
La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci
Isaac Asimov
Quando un omicidio diventa femminicidio? La domanda, apparentemente semplice, tocca oggi uno dei punti più delicati del diritto penale italiano: il rapporto tra tutela della donna, principio di uguaglianza e neutralità della legge penale. Con l’introduzione dell’art. 577-bis nel Codice penale, il legislatore ha trasformato il “femminicidio” in una vera e propria fattispecie autonoma di reato, aprendo una “nuova frontiera” nel diritto penale[1], secondo quella retorica predominante che accompagna sempre le (rare) riforme approvate all’unanimità dal Parlamento nazionale[2].
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575[3].”
Dunque l’art. 575 c.p. continua a essere la norma generale sull’omicidio e tutela la vita di qualsiasi persona, uomo o donna (nonostante la sua formulazione letterale che sembra essere diretta solo all’assassinio dell’uomo, inteso come maschio).
L’art. 577‑bis c.p. configura il femminicidio come reato autonomo, non come aggravante dell’omicidio. Questo comporta due effetti tecnici:
- la norma è speciale rispetto all’art. 575 c.p.;
- il movente di genere diventa elemento costitutivo del reato, non circostanza.
La specialità implica che, quando ricorrono gli elementi del femminicidio, non si applica l’omicidio aggravato, ma direttamente la fattispecie autonoma.
La scelta parlamentare è nata dalla constatazione che alcuni omicidi di donne non possono essere considerati soltanto come aggressioni alla vita, ma rappresentano l’estrema manifestazione di violenza, possesso e dominio esercitati sulla donna in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva o, ancora, come limitazione delle sue libertà individuali.
La ratio della riforma si colloca nel più ampio percorso legislativo italiano di contrasto alla violenza di genere, sviluppatosi anche in attuazione di obblighi internazionali a cui l’Italia ha aderito. La “CEDAW” impone agli Stati di prevenire, investigare, perseguire e punire efficacemente la violenza di genere contro le donne[4]. La Convenzione di Istanbul considera la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, collegandola alle storiche diseguaglianze nei rapporti tra i sessi[5].
Occorre, tuttavia, evitare un equivoco: gli Accordi internazionali non impongono all’Italia di chiamare necessariamente “femminicidio” un autonomo reato. Impongono una tutela effettiva contro la violenza di genere. La scelta di creare l’art. 577-bis è quindi una scelta di “politica criminale” del legislatore italiano.
A questo punto ecco emergere il primo problema costituzionale. L’art. 3 Cost. stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge. Se un uomo uccide una donna nelle condizioni previste dall’art. 577-bis c.p. commette femminicidio; se una condotta sostanzialmente analoga colpisce un uomo, si applica invece l’art. 575 c.p. Ci chiediamo se la differenza può essere giustificata? Una prima risposta favorevole al femminicidio è che uguaglianza non significa sempre identità di trattamento. Se esiste una particolare forma di violenza strutturale contro le donne, una tutela differenziata può rappresentare non una discriminazione, ma uno strumento di eguaglianza sostanziale. È questa, del resto, la logica sottostante alla Convenzione di Istanbul e alla CEDAW.
Ma resta una domanda difficile: se il particolare “disvalore” che si vuole punire è il dominio, il possesso o il controllo fondato sul genere, perché il criterio decisivo deve essere necessariamente il sesso della vittima? La questione di legittimità costituzionale coinvolgerebbe non solo l’art. 3 Cost., ma anche l’art. 25, secondo comma, sulla determinatezza della fattispecie penale: il nuovo reato utilizza concetti come «prevaricazione», «controllo», «possesso» e «dominio». Concetti che dovranno essere interpretati con particolare precisione, soprattutto perché la sanzione prevista è l’ergastolo. Da questa considerazione nasce la provocazione: se esiste il “femminicidio”, occorre creare anche il “maschicidio”? Non necessariamente.
Il diritto internazionale riconosce una particolare dimensione della violenza di genere contro le donne e richiede quindi una tutela specifica. Da ciò non deriva automaticamente l’obbligo di costruire un reato speculare per gli uomini.
A ben vedere la questione riguarda un aspetto diverso, e cioè se si ritiene che il maggior disvalore penale non sia la morte di una donna in quanto tale, ma l’uccisione come strumento di “dominio di genere”. In questo caso si potrebbe sostenere che il vero criterio dovrebbe essere la “natura della violenza”, non semplicemente il sesso della vittima.
L’alternativa dunque, non è necessariamente femminicidio oppure maschicidio. Potrebbe essere: un diritto penale fondato sul sesso della vittima oppure sulla violenza di genere.
Un episodio di cronaca dell’agosto 2026 rende questa opzione tutt’altro che teorica. A Somma Lombardo (Varese), Federico Venco, 36 anni, è stato investito e ucciso da un uomo che lo avrebbe scambiato per il nuovo compagno della propria ex. Venco si era fermato per aiutare la donna incontrata casualmente per strada. L’uomo arrestato è accusato di omicidio. Il caso, però, presenta una dinamica singolare: secondo quanto riferito dalla stampa, l’ex compagna aveva già denunciato l’uomo e a luglio era scattato per lei il “codice rosso”[6]; inoltre, la donna ha riferito agli investigatori di avere temuto che l’uomo volesse aggredire anche lei. Nell’auto dell’indagato sarebbero stati trovati anche un coltello e un grosso sasso. Si tratta naturalmente di elementi investigativi ancora da accertare processualmente. La vittima materiale, però, è un uomo. Quindi abbiamo una situazione paradossale: la violenza di genere può produrre una vittima maschile in base alla volontà dell’aggressore di controllare la sfera affettiva di una donna. Il sesso della vittima, quindi, non sempre coincide con il genere della violenza che ha generato il delitto. Infatti nel caso Venco non avrebbe senso parlare automaticamente di “maschicidio”: non risulta che sia stato ucciso in quanto uomo, ma perché ritenuto il nuovo compagno di una donna.
In questo dibattito vorrei riportare la posizione critica, ma molto interessante, dell’Avvocato Penalista Giuseppe Di Palo, espressa attraverso diversi interventi, molto seguiti, sui social-media[7].
Il tono è volutamente provocatorio: «Con il reato di femminicidio il diritto penale è morto». In un altro intervento Di Palo sostiene che il reato «non funziona»; in altri ancora insiste sul fatto che, nel parlare di femminicidio, guardiamo spesso «la parte meno importante: la fine (la morte della donna)». La sua critica può essere sintetizzata in un’idea: la donna vittima non ha bisogno soltanto che il suo assassino riceva una nuova etichetta giuridica; ha bisogno che lo Stato prevenga la violenza, la protegga prima che sia troppo tardi e persegua efficacemente l’autore. È una critica importante, perché richiama il diritto penale alla sua funzione concreta.
Tuttavia, a mio avviso, la critica di Di Palo rischia, a sua volta, di essere incompleta. Dire che il femminicidio è soltanto una nuova “etichetta” non coglie completamente la ratio dell’art. 577-bis. Il legislatore non ha voluto semplicemente cambiare il nome dell’omicidio di una donna: ha cercato di attribuire uno specifico disvalore penale alla morte quando essa rappresenti l’esito di una condotta di dominio, controllo, discriminazione o possesso.
Il reato di femminicidio nasce da una esigenza seria: dare una risposta rafforzata alla violenza di genere, in un ordinamento vincolato da obblighi internazionali di prevenzione, protezione e repressione.
La domanda sulla legittimità dell’art. 577-bis resta quindi aperta. Non è necessario creare la fattispecie di “maschicidio” per ristabilire l’eguaglianza tra uomo e donna. Potrebbe essere sufficiente interrogarsi sulla correttezza del criterio stesso utilizzato dal legislatore.
L’art. 577-bis c.p. si rivela una norma imperfetta, discutibile nella tecnica di redazione, ma ancora coerente con principi già presenti nel sistema e utile per riconoscere un fenomeno criminologico specifico.
La vera sfida è capire se, con la norma sul femminicidio, il diritto penale abbia trovato una efficace forma di tutela della donna oppure abbia oltrepassato il confine che separa una legittima differenziazione da una sostanziale discriminazione.
Rimane costituzionalmente corretto attribuire un diverso significato penale alla morte in ragione del sesso della vittima, quando ciò che si vuole colpire è in realtà una condotta di dominio e violenza fondata sul genere?
Quella sul femminicidio è ancora una norma giovane, che richiede un lavoro interpretativo intenso e una continua verifica della sua efficacia.
Forse, allora, il futuro del diritto penale non sta necessariamente nel contrapporre femminicidio e maschicidio, ma nel trovare un equilibrio tra tre esigenze:
tutela effettiva delle donne, rispetto dell’eguaglianza e rigorosa neutralità del diritto penale rispetto al valore della vita umana.
È su questo delicato rapporto che, nell’applicazione concreta da parte della Magistratura, l’art. 577-bis c.p. dovrà essere valutato nel tempo.
Guardate bene una donna:
non è forse una calunnia parlare di sesso debole?
Mahatma Gandhi
- Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo XII – Dei delitti contro la persona – Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale ↑
- L’articolo in esame è stato inserito nel Codice Penale con la Legge n. 181 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025. “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. (GURI n.280 del 02-12-2025).
Votazione definitiva al Senato, 23 luglio 2025: 161 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Votazione definitiva alla Camera, 25 novembre 2025: 237 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Il concetto di “unanimità” riguarda i votanti nel singolo scrutinio. ↑
- Art.575 C.P. Omicidio “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. ↑
- La CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) è la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 ed entrata in vigore nel 1981. ↑
- La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, è stata ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore per l’Italia dal 1° agosto 2014). ↑
- “Codice Rosso” è la denominazione giornalistica della Legge 19 luglio 2019, n. 69, che introduce una procedura accelerata per i reati di violenza domestica e di genere (maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori/stalking, lesioni aggravate in ambito familiare, ecc.). ↑
- https://www.facebook.com/reel/1569224014577799 ↑