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La mora e l’offerta (reale)…

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I soldi bisogna farseli perdonare
Angelo Rizzoli
 
I termini utilizzati nel titolo[1] appaiono quasi “equivoci”… a ben vedere, in gergo tecnico, si riferiscono a fenomeni ricorrenti nell’ambito della normale circolazione giuridica dei rapporti obbligazionari. Infatti, come noto, l’obbligazione, pur non essendo il concetto direttamente definito dal vigente Codice Civile italiano, è un vincolo giuridico tra due parti, in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligata, ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento, di eseguire una “prestazione”, a favore dell’altra parte (creditore)[2]; fonte di questo dovere giuridico può essere il contratto, il fatto illecito (es. risarcimento del danno da illecito civile o penale), oppure ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c. Fonti delle obbligazioni).
Dunque il “corretto adempimento della prestazione” è la fisiologica modalità di estinzione dell’obbligazione, e non costituisce solo l’obiettivo del creditore (che cerca la soddisfazione del proprio interesse oggetto della prestazione), ma è il risultato cui tiene anche debitore, il quale eseguendo ciò che ha promesso, si libera dall’obbligazione e la estingue.
Tuttavia, mentre l’eventuale “inadempimento” da parte del debitore (cioè la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta), implica la sua “responsabilità contrattuale”, che lo obbligherà al “risarcimento del danno” in mancanza della “prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile[3], può anche accadere che il creditore rifiuti la prestazione senza che ciò produca immediatamente alcun illecito. Gli esempi e i motivi di tale comportamento possono essere i più diversi, così come si evince dall’attualità quotidiana o dalle pronunce della Giurisprudenza: il rifiuto può essere giustificato da un’oggettiva impossibilità del creditore di ricevere l’adempimento, oppure se l’offerta di adempimento obblighi lo stesso creditore a una condotta gravosa per ricevere la prestazione (es. consegna di un bene effettuata in luogo molto distante), o più frequentemente da intenzioni “scorrette”, nel caso in cui, per esempio, si miri a riscuotere una penale stabilita per il pagamento tardivo, oppure nel tentativo di sfrattare l’inquilino, divenuto scomodo, a causa di una morosità per così dire “indotta”[4].
Il punto sta nell’obbligo del creditore di cooperare con il debitore per non ostacolarne l’adempimento, alla luce del principio di correttezza, imposto dalla legge alle parti nella conduzione del rapporto obbligatorio (art.1175 c.c.)[5]. Ecco che a tutela della “correttezza” del debitore, il quale non può rischiare di subire pretestuose richieste di risarcimento danni a causa di un comportamento scorretto della controparte, il legislatore ha previsto che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione (art.1206 c.c. Condizioni[6]). L’ipotesi di mora viene disciplinata con una previsione ampia, che comprende non solo il caso di rifiuto a ricevere l’adempimento ma anche il rifiuto a fare quanto necessario a riceverlo[7].
Passaggio essenziale della disciplina in materia di mora del creditore (o mora credendi) riguarda le modalità di offerta della prestazione da parte del debitore, in assenza delle quali non è possibile “veicolare” il creditore verso la cooperazione richiesta, e, in caso di rifiuto, addossargli gli effetti negativi sostanziali della costituzione in mora previsti dall’art.1207 c.c.. Il più rilevante di questi effetti è il restare a carico del creditore l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore[8], nel senso che se si verifica un evento, non dipendente dal debitore, che rende la prestazione ineseguibile in modo definitivo, il creditore sarà tenuto ugualmente alla sua controprestazione (es. Tizio deve consegnare delle merci che Caio, pur costituito in mora con le forme che vedremo oltre, rifiuta di ricevere. Dette merci periscono accidentalmente, ma Caio sarà ugualmente tenuto a pagarle come sanzione alla sua condotta).
L’offerta solenne (reale), quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, deve essere fatta secondo le modalità previste e disciplinate dell’articolo 1209 e seguenti c.c., la competenza ad eseguire materialmente l’atto è del Notaio o dell’Ufficiale Giudiziario, mentre l’offerta per intimazione è di competenza esclusiva dell’Ufficiale Giudiziario (art.73 disposizioni attuazione codice civile).
“Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale[9] (I comma).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (II comma)”[10].
I requisiti per la validità dell’offerta sono previsti dall’art. 1208 c.c.:
1.            deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (es. Legale Rappresentante o delegato per le persone giuridiche),
2.            deve essere richiesta da persona che può validamente adempiere (non è necessario che l’offerta provenga dal debitore, potendo giungere anche da un terzo che ha interesse a costituire in mora il creditore),
3.            deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario[11],
4.            se è previsto un termine stipulato in favore del creditore per l’accettazione della prestazione, questo deve essere scaduto (la prestazione deve essere eseguibile),
5.            che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione[12],
6.            che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio,
7.            che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato[13].
Dal punto di vista operativo, il Pubblico Ufficiale riceve l’istanza dal debitore/offerente, domanda che dovrebbe indicare precisamente: le generalità del debitore, le generalità complete del creditore, l’oggetto della prestazione (totalità della somma o delle cose da offrire, frutti e/o ammontare di interessi e spese, già maturate ed eventuale riserva di supplemento successivo), scadenza dell’adempimento, tentativi falliti per effettuare l’adempimento. Di conseguenza egli si reca nel domicilio del creditore munito della richiesta e delle “cose” (denaro, titoli di credito, oggetti/beni ecc.) da offrire (se si trattasse di oggetti ingombranti, l’offerente dovrà mettere a disposizione del P.U. mezzi e persone idonee al trasporto).
Il processo verbale dell’incaricato che presenta l’offerta, è l’atto pubblico destinato a costituire la prova legale o dell’accettazione del pagamento o della costituzione in mora del creditore[14], e oltre a essere redatto conformemente all’art.126 Codice Procedura Civile (come sancisce l’art.74 disposizioni attuazione c.c.), deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore[15]. Nella pratica forense è prassi frequente che l’Avvocato della parte (debitrice), nel momento in cui ritiene di rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario per richiedere l’offerta reale, oltre all’istanza, predisponga anche un verbale da utilizzarsi durante l’accesso, contenente già le condizioni specifiche alle quali il debitore intende sottoporre l’accettazione del pagamento; il testo, ovviamente se conforme al contenuto minimo prescritto, viene fatto proprio dall’Ufficiale e sottoposto al creditore.
Sono, in sostanza, due le situazioni tipiche che può incontrare il Notaio/Ufficiale nell’esecuzione materiale dell’offerta: in primo luogo egli può trovare personalmente il creditore, al quale, dopo essersi qualificato e illustrato l’oggetto del suo intervento, offre l’adempimento/pagamento. Se il creditore accetta, dopo la consegna, vengono verbalizzate le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione di garanzie[16]. In questo caso, l’Ufficiale Giudiziario, prima della riconsegna del verbale in originale alla parte istante è tenuto a trasmettere l’atto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione entro 20 giorni dal compimento dell’atto[17].
Se il creditore, invece, non accetta, il Pubblico ufficiale si limita a darne atto nel verbale unitamente alle eventuali dichiarazioni sui motivi del rifiuto. E’ utile precisare che quando l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, l’istante dovrebbe consegnare “il contante” all’incaricato dell’offerta reale, almeno secondo l’autorevole interpretazione della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, laddove l’art.1208 c.c., I comma, n.3 subordina la validità dell’offerta al fatto che essa comprenda la “totalità della somma dovuta”, la legge non può che riferirsi al “denaro contante”[18]. In ogni caso è diffusa la prassi fra i Pubblici Ufficiali di accettare anche l’assegno circolare (come “titolo di credito all’ordine” emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione), strumento indubbiamente più adeguato al pagamento di rilevanti somme di denaro.
La seconda situazione che potrebbe incontrare l’incaricato all’offerta è quella di rinvenire un famigliare del creditore (o un dipendente non autorizzato “ad agire per” o a “rappresentare” l’ente nel caso di destinatario Persona Giuridica), o l’abitazione chiusa. In questi casi, il Pubblico Ufficiale redige processo verbale di offerta mancata, anche se nulla vieta (pur non essendo la circostanza espressamente prevista dalla legge), che lo stesso possa, su esplicita richiesta della parte richiedente, procedere ad un nuovo tentativo di offerta (per la quale dovrà essere corrisposto un nuovo, autonomo compenso). E’ bene precisare, inoltre, che il pagamento dell’offerta non può essere compiuto nelle mani di persona diversa dal creditore, anche se “prossimo congiunto” e convivente, poiché l’offerta reale deve essere rivolta direttamente al creditore o “a chi ha la facoltà di ricevere per lui” (la norma presuppone, dunque, che la persona fisica rinvenuta in luogo del creditore assente, sia, quanto meno, “delegata” per iscritto da quest’ultimo a ricevere la prestazione in denaro, circostanza assai poco probabile dato che normalmente l’accesso dell’ufficiale incaricato è improvviso e inaspettato).
L’art.1210 c.c. (“Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori”) prevede una ulteriore fase che può portare fino alla definitiva “liberazione” dall’obbligazione del debitore[19].
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale …, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.”.
Dal punto di vista pratico occorre, prima di tutto, seguire l’art.74 disp. att. c.c. (III comma), per cui “Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione[20]”; questo adempimento, successivo al primo accesso, risulta essere tassativo per la validità stessa della costituzione in mora del creditore.
D’altra parte l’art.1212 n.1 c.c. prescrive che “Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;”.
Il debitore che vorrà confermare la costituzione in mora, in seguito ad offerta reale rifiutata o dove non sia stato rinvenuto il creditore, dovrà notificargli il verbale del tentativo fallito unitamente all’intimazione con indicazione minuziosa delle modalità di deposito della somma[21]; quest’ultimo avviene solitamente presso un Istituto di Credito[22], l’intera operazione sarà condotta e verbalizzata dall’Ufficiale Giudiziario/Notaio che dovrà dare atto della natura delle cose offerte, del rifiuto di riceverle da parte del creditore o della sua mancata comparizione. In questo ultimo caso, anche il verbale di deposito dovrà essergli notificato con un invito a ritirare i beni. Una volta completate tutte le formalità (offerta, intimazione, deposito, e notificazioni), il debitore è liberato dalla sua obbligazione quando il debitore “accetta l’offerta” (anche nei giorni successivi al deposito mediante il ritiro spontaneo), o se il deposito è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato[23].
L’offerta reale (o per intimazione) è la tipica attività che esula dal procedimento giurisdizionale (di natura “stragiudiziale”), rientrando nell’ambito di tutte quelle funzioni che la legge attribuisce (anche) all’Ufficiale Giudiziario, e che si collocano nel più ampio ambito di un rapporto di “lavoro autonomo”, seppur svolto con la qualità di Pubblico Ufficiale (come riconosciuto in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito e dallo stesso Ministero della Giustizia); tenendo in considerazione, inoltre, che anche il Notaio, in via concorrenziale, può eseguire atti di offerta reale, per la determinazione del compenso dovuto all’incaricato occorre riferirsi, in via analogica, alle tariffe professionali previste dal Decreto Ministeriale (Giustizia) 27/11/2001[24]Determinazione della Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai Notai”.
 
Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie…
lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.
Oriana Fallaci

[1] Cfr. “Manuale operativo dello sfratto” di Arcangelo D’Aurora, Experta edizioni, Forlì 2008, capitolo 13 “Offerta Reale e per Intimazione”, pp.299 e ss. 

[2] Una celebre definizione di obbligazione, creata e venerata per secoli dal Diritto Romano, contenuta nelle Istituzioni di Giustiniano (529-534 d.c.) e attribuita tradizionalmente al giureconsulto Fiorentino, recita: “Obligatio est iuris vinculum quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura”, in italiano si può rendere come: “L’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all’adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato“. 

[3] Codice Civile – LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni – Titolo I – Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) -Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni, art.1218 Responsabilità del debitore. 

[4] Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12501/2012) ha stabilito che è inadempiente per mora del creditore (“mora credendi“), il datore di lavoro che rifiuti la prestazione del lavoratore che, assente dal lavoro per malattia, chieda di riprendere l’attività, allegando e documentando la cessazione della malattia stessa prima del tempo clinicamente previsto. 

[5] Codice Civile – LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni – Titolo I – Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) – Capo I – Disposizioni preliminari. Articolo 1175 Comportamento secondo correttezza

“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.”

L’articolo fa riferimento al concetto di correttezza, a cui può affiancarsi quello di buona fede in senso oggettivo, cioè il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Entrambi i concetti sono generici, privi di contenuto specifico, che deve essere loro attribuito dal Giudice in sede di definizione dei casi concreti a lui sottoposti. Da tali clausole derivano: per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l’interesse del creditore; per il creditore il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l’adempimento sia per quest’ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso

[6] Codice Civile – LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni – Titolo I – Delle obbligazioni in generale – Capo II – Dell’adempimento delle obbligazioni – Sezione III – Della mora del creditore 

[7] Ad esempio: il creditore omette di mettere a disposizione i locali in cui la merce compravenduta deve essere depositata. 

[8] Ad esempio: se un cantante lirico non giunge al Teatro in tempo per esibirsi a causa di una nevicata imprevedibile, non è tenuto ad un’altra esibizione, ma non ha nemmeno diritto al compenso.

[9] “reale” (dal latino res), nel senso che la res debita (denaro contante o cose mobili), è effettivamente esibita e messa a disposizione del creditore da parte del Pubblico Ufficiale. 

[10] Il Codice prevede altre forme di offerta solenne che seguono le stesse formalità: Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile, Art.1217 Obbligazioni di fare (Offerta per intimazione di fare- cfr. Kultunderground n. 231-OTTOBRE 2014: “Obbligo di fare… (e di non fare)”, rubrica Diritto). 

[11] L’offerta deve comprendere la totalità della somma dovuta a titolo di capitale con tutti gli accessori già certi nella loro entità, mentre per le spese non liquidate è sufficiente una somma minima purché accompagnata da riserva di corrispondere eventuali supplementi (Cass. Civ. Sez.III n.1355/1968). 

[12] La “condizione”, elemento accidentale del contratto (o del negozio giuridico) condiziona l’efficacia dell’atto al verificarsi di un avvenimento, naturale o causato dall’uomo, futuro ed incerto.

La condizione è sospensiva se prima del verificarsi dell’evento gli effetti rimangono sospesi (es. ti darò cento se…); è risolutiva se al verificarsi dell’evento cessano gli effetti dell’atto.

[13]Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità” art.1208 c.c. ultimo comma. In pratica, se sui beni oggetto della prestazione sono stati posti vincoli come il pegno o l’ipoteca, l’offerente reale (debitore) può chiedere che sia verbalizzata dal Pubblico Ufficiale la dichiarazione (vincolante) del creditore, di rinuncia a tali garanzie in presenza del pagamento. 

[14] Il Pubblico Ufficiale attribuisce al proprio atto “pubblica fede” nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 del c.c.). L’atto costituisce “prova legale”, cioè piena prova fino a querela di falso, degli elementi estrinseci che ne individuano la formazione: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; le dichiarazioni e i fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; le circostanze di luogo e tempo in cui è stato redatto. Non prova, al contrario, l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni delle parti (es. è vero che Tizio ha detto “questo”, non che “questo” sia vero o falso).

Il documento formato da un Pubblico Ufficiale incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti vale come scrittura privata. 

[15] Codice di Procedura Civile – LIBRO PRIMO – Disposizioni generali – Titolo VI – Degli atti processuali (artt. 121-162) – Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti – Sezione I – Degli atti in generale
Art.126 Contenuto del processo verbale
Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.”
La norma generale prevista per il verbale redatto dal cancelliere in udienza, è applicabile a ogni tipo di processo verbale redatto da Pubblico Ufficiale. La sottoscrizione dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario che lo ha redatto gli attribuisce piena efficacia probatoria, pertanto nel caso in cui manchi la sottoscrizione dell’atto da parte degli altri soggetti intervenuti nel processo non si determinerà l’invalidità dell’atto. 

[16] Il verbale di offerta reale, nel caso questa sia accettata subito, costituisce “quietanza” del pagamento/adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art.1199 c.c. “Diritto del debitore alla quietanza”. In generale, non è richiesta una forma rigorosa per la quietanza: è ammesso, ad esempio anche un telegramma. Deve però trattarsi di un atto scritto e dalla quietanza deve dedursi a quale debito sia imputato l’adempimento. Pertanto, essa deve indicare anche il titolo dell’obbligazione. 

[17] Gli estremi della registrazione vanno annotati a cura dell’Ufficiale Giudiziario in apposito repertorio (Modello I), in uso presso l’Ufficio degli UUGG (UNEP). La tassa di registrazione è a carico del debitore/offerente, il quale dovrà anticiparla all’U.G. Vedi Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, n.131 del 26/04/1986, art.10, art.11. 

[18] Corte di Cassazione, II sezione civile, Sentenza n.2654/2001.

[19] Il legislatore ha stabilito che la liberazione del debitore può avvenire anche senza la cooperazione attiva del creditore, per evitare che l’inerzia (magari intenzionale) di questo possa pregiudicarlo. In ogni caso, il deposito per essere liberatorio deve necessariamente essere preceduto dall’offerta solenne. 

[20] Cioè secondo le norme previste per la notifica degli atti giudiziari dagli art.138 e seguenti c.p.c. 

[21] Al creditore che sia stato presente al momento dell’offerta è sufficiente notificare solo l’intimazione. Tra la notifica e l’atto di deposito deve trascorrere un termine non inferiore ai tre giorni. 

[22] Art.1212 ultimo comma e 76 disp. att. c.c. 

[23] Se il creditore persiste nel non volere accettare l’offerta, il debitore, quindi, può essere costretto ad attivare un processo civile ordinario (giudizio di convalida di offerta reale) al fine di chiudere la complessa procedura. Durante il giudizio devono essere accertate la ritualità dell’offerta e del deposito e la legittimità del rifiuto opposto dal creditore. 

[24] Gazzetta Ufficiale n. 292, 17 dicembre 2001, Serie Generale; vedi www.notariato.it 

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