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Il Diritto dei cittadini: le Associazioni non riconosciute

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Il Diritto dei cittadini: le Associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna (vedi partiti politici, sindacati, associazioni di volontariato, circoli culturali, sportivi, ricreativi etc.). Esse godono, nel nostro sistema1, di una particolare condizione giuridica.

Si tratta, infatti, di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle Persone Giuridiche2 (persone, patrimonio, scopo), non hanno chiesto un formale riconoscimento3 dell’Autorità Statale, ma la cui realtà non può essere, tuttavia, ignorata dall’ordinamento.

Naturalmente si presuppone che lo scopo di queste organizzazioni sia lecito: altrimenti l’associazione sarebbe vietata e il fatto stesso di associarsi potrebbe costituire, nei casi previsti dalla legge penale, un reato4.

Anzitutto, viene riconosciuta efficacia agli accordi intervenuti fra gli associati per quanto attiene all’ordinamento interno, cioè ai rapporti degli associati tra loro, e all’amministrazione dei beni (art.36 Cod.Civ.5).

Siamo di fronte a manifestazioni di volontà Negoziali che devono avere valore vincolante per le parti. Tali associazioni hanno, quindi, la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno Statuto. La legge, inoltre, riconosce la legittimazione attiva e passiva6 per stare in giudizio, ai Presidenti o Direttori.

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione (art.37 Cod.Civ.).

Si verifica dunque, in relazione a tale fondo, una comunione che ai sensi dell’art1100 Cod.Civ., è quel fenomeno per cui la proprietà spetta in comune a più persone. Ma, mentre nella comunione ordinaria ciascuno dei comproprietari può chiedere lo scioglimento, invece in questo caso, i singoli associati, finché dura l’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la propria quota in caso di recesso (quando cioè, dichiarino di non volere più far parte dell’associazione).

Anche in tali tipi di P.G. esiste una autonomia patrimoniale perché il patrimonio delle Associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta perché, pur esistendo il fondo comune (su cui i creditori fanno valere, in primo luogo, i loro diritti), costituito per soddisfare le obbligazioni dell’associazione, sono responsabili solidalmente7 e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 Cod.Civ.).

Dunque, i creditori dell’Associazione non possono far valere i propri diritti sul patrimonio dei singoli associati e i creditori dei singoli associati non possono far valere i propri crediti sul fondo comune dell’Associazione.

La responsabilità personale di coloro che agiscono in nome e per conto (cioè nell’interesse) dell’Associazione non riconosciuta è disposta in quanto per tale tipo di ente (detto anche “ente di fatto”), mancando il riconoscimento, non è possibile operare un controllo preventivo circa l’esistenza dei “mezzi necessari” per la realizzazione dello scopo dell’associazione, come invece avviene (a garanzia dei futuri creditori dell’ente) nel procedimento per il riconoscimento delle associazioni aventi Personalità Giuridica8.

Le Associazioni non riconosciute non possono ricevere per donazione o per successione a causa di morte: infatti, eredità, legati e donazioni non hanno efficacia se, entro un anno, non è chiesto il riconoscimento9. Era dubbio se l’Associazione non riconosciuta potesse acquistare beni immobili e mobili registrati10. Il dubbio è stato ora risolto con la legge 27 febbraio 1985 n. 52, la quale, modificando gli artt.2659 e 2839 Cod.Civ., ammette che l’intestazione di proprietà immobiliari possa essere effettuata anche a favore di Associazioni non riconosciute.

Questa forma giuridica riconosciuta dal nostro ordinamento, si configura come il mezzo più semplice a disposizione dei cittadini per ottenere riconoscimento e tutela della propria volontà di associarsi e operare (con fine lecito), per il conseguimento di uno scopo meritevole di attenzione.

L’ordinamento dello Stato riconosce e garantisce l’Autonomia e la libertà dei propri cittadini, che possono dedicarsi allo sviluppo e formazione della loro personalità senza temere ingerenze indebite ed ostacoli, ma anzi vedendo riconosciuta la massima rilevanza al potere di autoregolamentazione dei rapporti interni all’Associazione e dei rapporti con i terzi, attuate mediante l’elaborazione e approvazione dello Statuto/Atto costitutivo.

È, infatti, questo atto che in ultima analisi decide ogni controversia (anche di fronte alla Autorità Giurisdizionale) tra soci e terzi11.

Alberto Monari


[1] Stato e Diritto costituiscono i presupposti di questa trattazione;

Lo Stato è una forma di associazione di individui che su un dato territorio, si dà una serie di regole comuni (Diritto) per organizzare la vita della collettività (Popolo).

Il Diritto costituisce quell’insieme di regole di comportamento che lo stato impone ai consociati.

[2] Il nostro ordinamento attribuisce soggettività giuridica sia all’uomo inteso come Persona Fisica, che a particolari organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono, e che si definiscono Persone Giuridiche. Quelle private, in particolare, perseguono fini che, pur se comuni a molti soggetti, non sono propri dello Stato. Esse, quindi, sono, dal punto di vista giuridico, parificate a soggetti privati, con i quali entrano in rapporto in condizione di parità.

[3] Fase del procedimento di formazione della persona giuridica.

Può essere:

  • -esplicito = le associazioni (riconosciute), le fondazioni e le altre istituzioni private ottengono il riconoscimento mediante Decreto del Presidente della Repubblica o del Prefetto (se l’ente è a carattere provinciale)
  • -normativo o generico = è previsto per le società di capitali o commerciali, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese, da cui scaturisce la personalità giuridica.

[4] Per una trattazione più completa della libertà di associazione, vedi Kult mese maggio 1995, rubrica Diritto.

[5] Vedi “I Nuovi Quattro codici, Civile e di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale”, casa editrice La tribuna, Piacenza 1993.

[6] L’espressione indica l’idoneità della parte a compiere degli atti processuali.

-L. attiva= indica la capacità della parte ad agire civilmente per la tutela dei propri diritti.

-L. passiva= indica la capacità della parte a stare in giudizio come convenuto per contraddire le affermazioni dell’altra parte.

[7] L’art.1292 Cod.Civ. contiene la nozione di solidarietà: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno, libera tutti gli altri…”.

Analogamente, più creditori possono essere in solido, per cui ciascuno di essi può chiedere l’intera obbligazione e se egli la riceve a nome di tutti i concreditori, il debitore è liberato verso tutti.

[8] Art.2 Disposizioni di attuazione del Cod.Civ. e Disp.Transitorie. Per ottenere il riconoscimento di una Associazione , occorre presentare una copia autentica dell’atto Costitutivo e dello Statuto oltre a quei documenti che possono servire a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

[9] Artt.600 e 786 Cod.Civ. in opera citata supra.

[10] Alcuni beni mobili sono equiparati dalla legge (in considerazione della loro importanza) a quelli immobili (quanto ad alcuni aspetti delle disciplina giuridica come la pubblicità sulle loro vicende, risultante da appositi registri pubblici).

Questi “beni mobili registrati” (art.815 Cod.Civ.) sono in genere, i mezzi di locomozione e trasporto come navi, aeromobili, autoveicoli.

[11] Il “terzo” è un soggetto estraneo al rapporto giuridico intercorrente fra due o più persone (che si dicono “parti”).

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