c’è dentro tutta la nostra storia, il nostro passato;
tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie
sono tutti sfociati qui in questi articoli»
(Piero Calamandrei)
L’8 marzo, anche se non molti se ne sono accorti, è avvenuto un fatto di portata storica: in Iraq è stata approvata la nuova costituzione!
Fatto di portata storica, in primo luogo, perché l’Iraq si trova ancora sotto il controllo di una potenza straniera occupante (gli Stati Uniti affiancati da alcuni altri Paesi alleati, tra cui l’Italia) in seguito ad un evento bellico; secondariamente, perché l’approvazione è avvenuta non da parte di un’assemblea costituente democraticamente eletta in rappresentanza della totalità dei cittadini iracheni, bensì dal Consiglio di governo provvisorio, una sorta di miniparlamentino istituito e addomesticato dall’amministrazione statunitense; da ultimo, perché più che di una Costituzione provvisoria si tratta di una "Legge di Amministrazione dello Stato iracheno durante il periodo di transizione", come recita il suo art.1 e, come ben sa chi si occupa di diritto, leggi e costituzioni sono fonti giuridiche di ben diversa natura ed efficacia1.
Ci sembrava utile e interessante, dunque, condurre un’analisi di questo documento imposto dall’esterno ad un Paese e ad un popolo di cui molto si è detto negli ultimi vent’anni, che molto farà ancora dire nel futuro, ma di cui poco veramente si sa. E questo vorremmo farlo, senza esprimere giudizi di valore su questo testo para-costituzionale che è stato adottato e che regolerà, o cercherà di regolare, la transizione del Paese dal passato regime di Saddam Hussein al futuro, speriamo, democratico.
Ci troviamo, dunque, di fronte a 46 articoli che entreranno in vigore ufficialmente il 1° luglio, quando l’insieme delle funzioni di governo del Paese passerà definitivamente in mano alle autorità irachene che dovranno, entro il 31 dicembre prossimo, convocare e far svolgere delle regolari elezioni politiche a suffragio universale. Si prevede pure che, all’indomani di tale consultazione, l’organo rappresentativo possa varare una costituzione definitiva.
Per il momento, questi 46 articoli sono ripartiti in sei capitoli: considerazioni generali, principi fondamentali, l’autorità legislativa transitoria, l’autorità esecutiva transitoria, il potere giudiziario, la Costituzione permanente. Rilevante l’assenza di categorie giuridiche tanto care alla nostra tradizione iuspubblicistica quali "diritti e doveri dei cittadini2", anche se poi alcuni di questi vengono riconosciuti nel prosieguo.
L’art.3 afferma che "l’Iraq è uno Stato indipendente dotato di piena sovranità3. La sua capitale è Baghdad. Il suo sistema è democratico, parlamentare, pluralista e federale. Il territorio del Kurdistan manterrà il suo status attuale durante il periodo di transizione. L’autorità centrale continuerà ad essere esercitata a Baghdad e avrà le seguenti competenze: 1. Stabilire la politica estera e la rappresentanza diplomatica; 2. Impostare la politica di Difesa, compresa la sorveglianza dei confini; 3. Dichiarare la guerra e concludere la pace; 4. Stabilire la politica monetaria, battere moneta e prevedere le politiche di sviluppo; 5. Stabilire i parametri e le misure di una generale politica dei salari; 6. Prevedere e stabilire il budget della spesa pubblica; 7. Controllare i temi legati alla cittadinanza4". Dunque, la struttura federale dell’Iraq (ambita soprattutto dai curdi, che dal 1991 gestiscono autonomamente il Kurdistan dell’Iraq) è espressamente prevista. Il Kurdistan continuerà ad essere amministrato autonomamente e la milizia locale dei peshmerga continuerà a garantire la sicurezza fino a che un governo eletto deciderà in merito all’ampiezza ed alle modalità dell’autonomia stessa.
Secondo l’art.4, "l’Islam è la religione ufficiale e deve essere considerata una fonte basilare al fianco di tutte le altre fonti della legislazione. Questa legge deve rispettare l’identità islamica della maggioranza dei cittadini iracheni e deve garantire la completa garanzia di libertà, pratica e riti di tutte le altre religioni5". In questo articolo, i redattori americani hanno dato prova di una certa sottile schizofrenia diplomatica statuendo, dopo aver dichiarato l’Islam "religione ufficiale" e prima di garantire "libertà, pratica e riti di tutte le altre", che nella gerarchia delle fonti di diritto un ruolo basilare è ricoperto dalla sharia, il sistema giudirico derivante dal Corano: schizofrenia made in USA, dove la tradizione di common law non permette di apprezzare adeguatamente e di utilizzare in maniera avveduta gli strumenti propri delle scuole di civil law, separando magari il riconoscimento di diritti e doveri, dalla statuizione di gerarchia delle fonti. Da rilevare che, mentre non potranno esserci leggi contrarie all’Islam, i principi religiosi non dovranno comunque invalidare i diritti individuali o le regole della democrazia e ciò nonostante le correnti integraliste in seno al Consiglio di governo premevano per un testo ispirato esclusivamente all’Islam.
Il secondo capitolo, dedicato ai principi fondamentali, introduce nell’ordinamento iracheno novità importanti dal punto di vista del rispetto dei diritti delle donne e delle minoranze: saranno garantite le libertà fondamentali dei cittadini, in modo particolare la libertà di culto, di pensiero e di parola. L’arabo e il curdo saranno le due lingue ufficiali, ma le minoranze (assiro-caldei e turcomanni) potranno adoperare le loro lingue nelle scuole.
Così, mentre l’art.7 afferma che "il popolo è la fonte di tutte le autorità6", l’art.9 statuisce che "gli iracheni hanno uguali diritti e doveri. Nel rispetto di sesso, nazionalità, confessione religiosa ed etnia i cittadini iracheni sono uguali di fronte alla legge7"; il successivo art.10, "le libertà pubbliche e private sono intangibili. Il popolo ha il diritto di esprimersi liberamente, organizzarsi, incontrarsi, muoversi, pubblicare e dare vita a dimostrazioni o scioperi in accordo con quanto previsto dalla legge"; l’art.11, "ogni individuo ha diritto all’educazione, alla salute, al lavoro, alla sicurezza e ad un giusto processo pubblico8".
Per quanto riguarda il ruolo delle donne nel nuovo Iraq, il testo pone come obiettivo il raggiungimento di una quota del 25% di rappresentanza femminile nella futura assemblea parlamentare. La legge fondamentale provvisoria vieta genericamente discriminazioni contro le donne. Questo punto era stato chiesto dei curdi dopo che la maggioranza sciita aveva votato per la legge 137 che discriminava palesemente molti diritti della donna e non garantiva esplicitamente la parità tra uomini e donne in materia di divorzio e di eredità.
Gli articoli dal 19 al 30 disciplinano l’Autorità legislativa transitoria; a questo proposito, l’art.19 prevede che "durante la fase di transizione, deve essere costituita un’autorità legislativa di transizione per lo Stato dell’Iraq, chiamata Assemblea Nazionale di Transizione. Tra i suoi compiti principali deve esserci la produzione di norme di legge e una supervisione del lavoro compiuto dall’esecutivo9". Nell’Assemblea (art.20) devono essere rappresentate tutte le province irachene in ragione di un rappresentante per ogni centomila abitanti. Dovrà essere, inoltre, costituito un Comitato Organizzativo di 15 membri (artt.21 e 22) in ogni provincia dell’Iraq che dovrà ricevere le candidature per l’Assemblea Nazionale di transizione. I candidati (art.23) devono avere almeno 30 anni e non essere appartenuti "al dissolto partito Baath o essere affiliati a organizzazioni di repressione o aver contribuito all’oppressione dei cittadini e non aver maturato ricchezza illegittimamente a scapito della popolazione o delle pubbliche casse dello Stato10". Sarà compito del Comitato Organizzativo (art.24), in collaborazione con la Coalizione per l’Autorità provvisoria, esaminare "se i candidati rispondono alle caratteristiche richieste dall’articolo 23 allo scopo di certificarne la loro ammissibilità". "L’assemblea Nazionale di transizione, formata dai rappresentanti selezionati in accordo con l’articolo 27, dovrà tenere la sua prima seduta non oltre il 31 maggio 2004" (art.28).
Per quanto concerne l’attività esecutiva, l’art.31 prevede che sia "composta del presidente dello Stato e dal suo gabinetto. Egli, in collaborazione con l’Assemblea Nazionale di transizione, è chiamato a completare l’organigramma del governo iracheno provvisorio, che avrà pieni poteri non più tardi del 30 giugno 200411". "La presidenza dello Stato (art.33) dovrà nominare un primo ministro e, su indicazione di quest’ultimo, tutti gli altri ministri. Il governo dovrà ottenere la fiducia dell’Assemblea Nazionale di transizione prima di assumere il proprio incarico". Il governo è responsabile collettivamente (art.35) davanti all’Assemblea Nazionale di transizione che "può ritirare la fiducia all’intero esecutivo o anche ad uno solo dei suoi membri" (art.34). "Il potere giudiziario è indipendente e non c’è nessun’altra autorità al di sopra di esso, ad eccezione della legge" (art.37). "Nessun giudice può essere rimosso dal proprio incarico, se non su proposta del gabinetto e previa l’approvazione della presidenza dello Stato, che agisce su segnalazione del consiglio giudiziario" (art.39). Inoltre, "un’apposita legge dovrà prevedere la creazione di una Corte Suprema12" (art.40).
Infine, una delle norme che avevano provocato maggiori critiche nella maggioranza sciita, quella che prevede il referendum per l’approvazione della Costituzione permanente, è rimasta identica all’art.43, secondo il quale "la bozza della Costituzione permanente deve essere pubblicata allo scopo di generare un dibattito pubblico presso la popolazione. Il testo finale deve poi essere sottoposto ad un referendum popolare per la sua definitiva approvazione".
L’art.44 afferma, invece, che "dopo che la Costituzione permanente è stata promulgata, deve essere immediatamente indetta un’elezione generale che formi l’organo legislativo in accordo a quanto scritto nella stessa Costituzione. La data ultima per le elezioni generali è fissata nel 31 dicembre 2004". Solo quando "il nuovo organo legislativo dovrà nominare il nuovo governo iracheno che da quel momento avrà piena autorità" (art.45), allora "questa Costituzione provvisoria avrà concluso la sua validità" (art.46).
Non è nostra intenzione fare dietrologie o dipingere scenari da global spy story, ma in queste condizioni, pur dopo il prossimo 30 giugno13, sarà difficile che si attenuino gli episodi di violenza, sarà ugualmente difficile continuare a definire "gratuita" questa violenza e sarà sicuramente più difficile accettare l’inazione della comunità internazionale, legittimamente ma insufficientemente rappresentata dalle Nazioni Unite, di fronte alla continua, reiterata e spudorata violazione del diritto internazionale perpetrata dai grandi della terra.
La Costituzione italiana nacque anch’essa dalle ceneri di una terribile guerra e dopo un difficile periodo di crisi delle istituzioni; ma essa fu il prodotto di menti e spiriti elevati espressione delle diverse e ricchissime tradizioni del nostro Paese e della moderna Europa: quella repubblicana, quella cattolico-popolare, quella socialista, quella liberal-democratica, tutte rappresentate da persone14 che credevano nell’Italia e nel suo futuro.
In Iraq, oggi, non è proprio così!
Davide Caocci
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La nuova costituzione dell’Iraq
«In questa Costituzione
Per semplicità, basti ricordare che le leggi si "appoggiano" alle costituzioni e queste dettano le regole generali di funzionamento dell’impianto statuale, dei rapporti tra i cittadini e tra i poteri, di modifica della costruzione stessa (N.d.A.)
Cfr. Parte I della nostra Costituzione, artt.13-54 (N.d.A.)
Una piena sovranità che convive con la presenza di forze armate straniere sul proprio territorio… (N.d.A.)
Cfr. Art.1.1 della nostra Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», Artt.5, 114 e segg. (N.d.A.)
Cfr. Art.8 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. Art.1.2 della nostra Costituzione:«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (N.d.A.)
Cfr. Artt.2 e 3 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. Artt.13-54 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. Artt.55-69 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. III Disposizione transitoria della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. Artt.92-100 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Cfr. Artt.101-113 della nostra Costituzione (N.d.A.)
Data prevista per il passaggio delle consegne dall’amministrazione statunitense alla locale autorità di governo provvisorio (N.d.A.)