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Secondo “Emendamento”…

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Niente è più emozionante nella vita
che vedersi sparare addosso
e non essere colpiti.
Sir Winston Churchill

Quando, nel 1775, le 13 Colonie britanniche dell’America del nord decisero di rendersi indipendenti dalla “madrepatria europea”, esse riunirono i propri rappresentanti nel cosiddetto “secondo congresso continentale”, che si tenne fra il 10 maggio 1775 ed il 1º marzo 1781, nel corso della “guerra d’indipendenza americana”, il conflitto scoppiato (19 aprile 1775) tra Regno di Gran Bretagna e il gruppo di colonie inglesi della costa atlantica dell’America del Nord, fondate tra XVII e XVIII secolo da “immigrati protestanti” provenienti dalle Isole britanniche[1].

Questa Assemblea produsse la “Dichiarazione d’indipendenza”[2] e gli “Articoli della Confederazione”, approvati, questi ultimi, il 15 novembre 1777 dopo 16 mesi di discussione. In seguito queste norme rimasero in attesa per altri tre anni fino alla ratifica definitiva del 1º marzo 1781.

Durante la guerra d’indipendenza americana (American War of Independence o American Revolutionary War), il “secondo congresso continentale” fu di fatto il governo nazionale dei neonati “Stati Uniti d’America”, avendo deciso, come guida politica, la guerra, diretto la strategia, nominato i diplomatici e steso formali trattati durante il conflitto[3].

Per quanto vi fossero già stati alcuni scontri fra coloni ribelli ed esercito britannico, la “Dichiarazione d’indipendenza” provocò il vero inizio della “Rivoluzione americana” e della guerra, che si sarebbe conclusa oltre sette anni dopo (3 settembre 1783), con la vittoria dell’esercito continentale di George Washington sulle forze del Re d’Inghilterra Giorgio III, e la conquista della definitiva indipendenza del nuovo soggetto statuale.

Dal punto di vista giuridico gli “Articoli della Confederazione ed Eterna Unione”, comunemente noti come “Articoli della Confederazione”, furono il primo, essenziale, documento di amministrazione degli Stati Uniti d’America, un embrione di Costituzione: crearono, in realtà, una poco compatta Unione con un debolissimo governo “federale[4]”.

L’apposita Convenzione di Filadelfia (Pennsylvania), convocata a partire dal 25 maggio 1787, doveva limitarsi a modificare i citati “Articoli” al fine, innanzi tutto, di rafforzare il governo federale: in effetti, riscrisse una nuova “legge fondamentale degli Stati Uniti d’America”, delineando un nuovo modello di governo, in un testo originario di soli sette articoli[5].

Il 17 settembre 1787, la Costituzione venne completata, firmata e promulgata a Filadelfia: il nuovo Governo, da questa previsto, entrò in funzione solo il 4 marzo 1789, quando tutti i 13 Stati chiusero la ratifica[6].

In questo quadro storico, estremamente sintetizzato, di “formazione progressiva” del testo costituzionale statunitense, si inquadra il concetto di “emendamento”, ossia la modifica (meglio “integrazione”), del testo ad opera di articoli normativi distinti, aggiunti successivamente al corpo della Costituzione in posizione e con numerazione autonoma[7].

I Padri costituenti americani si posero subito il problema di dotare l’impianto istituzionale, disegnato nei sette articoli fondamentali, di una serie di norme che assicurassero ai loro concittadini garanzie specifiche riguardo alle libertà e ai diritti personali, chiare limitazioni al potere del Governo nei procedimenti giudiziari, e l’esplicita dichiarazione che tutti i poteri non specificamente concessi dalla Costituzione al Governo Federale degli Stati Uniti, sono riservati agli Stati federati o al popolo. Ecco che tra il 1787 e 1788, si tenne un aspro dibattito sul contenuto e sulla contestuale ratifica dei primi dieci emendamenti/integrazioni alla Costituzione, immediatamente identificati come “Carta dei Diritti degli Stati Uniti d’America” (United States Bill of Rights[8]). L’aggiunta del Bill of Rights venne fortemente voluta dai singoli Stati fondatori per proteggere i diritti individuali, e gli stessi diritti delle originarie Colonie, da possibili abusi del Governo centrale. Convincere gli Stati originari, le 13 ex colonie, a formare una federazione, con un Governo centrale, non era stato un compito facile. Fu un lungo negoziato, accompagnato da una grande opera di persuasione da parte dei Padri fondatori. Il Bill of Rights venne introdotto proprio per rassicurare gli americani, appena liberatisi dall’Impero Britannico, che erano protetti dal nuovo Governo e che questo non avrebbe avuto modo di trasformarsi in una nuova tirannia.

Il 25 settembre 1789 il Congresso approvò dodici articoli di “emendamento” che vennero sottoposti agli Stati per la ratifica. Dieci di questi vennero ratificati entro la fine del 1791, divenendo così la “Carta dei Diritti”, oggi ancora nella forma in cui vennero adottati oltre due secoli fa[9].

Soffermiamoci, in particolare, sul “secondo emendamento” che recita:

“AMENDMENT II

A well-regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.[10]

(II EMENDAMENTO

Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.)

Inizialmente, lo spirito del “Secondo Emendamento” era quello, appunto, di garantire alle “milizie cittadine” il diritto a possedere armi per difendersi dall’oppressione delle truppe occupanti dell’impero britannico e spagnolo, otre che dagli attacchi dei banditi o dei nativi americani (gli indiani d’America), senza dover attendere l’arrivo dell’esercito federale o della Guardia nazionale[11].

L’idea di fondo era quella che una persona è veramente libera solo quando riesce a difendersi da sola, anche dai pericoli della natura selvaggia. Tanto è vero che, agli inizi dell’800, diversi Stati americani approvarono una legge che vietava ai cittadini di portare “armi nascoste”: un fatto del genere, secondo l’originaria concezione dei legislatori, non poteva che avere, come unico scopo, quello di uccidere[12]. Il concetto di “milizia” oggi è limitata a un fatto di costume o di tradizione politica, ma allora costituiva la spina dorsale delle nascenti forze armate statunitensi. Durante la guerra di indipendenza, la milizia proteggeva il suo Stato, la coalizione di milizie aiutava l’esercito continentale (antenato dell’esercito federale). Il modello militare si basava su cittadini armati, il “minuteman” (uomo pronto all’azione in un minuto), doveva disporre di un’arma pronta all’uso ed essere sempre in grado di usarla[13].

L’acceso dibattito, da allora sempre latente negli Stati Uniti, riguarda l’interpretazione del diritto individuale di portare armi: solo se inquadrati in una milizia o anche personalmente? E quest’ultimo diritto individuale a portare armi doveva considerarsi come “costituzionale” o come una norma superabile da una legge ordinaria? Le Corti hanno interpretato il suo significato in diversi casi giudiziari sin dal XX secolo[14]. Le sentenze storiche della Corte Suprema sono molto contraddittorie[15]. La prima di queste risale al 1886, Presser vs. Illinois: la Corte stabilì che il Secondo Emendamento vietasse agli Stati di proibire ai cittadini di detenere e portare armi “privando così gli Stati Uniti della loro giusta risorsa di preservazione della sicurezza pubblica”. Anche non in un contesto di guerra e al di fuori delle milizie, dunque, il diritto di portare armi era difeso perché utile al mantenimento dell’ordine pubblico. Tuttavia, nel 1939, la Corte confermò la condanna di due delinquenti comuni (sentenza United States vs. Miller), arrestati in possesso di fucili a canne mozze detenuti senza porto d’armi, con la motivazione che “…un fucile a canne mozze, lungo meno di mezzo metro, non fosse da considerare parte dell’equipaggiamento militare, dunque non adatto a una milizia e illegale”. Si aprì un lungo periodo di incertezza che durò fino al 2008. Quell’anno, una causa intentata da sei cittadini di Washington DC contro le leggi “proibizioniste” delle armi da fuoco in vigore nel Distretto della capitale, finì con una sentenza storica della Corte Suprema[16]. Con un voto di 5 a 4, determinato dal Giudice conservatore Antonin Scalia (redattore del parere di maggioranza), la Corte stabilì il diritto individuale a portare armi. Scalia era un giudice “letteralista”, dunque non accettava che la Costituzione, incluso il Bill of Rights, potesse essere interpretata alla luce dello “spirito dei tempi”, come era invece tipico dei Giudici “liberal”[17]. Questa tesi interpretativa del “testo fondativo della nazione” è conosciuta come “originalismo”, è stata abbracciata e promossa principalmente dal partito repubblicano (tanto per le armi, quanto per l’aborto), prevede che i limiti di ciò che è possibile fare siano definiti dalle “parole esatte e originali” di una Costituzione scritta più di due secoli fa e interpretate alla lettera. Per questo, sbalordendo noi europei, abituati come siamo al monopolio dell’uso della forza da parte dello Stato, negli USA portare un’arma è un diritto, a prescindere dai limiti dell’azione di legittima difesa. È un diritto in sé, parte del progetto costituzionale, istituzionale, nato da una rivoluzione, di una società libera, unica al mondo. Dal 1980, ben 44 Stati hanno approvato una legge che permette ai cittadini di portare armi nascoste ed altri cinque l’avevano già da prima: il tutto “contro” lo spirito iniziale del Secondo Emendamento della Costituzione.

La statistica indica che negli USA ci sono 270 milioni di armi da fuoco in circolazione, un po’ come dire che il 90% della popolazione è armato. Ma la cosa ancora più paradossale è che tra le armi “di difesa” ci sono anche fucili d’assalto, mitragliatori e bombe a mano.

Il “Secondo Emendamento” torna ad essere al centro dell’attenzione, negli Usa e all’estero, dopo ogni strage di civili, comuni cittadini, compiuta con le armi da fuoco.

E’ facile prevedere che, purtroppo, saranno ancora necessari diversi episodi di uso indiscriminato di armi verso inermi civili, per determinare una lenta, progressiva ma inevitabile evoluzione culturale, e in seguito legislativa, capace di disciplinare e limitare in modo uniforme in tutta la federazione, oggettivamente e soggettivamente, la libera circolazione di armi negli Stati Uniti d’America.

Se nel primo atto di una pièce c’è un fucile appeso al muro,
nel secondo o terzo sarà utilizzato.
Se il fucile non viene usato, non dovrebbe neanche starsene appeso.
Anton Cechov

  1. A partire dal 1778 la guerra, iniziata come ribellione indipendentistica locale, si trasformò in un conflitto globale tra le grandi potenze europee per il predominio sui mari e nei territori coloniali. La Francia entrò in guerra a fianco degli americani e, in alleanza anche con la Spagna e le Province Unite (i Paesi Bassi all’epoca).
  2. E’ stato il documento che segnò la nascita e l’indipendenza delle Colonie nordamericane dalla Gran Bretagna, il 4 luglio 1776, data divenuta festività nazionale statunitense (giorno dell’Indipendenza). In quella data nacquero ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Il documento, richiesto e scritto da Thomas Jefferson, non aveva lo scopo di definire una nuova forma di governo e, dunque, non va confuso con la futura Costituzione degli Stati Uniti d’America. L’obiettivo fu invece quello di rafforzare la coesione dei “Padri fondatori” alla comune battaglia, incoraggiando anche l’intervento a proprio favore di alcune potenze europee, come poi avvenne.
  3. Il “primo congresso continentale” era stato, invece, un convegno di delegati di 12 delle tredici colonie britanniche del Nord America (la Georgia non aveva inviato delegati), avvenuto il 5 settembre 1774 nella Carpenters’ Hall di Filadelfia, per rivendicare l’autonomia amministrativa dalla Gran Bretagna, e che deliberò il boicottaggio sistematico delle merci inglesi nei commerci transatlantici.
  4. Ai singoli Stati era vietato esercitare una propria politica estera che era invece affidata al Congresso della confederazione, rendendo già allora gli Stati Uniti un’entità sovrana di diritto internazionale. Tuttavia, quasi tutti gli altri poteri erano riservati a ciascuna delle 13 Colonie: Provincia del New Hampshire, Provincia della Massachusetts Bay, Colonia di Rhode Island e delle Piantagioni di Providence, Colonia del Connecticut, Provincia di New York, Provincia del New Jersey, Provincia di Pennsylvania, Colonia del Delaware, Provincia del Maryland, Colonia della Virginia, Provincia della Carolina del Nord, Provincia della Carolina del Sud, Provincia della Georgia.
  5. I primi tre Articoli riproducono il concetto basilare della separazione dei poteri, per cui il governo federale è costituito da tre ordini: il potere legislativo, costituito dal Congresso degli Stati Uniti (Articolo I); il potere esecutivo, composto dal Presidente degli Stati Uniti e dal suo gabinetto di governo (Articolo II); e il potere giudiziario, composto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e dagli altri Tribunali federali (Articolo III). L’Articolo IV, l’Articolo V e l’Articolo VI riguardano i concetti del federalismo, descrivendo i diritti e le responsabilità delle legislazione dei singoli Stati federati degli Stati Uniti d’America, e della loro relazione col Governo federale e il processo condiviso di modifica costituzionale. L’Articolo VII stabilisce la procedura successivamente utilizzata dalle originali Tredici colonie per la ratifica (e successiva entrata in vigore) della Norma.
  6. L’Art.VII Cost. stabilisce: “La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l’abbiano in tal modo ratificata”.“The ratification of the conventions of nine States shall be sufficient for the establishment of this Constitution between the States so ratifying the same”.

    La Convenzione votò subito per tenere segrete le proprie delibere e decise, infine, che solo 9 Stati su 13 avrebbero dovuto ratificare il nuovo testo per farlo entrare in vigore. Tutto ciò venne criticato in quanto andava ben oltre il mandato della Convenzione, anche se la paralisi del Governo degli “Articoli della Confederazione” era evidente. Tuttavia si concordò, con una soluzione di compromesso tra Stati e fazioni politiche, di attendere che tutte le Colonie, dopo accesa e prolungata discussione in alcune di esse, ratificassero per la vigenza effettiva della nuova Carta.

  7. Nella attuale esperienza legislativa italiana, l’emendamento è una “modificazione parziale” che ciascun membro del Parlamento può proporre a un testo legislativo in esame (es. decreto legge, disegno di legge ecc.) nella fase della sua approvazione, che avviene con esame e votazione articolo per articolo in ciascun ramo del Parlamento.
  8. Bill of Rights” significa letteralmente manifesto , carta (bill) sui diritti (rights).I concetti codificati in questi emendamenti sono fondati su quelli contenuti in documenti precedenti della tradizione giuridica anglosassone: il Bill of Rights inglese (1689) e la Magna Carta (1215); cfr. “15 giugno 1215: Magna Charta” di Alberto Monari, in Kultunderground n.239-GIUGNO 2015, rubrica Diritto.
  9. I diritti riconosciuti dai vari emendamenti che vanno dalla libertà di culto, parola e stampa, al diritto di riunirsi pacificamente, alle garanzie riconosciute ai cittadini di fronte al sistema giudiziario, ecc., furono principalmente dovuti agli sforzi di James Madison (Port Conway, 16 marzo 1751 – Port Conway, 28 giugno 1836) politico statunitense, è stato il 4º Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1809 al 1817, nonché uno dei maggiori esponenti, insieme a Thomas Jefferson, del Republican Party, poi ribattezzato dagli storici Partito Democratico-Repubblicano; è considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e uno dei principali autori della Costituzione, che studiò le carenze della Carta per poi elaborare una serie di proposte correttive.
  10. Il testo della Costituzione americana è tratto dal sito web della N.A.R.A. (U.S. National Archivies & Record Administration), che rende disponibili anche le immagini del manoscritto originale:http://www.archives.gov/exhibit_hall/charters_of_freedom/constitution/constitution.html
  11. Alla fine del ‘700, infatti, nei territori della Colonie inglesi nordamericane erano nate milizie locali, gestite dai singoli Stati, per rispondere immediatamente ad ogni attacco. Cfr. “Cos’è l’originalismo che permette ai repubblicani di difendere il diritto sul possesso di armi”, di Serena Console, in https://www.today.it/mondo/ 25 maggio 2022.
  12. Cfr. “Gli Usa e le armi: i “perché” storici. Gun bless America” di Giovanni Garro in www.laleggepertutti.it del 17 Gennaio 2013.
  13. Cfr. “Secondo Emendamento, da dove viene e perché protegge il diritto di portare armi”, in https://it.insideover.com/ 28/05/2022.
  14. In molti Stati, chiunque può richiedere ed ottenere la licenza al possesso di armi (salvo alcune prescrizioni), anche se ogni stato federato degli USA ha sue precise regole in materia.
  15. La Corte suprema degli Stati Uniti d’America (in inglese: Supreme Court of the United States, abbreviato SCOTUS) è la più alta corte della magistratura federale degli Stati Uniti d’America. In quanto corte suprema, ha ampia giurisdizione di appello di ultima istanza su tutti i casi di tribunali federali e tribunali degli Stati federati che applicano il diritto federale. In quanto Corte Costituzionale, la Corte detiene il potere di controllo di legittimità costituzionale (o “revisione giudiziaria”; judicial review), e la facoltà di invalidare una legge ordinaria per violazione di una disposizione della Costituzione degli Stati Uniti d’America. la Corte è composta dal Presidente della Corte suprema e otto giudici associati. Ogni giudice ha un mandato a vita, il che significa che rimane alla Corte fino a quando non muore, si dimette o viene rimosso dall’incarico. Quando un posto è vacante, il Presidente degli Stati Uniti, con il consenso del Senato, nomina un nuovo Giudice. Fonte Wikipedia.
  16. Una legge del Distretto di Columbia vietava, dal 1976, ai residenti nella capitale Washington, il possesso di un’arma per difesa personale.
  17. Interpretando la Costituzione in base allo spirito originario, Scalia giunse alla conclusione che: la “clausola di prefazione” indica lo scopo del Secondo Emendamento (protezione di uno Stato libero), ma la clausola operativa dello stesso secondo emendamento, stabilisce chiaramente il diritto individuale a detenere e portare armi.

    Prefazione alla Costituzione USA: “We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.”

    “Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America.

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