(Stato Città del Vaticano)
“Ma quante divisioni ha l’esercito del Papa?”
Stalin

Con una superficie di appena 0,44 km quadrati, inserita nel tessuto urbano di Roma, sulla riva destra del Tevere, il Vaticano è il più piccolo stato indipendente del mondo, sia in termini di numero di abitanti (circa 900 in possesso di regolare cittadinanza), che di estensione territoriale, costituendo essa un classico esempio di enclave sul suolo italiano.
Esso viene spesso indicato, semplicemente, come “Santa Sede”, in realtà dal punto di vista giuridico la Santa Sede è istituzione distinta dalla Città del Vaticano, che è uno dei territori sui quali la Santa Sede ha sovranità. Di conseguenza, le ambasciate estere, per esempio, sono accreditate presso la Santa Sede e non presso lo Stato del Vaticano.
La Chiesa Cattolica, infatti, è l’unica confessione religiosa alla quale parte della dottrina attribuisce personalità giuridica internazionale: ed, in effetti, si è in presenza di alcuni elementi generalmente indicati come requisiti per l’attribuzione della soggettività internazionale dello Stato. In particolare:
la Santa sede esercita la propria sovranità su un determinato territorio, per quanto esiguo possa essere;
ha il potere di negoziare e concludere trattati internazionali, che nel caso specifico assumono la denominazione di concordati, quando intendono disciplinare la posizione della Chiesa Cattolica nello Stato controparte dell’accordo;
accredita un proprio corpo diplomatico in molti Stati;
può attribuire la cittadinanza dello Stato del Vaticano;
è presente in numerose organizzazioni internazionali, soprattutto per la promozione della collaborazione in campo umanitario e tecnico. La Chiesa non fa parte delle Nazioni Unite, ma mantiene un osservatore permanente, che ovviamente non vota nell’Assemblea Generale. Il motivo sta nella assoluta neutralità della Santa Sede, per la quale sarebbe impensabile prendere posizione, per esempio, su una operazione militare di peace keeping, oltre che impossibile fornire le truppe per l’intervento.
Con la controversa “Donazione di Costantino“, fin dal 321 d.C. alla Chiesa Cattolica Romana fu permesso di trasmettere la proprietà dei suoi possedimenti, frutto di donazioni, di Pontefice in Pontefice. Le donazioni si successero negli anni, fino a trasformare nel VII secolo il papato nel più grande proprietario terriero d’Italia.
Successive aggiunte territoriali vennero da donazioni, acquisti e conquiste, sino a quando gli Stati Pontifici inclusero quasi tutta l’Italia centrale e parte di quella settentrionale, raggiungendo l’apice dell’espansione intorno al XVII secolo.
La conquista, nel 1861, di gran parte del territorio dello Stato della Chiesa e la sua annessione al neocostituito Regno d’Italia, causò un forte contenzioso tra autorità ecclesiastiche e Stato Italiano, il quale per affermare la propria autorità e per incamerare l’enorme patrimonio accumulato dalla Chiesa, emanò due leggi (n.3036 del 1866 e n. 3848 del 1867, c.d. leggi eversive), che disponevano la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici che lo Stato giudicava non necessari ai bisogni religiosi della popolazione e la devoluzione al demanio del loro patrimonio. Quando, nel 1870, la presa di Roma portò alla completa scomparsa dello Stato della Chiesa e alla fine del potere temporale del Papa, la questione si aggravò poiché il Pontefice ritenendo che la sovranità territoriale fosse un’irrinunciabile garanzia di indipendenza materiale e morale, rifiutò ogni trattativa per definire un nuovo status giuridico della Santa Sede col Regno d’Italia. Nasceva così la c.d. “questione romana”, a cui l’Italia rispose unilateralmente emanando la celebre “legge delle guarentigie“.
Quando lo Stato unitario si consolidò, e le richieste della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all’unità nazionale, vennero stipulati l’11 febbraio 1929 i Patti Lateranensi, di fatto una convenzione internazionale, nella quale si fissarono anche le modalità di costituzione dello Stato della Città del Vaticano.
Il Trattato garantiva alla Santa sede un’assoluta indipendenza, riaffermando che la religione cattolica era la sola religione di stato (come affermava l’articolo 1 dello Statuto Albertino).
I Patti sono stati riconosciuti dalla Repubblica Italiana nell’art.7 della Costituzione, ma contenevano gravi contrasti con i principi costituzionali della libertà religiosa e della laicità dello Stato, non più accettabili anche alla luce della progressiva laicizzazione della società italiana.
Di questi mutamenti ha preso atto la stessa Chiesa Cattolica che, nel Concilio Vaticano II, ha riconosciuto l’opportunità di una netta separazione tra Chiesa e comunità politica. Tali istanze sono sfociate nella modifica dei Patti Lateranensi, stipulata il 18 febbraio 1984, che stabilisce una regolamentazione dei rapporti conforme alla Costituzione italiana.
L’ordinamento della Città del Vaticano è regolato da una nuova “Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano“, in sostituzione della precedente, la prima, emanata da Papa Pio XI, all’atto dell’entrata in vigore dei Patti Lateranensi (7/6/1929).
L’art. 1 stabilisce che “1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario“. La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Papa, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.
Il potere legislativo, quando non è esercitato direttamente dal Papa, viene da questi delegato ad una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Papa per un quinquennio. Per tutto quanto non coperto dalla legislazione Vaticana si applicano in via suppletiva, in quanto non contrastino coi principi del Diritto divino o canonico, le leggi italiane.
Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, nel rispetto della Legge Fondamentale e delle altre disposizioni vigenti, il quale può emanare Ordinanze, in attuazione di leggi e regolamenti. Egli è coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Generale della Commissione, che è, di fatto, l’Amministratore operativo, sovrintendendo l’attività del Governatorato (l’ufficio amministrativo di vertice). Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi dell’Ufficio centrale di Vigilanza (nuovo nome della decaduta gendarmeria pontificia), ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera.
Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Papa, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. In materia penale i Patti concordatari prevedono che, a richiesta della Santa Sede, l’Italia provvederà a giudicare, secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio del Vaticano.
Come ogni Stato anche la Città del Vaticano ha un proprio Inno nazionale e la propria bandiera, la lingua ufficiale è il latino (e il tedesco svizzero per le Guardie svizzere).
Ciò che qualifica peculiarmente lo Stato del Vaticano è la sua finalità: quella di essere strumento non per provvedere ai bisogni materiali dei suoi cittadini, ma per curare il benessere spirituale dell’umanità intera; il che non ne altera la natura statuale, determinata dalla sua struttura, e non contrasta col fatto di avere un Capo di Stato, monarca assoluto e a vita (anche se eletto dal Collegio dei Cardinali), e regolamenti interni che vietano ai dipendenti il diritto di sciopero; infatti, proprio quel Capo, nei secoli, si è conquistato un’immagine mondiale di difensore dei diritti umani, una considerazione morale superiore a quella di ogni altro statista.
Dimensione universale di una Sede guida per 1 miliardo di cattolici sparsi nel mondo, che poggia su un Paese di dimensioni “lillipuziane”, ma dotato di una miniferrovia, un miniesercito e un’unica farmacia, un giornale quotidiano, una radio, un unico ufficio postale e una sola stazione di rifornimento di carburante.
Paradossi, misteri e anomalie dello Stato del Papa, l’ultima teocrazia cattolica.
Con venerato motuproprio impone
Che da oggi in avanti ogni impiegato
Per il ben dello Stato
(Per dir come si dice) ari diritto…”
Giuseppe Giusti
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Fino all’anno Mille, prima del Grande Scisma, con il termine Chiesa cattolica si identificava l’intera Chiesa orientale e occidentale, e prima della Riforma protestante il termine “cattolico” (dal greco Katholikòs “universale) non aveva assunto il significato confessionale che ha avuto dal Concilio di Trento, convocato nel 1545 per tentare una riconciliazione con i protestanti.
Più recentemente, in favore della personalità giuridica, vedi anche Conforti B. “Diritto Internazionale” 4°ed. Editoriale Scientifica-Napoli 1992, p.28.
“Lo S.C.d.V., sebbene dipendente da un altro soggetto internazionale (la Santa Sede, come detto, ha avuto la personalità giuridica, non per i suoi domini temporali ma per la sua autorità spirituale n.d.a.) ha completa capacità internazionale, pari a quella di qualsivoglia Stato sovrano, perché l’ente superiore ha una capacità diversa da quella normale degli Stati, svolge la sua attività in altro campo e non interferisce quindi nella sfera di competenza e nulla toglie alla competenza dell’ente dipendente per quanto riguarda le materie politiche e quelle di cui in genere si occupano i soggetti internazionali.” Balladore Pallieri, op. cit. pag. 152.
I patti sono costituiti, in realtà, da tre trattati distinti:
un Trattato che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e che crea lo stato della Città del Vaticano;
un concordato che definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d’allora, cioè dalla nascita del Regno d’Italia, sintetizzate nel motto: “libera chiesa in libero stato”);
una convenzione economica per ricompensare la Santa Sede delle perdite subite nel 1870.