Primo gennaio: Europa a 15
Con il primo gennaio 1995, la Comunità europea1 è composta da 15 Paesi, grazie all’adesione e conseguente formale entrata di Austria, Svezia e Finlandia.
Questa importante Organizzazione sovranazionale2 fu istituita con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, da parte dei 6 Paesi già membri della C.E.C.A.3, e cioè Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania Federale; nel 1973 vi aderirono anche la Gran Bretagna, la Danimarca e l’Irlanda; nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Spagna e il Portogallo.
L’obiettivo4 principale della C.E. è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei, sia in campo economico che in quello politico, eliminando le barriere che ancora si frappongono alla libera circolazione delle Merci, delle Persone, dei Capitali e dei Servizi.
Dal 1978 è stata avviata anche una progressiva stabilizzazione dei tassi di cambio delle monete europee, con l’introduzione dell’ECU, come unità di conto europea.
La procedura di adesione all’Unione è disciplinata dall’articolo “O”5 del Trattato sull’Unione Europea; esso prevede che : “Ogni stato europeo può domandare di diventare membro dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio6 che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento Europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizionio per l’ammissione e gli adattamenti dei Trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica7 di tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.”
I negoziati tra i Paesi richiedenti e i rappresentanti della Comunità hanno avuto inizio nel febbraio/marzo del 1993. La Comunità si è voluta accertare del possesso dei requisiti minimi da parte dei quattro Paesi inizialmente richiedenti, per fare parte dell’unione.
Austria, Norvegia, Finlandia e Svezia sono stati ritenuti Paesi aventi le due caratteristiche8 previste dall’articolo F paragrafo 1, e J paragrafo 1 del Trattato di Maastricht, tanto che il 4 maggio 1994 il Parlamento Europeo si è pronunciato favorevolmente all’allargamento dell’Unione.
Le popolazioni dei 4 Stati sono state, quindi, chiamate a pronunciarsi per mezzo di Referendum popolari sulla intenzione di aderire alla C.E., espressa dai Governi nazionali.
L’Austria, in particolare, è subito apparso come il Paese più vicino ed integrato dell’Unione. La sua domanda di adesione, infatti, risale al 17 luglio 1989, ed anche il Referendum popolare (tenutosi il 12 giugno 1994 in concomitanza con le elezioni europee) ha dimostrato (con il 66,39% dei SI all’Unione), la ferma intenzione dell’Austria di aderire, confermata dalla pronta ratifica del Parlamento Austriaco avvenuta nel mese di novembre 1994.
È, comunque, ferma intenzione dell’Austria quella di non rinunciare alla propria assoluta neutralità9. Ora che l’Austria fa parte di una Organizzazione Internazionale, sarà obbligata ad adottare le sanzioni economiche decise dall’Unione, ma avrà la facoltà di non partecipare a sanzioni militari.
La Finlandia ha , a sua volta, sempre mantenuto un atteggiamento prudente e neutrale sia nei confronti del blocco occidentale, sia nei confronti di quello orientale. Ma l’interesse ad entrare in uno degli spazi economici integrati più sviluppati del mondo, ha portato il Paese scandinavo a presentare domanda di ingresso il 18 marzo 1992 ed a ratificare l’adesione con referendum il 13 novembre 1994.
Nella stessa data anche la Svezia ha ratificato il Trattato con una prevalenza dei SI del 52%. Nonostante, infatti, i molti timori che l’adesione all’Europa potesse portare danni irreparabili all’equilibrio economico/ambientale raggiunto, la Svezia ha presentato domanda il 1° luglio 1992, la prima dei Paesi scandinavi. È curioso notare come dal punto di vista commerciale l’adesione della Svezia preveda un’unica deroga, quella relativa all’importazione di merci ritenute “pericolose” dagli svedesi, quali alcool e tabacco, per i quali vi è una franchigia, quindi una sorta di limitazione all’importazione.
La Norvegia, che inizialmente aveva presentato domanda (il 25 novembre 1992), continua il suo rapporto contraddittorio con l’Unione Europea. Infatti già nel lontano 1967 la Norvegia presentò domanda (per la prima volta) per l’ingresso in europa ma il successivo referendum popolare del 1972 vide il prevalere dei NO. La medesima cosa si è verificata il 27 e 28 novembre 1994, quando con la percentuale del 52,2, la Norvegia ha “rimandato” il suo appuntamento con la Comunità. Il timore di dover subire solo gli oneri della U.E. da parte dei norvegesi è tanto più evidente, quando si osserva che il paese scandinavo fa parte della N.A.T.O10 (1949), del Consiglio d’Europa11 (1950) e dell’E.F.T.A12 (1960), segno delle sua intenzione di non isolarsi internazionalmente.
L’impressione è, comunque, quella che l’Europa unita è una realtà in continua espansione, consolidamento e sviluppo. Per ora, per un paese che persiste nel non far parte dell’Unione ve ne sono due- l’Ungheria e la Polonia che, pionieri fra i paesi dell’Est europeo, hanno inoltrato domanda di adesione alla C.E. (rispettivamente il 31 marzo 1994 e il 4 aprile 1994).
Non rimane che chiedersi se anche l’ultima barriera che rimane tra l’occidente e l’oriente del nostro continente, cioè quella che si oppone alla integrazione economica e politica, cadrà dando vita al mercato libero e area di influenza politica più importante del mondo.
Alberto Monari
[1] Nuova denominazione assunta dalla Comunità Economica Europea (C.E.E) con l’entrata in vigore del trattato sull’Unione Europea (firmato a Maastricht-Paesi Bassi- il 7/02/1992), ratificato dall’Italia con legge 3/11/92 n.454, entrato in vigore il 1/11/1993.
[2] L’O.S. è quella fornita di organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale (denominati REGOLAMENTI nella C.E.) nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti (con legge interna) ma che entrano a far parte direttamente degli ordinamenti degli stessi.
[3] Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, istituita con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951.
[4] Fonte: Ugo Draetta “Elementi di Diritto Comunitario-parte istituzionale” Giuffré, Milano 1994, pp.2 e ss.
[5] Fonte: “Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità Europea” a cura di F.Pocar/M.Tamburini, Giuffré, Milano, 1994.
[6] Organi principali della C.E. sono: il Parlamento Europeo (organo rappresentativo, consultivo), la Commissione delle Comunità Europee (organo esecutivo), il Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee (organo decisionale), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (organo giurisdizionale).
[7] È l’atto con il quale lo Stato conferma la propria volontà di aderire ad un Trattato Internazionale. La Costituzione di ogni Paese prevede appositi procedimenti con i quali gli organi dello Stato devono esprimere questa volontà.
[8] Art.F-par.1: “L’unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano su principi democratici”.
Art.J-par.1 : “L’Unione e i suoi membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune…” (c.d. P:E:S:C.)
[9] Nel Diritto internazionale bellico la N. indica la situazione giuridica di uno Stato che dichiara la propria estraneità rispetto ad un conflitto in atto.
[10] North Atlantic Treaty Organisation: Organizzazione politico/militare, istituita a Washington il 4/4/1949; ne fanno parte: Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia, USA.
[11] Vedi “Kult” n.3-dicembre 1994, sezione “Diritto”
[12] European Free Trade Association, area di libero scambio istituita nel 1960 tra: Gran Bretagna, Danimarca, Portogallo, Svizzera, Austria, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Con il passaggio di molti Paesi nella C.E., essa è destinata a passare in secondo piano.