giungere a un sistema di contemperazione bilanciata delle prerogative.

Un sistema di questo genere deve realizzare un meccanismo in cui sia garantita la rappresentanza delle diverse soggettività così come sopra individuate, dando loro adeguata valorizzazione.

Detta rappresentatività dovrà aggiustarsi con un sistema che permetta comunque ai classici stati nazionali di esercitare la propria sovranità nel consesso internazionale ma in maniera adeguata al fine di contemperare equilibri ed esigenze dipendenti da popolazioni, ricchezze, relazioni di forza sui piani politico, economico, militare.

È questo un aspetto imprescindibile per una riforma organica del diritto internazionale pubblico che intenda garantire sostenibilità ed efficacia a livello globale.

Il sistema onusiano, così come venutosi a cristallizzare dal 1945 in poi, ha dimostrato di non essere più in grado di governare la comunità internazionale, nemmeno in maniera apparente[4].

L’unica opzione perseguibile, ma riconosciamoli di assai difficile attuazione al momento, è quella di una riforma integrale del sistema che porti il pieno potere decisionale in capo all’Assemblea Generale con un sistema di voto democratico ma ponderato.

In pratica, ogni membro avrebbe un voto di valore variabile in considerazione, per esempio, della propria popolazione, delle dinamiche regionali, e di altri fattori ritenuti rilevanti.

In tale contesto, anche le maggioranze richieste per l’adozione di decisioni sarebbero ponderate: vale a dire non sarebbe più sufficiente la maggioranza semplice dei membri ma si dovrebbe combinare con percentuali significative della popolazione mondiale e di rappresentanza equilibrata delle regioni del pianeta.

Allo stesso modo dovrà essere modificato completamente il funzionamento del Consiglio di Sicurezza: composto da membri variabili con mandato pluriennale, dovrà passare a svolgere funzioni esecutive senza alcun potere vincolante o di veto dei suoi membri. Tutto ciò per mantenere comunque l’impianto onusiano quale base della riforma auspicata.

Diverso sarebbe l’avvio di un serio processo di elaborazione di un sistema completamente diverso per il quale è necessario l’impiego di veri artisti di diritto creativo, dei quali purtroppo oggi siamo carenti, per fare tabula rasa e ricostruire da zero il sistema.

Le esigenze manifestate sono davanti agli occhi di tutti e spingono a muoversi: vedremo quando ciò avverrà, e in quale direzione.

[1] Cfr. Caocci D., 5 G per un nuovo modello di Diritto Internazionale Pubblico, in KultUnderground n.300, 2020.

[2] Cfr. Caocci D., Le 6 sfide del Diritto Internazionale Pubblico per un nuovo mondo possibile, in KultUnderground n.304, 2020, https://kultunderground.org/art/39102/.

[3] Si vedano a questo proposito gli statuti della Corte Internazionale di Giustizia in https://www.icj-cij.org/fr/statut, e della Corte Penale Internazionale in https://www.icc-cpi.int/resource-library/Pages/core-legal-texts.aspx?ln=fr.

[4] Cfr. tra gli altri Caocci D., La fine della legalità internazionale, in KultUnderground, n.195, 2011, in https://kultunderground.org/art/17376/.

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