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Atto di interpellanza

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Il più pericoloso componente di un’automobile è l’autista.
Anonimo giornalista francese
 
L’istituto giuridico, dal nome evocativo e solenne derivante da un lessico datato alla prima metà del secolo scorso, riguarda, più prosaicamente, un bene assai importante per la vita e il lavoro delle persone nella civiltà occidentale moderna: l’automobile.
Questo “bene mobile registrato”[1] ha sempre rivestito, a maggior ragione oggi, in un periodo di grande crisi economica, un concreto valore patrimoniale tanto da essere equiparato dalla legge, quanto ad alcuni aspetti della sua disciplina giuridica, ai beni “immobili”[2]. Questa è la principale ragione per la quale l’automobile (e gli autoveicoli e motoveicoli in generale), viene considerata un bene che efficacemente può garantire i debiti dei proprietari.
Questa funzione può essere assicurata attraverso la forma di esecuzione forzata più tradizionale, il “pignoramento mobiliare”, la procedura per la quale l’Ufficiale Giudiziario[3] pone un vincolo sul bene a garanzia del soddisfacimento di un credito, che può condurre alla vendita dello stesso in caso del protrarsi del mancato pagamento da parte del debitore/proprietario. Tuttavia la difficoltà maggiore nell’eseguire il pignoramento consiste nel fatto che l’autoveicolo è pur sempre un bene “mobile”; in altre parole esso deve essere rinvenuto fisicamente per poter essere decritto, valutato economicamente (c.d. “materiale apprensione” del bene), e affidato in custodia ad una persona fisica che ne assuma la responsabilità, oltre alla fondamentale “ingiunzione” (orale) che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si assoggettano…[4] (di tali adempimenti il Pubblico ufficiale deve redigere “processo verbale[5]“). Perciò non è da condividere, a parere di chi scrive, la prassi considerata valida da alcuni operatori del diritto, i quali eseguono atti di pignoramento su autoveicoli semplicemente notificando al debitore/proprietario il verbale che individua il bene solo sulla base dei dati che si traggono dalla Visura P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico-A.C.I.[6]), similmente a ciò che è prescritto per il pignoramento immobiliare (di edifici o terreni). Si pensi, infatti, all’ipotesi per cui, mentre si perfeziona la “semplice” notifica di un documento ad un famigliare convivente del debitore, a partire dalla quale si considera instaurato il vincolo del pignoramento (con nomina, magari, del proprietario/debitore a custode), anche molto lontano dal domicilio dell’obbligato, il veicolo (normalmente impiegato, come “bene mobile”, nella circolazione), sia coinvolto in un incidente stradale che lo distrugge completamente; cosa si avrà pignorato? A chi attribuire la responsabilità per la violazione degli obblighi derivanti da un vincolo di cui non si aveva nemmeno conoscenza?
L’alternativa al probabile difficile rinvenimento dell’autoveicolo si basa sull’istituto dell’ipoteca e sull’atto di interpellanza quale suo presupposto particolare per gli autoveicoli.
Le ipoteche sono “diritti reali di garanzia” con i quali si costituiscono vincoli giuridici che vengono posti sui beni del debitore a garanzia del soddisfacimento di un credito. Sono diritti reali perché sono iscritti sul bene (“res“, nel nostro caso, l’automobile); sono diritti di garanzia perché garantiscono la soddisfazione del credito; gli autoveicoli sono suscettibili di ipoteca perché, essendo sottoposti ad un regime pubblicitario, sono facilmente individuabili. Infatti l’ipoteca automobilistica si costituisce mediante iscrizione nel registro del P.R.A. (c.d. pubblicità costitutiva[7]), Pubblico Registro Automobilistico[8]. L’ipoteca crea un vincolo sulla cosa senza impedire al proprietario l’utilizzo e la disposizione del veicolo.
Ancora, l’art. 2818 del Codice Civile. prevede che “Ogni sentenza, che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto[9]“.
Dunque, l’art. 25 del Regio Decreto 29-7-1927 n. 1814 “Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436[10], concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l’istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell’Automobile club d’Italia“, dispone che: “Chi abbia titolo valido per l’iscrizione, a proprio favore, nel Pubblico Registro, di (un credito privilegiato) ipoteca …, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all’iscrizione od all’annotazione sul Pubblico Registro del (privilegio) ipoteca… Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell’A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell’interessato, l’iscrizione o l’annotazione richiesta.
Dal punto di vista operativo, quindi, il creditore (che dispone di un titolo a suo favore), può richiedere ad un Pubblico Ufficiale territorialmente competente (Notaio o Ufficiale Giudiziario) di accedere al domicilio del debitore/proprietario dell’autoveicolo, al fine di richiedere (“interpellare”) la consegna del Certificato di Proprietà, da inoltrare successivamente all’Ufficio del P.R.A. il quale, a sua volta, procederà all’iscrizione del vincolo ipotecario. Di tali operazioni il Pubblico Ufficiale redigerà formale processo verbale, sottoposto alla tariffazione degli “Atti redatti da Notaio”, secondo il Decreto Ministeriale (Giustizia) 27/11/2001[11]Determinazione della Tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai Notai“, il quale impone un “Diritto di scritturazione” ogni 25 righe di testo, una “Indennità di accesso” (fissa qualunque sia la distanza percorsa dal P.U.), un “Onorario” (anch’esso fisso), un “Diritto Orario” (fisso per ogni ora in cui si protrae l’incombente).
Le ipotesi che il Pubblico Ufficiale potrà incontrare in concreto sono, innanzitutto, quella del rinvenimento effettivo del debitore che, edotto adeguatamente della natura della procedura, dopo la richiesta consegna spontaneamente il Certificato. Più frequentemente succede che il proprietario/debitore non viene rinvenuto (es. si verbalizzerà “rinvenuto uscio chiuso e nessuno presente“), oppure che egli si rifiuti di consegnare il documento. Come anticipato dal testo della norma, l’interpellanza è valida sia nel caso dia luogo ad una constatazione di irreperibilità del debitore, sia che documenti un qualsiasi motivo di rifiuto; il verbale permetterà al creditore richiedente di iscrivere “forzatamente” l’ipoteca. La norma prosegue disponendo che: “Eseguita l’iscrizione o l’annotazione, l’ufficio dell’A.C.I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare. La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all’ufficio dell’A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell’A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall’art. 28 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436“.
L’ipoteca,una volta iscritta, segue il veicolo fino all’estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà. Effetto dell’iscrizione ipotecaria è il diritto per il creditore di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, il singolo bene vincolato a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita (art. 2808 Codice Civile) [12].
L’istituto dell’atto di interpellanza nonostante la sua oggettiva “macchinosità” e “dispersività” tipica del livello di sviluppo della motorizzazione dell’anno “di grazia” 1927, continua a trovare applicazione ai giorni nostri…
 
Internet è come il mercato dell’auto cent’anni fa:
imprevedibile…
Elserino Piol


[1] I pubblici registri mobiliari sono quello automobilistico, navale, aereonautico. Essi sono tenuti da organi statali per la registrazione delle principali vicende relative alla circolazione della proprietà di questi beni.
 
[2] Codice Civile, LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ, Titolo I – Dei beni (Artt. 810-831), Capo I – Dei beni in generale, Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri.
 
[3] Cfr. “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario”, in Kultunderground n.133, rubrica Diritto, Agosto 2006.
 
[4] Codice di Procedura Civile, LIBRO TERZO – DEL PROCESSO DI ESECUZIONE, Titolo II – Dell’espropriazione forzata (Artt. 483-604), Capo I – Dell’espropriazione forzata in generale, Articolo 492 Forma del pignoramento. Il bene pignorato non deve essere usato, in quanto anche col semplice uso è possibile danneggiare (sia pure involontariamente) l’oggetto vincolato, e causarne così un deprezzamento alla vendita forzata.
 
[5] In generale è la documentazione scritta dell’attività o di determinati fatti e comportamenti dei quali costituisce prova. Quando la redazione del processo verbale è affidata ad un pubblico ufficiale (cancelliere, notaio o ufficiale giudiziario) quegli gli attribuisce pubblica fede (fa piena prova, infatti, fino a querela di falso).
 
[6] L’Automobile Club d’Italia, è un ente pubblico sorto nel 1904 a Torino che tutela gli interessi generali del sistema automobilistico italiano e per promuovere un migliore rapporto tra auto, strada, ambiente e autorità. L’ente gestisce per conto dello Stato la riscossione delle tasse automobilistiche e il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
 
[7] La legge o una sentenza attribuiscono al creditore il diritto di ottenere l’iscrizione, ma solo con l’iscrizione il diritto viene ad esistenza, non solo rispetto ai terzi, ma anche tra le parti (in questo senso la funzione dell’iscrizione è costitutiva).
 
[8] E’ un registro in cui sono iscritti tutti gli atti relativi agli autoveicoli, precedentemente immatricolati presso l’Ispettorato della Motorizzazione Civile.
 
[9] Anche il decreto ingiuntivo (art. 655 C.P.C.) costituisce un titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale.
 
[10] R.D.L. 15-3-1927 n. 436, Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell’Automobile club d’Italia. Si segnala che il recente D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, sulla delegificazione (abrogazione di vecchie norme in disuso) promosso dal Ministro per la semplificazione normativa Calderoni, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore di entrambi questi decreti, almeno limitatamente ad alcune norme Tra cui quelle in commento), risalenti a più di 84 anni fa.
[11] Gazzetta Ufficiale n. 292, 17 dicembre 2001, Serie Generale; vedi www.notariato.it
 
[12] Questa forma di Ipoteca deve essere iscritta per la somma indicata nel provvedimento (Sentenza o Decreto Ingiuntivo). Se invece nel provvedimento non è stabilito l’importo, questo deve essere determinato dal creditore nella nota d’iscrizione (art. 2838 C.C.).

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