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Paradossi

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Paradossi

L’attualità politico-giudiziaria italiana, la cronaca sulla criminalità e la lettura di un interessante libro1 di recente pubblicazione, hanno ispirato l’articolo di questo mese, incentrato sulla immane confusione e contradditorietà in cui versa, da molti anni, il sistema giuridico del nostro Paese. L’autore dell’opera citata, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all’università di Teramo, svolge un’ampia panoramica sulla ipertrofica2 dimensione del sistema legislativo e sulle schizzofrenie dell’apparato politico3 preposto alla gestione di tale sistema.
L’analisi di questo “sovrano disordine” va dal numero di tentativi di riforma della Costituzione6, agli insospettabili (leggi “insignificanti”) argomenti di cui si occupa il legislatore italiano7, che ha stabilito nel codice della strada (art.66) che “la superficie di rotolamento delle ruote dei veicoli deve essere cilindrica8, senza spigoli, sporgenze o discontinuità” ma che non ha trovato ancora il tempo per emanare una legge sulla Bioetica.
I casi che dimostrano questa “esplosione” normativa sono innumerevoli tanto che la lettura del libro risulta piacevole e divertente tanto paradossali sono i casi (anche se pensare che questi fenomeni sono del mondo giuridico in cui viviamo, può provocare sorrisi un po’ amari, “a denti stretti”).
Il 18 marzo 1999, il Governo ha varato l’ennesimo pacchetto di misure anticrimine che prevede, tra l’altro, un inasprimento delle pene per i reati più diffusi (fino a dieci anni per furti e scippi), ma dovremmo aspettare l’approvazione definitiva del disegno di legge e qualche tempo di attuazione delle norme per valutare i risultati. L’esperienza ci insegna, però, che non basta rendere ancora più feroce la faccia della legge quando le pene previste risultano impossibili da applicare in tempi ragionevoli10, per la situazione disastrosa14 dell’amministrazione della Giustizia15.
Intanto guardiamo i numeri: nel 1997 in Italia sono stati denunciati 211.840.077 delitti, di cui 2.296.220 di autore ignoto (circa l’80%), metà dei quali sono stati furti (1 ogni 41 abitanti): nello stesso anno i condannati per furto sono stati solo 43.421 e 1 su 3 se l’è cavata con il pagamentto di una multa12.
Nel 1997 inoltre, hanno preso avvio 4.398.764 nuovi procedimenti penali presso le Preture e i Tribunali, i quali tuttavia hanno chiuso l’anno lasciandone pendenti13 3.253.777.
Incredibilmente, però, esiste un dato che è impossibile da calcolare con esattezza, e cioè la cifra complessiva dei reati previsti dall’ordinamento giuridico vigente. Coraggiosamente qualche penalista ha azzardato che sarebbero circa 35.000 le fattispecie di reato indicate dal codice penale e (soprattutto) dal fiume in piena delle leggi speciali che a loro volta prevedono divieti penalmente sanzionati in campi a volte insospettabili (dalla pirateria informatica, alla privacy, all’ambiente). C’è da domandarsi, se tale stima corrisponde al vero, quanti reati abbiamo commesso in vita nostra senza rendercene conto.
A questo punto che fare? La logica e la razionalità vorrebbero che si procedesse ad una pesante attività di sfoltimento, abrogazione, eliminazione dei rami secchi, attribuzione di competenza a dettare norme di importanza minore alle autorità amministrative, al fine di decongestionare il Parlamento, redigere altrettanti codici16 di norme settoriali per offrire ai cittadini un quadro sicuro delle diverse discipline normative.
Già, la logica e la razionalità…
Alberto Monari

La gente a cui piacciono le salcicce
e rispetta la legge, non dovrebbe mai guardare
come entrambe vengono fatte.
Arthur Bloch

Nell’immagine: “Giustizia e Pace” di Giacomo Manzù

1
“Se 50.000 leggi vi sembran poche” di Michele Ainis, (con disegni di Vinicio) nel labirinto delle istituzioni, tra norme assurde e riforme impossibili, Mondadori 1999, pp.193.

2
Secondo una stima prudente, in Italia sono vigenti 50.000 leggi (secondo alcuni esperti il numero effettivo si aggirerebbe intorno alle130-140 mila unità),che avolte durano giusto il tempo di girare le pagine della “Gazzetta9 Ufficiale”, venendo superate da altre norme sulla stessa materia, senza che avvenga una espressa abrogazione delle norme precedenti, fatto che provoca una incertezza ed oscurità dell’ordinamento, nei cui meandri ben pochi riescono, ormai, a raccapezzarsi.

3
Fino al 1993, anno in cui furono approvate le nuove leggi elettorali per Camera4 e Senato e momento dal quale si cominciò a parlare di II° Repubblica, nel parlamento erano rappresentati circa 15 partiti. In pochi anni questi sono diventati 46 (al settembre 1999), molti dei quali essendo formati da un solo parlamentare5 figurano come gruppi “virtuali” nell’ambito del “Gruppo Misto”. Tra i tanti motivi di questa frammentazione, vi era, fino a ieri, una norma sconosciuta ai più, per cui anche un solo parlamentare poteva richiedere il finanziamento pubblico, norma in seguito modificata dalla nuova legge 3 giugno 1999, n.157, che destina il contributo a chi rappresenti almeno l’1% dell’elettorato. Assieme ai gruppi più numerosi come “D.S” o “Forza Italia”, possiamo annoverare l'”Associazione labour” di Fausto Vigevano, “Destra di Popolo” di Romano Misserville, “Rinnovamento Siciliano” di Silvio Liotta, “Partito Federalista Lombardo” di Luigi Negri, “Dignità parlamentare” di Francesca Scopelliti, “AT6-Lega d’azione Meridionale” di Giancarlo Cito e altri. Ainis, op. cit. pag.136 ss.

4
N. 276 e 277 del 4/8/1993.

5
Per la costituzione di un autonomo gruppo parlamentare sono necessari, secondo i regolamenti delle due Assemblee, alla Camera almeno 20 deputati e al Senato almeno 10 senatori.

6
Fino al 1993, anno in cui è cominciato il “balletto delle Bicamerali”, sono stati presentati in Parlamento 687 progetti di revisione costituzionale. I risultati indicano 7 tentativi riusciti, ma sempre su profili marginali e di dettaglio (istituzione della Regione Molise distinta dall’Abruzzo nel 1963, modifica parziale dell’immunità parlamentare nel 1993 ecc.)

7
La legge n.310 del 1988 autorizza la riparazione di una gru nel porto di Ancona, la n. 93 del 1986 mette un timbro di qualità sull’aceto “Balsamico” di Modena e Reggio Emilia, la n.618 del 1981 disciplina “l’eviscerazione dei volatili da cortile” (l’eliminazione a scopi culinari delle galline). Sono le leggi Regionali, però, le più “impegnate”: con la legge 31 del 1987, la regione Abruzzo “valorizza le virtù del cane da Pastore”, il Lazio, con la legge n.5 del 1989, cura le conseguenze della “tignola della Patata”, e gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’infinito. Ainis, op. cit. pag.154.

8
In altre parole, le ruote devono essere rotonde…Ainis, op.cit. pag.50.

9
Chi sfogli la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 31 ottobre 1995, trova pubblicate due distinte leggi, entrambe rivolte a definire la “pianta organica dell’ente di sviluppo agricolo”. Ad una seconda occhiata, però, ci si accorge che la seconda legge (la n.77) abroga la prima (la n.76), che perciò è rimasta in vigore pochi secondi, giusto quelli impiegati dal lettore per girare pagina.
Di tale curioso fenomeno il legislatore regionale non da alcuna spiegazione. Ainis, op.cit.pag.111.

10
In modo da evitare la “prescrizione” dei reati per il passaggio del tempo. Sono necessari 20 anni, per esempio, affinchè, se non interviene una sentenza di condanna, si estingua un reato punibile con la reclusione non inferiore a 24 anni, o anche solo 5 anni per delitti punibili con pena inferiore a 5 anni (vedi art.157 codice penale).

11
Dai 5154 della Valle d’Aosta ai 528.709 del Lazio.

12
Fonte Ainis, op.cit.pag.149.

13
Secondo l'”Annuario statistico 1998″ dell’ISTAT, la durata dei processi civili è, in media, di 4 anni in Tribunale e di 3 anni in appello; quelli penali durano un pò meno, ma pur sempre troppo rispetto al necessario. Questo porta a 292.980 condanne per delitto e in 111.510 per contravvenzione, assai più di quanto il nostro dissestato sistema carcerario possa sopportare. Ainis, op.cit. pag. 86.

14
E’ stato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (prof. Verde) ad affermare recentemente, che il sistema giudiziario italiano è “alla completa paralisi” e “alla bancarotta”.

15
A proposito, lo sapevate che in seguito ad una legge delega (quella con cui, cioè, il parlamento ha delegato il governo ad emanare norme aventi valore di legge, dettandogli i principi generali a cui si deve attenere, l.15/3/1997 n.59) che prevede la “riforma dell’organizzazione del Governo”, il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto per cui, a decorrere dal 14 settembre 1999, il Ministero e il Ministro di Grazia e Giustizia assumono la denominazione di “Ministero e Ministro della Giustizia”.

16
Nelle ultime due legislature, il Parlamento ha approvato solo 6 Testi Unici (codici sistematici chiamati a disciplinare un determinato ramo legislativo), rispetto ai 600 che sarebbero forse necessari. Ainis, op. cit. pag.71.

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