KULT Underground

una della più "antiche" e-zine italiane – attiva dal 1994

Il recinto dei “semi di melograno”: la nuova legge cinese sull’unità etnica

9 min read

«Tutti i gruppi etnici devono unirsi strettamente come i semi di un melograno»
(Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese)

L’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, della Legge per la promozione dell’unità e del progresso etnico[1] segna una svolta storica nel panorama del diritto pubblico e della governance della Repubblica Popolare Cinese. Con questo testo, Pechino completa la transizione fondamentale da una prassi politica e amministrativa parcellizzata o discrezionale a un obbligo legislativo organico, sistemico e vincolante per l’intera società civile. La nuova normativa istituzionalizza e codifica pratiche di sinizzazione e assimilazione culturale precedentemente attuate tramite direttive speciali nelle regioni periferiche, elevandole a precetto legislativo ordinario dello Stato.

In questo intervento si può ravvisare il definitivo superamento del modello multinazionale della Cina popolare classica, che storicamente riconosceva la pluralità delle sue cinquantasei etnie, sostituito dal concetto imperativo di una comunità unificata dove la diversità etnica è tollerata esclusivamente se funzionale agli obiettivi di sicurezza nazionale e di lealtà assoluta all’apparato ideologico del Partito Comunista Cinese.

Il dogma del melograno e la trappola dell’uguaglianza formale

Il testo normativo, approvato il 12 marzo 2026 durante la IV Sessione del XIV Congresso Nazionale del Popolo, presenta una profonda e sistematica contraddizione tra le sue tutele formali e i precetti sostanziali.

Se l’Art. 5[2] statuisce solennemente che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e proibisce la discriminazione etnica, gli articoli immediatamente successivi chiariscono che il presupposto dell’unità risiede nella promozione della comunanza, vincolando il riconoscimento culturale all’identificazione con la cultura socialista d’avanguardia definita dal Partito.

Di fatto, lo Stato utilizza lo scudo dell’uguaglianza formale per imporre un egualitarismo omologante, dove l’unico modo per non essere discriminati consiste nell’accettare la rinuncia alla propria specificità identitaria.

L’Art. 15[3] traduce questa direttiva imponendo di adottare il mandarino e la grafia nazionale comune come lingua e scrittura fondamentali per l’istruzione in ogni istituto educativo a partire dalla scuola dell’infanzia, mentre l’Art. 16[4] sancisce l’obbligo tassativo di utilizzare esclusivamente i libri di testo unificati nazionali volti a forgiare il senso della comunità del popolo cinese, eradicando ogni storiografia locale non allineata alla narrativa centrale.

Questa metamorfosi trasforma la celebre metafora del presidente Xi Jinping, secondo cui le minoranze devono stringersi all’interno della stessa scorza come i semi di un melograno, in un rigido paradigma di sinizzazione coattiva.

La penetrazione statale nel focolare domestico e nel culto

L’intervento del legislatore penetra per via coercitiva anche nella sfera privata, nel diritto di famiglia e nella libertà di coscienza, convertendo le istituzioni sociali in cinghie di trasmissione ideologica.

L’Art. 20[5] investe formalmente i genitori e i tutori legali della responsabilità giuridica di educare e guidare i minori ad amare il Partito Comunista Cinese, la madrepatria e il popolo, vietando espressamente l’instillazione di idee non favorevoli all’unità etnica. Questa formulazione, volutamente generica, priva i genitori dell’autonomia educativa e criminalizza la trasmissione intrafamiliare di tradizioni religiose o linguistiche minoritarie, aprendo la strada a procedimenti amministrativi o giudiziari per i nuclei familiari non allineati.

Parallelamente, lo spazio cibernetico è sottoposto a un regime di responsabilità oggettiva ex Art. 61[6], che costringe i gestori delle piattaforme e i fornitori di rete a monitorare i contenuti degli utenti e a bloccare le trasmissioni vietate dall’Art. 31[7], pena la sospensione delle licenze societarie o pesanti condanne penali per i manager.

Per quanto concerne il perimetro religioso, poi, l’Art. 46[8] introduce l’obbligo per tutti i gruppi confessionali e i luoghi di culto di persistere fermamente nella direzione della sinizzazione delle religioni, costringendo ad adattare le pratiche dei culti alla società socialista e privando di tutela legale qualsiasi rituale o dogma differenziato, che viene prontamente rubricato come potenziale forma di estremismo religioso.

L’impianto normativo offre così una copertura giuridica permanente a pratiche coercitive già sperimentate sul campo nello Xinjiang contro la minoranza uigura, in Tibet attraverso il controllo sui monasteri e la criminalizzazione del culto del Dalai Lama, e nella Mongolia Interna mediante la transizione monolinguistica forzata.

Il lungo braccio della repressione e l’effetto silenziatore globale

Il profilo più controverso sotto il profilo del diritto internazionale penale è però l’Art. 63[9], il quale stabilisce che organizzazioni e individui, anche al di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese, che commettano atti che ne minano l’unità etnica o creano divisioni, sono perseguibili per responsabilità diretta in conformità con la legge.

Questa disposizione si caratterizza per una duplice estensione, sia soggettiva, poiché si applica a chiunque, sia territoriale, in quanto prescinde dal luogo in cui la condotta è stata posta in essere.

La voluta indeterminatezza del precetto risponde a una precisa strategia di repressione transnazionale volta a produrre un effetto intimidatorio sistemico sulla diaspora cinese residente all’estero, fungendo da titolo giuridico per attivare meccanismi di ritorsione e coercizione indiretta sui familiari rimasti in patria.

La concreta operatività di questo modello trova una conferma empirica nella vicenda di Zhang Yadi[10], conosciuta come Tara, tratta in arresto durante un viaggio di rientro in Cina con l’accusa di aver compromesso l’unità nazionale per il solo fatto di aver pubblicato sui social, mentre risiedeva in Francia per motivi di studio, un messaggio di auguri per il compleanno del Dalai Lama e collaborato con una piattaforma digitale sui diritti umani in Tibet.

Di fronte a questa pretesa di applicabilità extraterritoriale e al rischio di un’applicazione distorta della cooperazione giudiziaria internazionale, diversi eurodeputati hanno formulato un appello formale ai governi degli Stati membri dell’Unione europea, chiedendo l’immediata sospensione unilaterale dei trattati di estradizione ancora attivi con la Repubblica Popolare Cinese, poiché la concessione dell’estradizione per reati basati sull’Art. 63 violerebbe il principio cardine del divieto di estradizione per reati politici e il rischio concreto di trattamenti inumani ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Aspetto lampante di questa normativa è la palese contraddizione tra il marketing globale del governo di Pechino, volto a proiettare l’immagine di un Paese aperto attraverso la facilitazione dei visti turistici e d’affari, e la realtà giuridica strutturata sull’assolutismo della sicurezza nazionale, elevata a principio supremo che cancella ogni libertà individuale riservandone il controllo al potere centrale.

E qui viviamo un pieno paradosso che porta l’Occidente a sottoporre la propria storia a giuste e spietate critiche, e a non vedere il razzismo codificato che rafforza quel sistema in cui l’identità culturale non è più un diritto della persona, ma una concessione dello Stato o, meglio, un obbligo al quale conformarsi.

Vedremo quali saranno le concrete modalità di attuazione della legge in Cina e fuori.

  1. Per il testo della legge in inglese, cfr. https://www.chinalawtranslate.com/en/ethnic-unity-and-progress-law/. I testi degli articoli in italiano, invece, sono stati ottenuti dall’Autore tramite il Traduttore di Google.
  2. Articolo 5: Tutti i cittadini della Repubblica Popolare Cinese sono uguali davanti alla legge.

    Tutte le etnie nella Repubblica Popolare Cinese sono uguali. La discriminazione o l’oppressione nei confronti di qualsiasi etnia sono proibite.

  3. Articolo 15: Lo Stato deve promuovere pienamente la diffusione della lingua e della scrittura comuni nazionali. L’apprendimento e l’uso della lingua e della scrittura comuni nazionali da parte dei cittadini non devono essere ostacolati da alcuna organizzazione o individuo.

    Le scuole e gli altri istituti di istruzione devono utilizzare la lingua e la scrittura comuni nazionali come lingua e scrittura di base per l’istruzione e l’insegnamento. Lo Stato deve promuovere l’apprendimento del mandarino negli alunni della scuola dell’infanzia, in modo che i giovani che hanno completato l’istruzione obbligatoria abbiano una conoscenza di base della lingua e della scrittura comuni nazionali.

    Gli organi statali devono utilizzare la lingua e la scrittura comuni nazionali come lingua e scrittura ufficiali. Laddove sia necessario utilizzare lingue e scritture minoritarie per emettere documenti in conformità con leggi e regolamenti, una versione nella lingua e nella scrittura comuni dello Stato deve essere fornita contestualmente alla versione nella lingua minoritaria.

    Laddove organi statali, gruppi sociali, imprese, istituzioni pubbliche e altre organizzazioni sociali debbano utilizzare contemporaneamente la lingua comune nazionale e le lingue minoritarie, devono dare risalto alla lingua comune nazionale in termini di posizione, ordine e così via.

    Lo Stato rispetta e tutela l’apprendimento e l’uso delle lingue e degli alfabeti minoritari, promuove la regolamentazione, la standardizzazione e la digitalizzazione delle lingue minoritarie e sostiene la tutela, l’organizzazione, la ricerca e l’utilizzo dei libri antichi delle minoranze etniche.

  4. Articolo 16: Tutti i livelli e le tipologie di scuole, così come gli altri istituti di istruzione, devono far sì che il requisito di promuovere un forte senso di comunità del popolo cinese permei l’intero processo educativo, costruendo un sistema educativo che integri l’insegnamento in classe, la pratica sociale, l’educazione tematica e l’istruzione online.

    Tutti i livelli e le tipologie di scuole e gli altri enti di istruzione devono utilizzare materiali didattici nazionali unificati in conformità con le disposizioni statali. I dipartimenti amministrativi per l’istruzione devono attuare il requisito di promuovere un forte senso di comunità del popolo cinese durante la composizione e la revisione dei materiali didattici.

    I dipartimenti del Consiglio di Stato, come quelli per l’amministrazione dell’istruzione e per gli affari etnici, devono organizzare la redazione e la revisione di una serie di materiali didattici e testi di lettura sulla comunità del popolo cinese.

  5. Articolo 20: Tutti i livelli del governo popolare devono promuovere l’integrazione dei requisiti per forgiare un forte senso di comunità del popolo cinese nelle famiglie, nell’educazione familiare e nell’atmosfera familiare.

    I genitori o altri tutori dei minori devono adempiere alle proprie responsabilità di educazione familiare in conformità alla legge, educando e guidando i minori ad amare il Partito Comunista Cinese, la Patria, il popolo [人民] e il popolo cinese [中华民族]; e a consolidare il concetto del popolo cinese come un’unica famiglia; e non devono instillare nei minori idee che non contribuiscano a migliorare l’unità etnica e il progresso.

  6. Articolo 61: Qualora gli operatori di rete violino le disposizioni della presente legge omettendo di adempiere alle proprie responsabilità gestionali, i dipartimenti competenti, quali quelli per la sicurezza informatica e l’informatizzazione, le telecomunicazioni, la pubblica sicurezza, la sicurezza nazionale, la stampa e l’editoria, la radio e la televisione, sono tenuti a ordinare le correzioni necessarie in conformità alle proprie competenze; ​​qualora le correzioni vengano rifiutate o le circostanze siano gravi, saranno comminate sanzioni conformi alla legge.
  7. Articolo 31: Lo Stato deve sostenere l’uso delle moderne tecnologie, come Internet, i big data e l’intelligenza artificiale, per svolgere attività di scambio, incoraggiando e guidando i fornitori di prodotti e servizi online a produrre e diffondere opere e informazioni che incarnino la grande unità del popolo cinese, al fine di creare un ambiente online armonioso che favorisca la formazione di un forte senso di comunità tra i cinesi. È vietato produrre o trasmettere, da parte di qualsiasi organizzazione o individuo, informazioni che minino l’unità etnica e il progresso, come l’odio etnico o la discriminazione etnica, in forme quali testo, immagini o video.

    Gli operatori di rete devono rafforzare il controllo delle informazioni pubblicate dagli utenti e, qualora scoprano che contengono informazioni che minano l’unità etnica, come descritto nel paragrafo precedente, devono immediatamente interromperne la trasmissione e adottare misure, come la cancellazione, per impedirne la diffusione, conservare le relative registrazioni e segnalare l’accaduto alle autorità competenti, conformemente alla legge.

  8. Articolo 46: I gruppi religiosi, le scuole religiose e i luoghi di attività religiosa devono svolgere attività di propaganda e formazione volte a forgiare un forte senso di comunità del popolo cinese, perseverare nella direzione della sinizzazione delle religioni della nostra nazione, guidare le religioni ad adattarsi alla società socialista, guidare i professionisti religiosi e i fedeli a portare avanti la tradizione del patriottismo e promuovere l’armonia etnica, religiosa e sociale.
  9. Articolo 63: Le organizzazioni e gli individui al di fuori del territorio [continentale] della Repubblica Popolare Cinese che commettono atti diretti contro la Repubblica Popolare Cinese che minano l’unità e il progresso etnico o creano divisioni etniche saranno perseguiti legalmente secondo la legge.
  10. Cfr. China: Young student targeted for peaceful activism abroad: Zhang Yadi, in https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/0349/2025/en/.

 

Commenta

Il materiale presente, se originale e salvo diverse indicazioni, è rilasciato come CC BY 4.0 | Newsphere by AF themes.