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Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…

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 Quando si tratta di denaro, non devi mai essere il primo a parlare di cifre

Sceicco Ahmad Zaki Yamani

 

“…state calmi che non succede niente…”, o quasi…, per parafrasare una nota canzonetta di qualche anno fa. Ma chiariamo, innanzitutto, chi è questo funzionario che, a determinate condizioni, può bussare alla nostra porta e, tra l’altro, chiedere conto delle obbligazioni da noi concluse, ma non regolarmente adempiute.

Gli ufficiali giudiziari[2],… addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli Uffici Giudiziari[3] sono ausiliari dell’ordine giudiziario. Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’Autorità Giudiziaria o siano richiesti da Cancelliere o dalla Parte…”. Oltre queste norme ordinamentali e istitutive, tutti i compiti propri dell’Ufficiale Giudiziario sono stabiliti, tradizionalmente, dal Codice Civile e di Procedura Civile, e più recentemente da norme di leggi speciali.

Dunque l’Ufficiale Giudiziario è colui che, principalmente, “esegue” i provvedimenti decisori del Giudice Civile, qualora questi ultimi non vengano rispettati ed eseguiti “spontaneamente” dai soggetti destinatari. In questa sede, per altro, non mi soffermerò sull’altra funzione propria dell’Ufficiale Giudiziario, assolutamente fondamentale per la dinamica del processo civile, e cioè l’attività di notificazione degli atti processuali[4], e soprattutto di quali rimedi siano previsti dalle norme, nel caso che il destinatario della notificazione non voglia (o non possa momentaneamente), ricevere il documento.

L’Ufficiale Giudiziario è, innanzitutto, un Pubblico Ufficiale, il quale nel nostro ordinamento trova definizione nell’art.357 del Codice Penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi[5]. I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi possono, pertanto, rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione come il Peculato (art. 314 c.p.), la Concussione (art. 317 c.p.), la Corruzione Propria (art. 319 c.p.) o Impropria (art. 318 c.p.), l’Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), oltre che essere tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui hanno avuto notizia nell’esercizio, o a causa, delle loro funzioni (art.361 c.p.).

Gli atti più rilevanti dell’Ufficiale Giudiziario in sede civile, come accennato, sono quelli relativi al processo di esecuzione, quali il pignoramento[6] di beni mobili e immobili, l’esecuzione degli sfratti e delle vendite mobiliari. L’istituto della esecuzione forzata si poggia su un principio logico contenuto nell’art.2740 del Codice Civile: “(Responsabilità patrimoniale). Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”.

Quando il “debitore” non adempie volontariamente al suo obbligo, la sua responsabilità non viene meno e il processo esecutivo deve far conseguire al creditore tutto quello (e proprio quello), che egli ha diritto di conseguire: ne deriva che l’optimum dell’attività esecutiva sarebbe l’attuare il diritto nella sua identità specifica, come ad esempio la consegna o il rilascio di quella certa cosa o il compimento proprio di quella determinata attività. Orbene: quando la soddisfazione specifica del diritto non è possibile (es. la restituzione di merci già vendute o deperite), l’ordinamento non può far altro che reagire trasformando il diritto stesso nella sua essenza, e cioè rendendolo più generico; tanto più generico quanto è necessario perché lo si possa eseguire coattivamente, fino a quel massimo di genericità e fungibilità che ci è offerto dal danaro. Ecco che i beni mobili, o immobili, o il denaro o altre utilità posseduti da un terzo (es. una banca che detiene un deposito del debitore), pignorati (e valutati) dall’Ufficiale Giudiziario, in mancanza di pagamento entro il termine di 90 giorni (art.497 CPC), possono essere venduti a istanza del creditore.

Si accennava alle pre-condizioni che devono sussistere affinché il creditore (di norma attraverso l’Avvocato che lo rappresenta), possa legittimamente chiedere l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, condizioni che dimostrano come il sistema sia tendenzialmente garantistico nei confronti del debitore, nel senso che egli subisce l’esecuzione forzata (c.d.”accesso”), solo dopo essere stato ampiamente invitato ad adempiere (e nel rispetto di termini non brevi), e avvertito che in assenza subirà la visita dell’Ufficiale Giudiziario.

L’art.474 del CPC, prevede innanzitutto che l’esecuzione forzata “non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo“. Con l’espressione “titolo esecutivo” ci si riferisce all’atto o al documento che accerta o costituisce il diritto del creditore (“nulla executio sine titulo“)[7]. Pertanto l’art.479 CPC prevede che il titolo debba essere notificato al debitore personalmente. Ma non solo, il medesimo articolo prevede un ulteriore adempimento (contemporaneo alla notificazione del titolo o successivo), e cioè la notificazione del precetto. Questo atto consiste in un’intimazione che viene rivolta al debitore affinché adempia l’obbligo, descritto nel titolo esecutivo, entro un termine (c.d. “ad adempiere”) di regola non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che “in caso di inadempimento si procederà ad esecuzione forzata“.

Solo quando tutti questi “avvertimenti” vengono ignorati dal “debitore”, che non si oppone alle pretese del creditore con un atto formale, giuridicamente fondato, ma anzi persiste nel suo inadempimento, allora il creditore può ricorrere all’estrema ratio della esecuzione forzata, istituto certamente molto invasivo della sfera giuridica e materiale dell’individuo che la subisce, ma certamente necessario per assicurare la effettività dei diritti soggettivi.

A questo punto come agisce concretamente l’Ufficiale Giudiziario? Ipotizziamo il caso più frequente nella pratica giudiziaria quotidiana e più rilevante nei rapporti tra creditori e debitori, quello della richiesta di pignoramento di beni mobili presso il domicilio del debitore, allo scopo di garantire il pagamento di un credito. L’art.513 del Codice di Procedura Civile[8] descrive la fattispecie: “L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (dunque in qualsiasi luogo di cui il debitore abbia la disponibilità anche a titolo di locazione o semplice comodato d’uso, ndr). Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (questo comma sottolinea la forza invasiva di un titolo esecutivo…ndr). Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica (questa è la norma che richiama l’immagine tradizionale –per fortuna non frequente- dell’Ufficiale Giudiziario come funzionario, autoritario e sempre seguito da Polizia o Carabinieri, che si fa largo, di fronte alla resistenza del debitore, e procede spietatamente all’esecuzione…)”. In ogni caso ritengo utile ricordare queste semplici regole, soprattutto dopo aver assistito alla reazione scomposta di qualche debitore che, all’arrivo dell’Ufficiale Giudiziario, ha avvertito le Forze dell’ordine nella speranza che queste ultime lo difendessero, salvo poi assistere ad un veloce capovolgimento di fronte da parte degli agenti ai danni dell’inadempiente, una volta accertata la qualifica del Pubblico Ufficiale.

Ma al di là di questi aspetti a volte tragicomici del quotidiano, sono molti altri i compiti che la legge affida all’Ufficiale Giudiziario negli ambiti più diversi[9], tali da rendere questa professione forense, solo in apparenza e per luogo comune sgradevole, in realtà, estremamente interessante e continuamente formativa per il giurista.

 

 “Bisogna fare giustizia,

perché senza giustizia non si costruisce

né casa, né famiglia”

Simon Wiesental



[1] La denominazione di Ufficiale Giudiziario risale, in Italia, alla legge 21/12/1902, n.58 che ha sostituito il vecchio termine di “Usciere”, qualifica che oggi vige in quasi tutti i paesi europei di “diritto civile scritto”, es. in Francia “Huissier de Justice”. Nell’immagine: scena di un accesso dell’Ufficiale Giudiziario in una stampa del 19° secolo, tratta dal sito dell’UIUG, Unione Italiana Ufficiali Giudiziari.

 

[2] Cfr. “Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e Aiutanti Ufficiali Giudiziari” di Arcangelo D’Aurora, Maggioli Editore Rimini 2003, pag.15, riportante il testo dell’art.1 del DPR 15 dicembre 1959 n.1229.

 

[3] Tali uffici, meglio conosciuti come U.N.E.P., sono l’unica altra tipologia di ufficio giudiziario italiano con compiti di “ausilio” e integrazione dell’opera dei magistrati giudicanti (Tribunali e Giudici di Pace), assieme alle Cancellerie Giudiziarie, le quali si distinguono ulteriormente per funzioni e materie di specializzazione (Civili, Penali, del Lavoro, delle Esecuzioni Mobiliari o Immobiliari ecc.). Ovviamente per quanto riguarda i magistrati requirenti del Pubblico Ministero, l’ordinamento prevede altri uffici come le Segreterie Giudiziarie presso le Procure della Repubblica, gli Uffici del Casellario Giudiziale, con personale appartenente, in sostanza, agli stessi ruoli delle Cancellerie.

 

[4] Non sfugge a nessuno che il notificare (“notum facere“), cioè il rendere noti, comunicare gli atti processuali alle varie parti coinvolte nel procedimento penale o civile, riveste un ruolo essenziale per la stessa esistenza del rapporto processuale e della possibilità di regolare contraddittorio tra le parti. In tale attività gli Ufficiali sono coadiuvati dagli Aiutanti Ufficiali Giudiziari (Assistenti UNEP), addetti in via primaria alla consegna della copia dell’atto da notificare e della relazione di notificazione da stendere in calce all’originale e alla copia (art.137 e ss. CPC).

[5] Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica, e da questo punto di vista, la figura dell’UG è assai discussa, in quanto piuttosto ibrida. L’UG non ha un vero e proprio orario di lavoro, nel senso che da una parte non deve timbrare nessun cartellino all’inizio o alla fine della giornata di lavoro, ma d’altra parte potrebbe essere costretto a lavorare, durante un’esecuzione forzata, ininterrottamente dalle 7 del mattino alle 21 di sera, secondo l’art.147 CPC (Tempo delle notificazioni, e i limiti ivi stabiliti sono validi anche per le esecuzioni). Anche per quanto riguarda la retribuzione, vige per l’UG un particolare regime. Essa è variabile, partendo da una base minima contrattualmente stabilita, in relazione a diritti proporzionati alla quantità e qualità di atti compiuti, a indennità di trasferta e percentuali sui crediti recuperati all’erario.

 

[6] Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si assoggettano. In cconseguenza di questa ingiunzione, sul bene è costituito un vincolo di diritto che lo “dedica” alla garanzia del credito. Il vincolo decadrà non appena verrà effettuato il pagamento, mentre, il più delle volte, il bene rimane anche affidato al debitore in qualità di custode, in quanto il creditore raramente ha l’esigenza (o anche solo la possibilità pratica) di asportare il bene mobile per la sua custodia in altro luogo. Il vincolo risulta dal verbale dell’Ufficiale Giudiziario, che descrive il bene anche con rappresentazione fotografica (art. 518 c.p.c.).

[7] I titoli esecutivi possono essere di natura giudiziale oppure stragiudiziale, cioè di formazione negoziale.

I primi sono per lo più le sentenze di condanna dei giudici ordinari civili, eccezionalmente quelle dei giudici penali (limitatamente alla parte in cui statuiscono circa i danni o le restituzioni); sono altresì titoli di natura giudiziale gli altri provvedimenti cui la legge espressamente attribuisce analoga efficacia esecutiva.

I titoli della seconda categoria sono negozi giuridici (l’atto di un privato per il conseguimento di scopi permessi dall’ordinamento giuridico) consacrati in particolari forme documentali; essi sono le cambiali (che per valere per l’esecuzione devono essere regolarmente bollate sin dall’origine) nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge conferisce la medesima efficacia esecutiva; sono egualmente titoli di natura extragiudiziale gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Comunque i titoli esecutivi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 474 c.p.c. hanno solo sostanza esecutiva, poiché per valere per l’esecuzione debbono essere rivestiti di quella particolare veste giuridica che acquistano mediante la c.d. spedizione in forma esecutiva; la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunziato il provvedimento o stipulata l’obbligazione (nonché a tutti i suoi successori) e consiste nell’intestazione “Repubblica Italiana – in nome della legge” e nell’apposizione, da parte del cancelliere, del notaio od altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia dell’atto – a seconda che si rilasci l’uno o l’altra –della formula il cui contenuto è stabilito dal 4° comma dell’art. 475 c.p.c. “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”

 

[8] CODICE PROCEDURA CIVILE. LIBRO III. DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. TITOLO II. DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA. CAPO II. DELL’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE. SEZIONE I. DEL PIGNORAMENTO. Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare).

 

[9] Dall’istituto dell’Offerta Reale e per Intimazione (art.1209 Codice Civile), a quello della “Descrizione di Brevetto”, procedura finalizzata ad accertare una violazione dei diritti connessi ad un brevetto registrato, per cui il Giudice (di una sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale) può autorizzare l’accesso forzato presso colui che si sospetta abbia “copiato” l’invenzione brevettata, per “descrivere -con verbale redatto da un Ufficiale Giudiziario- le caratteristiche dell’apparato riprodotto illecitamente”. Tale descrizione viene poi acquisita in giudizio per accertare la violazione (art.128 e 130 Codice Proprietà Industriale Dlgs 10-2-2005 n.30).

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