la Santa Sede adotta gli standard europei
«La sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale.
Essa appartiene all’attività dell’uomo e,
proprio perché umana, deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente»
(Benedetto XVI, Caritas in veritate)
Introduzione
Se già l’enciclica papale Caritas in veritate ha riconosciuto che, “in questo tempo di globalizzazione” e “crisi economico-finanziaria“, “i tradizionali principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati“[1], lo scorso 30 dicembre 2010 la Città del Vaticano e la Santa Sede[2] hanno approvato un importante pacchetto di norme relative alla prevenzione e al contrasto di fenomeni quali il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e il finanziamento di gruppi terroristici, adeguando il proprio ordinamento agli standard internazionali in materia.
Detta disciplina entrerà in vigore dal prossimo 1° aprile e troverà applicazione in tutti i dicasteri della Curia pontificia e negli altri enti e organismi dipendenti dalla Santa Sede, senza eccezione alcuna; contemporaneamente, al fine di vigilare sulla sua corretta applicazione, è stato istituita l’Autorità di informazione finanziaria (Aif).
Con l’occasione, sono stati adottati ulteriori testi di legge che, rafforzando gli sforzi tesi al contrasto delle frodi e della contraffazione di valuta, completano il quadro di esecuzione della Convenzione Monetaria in vigore tra Unione Europea e Città del Vaticano, del 17 dicembre 2009.
Il dettato delle norme di riferimento
Come hanno riconosciuto pure autorevoli studiosi[3], l’adozione di simili provvedimenti ha un’importanza morale e pastorale prima che normativa, e si inserisce pienamente nel solco del continuo sforzo della Santa Sede “per l’edificazione di una convivenza civile giusta e onesta“, in leale e fraterna comunione con tutti i membri della comunità internazionale.
Nel concreto, in esecuzione della Convenzione Monetaria tra Vaticano e Unione Europea, sono state emanate quattro nuove leggi[4]:
– la Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;
– la Legge N. CXXVIII, sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro;
– la Legge N. CXXIX, riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d’autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione;
– la Legge N. CXXX, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.
La Legge relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo contiene, in un corpo unitario: le fattispecie delittuose, che ricomprendono il riciclaggio, l’autoriciclaggio e i reati cosiddetti presupposto (cioè i comportamenti delittuosi che generano i proventi, poi “ripuliti” dal riciclatore), per le quali sono previste sanzioni penali e le fattispecie che hanno contenuto più specificamente amministrativo, riguardanti la cooperazione internazionale, ma anche la prevenzione, per la violazione della quale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
I principali obblighi previsti prevedono l’adeguata verifica della controparte, la registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni e la segnalazione delle operazioni sospette.
L’impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarità dell’ordinamento vaticano in cui si inserisce, è conforme ai principi e alle regole vigenti nell’Unione Europea, risultando così allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate. Ciò è testimoniato dalle previsioni, tra l’altro, in materia di autoriciclaggio, dai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, dagli obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, dai presìdi sanzionatori amministrativi, alquanto rigorosi ed applicabili, non solo agli enti e alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che agiscono in esse, per via della prevista obbligatorietà dell’azione di regresso.
La Legge sulla frode e contraffazione risponde all’esigenza di adottare una solida rete di protezione legale delle banconote e delle monete in euro contro la falsificazione. Ciò comporta procedure di ritiro dalla circolazione di banconote e monete false, il rafforzamento delle misure sanzionatorie penali, nonché forme di cooperazione nelle opportune sedi sovranazionali.
Le Leggi in materia di banconote e monete in euro contengono, per le stesse banconote e monete:
– disposizioni relative alla protezione del diritto d’autore sui disegni,
– regole in ordine ai tagli, alle caratteristiche tecniche, alla circolazione e alla sostituzione;
– la previsione dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di talune regole in esse previste.
Il processo di normazione non ha riguardato meramente lo Stato della Città del Vaticano. Difatti, la Santa Sede, ordinamento distinto da quello dello Stato della Città del Vaticano, alla quale fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi, ha recepito come propria normativa la Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Ciò è avvenuto tramite la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”[5] per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario.
Con la suddetta Lettera, a firma del Sommo Pontefice Benedetto XVI, si stabilisce che la Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede, tra i quali l’Istituto per le Opere di Religione (Ior), riconfermando l’impegno del medesimo ad operare secondo i principi ed i criteri internazionalmente riconosciuti.
Nello stesso tempo, si costituisce l’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif), Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede e si delegano i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale nei confronti dei soggetti appena richiamati.
L’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif), il cui Presidente con i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Santo Padre, è chiamata ad emanare complesse e delicate disposizioni di attuazione, indispensabili per assicurare che i soggetti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano rispettino i nuovi ed importanti obblighi di antiriciclaggio e di antiterrorismo a partire dal 1° aprile 2011, data di entrata in vigore della Legge.
Conclusioni
L’esperienza segnalerà le eventuali esigenze di affinamento ed integrazione dell’assetto normativo approvato; tali esigenze potrebbero prospettarsi in ragione della disponibilità già manifestata da parte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano a confrontarsi con i competenti organismi internazionali attivi sul fronte del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Confidiamo che la cooperazione tra i competenti organi preposti conduca a una azione più performante e a risultati soddisfacenti nella lotta alle forme più avanzate di criminalità finanziaria.
[1] Cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, n.36.
[2] Per una chiara ed esauriente disamina circa la natura giusinternazionalistica della Santa Sede, cfr. Monari A., “Status Civitatis Vaticanæ“, in KultUnderground, n.120, 2005.
[3] Cfr. Condemi M., “Responsabilità e impegno“, in L’Osservatore Romano, del 31 dicembre 2010.
[4] Per i testi delle leggi, cfr. http://www.vaticanstate.va/IT/Stato_e_Governo/LegislazioneeNormativa/prevenzione_attivita_illegali.htm.
[5] Cfr. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/index_it.htm.