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Automobile pignorata…

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Non bisogna essere ricchi per avere l’automobile,
bisogna avere l’automobile per essere ricchi.
Henry Ford
 
La perdurante crisi economica di questi anni, spinge il legislatore italiano alla periodica ricerca di meccanismi normativi sempre più efficaci nell’agevolare il recupero dei crediti da parte di soggetti privati. In quest’ottica, una nuova e speciale forma di pignoramento è stata introdotta, di recente, nel Codice di Procedura Civile[1]; l’articolo 521bis c.p.c., infatti, disciplina il “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi[2], norma volta a semplificare il pignoramento[3] dei veicoli (auto, moto, ecc.), da parte del creditore, realizzando una sorta di “fermo dell’auto” di proprietà del debitore: questi beni, caso raro tra i beni mobili, conservano ancora una certa (sia pur limitata dalle condizioni effettive del mezzo), vendibilità sul mercato delle aste giudiziarie, tale da assicurare quel realizzo minimo auspicato dal creditore procedente e sufficiente almeno al recupero delle spese di procedura.
Consideriamo cosa prevede la norma: “Oltre che con le forme previste dall’articolo 518[4], il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492…” (art.521bis c.p.c. 1°comma).
Dall’originale formulazione del 1° comma della norma[5] gli interpreti erano rimasti nell’incertezza se il nuovo istituto rappresentasse l’unico modo di pignorare i “beni mobili registrati” (appunto gli autoveicoli), o se fosse ancora possibile all’Ufficiale Giudiziario pignorare l’autoveicolo nella modalità “tradizionale”, cioè con la descrizione scritta a verbale (c.d. “materiale apprensione”) del bene, rinvenuto nell’ambito di un ordinario accesso presso “la casa del debitore” (abitazione o sede), o “negli altri luoghi a lui appartenenti” (art. 513 c.p.c. “Ricerca delle cose da pignorare”). Ecco che, in seguito, dopo meno di un anno e sempre per confermare un Decreto Legge “necessario ed urgente” del Governo, la legge n. 132/2015[6], ha ulteriormente modificato l’art. 521bis c.p.c., stabilendo che la nuova procedura possa utilizzarsi in alternativa a quella ordinaria prevista per il pignoramento di beni mobili.
Con questa procedura, e con la possibilità della ricerca telematica dei beni intestati al debitore, prevista dall’art.492bis c.p.c., il legislatore avrebbe voluto realizzare una sorta di “attacco pulito” al patrimonio del debitore inadempiente, che permettesse, cioè, all’organo giudiziario deputato all’esecuzione forzata (l’Ufficiale Giudiziario appunto), di individuare (e vincolare al soddisfacimento del credito), i beni con reale valore economico, in modo più spedito, meno invasivo della sfera personale del debitore e con minor dispendio di risorse umane e materiali.
A questo riguardo vale la pena aprire una breve parentesi e ricordare l’articolato apparato, previsto dal citato articolo[7], secondo cui “Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (…), verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (quindi che sia in possesso di un titolo esecutivo contro il debitore), autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.”. Prosegue il II comma: “…con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari[8], e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti[9].” Ad oggi, tuttavia, questo sistema di ricerca, a poco meno di tre anni dall’emanazione della norma che lo prevede, non è di fatto operativo a causa della mancata predisposizione del collegamento diretto e telematico con le banche dati pubbliche in favore degli U.N.E.P. (Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti, articolazioni operative dei Tribunali in cui operano gli Ufficiali Giudiziari). Non sono tanto le “infrastrutture tecnologiche” a mancare (terminali informatici connessi a Internet), quanto gli specifici provvedimenti amministrativi con cui il Ministero della Giustizia autorizza gli Ufficiali Giudiziari a consultare le Banche dati, gestite da altre pubbliche amministrazioni[10]. In ogni caso l’art. 155-quinquies comma I delle disposizioni di attuazione del c.p.c., prescrive che l’autorizzazione presidenziale possa essere concessa direttamente al creditore, nel caso in cui le “strutture tecnologiche (intese in senso ampio come possibilità tecnico-amministrativa di consultazione), necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni non siano funzionanti”[11]. D’altra parte, nel chiudere la parentesi, l’accesso diretto alla banca dati pubblica degli “autoveicoli, motoveicoli e rimorchi” (la “visura P.R.A.” che certifica la proprietà del bene), risulta abbastanza agevole e poco costosa, e può essere effettuata partendo sia dalla targa del mezzo per risalire al proprietario, sia viceversa per verificare quante e quali targhe siano intestate al debitore.
Per ritornare al caso in esame, il primo comma dell’art.521bis continua: “Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.[12]
In buona sostanza, entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto del pignoramento, il debitore deve recarsi all’IVG competente per territorio e consegnare il proprio automezzo pignorato[13]; successivamente “Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile” (art.521bis III comma c.p.c.).
La “sanzione” in caso di mancata consegna del mezzo all’IVG più vicino è prevista dal successivo IV comma: “Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto…”.
Dal punto di vista più strettamente processuale il V comma dispone: “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione…”. La legge prevede, quindi, un termine di 30 giorni per “iscrivere la causa al ruolo” (atto formale con cui il creditore chiede alla cancelleria del Giudice competente di iniziare l’iter del procedimento esecutivo che potrà sfociare nella vendita), termine decorrente dalla comunicazione da parte dell’IVG dell’avvenuta consegna dell’autoveicolo pignorato[14]. A ben vedere, questa comunicazione non sempre potrà aversi…
Ecco che iniziano a sorgere le prime perplessità sull’applicabilità pratica dell’istituto in esame. Infatti, tutto sembrerebbe dipendere dalla comunicazione da parte dell’IVG, per la quale molti creditori, nel proprio interesse al buon fine e celerità dell’esecuzione, si attivano pur non essendo richiesto, notificando l’atto anche all’Istituto a solo scopo informativo. Tuttavia, se dopo l’esecuzione del pignoramento mediante notifica e attesa dei dieci giorni prescritti, l’autoveicolo non dovesse essere spontaneamente consegnato, il creditore dovrà confidare esclusivamente nelle autorità (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), affinché il malcapitato debitore (o un terzo) venga fermato alla guida del veicolo pignorato. Ovviamente, per coltivare questa speranza il creditore (di solito tramite il suo avvocato) dovrà procedere all’indispensabile trascrizione del pignoramento presso il P.R.A., in modo che il vincolo sul bene sia rilevabile dagli Agenti nel caso di controllo. A questo riguardo, occorre considerare il contenuto di una recente circolare del Ministero dell’Interno[15] relativa alla legge 162/2014, e indirizzata a tutti i “Compartimenti della Polizia Stradale”: in essa il Vertice nazionale dell’autorità di pubblica sicurezza prende atto del coinvolgimento degli organi di Polizia (e non solo di Polizia stradale), nella “esecuzione del provvedimento” di pignoramento operato dalla nuova norma di legge, ma che tale “concorso esecutivo, (quindi fermo del veicolo e ritiro dei documenti)” debba limitarsi al solo accertamento della circolazione dell’automezzo pignorato, e non anche alla “ricerca dello stesso presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore[16]”. Inoltre, si conferma che il pignoramento, regolarmente trascritto, viene inserito automaticamente dalla banca dati P.R.A. (ACI), anche al Sistema di Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati del Ministero, rendendolo evidente ad ogni interrogazione del Cruscotto Operativo (C.OPE.) da parte della singola pattuglia su strada[17]. Il Ministero ribadisce, infine, che l’organo di polizia, che ferma il veicolo, provvede alla consegna dello stesso ad una “depositeria autorizzata”, in mancanza di istruzioni da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie di zona, responsabile di ogni altro adempimento (e spesa) connesso alla custodia e alla eventuale restituzione. Ad oggi, non sono ancora disponibili, dati statistici relativi alla percentuale di casi di consegna spontanea da parte dei proprietari di autoveicoli pignorati agli IVG, ma è certo che il creditore dovrà valutare attentamente la convenienza di questa modalità di esecuzione forzata, prevedibilmente molto onerosa e altrettanto incerta, specie se l’IVG non è venuto in possesso dell’autoveicolo[18]. Ammettiamo che l’automezzo venga regolarmente consegnato, e che il creditore proceda all’iscrizione a ruolo del pignoramento[19]; effettuato il deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione: in caso di mancato pagamento del credito da parte del debitore, entro 45 giorni su istanza del creditore, il mezzo viene messo all’asta secondo le regole dei beni mobili e, nell’ipotesi in cui resti invenduto, viene restituito al debitore[20].
Il creditore può anche chiedere, con apposita istanza, di vedersi assegnato in proprietà l’automezzo pignorato al debitore, tramite la procedura alternativa di “assegnazione diretta del bene”. Il Tribunale (Giudice dell’Esecuzione), compirà delle valutazioni oggettive, verificando se il valore dell’auto è maggiore o uguale al credito vantato dal creditore, decidendo se assegnarla o procedere con la vendita. In caso di assegnazione, se il valore del veicolo, stabilito dal giudice, è maggiore del credito, il creditore dovrà corrispondere al debitore la differenza.
Questa apparente, positiva, conclusione potrebbe scontrarsi con la realtà di un bene in condizioni di conservazione o d’uso pessime, tale da risultare poco appetibile, quando non addirittura invendibile. In questo caso, alla valutazione potrebbe seguire un’estinzione anticipata per rinuncia agli atti da parte del creditore (almeno per evitare gli oneri di vendita dell’IVG).
Nel caso in cui non vi sia stata consegna spontanea o “fermo” del veicolo, è necessario riconoscere che, allo stato attuale delle norme, l’esecuzione su un bene mobile esistente solo sulla carta, diviene di fatto impossibile[21].
 
Una sera due amici vanno al ristorante e lasciano, in un vicolo,
l’automobile incustodita con questo avviso ben in vista
“La portiera è aperta ma non c’è nessuna autoradio”
Al ritorno trovano a terra solo l’avviso con aggiunta la scritta
“Grazie della macchina. All’autoradio provvediamo noi”.
Aneddoto

[1] Cfr. la Legge. 10-11-2014 n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261, Serie Ordinaria. 

[2] Codice di Procedura Civile, LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione, Titolo II – Dell’espropriazione forzata (artt. 483-604), Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, Sezione I – Del pignoramento. 

[3] Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si assoggettano. Di conseguenza sul bene è costituito un vincolo di diritto che lo “dedica” alla garanzia del credito (art.492 c.p.c.). V. Kultunderground n.133-AGOSTO 2006: “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…” di Alberto Monari, rubrica Diritto. 

[4] Art. 518 c.p.c. Forma del pignoramento” (la norma descrive le modalità con cui l’Ufficiale Giudiziario accede presso il debitore e pignora i beni mobili rinvenuti di sua appartenenza). 

[5] “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente…”. Art.521bis c.p.c. prima formulazione.

[6] L. 6-8-2015 n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2015, n. 192, Serie Ordinaria. 

[7] Art. 492-bis c.p.c. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, norma inserita dalla stessa Legge. 10-11-2014 n. 162, di cui alla nota 1. 

[8] L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR. 29/9/1973, n. 605, dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti. In particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. 

[9]…Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico…” art. 492bis II comma c.p.c. 

[10] Il primo comma dell’art.155-quater disposizioni di attuazione c.p.c., attualmente, estende agli Ufficiali Giudiziari le regole di “condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni”, dettate dagli art.58 e 72 del D.lgs n. 82/05 (Codice dell’Amministrazione Digitale); introduce la possibilità di immediata stipula diconvenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico, finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all’attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all’attuazione della “cooperazione applicativa” prevista nelle norme richiamate; prevede, anche, che sia pubblicato “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”. Dell’attuazione di tutto ciò si è ancora in attesa… 

[11] In altre parole, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione (e il pagamento del contributo unificato al Tribunale), il creditore potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, del Pubblico Registro Automobilistico, dell’INPS, ecc., per ottenere le informazioni patrimoniali sul creditore. 

[12] Cfr. Decreto Ministeriale 20 giugno 1960, Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie. Sono i soggetti (costituiti, di solito, in società a responsabilità limitata di diritto privato), delegati ex lege ad effettuare le operazioni di gestione e vendita dei beni coinvolti in procedure giudiziarie. 

[13]Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.” Art.521bis II comma c.p.c. 

[14] “...Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.” Art.521bis VI comma c.p.c. 

[15] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, 8 agosto 2016. 

[16] Proprio per “l’esigenza, in questo particolare momento storico, di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia”. 

[17] Grazie ad una specifica “cooperazione applicativa” SDI/PRA già in essere. 

[18] Nel frattempo è normale che maturino gli oneri per imposte di bollo, trascrizione e che l’Avvocato debba essere retribuito per gli adempimenti effettuati. Cfr. “Valutare la convenienza del pignoramento di veicoli dopo la L.162/2014”, di Andrea Fucci, in www.consulenza.it, aprile 2015. 

[19] In questa particolare forma di pignoramento la durata del vincolo (45 giorni entro i quali occorre chiedere la vendita all’asta o l’assegnazione in proprietà del bene, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso), non decorre dal momento della notifica dell’atto ma dal deposito della nota di iscrizione a ruolo. Art.521bis VII comma c.p.c. 

[20] Cfr: Alberto Monari: Kultunderground n.219-OTTOBRE 2013: “Incanto” di beni mobili”, rubrica Diritto. 

[21] Vedi Ordinanza Tribunale di Mantova del 26.05.2015. In teoria è certamente possibile la vendita di un bene mobile (pur registrato) senza la consegna fisica del bene. Ma il Giudice, correttamente, nel caso concreto si è chiesto chi mai sarebbe disposto a comprare (e ammesso e non concesso che fosse disposto a quale prezzo), un bene come l’autovettura senza averlo a disposizione. Nel momento in cui il Giudice constata la mancata consegna del mezzo all’IVG, non può che estinguere il procedimento per infruttuosità proprio per via della probabilità di liquidazione del bene “prossima allo zero”. 

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