né che il comportarsi secondo questo principio sia alla lunga utile.
Friedrich Nietzsche
Nel dettaglio la legge riconosce all’articolo 1 «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» e ammette il ricorso alla fecondazione non naturale solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».
Ecco, in sintesi5, gli altri punti, a mio parere, caratterizzanti della normativa la quale potrebbe, nei prossimi mesi, essere sottoposta a referendum popolare abrogativo, o modificata parzialmente dal Parlamento proprio per evitare di consultare i cittadini.
Il ricorso alla fecondazione assistita (art.4) è consentito solo se viene accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause che impediscono la procreazione, ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegata o accertata, sempre con atto medico.
La legge vieta anche, espressamente, la fecondazione con seme od ovuli di persone estranee alla coppia (fecondazione eterologa), previsione che indica come il legislatore, di fronte al diritto della madre alla maternità e al diritto del figlio a non essere espropriato della propria origine, paterna o materna, abbia tutelato il secondo6.
Potranno avvalersi di queste tecniche7 solo le coppie "stabili", formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe in vita; questo aspetto soddisfa in special modo chi non ritiene che i single, i gay, le mamme-nonne (vedove) debbano poter accedere alle tecniche di cui si parla (art.5).
I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia; la legge prevede, inoltre, che il coniuge o il convivente non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità8; mentre la madre del nato, a seguito di applicazione di queste tecniche, non può dichiarare la volontà di non essere nominata (nell’atto di nascita ex DPR n.396/00). In caso di applicazione di tecniche eterologhe in violazione del divieto della legge, il donatore non acquisisce alcuna relazione giuridica con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi9 (art.8 e 9).
Inoltre, quello che caratterizza principalmente la legge italiana sulla procreazione assistita è il rigore delle molteplici sanzioni civili, amministrative e penali previste per coloro che non si attengono al disposto normativo (causa di ulteriori feroci critiche). Lo specialista dovrà pagare una multa da 300.000 a 600.000 euro, se utilizza gameti (ovuli e spermatozoi) estranei alla coppia, da 200.000 a 400.000, se pratica la fecondazione assistita a un single, un minorenne o a coppie dello stesso sesso. Se la struttura non è autorizzata, la sanzione può arrivare a 300.000 euro. Il commercio di embrioni o gameti viene punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con multe da 600.000 a un milione di euro, i tentativi di clonazione con la reclusione da 10 a 20 anni e fino a un milione di euro di multa (il medico è punito con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione).
Il punto più criticato della legge, tuttavia, è rappresentato dai divieti (previsti dagli artt.13 e 14) di eseguire "qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano10", e di produrre "…embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione". Secondo i promotori del referendum questo regime impedisce alla ricerca scientifica italiana di progredire nello studio delle cellule staminali11 ricavate dagli embrioni umani, circostanza indispensabile per la cura di alcune gravi malattie di origine genetica.
È anche vietata ogni forma di selezione a scopo eugenetico (per il miglioramento della specie) degli embrioni e dei gameti, ovvero interventi che siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete12; sono vietati anche interventi di clonazione umana mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere13.
La legge vieta poi la crioconservazione (congelamento anche per molto tempo) e la soppressione di embrioni. Le tecniche non devono, perciò, creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non superiore a tre. Dal divieto di analisi sull’embrione prima dell’impianto nell’utero materno al fine di diagnosticare eventuali malattie si deduce l’obbligo, stabilito dalla legge14, di impiantare tutti gli embrioni prodotti, anche se malati. A questo punto, tuttavia, si presenta una palese incongruenza nella legge, almeno dal punto di vista del pensiero cattolico: infatti, è fatta salva, per la donna e qualora ne sussistano le condizioni15, di ricorrere all’aborto avvalendosi della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (L.194/78).
Per concludere, come al solito, più che all’oggetto della normativa, l’informazione ha insistito sugli schieramenti politici che l’hanno approvata o respinta, o, ancor più, sui cosiddetti "schieramenti ideologici", per distinguere i cattolici a favore e gli altri contrari16.
Impulso alla discussione giunge dal campo biogiuridico, fissato dagli articoli 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (oggi integrata nel nuovo Trattato Costituzionale di Roma che li raccoglie nell’art.II-6317), dove vengono formulati i principi attinenti al diritto alla vita degli individui e alla tutela della loro integrità fisica e psichica e dove viene fatto espresso divieto delle pratiche eugenetiche e della clonazione riproduttiva18.
Tutto questo discorso si intreccia con il tema fondamentale dello statuto giuridico dell’embrione: il problema sta nel chiarire se l’embrione è soggetto umano, pur iniziale, ovvero un grumo di cellule senza autonomia e senza vita personale. A ben vedere un tale problema non può essere risolto da una visione puramente scientifica: l’empirìa, a cui è legato il metodo scientifico, non si può porre interrogativi circa l’anima o qualcosa del genere. Deve consegnare il problema al filosofo o semplicemente all’uomo di buon senso. Qual è, dunque, il preciso confine che distingue un embrione da un essere umano? Nessuno, neanche la scienza, è in grado di rispondere… la maggioranza del Parlamento italiano, applicando una sorta di "principio di cautela", ha ritenuto che l’embrione, essere umano in potenza, non possa essere oggetto di sperimentazione scientifica, rifiutandosi di cedere a una mera discrezionalità che rischia di sconfinare in una eugenetica di stampo nazista.
Non esultino i cattolici, non esultino i laici. Una legge come questa finisce, in effetti, per scontentare tutti. Almeno, però, tiene desta l’attenzione a realtà vive e decisive. Il figlio non sembra un diritto. Se no diventerebbe un motivo di sollazzo o quasi.
dall’altra è il padre della scienza e del diritto.
C. Bini
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Le cellule staminali embrionali si trovano nella regione interna dell’embrione prima che si sia "attaccato" alla parete dell’utero. Si tratta di cellule totipotenti, con alte capacità di proliferazione, e grazie a queste caratteristiche sono particolarmente ambite per uso terapeutico contro molte patologie umane. Possono essere isolate, estratte e coltivate in vitro, con il risultato che, a partire da poche decine di cellule, si possono ottenere linee di centinaia di milioni di staminali intatte. L’estrazione di queste cellule richiede la soppressione dell’embrione, che non supera mai i 14 giorni dalla sua fecondazione. http://staminali.aduc.it/
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Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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Nel processo di clonazione viene presa una cellula somatica qualunque (di solito una cellula della pelle). Se ne estrae il nucleo, e questo viene impiantato in un ovocita cui è stato precedentemente eliminato il nucleo originale. L’ovocita con il nucleo della cellula somatica, a questo punto può essere impiantato in un utero, svilupparsi, crescere e dare vita ad un clone, ed in questo caso si parla di clonazione riproduttiva.
La scienza non può dimostrare né che tutti gli uomini sono uguali
Dopo un lungo ed accidentato iter parlamentare è stata varata la legge sulla procreazione medicalmente assistita2 che, a prescindere dal giudizio di utenti ed interpreti del diritto, ha finalmente colmato un pesante vuoto normativo3 nell’ordinamento del nostro Paese, disciplinando, in modo rigoroso, l’impiego delle tecniche di fecondazione artificiale4.
Alberto Monari
Il dubbio, che da una parte è la tortura dell’intelletto,
Vedi il contributo di Laura Pietrasanta "La legge sulla procreazione assistita: i punti contestati" in www.latribuna.it, Focus, giugno 2004, e anche Alessandro Maggiolini "Meglio una legge imperfetta che niente" ne "Il Resto del Carlino" del 13/02/2004, pag.2.
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n.45 del 24/02/2004) "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
La maggior parte dei Paesi europei ed alcuni extraeuropei hanno, infatti, già da tempo una normativa in materia..
Tali tecniche, sempre più avanzate per rispondere alle diverse patologie che sono all’origine della infertilità della coppia, sono salite alla ribalta del dibattito bioetico a partire da quell’ormai lontano 1978, quando in Inghilterra veniva annunciata la nascita della prima bambina concepita in provetta. Vedi anche www.bioetica-vssp.it
Altri aspetti molto interessanti riguardano gli "interventi contro la sterilità e la infertilità" (art.2) con previsione di attività collaterali di assistenza alle coppie, il "consenso informato" (art.6), la disciplina delle strutture autorizzate ad applicare queste pratiche e del registro degli embrioni formati e dei bambini nati (art.10 e 11).
Sul punto la nostra legge, fortemente criticata da alcune forze politiche, si discosta notevolmente dalla normativa degli altri Paesi europei. L’unica prospettiva, perciò, di espatriare per fare all’estero ciò che in Italia non è permesso, ha soltanto inasprito le contestazioni.
Assai comune è la sovrapposizione tra due modalità di procreazione non-naturale in realtà molto diverse fra loro: da un lato la inseminazione artificiale, che si attua in vivo, inserendo il seme maschile nel corpo della donna nella speranza che dentro di essa avvenga la fecondazione. Dall’altro lato la Fivet, fecondazione in vitro con embryo transfert, è caratterizzata dall’inserimento dei gameti in un ambiente esterno al corpo femminile, per cui il concepimento – sempre che avvenga – si verifica in un ambiente radicalmente diverso da quello per destinazione. Solo in un secondo tempo l’embrione umano verrà, forse, inserito nella donna per tentare l’impianto.
Qualora si sia ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo in violazione del divieto, e il "padre" abbia consentito a ciò anche con il semplice suo comportamento.
Dette norme sembrano voler creare una terza categoria accanto a quelle note dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio: i figli nati da procreazione assistita, ai quali la legge riconosce lo stato di figli legittimi se i genitori sono uniti in matrimonio e lo stato di figli riconosciuti dalla coppia nel caso di convivenza, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Art.13 comma 2: "La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative".
Le cellule staminali sono cellule presenti in ogni organismo. Si caratterizzano dalle altre perché sono cellule non differenziate, o non specializzate, nel senso che non hanno ancora una funzione ben precisa all’interno dell’organismo stesso. Le staminali possono riprodursi in maniera pressoché illimitata, dando vita contemporaneamente ad altre cellule staminali e a cellule precursori di una progenie cellulare destinata a differenziarsi e a dar vita a tessuti e organi, come i muscoli, il cuore, il fegato, le ossa ecc.
Tale impostazione è stata, naturalmente, confermata nelle "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita", contenute in un Decreto del Ministro della Salute (Dm 21/7/04, Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16.08.2004) previsto dall’art.7 della Legge, con l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione. Requisiti fondamentali per l’accesso alle tecniche sono l’assenso consapevole e per iscritto della coppia insieme alle certificazioni mediche sulle cause note o ignote di infertilità/sterilità. Per la scelta delle tecniche, i medici si atterranno al principio generale di una progressione dal semplice al complesso, dal meno al più costoso. I centri per la procreazione medicalmente assistita dovranno essere in grado di fornire alle coppie varie prestazioni di consulenza e di sostegno prima, durante e dopo i trattamenti. Sono attività che spaziano dagli aspetti economici a quelli legali e medici, incluse le valutazioni di rischio, il sostegno psicologico e le informazioni sulle possibilità alternative dell’adozione e dell’affidamento. Le coppie avranno il diritto di conoscere lo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ma su di essi è escluso ogni intervento conoscitivo che non sia di tipo osservazionale. Non è quindi consentita la selezione degli embrioni in base alle loro caratteristiche genetiche. Sui partner verrà fatta comunque una diagnosi preconcezionale non soltanto per l’accertamento della infertilità/sterilità, ma anche per accertare l’eventuale presenza di patologie infettive quali l’HIV (AIDS) e l’epatite.
La violazione di questi divieti è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 mila a 150 mila euro e la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria da uno a tre anni.
Art.14, comma 3: "Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile."
L’interruzione della gravidanza dopo i primi tre mesi è consentita solo se esiste un grave pericolo per la vita della donnase il nascituro presenta gravi malformazioni
Il 10 febbraio 2004, la Camera dei Deputati, nell’ultima votazione dell’iter, dopo cinque ore di dibattito e di votazioni, ha approvato definitivamente, a voto segreto, la legge. Si sono espressi a favore del provvedimento 277 deputati, mentre 222 hanno votato contro e in tre si sono astenuti, identificando chiaramente una maggioranza "trasversale" ai gruppi politici di maggioranza e opposizione.
Art. II-63
Tecnicamente, si definisce clonazione, la riproduzione di un organismo geneticamente identico all’organismo donatore della cellula impiegata, in assenza della fusione dei gameti. In sostanza, é la creazione di un organismo senza che vi sia una riproduzione sessuata, che di fatto prevede la creazione di un nuovo codice genetico.