
«Ogni era ha il suo tipo di guerra,
le sue condizioni di limite e
i suoi preconcetti peculiari»
(Carl von Clausewitz)
Impiego di droni in Ucraina, Russia e Iran, gruppi paramilitari o pseudo-terroristici al confine, sabotaggi a gasdotti nel Mar Baltico, blocco dello Stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb, “bombardamenti” con fake news e violazioni dimostrative di siti sensibili: tutto ciò, e tanto altro, compone il variegato arsenale[1] della nuova figura di “guerra ibrida”.
Una forma moderna di conflitto dove i combattenti, le armi e i campi di battaglia mutano radicalmente rispetto al passato, mentre i danni diretti e indiretti aumentano.
Esperti di strategia, politica e diritto si interrogano su come regolare questa realtà, e io desidero offrire qualche ulteriore spunto di riflessione.
1. Tre chiavi di lettura, un solo problema
Il dibattito sulla “guerra ibrida”[2] nasce e si sviluppa lungo tre percorsi che raramente si incontrano davvero.
Il primo è dato dalla chiave analitica, inaugurata da Frank Hoffman nel 2007[3], che descrive un fenomeno operativo. Abbiamo qui attori statali o non statali che combinano simultaneamente capacità convenzionali, tattiche irregolari, terrorismo e criminalità organizzata per conseguire effetti sinergici.
A seguire, possiamo parlare di un approccio dottrinale, fatto proprio da NATO e Unione europea[4], che traduce l’intuizione di Hoffman in categoria di policy. La “minaccia ibrida” in questo caso è una combinazione coordinata di strumenti militari e non militari (cyber, disinformazione, coercizione economica, strumentalizzazione migratoria) condotta restando deliberatamente al di sotto della soglia che attiverebbe una risposta collettiva.
Da ultimo, la lettura storica che ricorda che l’ibridità non è una novità del XXI secolo[5]: dalla guerriglia sovietica alle spalle della Wehrmacht tedesca alla seconda guerra sino-giapponese, la combinazione di forze regolari e irregolari è costante nella storia dei conflitti.
Le tre letture non sono alternative bensì cumulative, e la loro sovrapposizione è proprio ciò che genera il problema giuridico che qui ci interessa dal momento che un termine nato come categoria strategica e poi assunto a categoria politico-dottrinale viene oggi invocato, spesso impropriamente, come se fosse già una categoria giuridica autonoma, capace di per sé di attivare conseguenze normative.
Ma non lo è, almeno per ora.
Né il diritto internazionale generale né il diritto internazionale umanitario conoscono, allo stato attuale, una specifica fattispecie di “guerra ibrida”[6].
2. Casi recenti: la fenomenologia degli ultimi anni
Prima di tentare una definizione giuridicamente utile conviene guardare ai fatti che la letteratura più recente colloca sotto l’etichetta di “guerra ibrida”, perché è proprio la loro eterogeneità a rendere difficile la sussunzione in categorie esistenti.
Il caso ucraino resta il paradigma. Le operazioni russe nel Donbass e in Crimea, a partire dal 2014, con l’impiego di personale militare privo di insegne (i cosiddetti “little green men”), il sostegno a formazioni armate separatiste, le continue campagne di disinformazione, la pressione economica, restarono per anni in una zona grigia che permise a Mosca di negare plausibilmente la qualificazione ai fini del DIU complicando la situazione.
L’invasione su vasta scala del 2022 ha sciolto quell’ambiguità sul piano fattuale, benché il conflitto continui a presentare tratti ibridi nelle sue propaggini esterne: sabotaggi, attacchi con droni e operazioni di influenza, anche verso Stati terzi, ne sono esempi espliciti.
Ulteriore caso, quello accorso tra l’ottobre 2023 e i primi mesi del 2025: dodici tra cavi elettrici, cavi di telecomunicazione e gasdotti nel Mar Baltico sono stati recisi in quattro distinti episodi di trascinamento d’ancora, coinvolgendo imbarcazioni riconducibili alla “flotta ombra” russa e a vettori cinesi (Newnew Polar Bear, Yi Peng 3, Eagle S)[7].
Nessuno di questi episodi è stato attribuito con certezza giuridicamente sufficiente a uno Stato; la sistematicità geografica e temporale degli incidenti ha però indotto funzionari NATO e UE a parlare apertamente di campagna ibrida deliberata[8].
Il fatto è istruttivo perché mostra il cuore del problema: atti singolarmente compatibili con un incidente marittimo ordinario, che acquistano un significato differente se letti cumulativamente e in un contesto geopolitico particolare pur restando ancora insufficienti per un’attribuzione di responsabilità per illecito internazionale.
Cambiando scenario, l’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali romene del 2024, disposto dalla Corte costituzionale a seguito di un rapporto dei servizi che documentava una operazione di influenza coordinata sui social media a favore di un candidato filo-russo, è il caso più netto di ingerenza informativa con conseguenze dirette registrato in Europa[9].
La relazione annuale del comparto intelligence italiano per il 2023 colloca esplicitamente, e per la prima volta con attribuzione statale, la minaccia ibrida di matrice russa tra i rischi principali per la sicurezza nazionale[10].
Il denominatore comune di questi episodi non è un nuovo tipo di arma, ma un nuovo modo di sequenziare e combinare strumenti già noti al diritto internazionale, calibrandone l’intensità proprio per restare sotto le soglie che quel diritto utilizza per attivare le proprie conseguenze.
3. Una proposta di definizione
A questo punto, e per offrire un contributo originale alla formazione del pensiero giusinternazionalistico, desidero proporre una possibile definizione della fattispecie di cui stiamo trattando:
Costituisce guerra ibrida, ai fini della sua rilevanza per il diritto internazionale e per il diritto internazionale umanitario, una campagna coordinata e protratta nel tempo, imputabile o attribuibile, direttamente o per il tramite di attori non statali controllati, diretti o sostenuti, a uno Stato, che combini strumenti militari e non militari eterogenei calibrandone deliberatamente l’intensità al fine di restare al di sotto delle soglie giuridiche rilevanti (uso della forza, attacco armato, conflitto armato), sfruttando l’incertezza probatoria sull’attribuzione per conseguire, con negabilità plausibile, effetti strategici altrimenti riconducibili a un ricorso illecito alla forza.
Da questa definizione si ricavano cinque elementi costitutivi, tutti necessari perché la fattispecie meriti un trattamento differenziato rispetto alle categorie già note.
Il primo è una pluralità coordinata di strumenti, quindi non un singolo atto ostile ma una combinazione intenzionale di mezzi militari, cyber, economici, informativi e migratori, orchestrati verso un medesimo fine strategico.
Il secondo è la calibrazione deliberata sotto-soglia, per cui l’intensità di ciascun atto è scelta, non subita, proprio per evitare la qualificazione come uso della forza ex art. 2, par. 4, della Carta ONU[11] o come conflitto armato ai sensi dell’art. 2 comune alle Convenzioni di Ginevra[12].
A seguire vi è l’imputabilità statale mediata, che fa sì che il collegamento con lo Stato mandante passi spesso per attori non statali, imprese di comodo, “flotte ombra” o formazioni paramilitari prive di segni distintivi, ponendo il problema classico dell’attribuzione in una versione aggravata dall’occultamento intenzionale.
Quarto elemento è quello della negabilità plausibile come componente strategica, non accidentale, che rende l’incertezza probatoria un obiettivo operativo dell’attore ostile, che struttura le proprie azioni in funzione della non-attribuibilità della responsabilità.
E quinto, quello che possiamo definire la protrazione temporale (carattere di campagna), che consente di avere un significato giuridico dei singoli atti definito solo dalla loro lettura cumulativa e continuativa, sicché gli stessi resterebbero innocui o ambigui considerati isolatamente.
Si tratta comunque di una fattispecie “aperta” nel senso tecnico: senza introdurre nuovi obblighi primari, si individua in questo modo un modello fattuale ricorrente rispetto al quale interrogarsi su quali norme esistenti siano applicabili e su quali lacune, se davvero esistono, meritino un eventuale intervento normativo.
4. Norme esistenti applicabili per analogia
Una parte rilevante della dottrina più recente sostiene che il diritto internazionale non conosca, in realtà, alcuna vera lacuna[13]: le soglie operative restano quelle dell’uso della forza, dell’attacco armato, della legittima difesa e della classificazione del conflitto armato, e la sensazione di una “zona grigia” normativa nasce dalla confusione tra narrativa politica e qualificazione giuridica, non da un’insufficienza del diritto positivo[14]. Muovendo da questa premessa, ritengo che gli istituti già disponibili e applicabili per analogia (o direttamente) alla fattispecie ibrida sono almeno cinque.
In primis, l’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite che vieta la minaccia e l’uso della forza, letto insieme all’art. 51[15] che relega la legittima difesa al caso di “attacco armato”, soglia più elevata secondo la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (caso Nicaragua[16]).
A seguire, la dottrina dell’accumulation of events, la possibilità di sommare atti singolarmente sotto-soglia per valutarne l’effetto complessivo, offre uno strumento già esistente, per quanto non consolidato in modo uniforme, per trattare giuridicamente proprio la protrazione temporale che caratterizza la fattispecie ibrida[17].
Consideriamo poi il diritto della responsabilità internazionale per il quale abbiamo due standard distinti e alternativi: il test del “controllo effettivo” elaborato dalla CIG nel caso Nicaragua, particolarmente esigente, e il più permissivo test del “controllo complessivo” (overall control) adottato dal Tribunale penale per l’ex-Jugoslavia nel caso Tadić ai fini della qualificazione del conflitto[18].
Per la fattispecie ibrida, costruita apposta per rendere difficile la prova del collegamento statale, il nodo è l’inadeguatezza degli standard probatori quando l’occultamento è sistematico e non episodico, non certo l’assenza di regole.
Ulteriore principio cui rifarsi è quello enunciato dalla CIG nel caso Corfù Channel, cioè l’obbligo per ogni Stato di non consentire, consapevolmente, che il proprio territorio sia utilizzato per atti contrari ai diritti di altri Stati. Questo si presta a un’applicazione per analogia rilevante rispetto a infrastrutture, piattaforme digitali e imbarcazioni che transitano nella giurisdizione statale, offrendo una base per pretese di responsabilità anche in assenza di attribuzione diretta della condotta ostile[19].
Per la sussistenza di un NIAC (Non-International Armed Conflict, Conflitto armato non internazionale), secondo la giurisprudenza Tadić si richiede, poi, una “violenza armata protratta” e un adeguato livello di organizzazione delle parti.
È questo l’aggancio più fragile per la fattispecie ibrida: una campagna fatta di atti isolati e distanziati nel tempo rischia strutturalmente di non raggiungere l’intensità richiesta, lasciando lo Stato bersaglio confinato agli strumenti del diritto di pace.
Per la componente digitale della fattispecie ibrida, infine, il Tallinn Manual 2.0[20] offre già un tentativo sistematico e autorevole, seppur non vincolante, di applicare per analogia le categorie del diritto internazionale esistente (sovranità, uso della forza, attacco, DIU) alle operazioni cibernetiche, e rappresenta il modello metodologico più vicino a ciò che servirebbe, mutatis mutandis, per l’insieme della fattispecie ibrida.
5. De iure condendo
A questo punto, devo riconoscere che il rischio maggiore che si corre quando si cerca di formalizzare una nuova fattispecie giuridica non è la mancanza di norme ad hoc, bensì la tentazione di introdurre un tertium genus, la “guerra ibrida”, come categoria giuridica autonoma rispetto ai conflitti armati internazionali e non-internazionali, con il rischio di abbassare le soglie protettive costruite dal DIU per la distinzione tra pace e conflitto armato, e l’effetto paradossale di indebolire proprio le garanzie umanitarie che si vorrebbero rafforzare.
Invece, secondo me è possibile consolidare, in sede di soft law, la dottrina dell’accumulation of events con un manuale interpretativo settoriale, sul modello Tallinn, dedicato alla fattispecie ibrida nel suo complesso (non solo cyber) per chiarire come sommare atti sotto-soglia protratti nel tempo ai fini della qualificazione come uso della forza o attacco armato.
Utile sarebbe anche rivedere gli standard probatori di attribuzione della responsabilità per le campagne sistematiche, distinguendo tra l’attribuzione del singolo atto e l’attribuzione della campagna nel suo complesso, quest’ultima fondabile su un piano probatorio indiziario e cumulativo più permissivo.
Relativamente alle infrastrutture critiche condivise (cavi sottomarini, gasdotti, piattaforme digitali), garantirebbe maggior sicurezza e controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti rafforzare gli obblighi di due diligence tramite una convenzione settoriale che tipizzi i doveri di vigilanza e cooperazione, sul modello già sperimentato per esempio in tema di la sicurezza marittima.
Di natura diversa, invece, è la creazione di meccanismi di attribuzione collettiva, sul modello dell’Hybrid Toolbox dell’UE[21], dotandoli di procedure trasparenti capaci di produrre determinazioni con un grado di autorevolezza intermedio tra l’accertamento giudiziale e la mera dichiarazione politica.
Da ultimo, una presa di posizione in sede internazionale, anche solo con una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, potrebbe affermare che la fattispecie ibrida costituisce un modello fattuale a cui si applicano tutte le norme attualmente vigenti di diritto internazionale umanitario.
In questa prospettiva, l’obiettivo del lavoro de lege ferenda è da indirizzare verso la costruzione dell’infrastruttura interpretativa e probatoria che permetta al diritto esistente di operare con efficacia anche quando lo Stato attore orienta tutte le proprie azioni al fine di eludere ogni attribuzione di responsabilità, e non tanto alla produzione di norme ex novo.
So bene che questo mio è solo un piccolo contributo[22] per una riflessione che si sta conducendo a livello globale ma sono convinto che, con il comune impegno, riusciremo a dotare la comunità internazionale degli strumenti necessari per regolare al meglio anche questo nuovo fenomeno.
- Si veda, ad esempio, Ministero dell’Interno, Sicurezza informatica, attacco hacker russo contro siti istituzionali e Carabinieri, 22 Febbraio 2023, https://www.interno.gov.it/it/sicurezza-informatica-attacco-hacker-russo-contro-siti-istituzionali-e-carabinieri, Getty e SkyTG24, Guerra ibrida, perché i cavi sottomarini sono cruciali e gli incidenti più recenti, 02 Dicembre 2025, https://tg24.sky.it/mondo/2025/12/02/guerra-ibrida-cavi-sottomarini#00, Zaccone, P., Droni sulla Polonia, 23 Settembre 2025, https://www.limesonline.com/articoli/spazio-aereo-polonia-violato-droni-russi-risposta-varsavia-adozione-nuove-misure-cooperazione-nato-stati-uniti-20104437/,. ↑
- Łubiński, P., International Humanitarian Law and Hybrid Warfare, Routledge, 2025 ↑
- Hoffman, F.G., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, 2007. ↑
- High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Annual Progress Report on the Implementation of the Strategic Compass for Security and Defence, june 2026. ↑
- Spaziani, A., L’attacco cibernetico nell’era della guerra ibrida, DPCE online, Sp-1/2024. ↑
- Ronzitti, N., Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, 2026. ↑
- International Centre for Defence and Security (ICDS), The Baltic Sea in Peace and War, 2025. ↑
- RFE/RL, Europeans Probe Baltic Cable Damage As Suspicions Turn Toward Russia, 19 novembre 2024; CBS News, As Russia is accused of hybrid warfare against the West…, 2025. ↑
- Agenda Digitale, IA contro la guerra ibrida: l’arma in più contro le interferenze straniere, 2025. ↑
- Germani, C., Dieci anni di minaccia ibrida nelle relazioni dei servizi, Formiche.net, 2024. ↑
- Art. 2 par. 4, Carta dell’ONU: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. ↑
- Art. 2 comune alle Convenzioni di Ginevra: “Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore già in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. […]”. ↑
- Carboni, G.G., Guerre ibride: quali le risposte possibili?, in DPCE online, Sp-1/2024. ↑
- D’Cunha, Ferraro, Rodenhäuser, ‘Hybrid threats’, ‘grey zones’, ‘competition’, and ‘proxies’, ICRC Blog, Law and Policy, gennaio 2025; cfr. anche EJIL:Talk!, Metaphors, Rules and War: Making Sense of Hybrid Threats and Grey Zone Conflict, gennaio 2025. ↑
- Art. 51, Carta dell’ONU: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. […]”. ↑
- CIG, Caso relativo alle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti d’America), Sentenza del 27 giugno 1986 (Merito), in ICJ Reports 1986. ↑
- Ducheine, P.A.L., The “Aggregated” Accumulation of Events Doctrine: Three Operational Hypotheticals, Articles of War, Lieber Institute, United States Military Academy West Point, 7 agosto 2026. ↑
- TPIY, Procuratore c. Duško Tadić, Causa n. IT-94-1-A, Sentenza d’appello del 15 luglio 1999. ↑
- CIG, Caso dello Stretto di Corfù (Regno Unito c. Albania), Sentenza del 9 aprile 1949 (Merito), in ICJ Reports 1949, p. 4. ↑
- Schmitt, M. N., Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, 2017. ↑
- Si vedano, ad esempio, nel sito della Commissione europea, https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-action-countering-hybrid-threats_en e, in quello del Consiglio, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/hybrid-threats/. ↑
- Questo articolo è stato redatto dall’Autore con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale per l’elaborazione dello schema di sviluppo, la ricerca bibliografica e la creazione dell’immagine di copertina. Il contenuto finale è stato interamente verificato e validato dall’Autore che se ne assume la piena responsabilità (ex Art. 50, Reg. UE 2024/1689). ↑