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C.S.C.

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(Corte Suprema di Cassazione[1])
 
Autore del diritto è l’uomo,
autore della giustizia è Dio.
Piacentino
 
Il sistema giudiziario italiano conta, dal basso verso l’alto, su 846 uffici del Giudice di Pace, 386 Tribunali ordinari[2], 58 Uffici del Magistrato di Sorveglianza[3], 29 Corti di Appello[4] variamente distribuiti sul territorio e, infine, al vertice dell’ordinamento dei magistrati giudicanti, una sola Corte di Cassazione, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio dello Stato[5].
Questa sua unicità è giustificata dal fatto che la Corte di Cassazione non è “giudice di merito”, cioè che decide sia sui fatti che sul diritto applicabile al caso concreto, ma solo di diritto o, come anche si dice di “legittimità”: in altri termini la sua funzione è di garantire il rispetto della legge da parte degli altri Giudici e di assicurare, con l’uniforme interpretazione della legge, l’unità dell’applicazione del diritto nell’ambito nazionale[6].
A questo scopo l’ordinamento italiano[7] prevede che la parte soccombente di qualsiasi processo possa impugnare (con apposito ricorso[8]), davanti alla Corte di Cassazione la sentenza del Giudice inferiore “per violazione di legge”: il ricorso, cioè, può dedurre non che il Giudice di grado inferiore ha male accertato i fatti o male esercitato i suoi poteri discrezionali, ma solo che egli ha erroneamente applicato la legge “processuale” che disciplinava la sua attività (errores in procedendo) o la legge “sostanziale” (sul merito della questione, errores in judicando), che avrebbe dovuto determinare il contenuto del suo provvedimento.
La Corte quando ritiene il ricorso fondato, annulla la sentenza impugnata (da cui il suo nome: cassare significa, infatti, cancellare), e, se il processo deve continuare per ulteriori accertamenti di fatto o ulteriori apprezzamenti discrezionali[9], rinvia la causa a un altro Giudice di merito (Giudice di rinvio), di pari grado a quello che ha emesso la sentenza annullata. Il Giudice di rinvio dovrà emettere una nuova decisione che concluda il processo sostituendosi a quella annullata, ma nel far ciò dovrà attenersi al “principio di diritto” enunciato nella sentenza di annullamento della Corte. In tal modo, quest’ultima realizza la sua prima funzione di assicurare il rispetto della legge da parte degli altri Giudici.
Dunque quando si dice che la Cassazione ha stabilito che un certo comportamento o fatto umano è o non è, ad esempio, reato o illecito civile, non si intende che quella circostanza “generica”, dal momento della decisione della Corte, è “legalmente” (e/o legislativamente) qualificata come reato o comportamento illecito (come spesso affermano i commentatori della stampa), ma solo che “in quel caso specifico” (e in tutti i casi successivi e “analoghi”[10]), in presenza di quelle caratteristiche e modalità, si dovrebbe interpretare la legge in quel senso.
Infatti, il “principio di diritto”, mentre vincola il Giudice di rinvio per il caso specifico, ha solo l’efficacia di un autorevole precedente per gli altri Giudici che, in seguito, dovranno affrontare la stessa questione di diritto, in quanto questi Giudici, pur liberi di risolvere diversamente la questione, sanno che una diversa soluzione, se non fondata su argomenti tali da convincere il Giudice di legittimità, espone la loro sentenza alla possibile “cassazione”.
Più precisamente, infatti, nel nostro sistema giudiziario non vige il principio del c.d. stare decisis[11], bensì il principio dello iura novit curia, per cui il Giudice (curia) conosce (e può rinnovare, novit), la legge (iura), fondamentale principio del diritto processuale moderno in virtù del quale le parti devono limitarsi ad allegare e provare i fatti costituenti il diritto affermato in giudizio, mentre la legge non deve essere provata al Giudice, perché egli la conosce e la applica a prescindere da ogni attività delle parti stesse[12].
Nella realtà quotidiana, i Giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni e agli indirizzi interpretativi della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi (in particolare le pronunce delle “Sezioni Unite”); in tal modo la Corte realizza anche l’altra sua funzione, cioè quella di assicurare l’uniforme interpretazione delle leggi da parte non solo di tutti i Giudici dello Stato, ma anche di ogni altro operatore del diritto (Avvocati, Notai, Commercialisti, Pubblici funzionari dell’amministrazione ecc.), la cosiddetta funzione “nomofilattica”[13].
La Corte è divisa in sezioni Civili e Penali (ciascuna delle quali giudica con l’intervento di un Presidente e quattro consiglieri), e può accadere che una stessa questione sia stata risolta in modo diverso da diverse sezioni: a questo punto, di fronte ad una riproposizione del medesimo caso, è previsto che il Presidente possa deferirlo alle “Sezioni Unite”, particolare composizione del collegio giudicante, composto da 9 consiglieri provenienti da tutte le sezioni, civili o penali secondo il caso. La Corte è presieduta da un Primo Presidente, e ad ogni sezione è preposto un Presidente di sezione. Presso la Corte è istituita una Procura Generale, la cui funzione è soprattutto di formulare motivate richieste nell’interesse pubblico nelle cause che la corte è chiamata a decidere.
La struttura e i poteri della Corte di Cassazione sono il frutto di una lunga evoluzione storica. La Cassazione è nata dal travaglio della rivoluzione francese alla fine del XVIII sec.[14]
Era ben nota la disputa circa la “separazione dei poteri” a seguito delle antiche lotte tra sovrano e parlamenti locali. Il problema della istituenda cassazione si presentò come alternativa tra organo para-legislativo e organo giurisdizionale. Ciò di cui si aveva bisogno era di una istituzione che sorvegliasse il potere giudiziario ma che non giudicasse a sua volta[15]. Fu così che nacque con il decreto 27 novembre 1790 dell’Assemblea legislativa francese il “Tribunal de Cassation”[16].
In Italia, dopo l’unificazione nazionale, le Corti di Cassazione furono dapprima cinque (Roma, Torino, Firenze, Napoli, Palermo), senza che fosse prevista un’istanza superiore in grado di comporre eventuali contrasti. Nel 1875 fu stabilita l’esclusiva competenza della Corte di Roma per determinate materie (specialmente conflitti di giurisdizione[17]), e nel 1888 fu unificata a Roma la Cassazione Penale, secondo l’esigenza sentita dall’opinione pubblica dell’uniforme applicazione della legge in questo campo di drammatica rilevanza. Nel 1923, infine, fu unificata anche la Cassazione Civile.
Nel campo Penale, il ricorso per cassazione può essere proposto per i motivi tassativamente indicati dalla legge (art.606 C.P.P., 1° comma), innanzitutto dall’imputato, personalmente ovvero col patrocinio di un Avvocato iscritto nell’albo degli avvocati patrocinanti innanzi le Giurisdizioni Superiori[18], dal Pubblico Ministero, vale a dire sia il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale[19].
Quanto ai poteri della Corte, Essa, essendo come detto esclusivamente giudice di legittimità, non può sindacare la “valutazione” operata dal Giudice di merito in ordine agli elementi di prova. D’altra parte per operare il suo controllo sulla correttezza dell’iter logico applicato dal Giudice inferiore nell’applicare la norma, la Corte deve necessariamente conoscere la fattispecie concreta[20], sulla quale è spesso inevitabile esprimere valutazioni circa le caratteristiche, tratti fondamentali anche per stabilire se proprio quella norma era da applicarsi a quel caso concreto. Operazione questa che evidenzia quanto complesso debba essere il compito della Corte, sempre in equilibrio sul labile confine tra merito e legittimità.
In campo Civile le sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, possono essere impugnate con ricorso alla Corte per i motivi elencati nell’art.360 C.P.C., e in particolare per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento e, infine, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
La corte può:
·                     decidere sulla giurisdizione o sulla competenza,
·                     dichiarare l’improcedibilità del ricorso o la sua inammissibilità o l’estinzione per rinuncia,
·                     rigettare il ricorso per infondatezza o difetto di motivi,
·                     accogliere il ricorso (cassare).
La Corte accoglie il ricorso, cassando senza rinvio, nel caso in cui rilevi l’assoluta “assenza di giurisdizione” oppure qualora rilevi che il processo non poteva proseguire o che la causa non poteva essere intrapresa. Nella prima ipotesi, infatti, non avrebbe alcun senso un rinvio, in quanto il Giudice a cui dovrebbe essere rimessa la causa non esiste o comunque non fa parte della giurisdizione nazionale. La seconda ipotesi riguarda i casi in cui il processo si sia estinto già in primo grado e per errore dei giudici di primo e secondo grado non sia stata dichiarata l’estinzione a seguito di una eccezione regolarmente proposta. La terza ipotesi si riferisce invece al caso in cui sia posta una domanda che non poteva essere proposta[21].
Sempre nel caso in cui la Corte accoglie il ricorso può aversi anche il caso, giustificato da ragioni di economia processuale, per cui la stessa, qualora non sia necessario alcun tipo di attività istruttoria, entra nel merito della questione, evitando il giudizio di rinvio, in particolare quando il principio di diritto sia immediatamente applicabile alla fattispecie (cassazione senza rinvio con contestuale decisione sul merito) [22].
Quando la Corte accoglie il ricorso e siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altro Giudice. Quest’ultimo sarà un Giudice di pari grado rispetto a quello che emise il provvedimento cassato e l’organo giurisdizionale che si occuperà del giudizio di rinvio verrà designato dalla stessa Corte, dando luogo a un tipico esempio di “competenza funzionale” (la competenza nel decidere il Giudice di rinvio è necessaria per adempiere alla sua stessa funzione).
Vi può essere un ulteriore ipotesi di cassazione con rinvio al Giudice di primo grado, che si riscontra in tutti i casi in cui il Giudice d’Appello, errando, non abbia rimesso la causa davanti al Giudice di primo grado. Così facendo la Cassazione consente alle parti di fruire del doppio grado di giurisdizione (c.d. “Rinvio improprio”).
Tutte le informazioni e argomenti sommariamente esposti vorrebbero dimostrare, secondo la volontà di chi scrive, che il ricorso per Cassazione deve/dovrebbe essere un “rimedio” del tutto eccezionale, una extrema ratio da esperire in casi limite previsti dalla legge, e non come un “naturale” e “automatico” terzo grado di giudizio, come erroneamente l’opinione pubblica ritiene.
In questa direzione sembra voler andare il legislatore che, nell’ultimo intervento riformatore del 2009[23], introduce l’art.360bis del Codice di Procedura Civile, che stabilisce che il Primo Presidente della Corte di Cassazione (se non ritiene di assegnarlo alle Sezioni Unite), assegna il ricorso ad un collegio composto da 5 giudici. Il Giudice “relatore” svolge un esame preliminare del ricorso teso a verificare se può configurarsi l’inammissibilità dello stesso: ai sensi delle nuove norme è inammissibile anche il ricorso contro una decisione uniforme all’orientamento precedente della Corte (salvo che il ricorrente indichi particolari motivi per modificare tale orientamento) e il ricorso per violazione di norme sul “giusto processo”, quando manifestamente infondato (art.111 Costituzione); in assenza di tali circostanze, il Relatore rimette gli atti al Primo Presidente che procede ordinariamente all’assegnazione del ricorso alla sezione semplice.
Questo nuovo procedimento dovrebbe costituire un “filtro” ai ricorsi, capace di scremare in modo centralizzato quelli inammissibili, attraverso una “nuova sezione”, che a sua volta, dovrebbe applicare uno o più criteri costanti e condivisi da tutte le restanti sezioni.
In realtà, per citare le recenti parole del Primo Presidente della Corte Vincenzo Carbone[24], secondo cui “…E’ un dato di fatto che crescente è il numero dei ricorsi pendenti: da 2650 degli anni ‘50 a 33.000 attuali; l’arretrato è di 101.000 processi pendenti“, è invalso il “malcostume” di parti processuali e Avvocati “scontenti” dei precedenti gradi di giudizio, di attivare automaticamente il ricorso per Cassazione, considerando un ulteriore “…dato allarmante…” cioè “…il numero di avvocati abilitati al patrocinio dinanzi la Suprema Corte: 44 in Germania; 95 in Francia; 12 in Gran Bretagna; in Italia invece sono 45.000…” (!).
Si corre il rischio di smarrimento della funzione del processo di cassazione; il riconoscimento del diritto compiuto nella sentenza (anche di quella sottoposta a controllo di cassazione) non deve essere fine a se stesso, ma deve essere concepito per la sua realizzazione effettiva, e soprattutto quanto più rapida possibile.
Invece questi dati hanno condotto all’abuso del processo anche al suo livello supremo.
 
La Giustizia è l’insieme delle norme
che perpetuano un tipo umano in una civiltà.
Antonine de Saint Exupéry


[1] Cfr: www.cortedicassazione.it, Wikipedia, l’enciclopedia libera it.wikipedia.org, L’Universale, la Grande Enciclopedia Tematica, ed. Garzanti, Vol.I Diritto.
Nell’immagine le statue di giureconsulti romani nel cortile interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma (il “Palazzaccio”), sede della Corte Suprema di Cassazione.
[2] Dei quali 93 sono costituiti anche in “Corti di Assise”, organi giudiziari collegiali composti da 6 giudici popolari e da 2 magistrati togati, competenti su reati di particolare gravità.
[3] La Magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al Ministero della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno; provvede sulla remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati.
Il Tribunale si occupa della concessione e revoca delle misure alternative (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene). Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto all’Ufficio del Magistrato di sorveglianza, decidendo le impugnazioni proposte contro i provvedimenti di quest’ultimo.
[4] Oltre che 29 Corti di Assise di Appello, 29 Tribunali di sorveglianza e 29 Tribunali per i minorenni; fonte Ministero della Giustizia www.giustizia.it (giustizia map)
[5] Vedi Regio Decreto. 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario” pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28., TITOLO I Disposizioni generali. Capo I, Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia. Art.1 Dei giudici.
[6] Art.65 RD. N.12/1941: “Attribuzioni della corte suprema di cassazione”
1 comma: “La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.
[7] Costituzione della Repubblica, Titolo IV, La Magistratura, Sezione II, Norme sulla giurisdizione, Art.111, comma 7:
“Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.”
[8] Il ricorso è uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad una autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento.
[9] La giurisdizione è attività tipicamente vincolata dall’obbligo per il Giudice di attenersi alla legge, ma non mancano casi in cui è riconosciuto allo stesso un margine più o meno ampio di discrezionalità nel decidere. Questo avviene:
·                     in ordine alla valutazione delle prove che è di regola lasciata al suo libero convincimento;
·                     nel processo penale, in ordine alla determinazione della pena tra il minimo e il massimo stabiliti dal legislatore;
·                     quando la norma da applicare contiene una clausola generale (es. correttezza, l’ordine pubblico, il buon costume);
·                     in casi specifici espressamente previsti dal legislatore (il legislatore italiano, in questi casi, suole parlare di decisione “secondo equità”).
[10] Con particolare somiglianza di situazioni o fatti.
[11] Lo stare decisis (in latino: “rimanere su quanto deciso”) è un principio generale dei sistemi di common law, in forza del quale il Giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso deciso. In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto e, negli ordinamenti anglosassoni di common law, a tutt’oggi, la maggior parte delle norme è prodotta proprio così.
[12] Questo scontato modo di agire del mondo moderno era sconosciuto al Diritto Romano, nel quale erano le parti a dover citare davanti al giudice i brani di ius o di leges sui quali fondare la propria decisione, tanto che la descrizione dei fatti avvenuti poteva aversi anche successivamente.
[13] L’aggettivo “nomofilattico” deriva etimologicamente dal greco νόμος, che significa “norma”, unito al verbo φυλάσσω, che indica l’azione del “proteggere con lo sguardo”. Per indicare la funzione nomofilattica spesso si usa anche il termina “nomofilachia”.
[14] In Francia già esisteva il Conseil des parties, istituito nel 1578 come una sezione speciale del Consiglio del Re, per assicurare e conservare la legge.
[15] Questa concezione costituì la base razionale del decreto dell’Assemblea costituente del 1 maggio 1790 col quale veniva sancito all’articolo 3 che vi sarebbero stati soltanto due gradi di giurisdizione in materia civile. Ciò escludeva che la Cassazione potesse essere giudice di terzo grado.
[16] Non vi è dubbio che, nel nostro ordinamento, la Corte di Cassazione, per come la conosciamo, sia la derivazione dell’analoga istituzione francese, giunta attraverso l’estensione in tutto il Regno d’Italia unificato degli organi giudiziari dello Stato sabaudo.
[17] Nell’ambito della procedura penale una delle questioni che si possono presentare sono i conflitti (Articolo 28 Codice di Procedura Penale). Essi si dividono in conflitti di giurisdizione e conflitti di competenza. I primi sono quelli che si hanno tra un giudice comune (come il Tribunale) e un Giudice specializzato (come il Tribunale per i Minorenni). I secondi sono quelli tra Giudici ordinari. Affinché si possa parlare di conflitto occorrono due condizioni: 1) che due o più Giudici manifestino la propria competenza o incompetenza su un determinato fatto (nel primo caso è conflitto positivo e nel secondo negativo), 2) che l’affermazione di competenza (o incompetenza), abbiano ad oggetto il medesimo fatto inteso come fatto storico (es.reato commesso da minore o adulto per l’esempio di cui sopra), e non tanto come viene chiamato dalle parti in conflitto.
[18] Qualunque Avvocato che abbia esercitato la professione per almeno 12 anni può chiedere l’iscrizione a questo speciale Albo dei “Cassazionisti” che lo abilita a sostenere cause di fronte alle Giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, tribunale Superiore Acque Pubbliche ecc.).
[19] Possono proporre ricorso altresì la Parte Civile ritualmente costituita, limitatamente agli interessi civili, nonché il Querelante (che non necessariamente si costituisce Parte Civile nel Giudizio) limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese del procedimento (art.576 C.P.P.).
[20] Si parla di fattispecie concreta per indicare un fatto o insieme di fatti concretamente verificatisi che vengono ricondotti alla descrizione astratta contenuta nella norma, la quale viene correlativamente denominata fattispecie astratta (o ipotesi normativa). L’operazione logica che riconduce la fattispecie concreta a quella astratta prende il nome di sussunzione. 
[21] In questi casi la pronuncia della Corte sarà di puro rito, cioè esclusivamente procedurale, senza entrare in nessun modo nel merito della questione.
[22] Questo tipo di giudizio si configurerà qualora gli accertamenti di fatto, già svolti nei giudizi precedenti, siano sufficienti e pertinenti in relazione alla regola di diritto applicabile alla fattispecie.
[23] Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (G.U 140 del 19 giugno 2009) – Articoli 42-69, in vigore dal 4 luglio 2009. 
[24] Il filtro in Cassazione” Convegno di studi, Roma, 28 ottobre 2009

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