I soldi bisogna farseli perdonare
Angelo Rizzoli
I termini utilizzati nel titolo
[1] appaiono quasi “equivoci”… a ben vedere, in gergo tecnico, si riferiscono a fenomeni ricorrenti nell’ambito della normale circolazione giuridica dei rapporti obbligazionari. Infatti, come noto, l’
obbligazione, pur non essendo il concetto direttamente definito dal vigente Codice Civile italiano, è un
vincolo giuridico tra due parti, in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligata, ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento, di eseguire una “prestazione”, a favore dell’altra parte (creditore)
[2]; fonte di questo dovere giuridico può essere il
contratto, il
fatto illecito (es. risarcimento del danno da illecito civile o penale), oppure ogni altro
atto o fatto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico (art.
1173 c.c. Fonti delle obbligazioni).
Dunque il “corretto adempimento della prestazione” è la fisiologica modalità di estinzione dell’obbligazione, e non costituisce solo l’obiettivo del creditore (che cerca la soddisfazione del proprio interesse oggetto della prestazione), ma è il risultato cui tiene anche debitore, il quale eseguendo ciò che ha promesso, si libera dall’obbligazione e la estingue.
Tuttavia, mentre l’eventuale “
inadempimento” da parte del
debitore (cioè la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta), implica la sua “responsabilità contrattuale”, che lo obbligherà al “risarcimento del danno” in mancanza della “
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
[3], può anche accadere che il
creditore rifiuti la prestazione senza che ciò produca immediatamente alcun illecito. Gli esempi e i motivi di tale comportamento possono essere i più diversi, così come si evince dall’attualità quotidiana o dalle pronunce della Giurisprudenza: il rifiuto può essere giustificato da un’oggettiva impossibilità del creditore di ricevere l’adempimento, oppure se l’offerta di adempimento obblighi lo stesso creditore a una condotta gravosa per ricevere la prestazione (es. consegna di un bene effettuata in luogo molto distante), o più frequentemente da intenzioni “scorrette”, nel caso in cui, per esempio, si miri a riscuotere una penale stabilita per il pagamento tardivo, oppure nel tentativo di sfrattare l’inquilino, divenuto scomodo, a causa di una morosità per così dire “indotta”
[4].
Il punto sta
nell’obbligo del creditore di cooperare con il debitore per non ostacolarne l’adempimento, alla luce del
principio di correttezza, imposto dalla legge alle parti nella conduzione del rapporto obbligatorio (art.1175 c.c.)
[5]. Ecco che a tutela della “correttezza” del debitore, il quale non può rischiare di subire pretestuose richieste di risarcimento danni a causa di un comportamento scorretto della controparte, il legislatore ha previsto che “
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione” (art.
1206 c.c. Condizioni
[6]). L’ipotesi di mora viene disciplinata con una previsione ampia, che comprende non solo il caso di rifiuto a ricevere l’adempimento ma anche il rifiuto a fare quanto necessario a riceverlo
[7].
Passaggio essenziale della disciplina in materia di
mora del creditore (o mora credendi) riguarda le
modalità di offerta della prestazione da parte del debitore, in assenza delle quali non è possibile “veicolare” il creditore verso la cooperazione richiesta, e, in caso di rifiuto, addossargli gli
effetti negativi sostanziali della
costituzione in mora previsti dall’art.
1207 c.c.. Il più rilevante di questi effetti è il restare a carico del creditore l’
impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore[8], nel senso che se si verifica un evento, non dipendente dal debitore, che rende la prestazione ineseguibile in modo definitivo, il creditore sarà tenuto ugualmente alla sua controprestazione (es. Tizio deve consegnare delle merci che Caio, pur costituito in mora con le forme che vedremo oltre, rifiuta di ricevere. Dette merci periscono accidentalmente, ma Caio sarà ugualmente tenuto a pagarle come sanzione alla sua condotta).
L’offerta solenne (reale), quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, deve essere fatta secondo le modalità previste e disciplinate dell’articolo 1209 e seguenti c.c., la competenza ad eseguire materialmente l’atto è del Notaio o dell’Ufficiale Giudiziario, mentre l’offerta per intimazione è di competenza esclusiva dell’Ufficiale Giudiziario (art.73 disposizioni attuazione codice civile).
“Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale[9] (I comma).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (II comma)”
[10].
I requisiti per la validità dell’offerta sono previsti dall’art. 1208 c.c.:
1. deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (es. Legale Rappresentante o delegato per le persone giuridiche),
2. deve essere richiesta da persona che può validamente adempiere (non è necessario che l’offerta provenga dal debitore, potendo giungere anche da un terzo che ha interesse a costituire in mora il creditore),
3. deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario
[11],
4. se è previsto un termine stipulato in favore del creditore per l’accettazione della prestazione, questo deve essere scaduto (la prestazione deve essere eseguibile),
5. che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione
[12],
6. che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio,
7. che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
[13].
Dal punto di vista operativo, il Pubblico Ufficiale riceve l’istanza dal debitore/offerente, domanda che dovrebbe indicare precisamente: le generalità del debitore, le generalità complete del creditore, l’oggetto della prestazione (totalità della somma o delle cose da offrire, frutti e/o ammontare di interessi e spese, già maturate ed eventuale riserva di supplemento successivo), scadenza dell’adempimento, tentativi falliti per effettuare l’adempimento. Di conseguenza egli si reca nel domicilio del creditore munito della richiesta e delle “cose” (denaro, titoli di credito, oggetti/beni ecc.) da offrire (se si trattasse di oggetti ingombranti, l’offerente dovrà mettere a disposizione del P.U. mezzi e persone idonee al trasporto).
Il
processo verbale dell’incaricato che presenta l’offerta, è l’atto pubblico destinato a costituire la prova legale o dell’accettazione del pagamento o della costituzione in mora del creditore
[14], e oltre a essere redatto conformemente all’art.126 Codice Procedura Civile (come sancisce l’art.74 disposizioni attuazione c.c.), deve in particolare contenere la specificazione dell’
oggetto dell’offerta e le
dichiarazioni del creditore[15]. Nella pratica forense è prassi frequente che l’Avvocato della parte (debitrice), nel momento in cui ritiene di rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario per richiedere l’offerta reale, oltre all’istanza, predisponga anche un verbale da utilizzarsi durante l’accesso, contenente già le condizioni specifiche alle quali il debitore intende sottoporre l’accettazione del pagamento; il testo, ovviamente se conforme al contenuto minimo prescritto, viene fatto proprio dall’Ufficiale e sottoposto al creditore.
Sono, in sostanza, due le situazioni tipiche che può incontrare il Notaio/Ufficiale nell’esecuzione materiale dell’offerta: in primo luogo egli
può trovare personalmente il creditore, al quale, dopo essersi qualificato e illustrato l’oggetto del suo intervento, offre l’adempimento/pagamento. Se il creditore accetta, dopo la consegna, vengono verbalizzate le dichiarazioni del creditore per
quietanza e per liberazione di garanzie
[16]. In questo caso, l’Ufficiale Giudiziario, prima della riconsegna del verbale in originale alla parte istante è tenuto a trasmettere l’atto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione entro 20 giorni dal compimento dell’atto
[17].
Se il creditore, invece, non accetta, il Pubblico ufficiale si limita a darne atto nel verbale unitamente alle eventuali dichiarazioni sui motivi del rifiuto. E’ utile precisare che quando l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, l’istante dovrebbe consegnare “
il contante” all’incaricato dell’offerta reale, almeno secondo l’autorevole interpretazione della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, laddove l’art.1208 c.c., I comma, n.3 subordina la validità dell’offerta al fatto che essa comprenda la “
totalità della somma dovuta”, la legge non può che riferirsi al “denaro contante”
[18]. In ogni caso è diffusa la prassi fra i Pubblici Ufficiali di accettare anche
l’assegno circolare (come “titolo di credito all’ordine” emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall’autorità competente, per
somme che siano presso di esso
disponibili al momento dell’emissione), strumento indubbiamente più adeguato al pagamento di rilevanti somme di denaro.
La seconda situazione che potrebbe incontrare l’incaricato all’offerta è quella di rinvenire un famigliare del creditore (o un dipendente non autorizzato “ad agire per” o a “rappresentare” l’ente nel caso di destinatario Persona Giuridica), o l’abitazione chiusa. In questi casi, il Pubblico Ufficiale redige processo verbale di offerta mancata, anche se nulla vieta (pur non essendo la circostanza espressamente prevista dalla legge), che lo stesso possa, su esplicita richiesta della parte richiedente, procedere ad un nuovo tentativo di offerta (per la quale dovrà essere corrisposto un nuovo, autonomo compenso). E’ bene precisare, inoltre, che il pagamento dell’offerta non può essere compiuto nelle mani di persona diversa dal creditore, anche se “prossimo congiunto” e convivente, poiché l’offerta reale deve essere rivolta direttamente al creditore o “a chi ha la facoltà di ricevere per lui” (la norma presuppone, dunque, che la persona fisica rinvenuta in luogo del creditore assente, sia, quanto meno, “delegata” per iscritto da quest’ultimo a ricevere la prestazione in denaro, circostanza assai poco probabile dato che normalmente l’accesso dell’ufficiale incaricato è improvviso e inaspettato).
L’art.
1210 c.c. (“
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori”) prevede una ulteriore fase che può portare fino alla definitiva “liberazione” dall’obbligazione del debitore
[19].
“Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale …, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.”.
Dal punto di vista pratico occorre, prima di tutto, seguire l’art.
74 disp. att. c.c. (III comma), per cui “
Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione[20]”; questo adempimento, successivo al primo accesso, risulta essere tassativo per la
validità stessa della
costituzione in mora del creditore.
D’altra parte l’art.1212 n.1 c.c. prescrive che “Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;”.
Il debitore che vorrà confermare la costituzione in mora, in seguito ad offerta reale rifiutata o dove non sia stato rinvenuto il creditore, dovrà notificargli il
verbale del tentativo fallito unitamente all’
intimazione con indicazione minuziosa delle modalità di deposito della somma
[21]; quest’ultimo avviene solitamente presso un Istituto di Credito
[22], l’intera operazione sarà condotta e verbalizzata dall’Ufficiale Giudiziario/Notaio che dovrà dare atto della natura delle cose offerte, del rifiuto di riceverle da parte del creditore o della sua mancata comparizione. In questo ultimo caso, anche il
verbale di deposito dovrà essergli notificato con un invito a ritirare i beni. Una volta completate tutte le formalità (offerta, intimazione, deposito, e notificazioni), il debitore è liberato dalla sua obbligazione quando il debitore “accetta l’offerta” (anche nei giorni successivi al deposito mediante il ritiro spontaneo), o se il deposito è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato
[23].
L’offerta reale (o per intimazione) è la tipica attività che esula dal procedimento giurisdizionale (di natura “
stragiudiziale”), rientrando nell’ambito di tutte quelle funzioni che la legge attribuisce (anche) all’Ufficiale Giudiziario, e che si collocano nel più ampio ambito di un rapporto di “lavoro autonomo”, seppur svolto con la qualità di Pubblico Ufficiale (come riconosciuto in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito e dallo stesso Ministero della Giustizia); tenendo in considerazione, inoltre, che anche il Notaio, in via concorrenziale, può eseguire atti di offerta reale, per la determinazione del compenso dovuto all’incaricato occorre riferirsi, in via analogica, alle tariffe professionali previste dal Decreto Ministeriale (Giustizia) 27/11/2001
[24] “
Determinazione della Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai Notai”.
Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie…
lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.
Oriana Fallaci
Il documento formato da un Pubblico Ufficiale incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti vale come scrittura privata.