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Nuova legge

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ARTICOLO 1

Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma organica dell’ordinamento della professione di avvocato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione è indetto a Roma, in sede unica nazionale, con decreto del ministro di Grazia e Giustizia, entro il mese di giugno di ogni anno, e si svolge in una o più sessioni per gruppi di candidati ordinati secondo la data di ultimazione del triennio di pratica. Nel decreto sono stabiliti i giorni in cui hanno luogo le prove scritte e il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami.

2. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto il ministro nomina la commissione esaminatrice per ciascuna sessione di esame. La commissione è formata da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali, rispettivamente, tre sono avvocati designati dal
Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno è magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d’appello e uno è professore universitario. La commissione è presieduta da un avvocato, scelto tra i tre titolari. Ove il numero dei candidati lo richieda la commissione è integrata da sottocommissioni, per gruppi sino a 500 candidati. I presidenti e i membri delle sottocommissioni sono nominati con lo stesso criterio utilizzato per la formazione della commissione. I criteri generali di valutazione dei candidati sono previamente determinati in adunanza plenaria della commissione e delle sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
Quest’ultimo coordinerà il lavoro delle sottocommissioni. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari addetti al ministero di
Grazia e Giustizia.

ARTICOLO 2

Ammissione all’esame

1. Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono presentate nel termine stabilito, anche a mezzo del servizio postale, al
Consiglio nazionale forense, il quale verifica le condizioni di ammissibilità e forma la graduatoria dei candidati ammessi secondo l’ordine della data di ultimazione della pratica triennale.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di laurea in giurisprudenza; b) certificato di cui all’articolo 10 del Regio decreto 22 gennaio
1934, n.37, dal quale risulti il compimento e la data di ultimazione della pratica triennale contenente l’attestazione dello svolgimento del numero minimo di affari di cui all’articolo 6, comma 3, salvo le equiparazioni previste dalla legge; c) attestazione del versamento della tassa prescritta per l’ammissione agli esami; d) dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.15, attestante il numero di prove di esame sostenute dal candidato con esito negativo.

3. Non è ammesso a sostenere l’esame chi sia stato dichiarato non idoneo in tre precedenti prove d’esame di abilitazione alla professione.

ARTICOLO 3

Formulazione del tema della prova scritta

1. La commissione esaminatrice si riunisce un’ora prima dell’inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema è scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

2. I temi consistono nella redazione di atti giudiziari o pareri concernenti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la procedura amministrativa, e debbono essere formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, a una parte teorica, in cui il candidato possa dimostrare la conoscenza dei princìpi e delle dottrine relative, e a una parte pratica in cui possa dimostrare la sua attitudine ad applicarli alle fattispecie concrete.

3. La commissione, alla presenza dei candidati, fa estrarre a sorte una delle buste a uno di essi e detta il tema contenuto nella busta sorteggiata.

ARTICOLO 4

Svolgimento degli esami

1. Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 25 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, come modificato dalla legge 27 giugno
1988, n.242.

2. Il primo comma dell’articolo 21 del Regio decreto 22 gennaio 1937, n.37, modificato dall’articolo 4 della legge 27 giugno 1989, n.242, è sostituito dal seguente: “I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti e appunti di qualsiasi specie.
Essi durante la prova scritta possono consultare esclusivamente codici, testi di legge e decreti non commentati”.

3. La commissione e le sottocommissioni compiono la correzione dei temi non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: tale termine può essere prorogato per non più di sei mesi una sola volta per motivi eccezionali dal presidente della commissione con provvedimento motivato.

ARTICOLO 5

Ammissione alla prova orale e dichiarazione degli idonei

1. Ciascun commissario dispone di dieci punti por ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna materia della prova orale.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l’idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova.

3. La commissione, nel caso in cui accerti che il tema sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. E’ altresì annullata la prova dei candidati che in qualunque modo si siano fatti riconoscere.

4. Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione dei temi svolti, di brevi questioni relative alle seguenti materie: diritto privato e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e procedura amministrativa, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto comunitario; b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

5. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l’ordine che è stato fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato né al primo né al secondo appello è escluso dall’esame.

6. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale.

7. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l’idoneità. Nell’elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte e orali. L’elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è comunicato al ministro di Grazia e Giustizia, che ne dispone la trasmissione a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati della
Repubblica. Gli atti degli esami sono conservati presso il ministero di Grazia e Giustizia.

ARTICOLO 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Il periodo di pratica previsto dall’articolo 17, primo comma n.5, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, per l’ammissione all’esame di avvocato, non può avere durata inferiore a tre anni consecutivi, salvo le equiparazioni previste dalla legge; coloro che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica biennale di cui all’articolo 10 del regio decreto
22 gennaio 1934, n.37, devono certificare il compimento di un ulteriore anno di pratica mediante autodichiarazione confermata dall’avvocato presso il quale si è svolta.

2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, non si applica a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati dichiarati non idonei in precedenti prove.

3. Il praticante può patrocinare solo avanti ai giudici monocratici in sostituzione delegata e sotto la responsabilità dell’avvocato presso il quale svolge la pratica, decorso un anno dalla iscrizione nel registro di cui all’articolo 8, primo comma, del regio decreto legge
27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n.36. La delega non può riguardare giudizi civili e giudizi penali eccedenti l’attuale competenza pretorile. L’attività professionale delegata deve essere effettivamente svolta dal praticante per almeno sei affari nel triennio.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ad esercitare il patrocinio a norma dell’articolo
8, secondo e terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, come modificato dall’articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n.242, e dall’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.406, possono continuare ad esercitare il patrocinio in giudizi civili e penali, non eccedenti la attuale competenza del pretore per il periodo massimo di anni sei dalla data di ammissione al patrocinio.

5. La lettera b) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.261,
è sostituito dalla seguente:
“…b) per gli esami di avvocato lire centocinquantamila: tale ammontare può essere rideterminato, con decreto emanato dal ministro di Grazia e giustizia, di concerto con i ministri delle Finanze e del
Tesoro, tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta nell’anno precedente”.

ARTICOLO 7

Abrogazione di norme incompatibili

1. Sono abrogati: a) l’articolo 8, secondo e terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, come modificato dall’articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n.242, e dall’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.406; b) gli articoli 15, 16, 17, 17-bis, 18 e 23 del regio decreto 24 gennaio 1934, n.37, come modificati dalle leggi 27 giugno 1988, n.242, e 20 aprile 1989, n.142; c) gli articoli 3, 5 e 6 della legge 24 luglio 1985, n.406; d) gli articoli 7, comma 2, e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n.101.
2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

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